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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5886 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
-- SEZIONE SETTIMA CIVILE -
Così composta:
Dott. FR LA - Presidente
Dott. NT IN - Consigliere relatore
Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 987 r.g. 2024 e vertente
TRA
Parte 1 Codice Fiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n° 265, presso il suo studi, difeso in proprio.
APPELLANTE
L IE U
Controparte 1 C.F. C.F. 2 Controparte_2 C.F.
rappresentati e difesi dall'Avv. GI Di Meglio, C.F. 3
C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Gregorio
VII n.225
APPELLATI
Controparte_3
APPELLATO NON COSTITUITO-
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 45/2024 Parte 1
pubblicata in data 5.01.2024 e notificata in data 17.01.2024 con cui il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva" 1) In parziale accoglimento della domanda attorea condanna la convenuta ad arretrare l'ampliamento del salone, indicato in motivazione, fino alla coincidenza con la distanza di quattro metri dal confine con l'area giardinata di proprietà comune;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale accerta l'intervenuto usucapione della servitù oggetto di causa in favore della convenuta e dichiara il diritto della CP_1 a mantenere il portico oggetto di causa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a distanza inferiore a quella fissata dalle norme urbanistiche:
3) rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti;
4) pone le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta nella misura del 50% ciascuna;
5) spese compensate".
L'appello veniva iscritto a ruolo in data 22.02.2024.
L'appellante in data 18.02.2025 chiedeva l'anticipo dell'udienza di prima comparizione atteso che la data indicata nella citazione in appello era stata fissata erroneamente per il 01.02.2027.
L'istanza di anticipazione veniva accolta in data 27 febbraio 2025 e l'udienza di prima comparizione veniva disposta per il giorno 15.10.2025
Parte appellante in data 30 Maggio 2025 depositava atto di rinuncia agli atti notificata a tutte le parti convenute insieme all'atto di appello e all'istanza di anticipazione udienza;
e CP_2Si costituivano in data 18 settembre 2025 Controparte 1
[...] le quali chiedevano che l'appello venisse dichiarato inammissibile in quanto mai notificato agli stessi ma solo a Controparte 3 L'appellato Controparte_3 non si è costituito e stante la regolarità della notifica si dichiara la contumacia dello stesso
Va, altresì, dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia formulata dall'appellante, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza
19/5/1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999,
23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il mezzo di gravame.
Condanna parte appellante a rifondere le spese alla parte appellata costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
dichiara la contumacia di Controparte_3 ;
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti da parte dell'appellante;
condanna parte appellante a rifondere le spese di giudizio in favore degli appellati costituiti che si liquidano in € 1.028,00 oltre, spese generali, I.V.A e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Di Meglio GI che si è dichiarato antistatario.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Consigliere relatore IL Presidente
NT IN FR LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
-- SEZIONE SETTIMA CIVILE -
Così composta:
Dott. FR LA - Presidente
Dott. NT IN - Consigliere relatore
Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 987 r.g. 2024 e vertente
TRA
Parte 1 Codice Fiscale_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n° 265, presso il suo studi, difeso in proprio.
APPELLANTE
L IE U
Controparte 1 C.F. C.F. 2 Controparte_2 C.F.
rappresentati e difesi dall'Avv. GI Di Meglio, C.F. 3
C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Gregorio
VII n.225
APPELLATI
Controparte_3
APPELLATO NON COSTITUITO-
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza n. 45/2024 Parte 1
pubblicata in data 5.01.2024 e notificata in data 17.01.2024 con cui il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così disponeva" 1) In parziale accoglimento della domanda attorea condanna la convenuta ad arretrare l'ampliamento del salone, indicato in motivazione, fino alla coincidenza con la distanza di quattro metri dal confine con l'area giardinata di proprietà comune;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale accerta l'intervenuto usucapione della servitù oggetto di causa in favore della convenuta e dichiara il diritto della CP_1 a mantenere il portico oggetto di causa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a distanza inferiore a quella fissata dalle norme urbanistiche:
3) rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti;
4) pone le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta nella misura del 50% ciascuna;
5) spese compensate".
L'appello veniva iscritto a ruolo in data 22.02.2024.
L'appellante in data 18.02.2025 chiedeva l'anticipo dell'udienza di prima comparizione atteso che la data indicata nella citazione in appello era stata fissata erroneamente per il 01.02.2027.
L'istanza di anticipazione veniva accolta in data 27 febbraio 2025 e l'udienza di prima comparizione veniva disposta per il giorno 15.10.2025
Parte appellante in data 30 Maggio 2025 depositava atto di rinuncia agli atti notificata a tutte le parti convenute insieme all'atto di appello e all'istanza di anticipazione udienza;
e CP_2Si costituivano in data 18 settembre 2025 Controparte 1
[...] le quali chiedevano che l'appello venisse dichiarato inammissibile in quanto mai notificato agli stessi ma solo a Controparte 3 L'appellato Controparte_3 non si è costituito e stante la regolarità della notifica si dichiara la contumacia dello stesso
Va, altresì, dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia formulata dall'appellante, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza
19/5/1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999,
23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il mezzo di gravame.
Condanna parte appellante a rifondere le spese alla parte appellata costituita in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
dichiara la contumacia di Controparte_3 ;
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti da parte dell'appellante;
condanna parte appellante a rifondere le spese di giudizio in favore degli appellati costituiti che si liquidano in € 1.028,00 oltre, spese generali, I.V.A e
C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Di Meglio GI che si è dichiarato antistatario.
Roma, 15 ottobre 2025
Il Consigliere relatore IL Presidente
NT IN FR LA