Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Sentenza 27 giugno 2022
Rigetto
Sentenza 5 luglio 2023
Parere sospensivo 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 26/03/2021, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 00255/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 255 del 2021, proposto da
Societa' Agricola Moceniga Pesca S.S. di RO AN & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Rovigo, via Mazzini, 24/6;
contro
Comune di Rosolina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Migliorini, Maria Mazzucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'Ordinanza a firma del Responsabile del V Settore (Assetto del Territorio, pianificazione attuativa, edilizia privata - controllo del territorio, abusi edilizi) del Comune di Rosolina, n. 03 del 19.01.2021, avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione opere abusive e ripristino stato dei luoghi per il posizionamento di Pontile per la pesca professionale, di n. 9 galleggianti per la molluschicoltura - flupsy, Pali, installazione di pannelli fotovoltaici, il tutto posizionati nella Laguna di Caleri - Fg. 18 mappale 9" ;
di tutti gli atti presupposti e successivi, compresi l'art. 49.10 del Piano degli Interventi richiamato nella parte in cui prevede il n. di 3 fl.up.sy;
della nota 05.11.2020 prot. 19579 "pratica AB-1371 Comunicazione avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/90 s.m.i. per presunto abuso edilizio per "posizionamento di pontili per la pesca professionale, di galleggianti per la molluschicoltura, fl.up.sy., pali, installazione di pannelli
fotovoltaici, il tutto posizionati nella laguna di Caleri" , della nota 14.01.2021 prot. 849 avente ad oggetto: "prot. 2020/23077: D.P.R. 380/2001 - Permesso in sanatoria prot. 23077 del 23.12.2020 per sanatoria per posizionamento pontone e installazione palificata in legno di delimitazione area in concessione sita in Laguna di Caleri 01082120294-17122020-1656. Parere contrario e comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza - preavviso di diniego" trasmesso tramite SUAP in pari data, di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti compresi la "diffida a non effettuare l'intervento di installazione di un serbatoio su pontone Albatross" e il "Diniego definitivo della richiesta di permesso in sanatoria" comunicato con nota 16.02.2021 prot. 3160, tramite SUAP, di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rosolina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che occorre approfondire nella sede di merito la riconducibilità delle strutture denominate fl.up.sy oggetto dell’ordinanza di demolizione alla fattispecie prevista dall’articolo 149, comma 1, lett. b) D.Lgs. 42/2004, nonché la legittimità delle previsioni di cui all’art. 49.10 N.T.A. del P.I. nella parte in cui limita in ogni caso a 3 il numero di fl.up.sy. ammissibili;
Ritenuto che sussiste il periculum in mora con esclusivo riguardo all’ordinanza di demolizione impugnata, mentre non sussiste prova di un pregiudizio attuale ed irreparabile derivante dall’efficacia del diniego di sanatoria del pontone “Albatross” e dei pali di delimitazione dello specchio acqueo, non costituenti oggetto di provvedimento repressivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto sospende l’ordinanza di demolizione e ripristino n. 03 del 19.01.2021.
Destina alla trattazione del merito del ricorso un’udienza pubblica da individuarsi nel secondo trimestre del 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 25 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO