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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 6285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6285 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU ID, ha pronunciato e pubblicato, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico del dispositivo in data 29/05/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 23610 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Filacaro – G. OV in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. M. Nappi – M. Nappi in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE Oggetto: inquadramento superiore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/06/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la società indicata in epigrafe dinanzi al Tribunale di Roma – GL ed ha concluso chiedendo: “
“• in via principale, accertare e dichiarare che la Dott.ssa ha svolto, alle dipendenze Parte_1 della convenuta, mansioni riconducibili: CP_1
– a far data dal 1.11.2007 al 31.07.2012, alla qualifica di Quadro, livello C, (anziché E) del Regolamento all'epoca vigente (cfr. All. 3 – Regolamento FNP 2008-2012);
- a partire dal 1.08.2012 al 31.05.2016, alla qualifica di Quadro, livello C (anziché D) del Regolamento 2012-2016 (cfr. All. 3 bis – Regolamento FNP 2012-2016);
- a partire dal 1.06.2016 al 31.12.2016, alla qualifica di Quadro, livello ES(Q2) (anzichè E(Q)) del Regolamento 2017 (cfr. all. 3 ter – Regolamento del 2017);
- a partire dal 1.01.2017 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, alla qualifica di Quadro, livello ES(Q)2 (anziché E(Q)1) del Regolamento FNP del 2017 (cfr. all. 3 ter – Regolamento del 2017);
1 Cont
• conseguentemente, condannare la al pagamento, in favore della Dott.ssa Parte_1 secondo i conteggi analitici allegati al presente ricorso, che ne costituiscono parte integrante, redatti in conformità alla contrattazione collettiva di categoria e alle buste paga provenienti dalla Federazione, dell'importo totale di Euro 112.154,62 a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna della parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.” Fissata l'udienza di discussione, l'ente convenuto si è costituito in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed ha concluso chiedendo rigettare il ricorso con vittoria di spese ed onorari. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 28/05/25 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110; secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione)….e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”, con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' consentito, dunque, al giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Nel merito il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato. In ordine alla domanda di inquadramento superiore occorre premettere che l'art. 2103 c.c. come novellato dall'art. 13 St. Lav., prevedeva “…il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di attribuzione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definita, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi…”. L'attuale formulazione dell'art. 2103 cod. civ. (come modificato dal d.lgs. n. 81/15 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua per il periodo successivo alla sua entrata in vigore ) dispone: “…Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte … Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non 2 abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi…”. Costituisce onere della parte interessata provare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore richiesto, avendo il lavoratore diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte in virtù del principio della costante e necessaria corrispondenza tra inquadramento e mansioni. A tal fine occorre, dapprima, accertare in fatto le attività in concreto svolte dal lavoratore, individuare, quindi, la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva e, infine, verificare che le prime corrispondano a queste ultime. A tal proposito la giurisprudenza della Cassazione ( e plurimis n. 2174/99) ha precisato che, ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, il giudice del merito deve dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss c.c.; deve, poi, accertare le mansioni di fatto esercitate e deve , infine, confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto. In generale, poi, costituisce onere della parte interessata che agisce in giudizio allegare tempestivamente e specificamente i fatti costitutivi, principali e secondari, del diritto fatto valere, e ciò sia in virtù del disposto dell'art. 414 c.p.c. che in virtù dei princìpi generali della domanda ex art. 99 c.p.c. e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto in generale dall'art. 112 c.p.c.; e tale onere è evidentemente distinto e logicamente precedente rispetto all'onere della prova dei medesimi fatti allegati che incombe su chi vuol far valere il diritto vantato ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che opera soltanto in caso di sufficiente allegazione dei fatti costitutivi del diritto. Costituisce, poi, onere sempre della parte interessata provare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore richiesto, avendo nel regime privatistico il lavoratore privato diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte in virtù del principio della costante e necessaria corrispondenza tra inquadramento e mansioni. A tal proposito la giurisprudenza consolidata della Cassazione ( cfr. n. 54/90 - 2174/99 – 3528/99 – 2859/01 – 12156/03 – 11037/06 - 5128/07) ha precisato che nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, interpretando le disposizioni collettive secondo criteri di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Deve, poi, precisarsi che l'onere della prova in ipotesi di rivendicazione di inquadramento superiore grava sul lavoratore che deve "allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto" (Cass. n. 17123/15; Cass. n. 8025/03). Recentemente la Cassazione ha affermato che: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza 3 restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria” datoriale (Cass. n. 5536/21). Occorre, poi, rilevare che il ricorso introduttivo è carente delle allegazioni necessarie in quanto nell'atto è allegato che la ricorrente, in considerazione delle mansioni asseritamente svolte, ha diritto all'inquadramento superiore “a far data dal 1.11.2007 al 31.07.2012, alla qualifica di Quadro, livello C, (anziché E) del Regolamento all'epoca vigente (cfr. All. 3 – Regolamento FNP 2008-2012);
- a partire dal 1.08.2012 al 31.05.2016, alla qualifica di Quadro, livello C (anziché D) del Regolamento 2012-2016 (cfr. All. 3 bis – Regolamento FNP 2012-2016);
- a partire dal 1.06.2016 al 31.12.2016, alla qualifica di Quadro, livello ES(Q2) (anzichè E(Q)) del Regolamento 2017 (cfr. all. 3 ter – Regolamento del 2017);
- a partire dal 1.01.2017 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, alla qualifica di Quadro, livello ES(Q)2 (anziché E(Q)1) del Regolamento FNP del 2017 (cfr. all. 3 ter – Regolamento del 2017)” ma nel medesimo atto non è svolta alcuna specifica allegazione relativa al necessario raffronto tra l'inquadramento posseduto e l'inquadramento rivendicato e, cioè, relativa ai motivi specifici per i quali le mansioni allegate come svolte non solo siano riconducibili al superiore inquadramento rivendicato ma non siano, altresì, riconducibili all'inquadramento posseduto in quanto pienamente incompatibili con lo stesso. Non risultano, cioè, allegati specificamente in ricorso i motivi per i quali le mansioni svolte comporterebbero il diritto all'inquadramento superiore sotto il profilo degli elementi che differenziano, in riferimento appunto a tali mansioni ed alle loro modalità concrete di svolgimento, l'inquadramento posseduto e l'inquadramento superiore richiesto, dei quali non sono state riportate neanche le declaratorie contrattuali o previste nel regolamento interno dell'ente, con l'analitica comparazione delle mansioni alle declaratorie di riferimento, essendosi limitata la ricorrente ad allegare che, sulla base dell'inquadramento posseduto e svolgendo le mansioni descritte , avrebbe diritto all'inquadramento superiore ed alle conseguenti differenze maturate, senza considerare specificamente in alcun modo la vigente declaratoria dell'inquadramento medio tempore posseduto per allegarne specificamente la sua inapplicabilità nella specie in quanto del tutto incompatibile con le mansioni asseritamente svolte. La giurisprudenza della Cassazione ha affermato sul punto ( n. 8025/2003) che “ Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” ; ed in motivazione la sentenza citata ha precisato che “ il denunciato "difetto di allegazione" non risiede tanto nella mancata precisazione dei compiti espletati dal (e diffusamente esplicitati anche in questa sede) o Pt_2 nella mancata produzione del cnnl, pacificamente acquisito al processo, quanto, come già riferito in narrativa, nell'assenza di comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate. Si legge, infatti, nella sentenza "..il lavoratore ha sostenuto d'aver diritto all'inquadramento come funzionario di grado 4^ F a sensi e per gli effetti del ccnl vigente per i dipendenti del settore terziario (1^ livello con equiparazione al grado) senza minimamente dar conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie dell'impiegato di 1^ livello del settore terziario, senza neppure produrre il contratto invocato, senza evidenziare in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta presso la era da ricomprendere tra le previsioni contrattuali relative all'impiegato di primo Pt_3 livello (sottolineature dell'estensore),". L'anello mancante non consiste, dunque, a ben vedere, come opina il ricorrente, in un asserito difetto d'allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali, addebitato dal Tribunale alla insufficiente strategia processuale del ricorrente, che era onerato della relativa prova. 4 Il che presuppone, anche in questa sede, una puntuale denuncia del difetto d'attività del giudice nell'analisi e nella valutazione di entrambe le declaratorie contrattuali in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dall'imprenditore in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata, che concorrono a configurare, unitariamente considerate, l'ossatura della domanda e giustificano (o non) la pretesa giudiziaria. In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” ( cfr. anche Cass. n. 5128/07 - 20523/05 - 7641/97). La rilevata carenza di allegazione specifica da cui risulta affetto il ricorso introduttivo del giudizio non può essere sanata ufficiosamente dal Giudice, neanche attraverso l'utilizzo dei mezzi istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. Tale valutazione evidentemente incide già in via preliminare sull'accoglibilità della domanda anche relativa alle differenze retributive maturate nel periodo dedotto, il cui presupposto è appunto la riconducibilità delle mansioni svolte al diverso e superiore inquadramento invocato e la ricorrenza degli ulteriori presupposti sulla base della disciplina applicabile nella fattispecie, in quanto se i fatti allegati non sono del tutto mancanti ( il che imporrebbe la rinnovazione o integrazione della domanda ex art. 164 c. 4 e 5 c.p.c. – cfr. Cass. SU n. 11353/04 – o la declaratoria di nullità del ricorso), ma sono insufficienti a fondare la domanda si impone una pronuncia di rigetto nel merito per la non corrispondenza tra la fattispecie concreta dedotta e la fattispecie normativa astratta costitutiva del diritto oggetto di domanda. Da tali considerazioni discende l'infondatezza della domanda di inquadramento superiore e, conseguentemente, l'infondatezza della domanda relativa alle differenze economiche conseguenti maturate nel periodo dall'1/11/07 e sino alla cessazione in data 31/12/23 dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sotto tale profilo non oggetto di contestazione tra le parti. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e n. 147/22, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo ragioni per la loro compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 29/05/25IL GIUDICE
LU ID
5 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU ID, ha pronunciato e pubblicato, previa trattazione scritta, mediante deposito telematico del dispositivo in data 29/05/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 23610 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. A. Filacaro – G. OV in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
Controparte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. M. Nappi – M. Nappi in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE Oggetto: inquadramento superiore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/06/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la società indicata in epigrafe dinanzi al Tribunale di Roma – GL ed ha concluso chiedendo: “
“• in via principale, accertare e dichiarare che la Dott.ssa ha svolto, alle dipendenze Parte_1 della convenuta, mansioni riconducibili: CP_1
– a far data dal 1.11.2007 al 31.07.2012, alla qualifica di Quadro, livello C, (anziché E) del Regolamento all'epoca vigente (cfr. All. 3 – Regolamento FNP 2008-2012);
- a partire dal 1.08.2012 al 31.05.2016, alla qualifica di Quadro, livello C (anziché D) del Regolamento 2012-2016 (cfr. All. 3 bis – Regolamento FNP 2012-2016);
- a partire dal 1.06.2016 al 31.12.2016, alla qualifica di Quadro, livello ES(Q2) (anzichè E(Q)) del Regolamento 2017 (cfr. all. 3 ter – Regolamento del 2017);
- a partire dal 1.01.2017 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, alla qualifica di Quadro, livello ES(Q)2 (anziché E(Q)1) del Regolamento FNP del 2017 (cfr. all. 3 ter – Regolamento del 2017);
1 Cont
• conseguentemente, condannare la al pagamento, in favore della Dott.ssa Parte_1 secondo i conteggi analitici allegati al presente ricorso, che ne costituiscono parte integrante, redatti in conformità alla contrattazione collettiva di categoria e alle buste paga provenienti dalla Federazione, dell'importo totale di Euro 112.154,62 a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della somma maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con condanna della parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.” Fissata l'udienza di discussione, l'ente convenuto si è costituito in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed ha concluso chiedendo rigettare il ricorso con vittoria di spese ed onorari. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 28/05/25 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n. 110; secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione-schematizzazione)….e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”, con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la “specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' consentito, dunque, al giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Nel merito il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato. In ordine alla domanda di inquadramento superiore occorre premettere che l'art. 2103 c.c. come novellato dall'art. 13 St. Lav., prevedeva “…il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di attribuzione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definita, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi…”. L'attuale formulazione dell'art. 2103 cod. civ. (come modificato dal d.lgs. n. 81/15 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua per il periodo successivo alla sua entrata in vigore ) dispone: “…Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte … Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non 2 abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi…”. Costituisce onere della parte interessata provare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore richiesto, avendo il lavoratore diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte in virtù del principio della costante e necessaria corrispondenza tra inquadramento e mansioni. A tal fine occorre, dapprima, accertare in fatto le attività in concreto svolte dal lavoratore, individuare, quindi, la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva e, infine, verificare che le prime corrispondano a queste ultime. A tal proposito la giurisprudenza della Cassazione ( e plurimis n. 2174/99) ha precisato che, ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, il giudice del merito deve dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss c.c.; deve, poi, accertare le mansioni di fatto esercitate e deve , infine, confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto. In generale, poi, costituisce onere della parte interessata che agisce in giudizio allegare tempestivamente e specificamente i fatti costitutivi, principali e secondari, del diritto fatto valere, e ciò sia in virtù del disposto dell'art. 414 c.p.c. che in virtù dei princìpi generali della domanda ex art. 99 c.p.c. e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto in generale dall'art. 112 c.p.c.; e tale onere è evidentemente distinto e logicamente precedente rispetto all'onere della prova dei medesimi fatti allegati che incombe su chi vuol far valere il diritto vantato ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che opera soltanto in caso di sufficiente allegazione dei fatti costitutivi del diritto. Costituisce, poi, onere sempre della parte interessata provare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore richiesto, avendo nel regime privatistico il lavoratore privato diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte in virtù del principio della costante e necessaria corrispondenza tra inquadramento e mansioni. A tal proposito la giurisprudenza consolidata della Cassazione ( cfr. n. 54/90 - 2174/99 – 3528/99 – 2859/01 – 12156/03 – 11037/06 - 5128/07) ha precisato che nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, interpretando le disposizioni collettive secondo criteri di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Deve, poi, precisarsi che l'onere della prova in ipotesi di rivendicazione di inquadramento superiore grava sul lavoratore che deve "allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto" (Cass. n. 17123/15; Cass. n. 8025/03). Recentemente la Cassazione ha affermato che: “Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale. Non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore e di conseguenza 3 restando ininfluente ogni ulteriore considerazione circa l'idoneità dell'offerta probatoria” datoriale (Cass. n. 5536/21). Occorre, poi, rilevare che il ricorso introduttivo è carente delle allegazioni necessarie in quanto nell'atto è allegato che la ricorrente, in considerazione delle mansioni asseritamente svolte, ha diritto all'inquadramento superiore “a far data dal 1.11.2007 al 31.07.2012, alla qualifica di Quadro, livello C, (anziché E) del Regolamento all'epoca vigente (cfr. All. 3 – Regolamento FNP 2008-2012);
- a partire dal 1.08.2012 al 31.05.2016, alla qualifica di Quadro, livello C (anziché D) del Regolamento 2012-2016 (cfr. All. 3 bis – Regolamento FNP 2012-2016);
- a partire dal 1.06.2016 al 31.12.2016, alla qualifica di Quadro, livello ES(Q2) (anzichè E(Q)) del Regolamento 2017 (cfr. all. 3 ter – Regolamento del 2017);
- a partire dal 1.01.2017 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, alla qualifica di Quadro, livello ES(Q)2 (anziché E(Q)1) del Regolamento FNP del 2017 (cfr. all. 3 ter – Regolamento del 2017)” ma nel medesimo atto non è svolta alcuna specifica allegazione relativa al necessario raffronto tra l'inquadramento posseduto e l'inquadramento rivendicato e, cioè, relativa ai motivi specifici per i quali le mansioni allegate come svolte non solo siano riconducibili al superiore inquadramento rivendicato ma non siano, altresì, riconducibili all'inquadramento posseduto in quanto pienamente incompatibili con lo stesso. Non risultano, cioè, allegati specificamente in ricorso i motivi per i quali le mansioni svolte comporterebbero il diritto all'inquadramento superiore sotto il profilo degli elementi che differenziano, in riferimento appunto a tali mansioni ed alle loro modalità concrete di svolgimento, l'inquadramento posseduto e l'inquadramento superiore richiesto, dei quali non sono state riportate neanche le declaratorie contrattuali o previste nel regolamento interno dell'ente, con l'analitica comparazione delle mansioni alle declaratorie di riferimento, essendosi limitata la ricorrente ad allegare che, sulla base dell'inquadramento posseduto e svolgendo le mansioni descritte , avrebbe diritto all'inquadramento superiore ed alle conseguenti differenze maturate, senza considerare specificamente in alcun modo la vigente declaratoria dell'inquadramento medio tempore posseduto per allegarne specificamente la sua inapplicabilità nella specie in quanto del tutto incompatibile con le mansioni asseritamente svolte. La giurisprudenza della Cassazione ha affermato sul punto ( n. 8025/2003) che “ Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” ; ed in motivazione la sentenza citata ha precisato che “ il denunciato "difetto di allegazione" non risiede tanto nella mancata precisazione dei compiti espletati dal (e diffusamente esplicitati anche in questa sede) o Pt_2 nella mancata produzione del cnnl, pacificamente acquisito al processo, quanto, come già riferito in narrativa, nell'assenza di comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate. Si legge, infatti, nella sentenza "..il lavoratore ha sostenuto d'aver diritto all'inquadramento come funzionario di grado 4^ F a sensi e per gli effetti del ccnl vigente per i dipendenti del settore terziario (1^ livello con equiparazione al grado) senza minimamente dar conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie dell'impiegato di 1^ livello del settore terziario, senza neppure produrre il contratto invocato, senza evidenziare in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta presso la era da ricomprendere tra le previsioni contrattuali relative all'impiegato di primo Pt_3 livello (sottolineature dell'estensore),". L'anello mancante non consiste, dunque, a ben vedere, come opina il ricorrente, in un asserito difetto d'allegazione dell'attività prestata, quanto nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali, addebitato dal Tribunale alla insufficiente strategia processuale del ricorrente, che era onerato della relativa prova. 4 Il che presuppone, anche in questa sede, una puntuale denuncia del difetto d'attività del giudice nell'analisi e nella valutazione di entrambe le declaratorie contrattuali in tesi violate, con riferimento sia a quella restrittiva applicata dall'imprenditore in modo inadeguato per il lavoratore, sia a quella coerente, indebitamente non assegnata, che concorrono a configurare, unitariamente considerate, l'ossatura della domanda e giustificano (o non) la pretesa giudiziaria. In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Nè può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” ( cfr. anche Cass. n. 5128/07 - 20523/05 - 7641/97). La rilevata carenza di allegazione specifica da cui risulta affetto il ricorso introduttivo del giudizio non può essere sanata ufficiosamente dal Giudice, neanche attraverso l'utilizzo dei mezzi istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c.. Tale valutazione evidentemente incide già in via preliminare sull'accoglibilità della domanda anche relativa alle differenze retributive maturate nel periodo dedotto, il cui presupposto è appunto la riconducibilità delle mansioni svolte al diverso e superiore inquadramento invocato e la ricorrenza degli ulteriori presupposti sulla base della disciplina applicabile nella fattispecie, in quanto se i fatti allegati non sono del tutto mancanti ( il che imporrebbe la rinnovazione o integrazione della domanda ex art. 164 c. 4 e 5 c.p.c. – cfr. Cass. SU n. 11353/04 – o la declaratoria di nullità del ricorso), ma sono insufficienti a fondare la domanda si impone una pronuncia di rigetto nel merito per la non corrispondenza tra la fattispecie concreta dedotta e la fattispecie normativa astratta costitutiva del diritto oggetto di domanda. Da tali considerazioni discende l'infondatezza della domanda di inquadramento superiore e, conseguentemente, l'infondatezza della domanda relativa alle differenze economiche conseguenti maturate nel periodo dall'1/11/07 e sino alla cessazione in data 31/12/23 dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sotto tale profilo non oggetto di contestazione tra le parti. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e n. 147/22, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo ragioni per la loro compensazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 29/05/25IL GIUDICE
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