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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/12/2025, n. 2701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2701 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5503/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 5503/2025, in materia di disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Celi
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Sabrina CP_1 C.F._2
Oliveri
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 25.6.2025.
Condizioni congiunte: “le Parti, Sig.ra e Sig. genitori della minore Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], di comune e concorde volontà, nell'esclusivo interesse Persona_1
superiore della figlia minore dichiarano di avere raggiunto concordemente il seguente accordo:
1 Per_ AFFIDAMENTO CONDIVISO La responsabilità genitoriale sulla minore nata il [...]
è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; Entrambi i genitori conservano la piena responsabilità genitoriale sulla figlia e assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte di residenza abituale della minore. COLLOCAMENTO
PREVALENTE La minore rimane collocata prevalentemente presso la madre Sig.ra Persona_1
nella abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima sita in Genova Via Giovanni Parte_1
Torti 37/2 scala C -cap 16143 ove la minore è residente. DIRITTO DI VISITA E
FREQUENTAZIONE Il padre, Sig. ha diritto di visita e di frequentazione della CP_1
figlia minore secondo modalità flessibili e concordate direttamente anche con la stessa, tenuto conto dell'età della ragazza (attualmente sedicenne), dei suoi impegni scolastici, delle sue esigenze personali ed interessi. I medesimi principi varranno anche riguardo alle modalità di frequentazione nel corso delle vacanze natalizie ed estive con una preferenza per l'adozione del criterio dell'alternanza. Le modalità di frequentazione saranno stabilite nel rispetto dei primari interessi della ragazza, privilegiando il dialogo diretto e la responsabilizzazione della minore stessa in ragione della sua età e del grado di maturità. In caso di temporanea impossibilità di accordo sulle modalità di frequentazione, i genitori si impegnano a privilegiare strumenti di composizione bonaria delle divergenze, nell'esclusivo interesse della figlia. MANTENIMENTO DELLA MINORE
A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il padre Sig. Persona_1 CP_1
si impegna a corrispondere alla madre Sig.ra - Un assegno mensile pari ad
[...] Parte_1
Euro 400,00 (quattrocentoeuro/00), da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, a decorrere dal mese di dicembre 2025, assegno elevato ad Euro 600,00 (seicento/00) per il solo mese di gennaio di ciascun anno;
mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
con le seguenti coordinate IBAN: [...] ; - Tale importo sarà rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), ex art. 337 septies c.c. SPESE STRAORDINARIE Oltre all'assegno mensile di cui al punto precedente, il padre Sig. si impegna a corrispondere il 50% CP_1
Per_ (cinquanta per cento) delle spese straordinarie relative alla figlia minore come individuate dal verbale della riunione ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova del 15/09/2016; Il genitore che sostiene la spesa straordinaria dovrà darne comunicazione all'altro genitore mediante trasmissione della documentazione giustificativa a mezzo sms/messaggio/email entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione della spesa. Il rimborso della quota del 50% a carico del padre Sig. dovrà essere effettuato entro 15 CP_1
(quindici) giorni dalla ricezione della documentazione. DICHIARAZIONI FISCALI I genitori
2 concordano che le detrazioni fiscali per carichi di famiglia relativi alla minore Persona_1
saranno interamente portate in detrazione dalla madre Sig.ra EG CO Parte_1
UNIVERSALE Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale anche nel caso di futura diversa denominazione dell'Istituto da parte del legislatore per i figli a carico, di cui al D.Lgs. n.
230/2021, relativo alla minore sarà percepito integralmente dalla madre Sig.ra Persona_1
presso la quale la minore è collocata in via prevalente. IMPEGNI RECIPROCI I Parte_1
genitori si impegnano reciprocamente: a mantenere un dialogo costruttivo e collaborativo nell'interesse esclusivo della figlia minore;
a favorire la continuità e la serenità delle relazioni affettive della minore con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine;
ad evitare comportamenti che possano pregiudicare l'equilibrio psico-fisico della minore o ledere la sua serenità; a non assumere, in presenza della minore o in contesti a lei accessibili, atteggiamenti denigratori o svalutanti nei confronti dell'altro genitore;
ad informarsi reciprocamente su tutti gli aspetti rilevanti concernenti la salute, l'istruzione, l'educazione e le condizioni generali di vita della figlia;
a consentire all'altro genitore l'accesso alle informazioni scolastiche e sanitarie relative alla minore;
a favorire i contatti diretti tra la minore e l'altro genitore, anche mediante comunicazioni telefoniche, videochiamate e ogni altro strumento di comunicazione a distanza. Le spese legali del giudizio si dichiarano integralmente compensate tra le Parti ed i Difensori sottoscrivono la presente scrittura per rinuncia alla solidarietà ex Legge professionale”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.6.2025, la Sig.ra ha domandato la disciplina Parte_1
dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e la figlia, . Per_1
2. All'udienza del 4.12.2025, innanzi al Giudice Delegato, Dott. Marco Bonci, la Sig.ra Pt_1 ha dichiarato: “vivo a Genova, via Torti, n. 37, la casa è di mia proprietà. Ci vivo solo
[...]
Per_ con , nessun'altro. Non sono proprietaria di altri immobili. Sono infermiera al Pronto
Soccorso al S. Martino, per uno stipendio base di circa Euro 1.900,00 mensili netti”. Il Sig. ha dichiarato: “vivo a Genova, via Carbone, n. 24/10, è di proprietà della mia CP_1
compagna attuale, con cui abbiamo una figlia. Non sono proprietario di immobili. Sono corriere DHL, per Euro 1.800,00 mensili netti circa”. Le parti hanno, poi, precisato congiuntamente le trascritte conclusioni. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al
Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore.
3 4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “le Parti, Sig.ra Pt_1
e Sig. genitori della minore nata a [...] il [...],
[...] CP_1 Persona_1
di comune e concorde volontà, nell'esclusivo interesse superiore della figlia minore dichiarano di avere raggiunto concordemente il seguente accordo: AFFIDAMENTO
Per_ CONDIVISO La responsabilità genitoriale sulla minore nata il [...] è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; Entrambi i genitori conservano la piena responsabilità genitoriale sulla figlia e assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte di residenza abituale della minore. COLLOCAMENTO
PREVALENTE La minore rimane collocata prevalentemente presso la madre Persona_1
Sig.ra nella abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima sita in Genova Parte_1
Via Giovanni Torti 37/2 scala C -cap 16143 ove la minore è residente. DIRITTO DI VISITA E
FREQUENTAZIONE Il padre, Sig. ha diritto di visita e di frequentazione CP_1
della figlia minore secondo modalità flessibili e concordate direttamente anche con la stessa, tenuto conto dell'età della ragazza (attualmente sedicenne), dei suoi impegni scolastici, delle sue esigenze personali ed interessi. I medesimi principi varranno anche riguardo alle modalità di frequentazione nel corso delle vacanze natalizie ed estive con una preferenza per l'adozione del criterio dell'alternanza. Le modalità di frequentazione saranno stabilite nel rispetto dei primari interessi della ragazza, privilegiando il dialogo diretto e la responsabilizzazione della minore stessa in ragione della sua età e del grado di maturità. In caso di temporanea impossibilità di accordo sulle modalità di frequentazione, i genitori si impegnano a privilegiare strumenti di composizione bonaria delle divergenze, nell'esclusivo interesse della figlia. MANTENIMENTO DELLA MINORE A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il padre Sig. si impegna a Persona_1 CP_1
corrispondere alla madre Sig.ra - Un assegno mensile pari ad Euro 400,00 Parte_1
(quattrocentoeuro/00), da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, a decorrere dal mese di dicembre 2025, assegno elevato ad Euro 600,00 (seicento/00) per il solo mese di gennaio di ciascun anno;
mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra CP_2
[...
[...] con le seguenti coordinate IBAN: [...] ; - Tale importo
[...]
sarà rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), ex art. 337 septies c.c. SPESE
STRAORDINARIE Oltre all'assegno mensile di cui al punto precedente, il padre Sig. CP_1
si impegna a corrispondere il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie
[...]
Per_ relative alla figlia minore come individuate dal verbale della riunione ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova del
15/09/2016; Il genitore che sostiene la spesa straordinaria dovrà darne comunicazione all'altro genitore mediante trasmissione della documentazione giustificativa a mezzo sms/messaggio/email entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione della spesa. Il rimborso della quota del 50% a carico del padre Sig. dovrà essere effettuato entro 15 CP_1
(quindici) giorni dalla ricezione della documentazione. DICHIARAZIONI FISCALI I genitori concordano che le detrazioni fiscali per carichi di famiglia relativi alla minore Persona_1
saranno interamente portate in detrazione dalla madre Sig.ra EG Parte_1
CO UNIVERSALE Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale anche nel caso di futura diversa denominazione dell'Istituto da parte del legislatore per i figli a carico, di cui al D.Lgs. n. 230/2021, relativo alla minore sarà percepito integralmente dalla Persona_1
madre Sig.ra presso la quale la minore è collocata in via prevalente. IMPEGNI Parte_1
RECIPROCI I genitori si impegnano reciprocamente: a mantenere un dialogo costruttivo e collaborativo nell'interesse esclusivo della figlia minore;
a favorire la continuità e la serenità delle relazioni affettive della minore con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine;
ad evitare comportamenti che possano pregiudicare l'equilibrio psico-fisico della minore o ledere la sua serenità; a non assumere, in presenza della minore o in contesti a lei accessibili, atteggiamenti denigratori o svalutanti nei confronti dell'altro genitore;
ad informarsi reciprocamente su tutti gli aspetti rilevanti concernenti la salute, l'istruzione,
l'educazione e le condizioni generali di vita della figlia;
a consentire all'altro genitore l'accesso alle informazioni scolastiche e sanitarie relative alla minore;
a favorire i contatti diretti tra la minore e l'altro genitore, anche mediante comunicazioni telefoniche, videochiamate e ogni altro strumento di comunicazione a distanza. Le spese legali del giudizio si dichiarano integralmente compensate tra le Parti ed i Difensori sottoscrivono la presente scrittura per rinuncia alla solidarietà ex Legge professionale”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
5 Così deciso in Genova, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
6
Il Presidente
(Dott. Ada Lucca)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 5503/2025, in materia di disciplina dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Celi
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Sabrina CP_1 C.F._2
Oliveri
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 25.6.2025.
Condizioni congiunte: “le Parti, Sig.ra e Sig. genitori della minore Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], di comune e concorde volontà, nell'esclusivo interesse Persona_1
superiore della figlia minore dichiarano di avere raggiunto concordemente il seguente accordo:
1 Per_ AFFIDAMENTO CONDIVISO La responsabilità genitoriale sulla minore nata il [...]
è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; Entrambi i genitori conservano la piena responsabilità genitoriale sulla figlia e assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte di residenza abituale della minore. COLLOCAMENTO
PREVALENTE La minore rimane collocata prevalentemente presso la madre Sig.ra Persona_1
nella abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima sita in Genova Via Giovanni Parte_1
Torti 37/2 scala C -cap 16143 ove la minore è residente. DIRITTO DI VISITA E
FREQUENTAZIONE Il padre, Sig. ha diritto di visita e di frequentazione della CP_1
figlia minore secondo modalità flessibili e concordate direttamente anche con la stessa, tenuto conto dell'età della ragazza (attualmente sedicenne), dei suoi impegni scolastici, delle sue esigenze personali ed interessi. I medesimi principi varranno anche riguardo alle modalità di frequentazione nel corso delle vacanze natalizie ed estive con una preferenza per l'adozione del criterio dell'alternanza. Le modalità di frequentazione saranno stabilite nel rispetto dei primari interessi della ragazza, privilegiando il dialogo diretto e la responsabilizzazione della minore stessa in ragione della sua età e del grado di maturità. In caso di temporanea impossibilità di accordo sulle modalità di frequentazione, i genitori si impegnano a privilegiare strumenti di composizione bonaria delle divergenze, nell'esclusivo interesse della figlia. MANTENIMENTO DELLA MINORE
A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il padre Sig. Persona_1 CP_1
si impegna a corrispondere alla madre Sig.ra - Un assegno mensile pari ad
[...] Parte_1
Euro 400,00 (quattrocentoeuro/00), da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, a decorrere dal mese di dicembre 2025, assegno elevato ad Euro 600,00 (seicento/00) per il solo mese di gennaio di ciascun anno;
mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
con le seguenti coordinate IBAN: [...] ; - Tale importo sarà rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), ex art. 337 septies c.c. SPESE STRAORDINARIE Oltre all'assegno mensile di cui al punto precedente, il padre Sig. si impegna a corrispondere il 50% CP_1
Per_ (cinquanta per cento) delle spese straordinarie relative alla figlia minore come individuate dal verbale della riunione ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova del 15/09/2016; Il genitore che sostiene la spesa straordinaria dovrà darne comunicazione all'altro genitore mediante trasmissione della documentazione giustificativa a mezzo sms/messaggio/email entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione della spesa. Il rimborso della quota del 50% a carico del padre Sig. dovrà essere effettuato entro 15 CP_1
(quindici) giorni dalla ricezione della documentazione. DICHIARAZIONI FISCALI I genitori
2 concordano che le detrazioni fiscali per carichi di famiglia relativi alla minore Persona_1
saranno interamente portate in detrazione dalla madre Sig.ra EG CO Parte_1
UNIVERSALE Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale anche nel caso di futura diversa denominazione dell'Istituto da parte del legislatore per i figli a carico, di cui al D.Lgs. n.
230/2021, relativo alla minore sarà percepito integralmente dalla madre Sig.ra Persona_1
presso la quale la minore è collocata in via prevalente. IMPEGNI RECIPROCI I Parte_1
genitori si impegnano reciprocamente: a mantenere un dialogo costruttivo e collaborativo nell'interesse esclusivo della figlia minore;
a favorire la continuità e la serenità delle relazioni affettive della minore con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine;
ad evitare comportamenti che possano pregiudicare l'equilibrio psico-fisico della minore o ledere la sua serenità; a non assumere, in presenza della minore o in contesti a lei accessibili, atteggiamenti denigratori o svalutanti nei confronti dell'altro genitore;
ad informarsi reciprocamente su tutti gli aspetti rilevanti concernenti la salute, l'istruzione, l'educazione e le condizioni generali di vita della figlia;
a consentire all'altro genitore l'accesso alle informazioni scolastiche e sanitarie relative alla minore;
a favorire i contatti diretti tra la minore e l'altro genitore, anche mediante comunicazioni telefoniche, videochiamate e ogni altro strumento di comunicazione a distanza. Le spese legali del giudizio si dichiarano integralmente compensate tra le Parti ed i Difensori sottoscrivono la presente scrittura per rinuncia alla solidarietà ex Legge professionale”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.6.2025, la Sig.ra ha domandato la disciplina Parte_1
dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e la figlia, . Per_1
2. All'udienza del 4.12.2025, innanzi al Giudice Delegato, Dott. Marco Bonci, la Sig.ra Pt_1 ha dichiarato: “vivo a Genova, via Torti, n. 37, la casa è di mia proprietà. Ci vivo solo
[...]
Per_ con , nessun'altro. Non sono proprietaria di altri immobili. Sono infermiera al Pronto
Soccorso al S. Martino, per uno stipendio base di circa Euro 1.900,00 mensili netti”. Il Sig. ha dichiarato: “vivo a Genova, via Carbone, n. 24/10, è di proprietà della mia CP_1
compagna attuale, con cui abbiamo una figlia. Non sono proprietario di immobili. Sono corriere DHL, per Euro 1.800,00 mensili netti circa”. Le parti hanno, poi, precisato congiuntamente le trascritte conclusioni. All'esito dell'udienza, la causa è stata rimessa al
Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore.
3 4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “le Parti, Sig.ra Pt_1
e Sig. genitori della minore nata a [...] il [...],
[...] CP_1 Persona_1
di comune e concorde volontà, nell'esclusivo interesse superiore della figlia minore dichiarano di avere raggiunto concordemente il seguente accordo: AFFIDAMENTO
Per_ CONDIVISO La responsabilità genitoriale sulla minore nata il [...] è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; Entrambi i genitori conservano la piena responsabilità genitoriale sulla figlia e assumono di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte di residenza abituale della minore. COLLOCAMENTO
PREVALENTE La minore rimane collocata prevalentemente presso la madre Persona_1
Sig.ra nella abitazione di esclusiva proprietà di quest'ultima sita in Genova Parte_1
Via Giovanni Torti 37/2 scala C -cap 16143 ove la minore è residente. DIRITTO DI VISITA E
FREQUENTAZIONE Il padre, Sig. ha diritto di visita e di frequentazione CP_1
della figlia minore secondo modalità flessibili e concordate direttamente anche con la stessa, tenuto conto dell'età della ragazza (attualmente sedicenne), dei suoi impegni scolastici, delle sue esigenze personali ed interessi. I medesimi principi varranno anche riguardo alle modalità di frequentazione nel corso delle vacanze natalizie ed estive con una preferenza per l'adozione del criterio dell'alternanza. Le modalità di frequentazione saranno stabilite nel rispetto dei primari interessi della ragazza, privilegiando il dialogo diretto e la responsabilizzazione della minore stessa in ragione della sua età e del grado di maturità. In caso di temporanea impossibilità di accordo sulle modalità di frequentazione, i genitori si impegnano a privilegiare strumenti di composizione bonaria delle divergenze, nell'esclusivo interesse della figlia. MANTENIMENTO DELLA MINORE A titolo di contributo al mantenimento della figlia minore il padre Sig. si impegna a Persona_1 CP_1
corrispondere alla madre Sig.ra - Un assegno mensile pari ad Euro 400,00 Parte_1
(quattrocentoeuro/00), da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese, a decorrere dal mese di dicembre 2025, assegno elevato ad Euro 600,00 (seicento/00) per il solo mese di gennaio di ciascun anno;
mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra CP_2
[...
[...] con le seguenti coordinate IBAN: [...] ; - Tale importo
[...]
sarà rivalutato annualmente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), ex art. 337 septies c.c. SPESE
STRAORDINARIE Oltre all'assegno mensile di cui al punto precedente, il padre Sig. CP_1
si impegna a corrispondere il 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie
[...]
Per_ relative alla figlia minore come individuate dal verbale della riunione ex art. 47 quater dell'Ordinamento Giudiziario della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova del
15/09/2016; Il genitore che sostiene la spesa straordinaria dovrà darne comunicazione all'altro genitore mediante trasmissione della documentazione giustificativa a mezzo sms/messaggio/email entro 15 (quindici) giorni dall'effettuazione della spesa. Il rimborso della quota del 50% a carico del padre Sig. dovrà essere effettuato entro 15 CP_1
(quindici) giorni dalla ricezione della documentazione. DICHIARAZIONI FISCALI I genitori concordano che le detrazioni fiscali per carichi di famiglia relativi alla minore Persona_1
saranno interamente portate in detrazione dalla madre Sig.ra EG Parte_1
CO UNIVERSALE Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale anche nel caso di futura diversa denominazione dell'Istituto da parte del legislatore per i figli a carico, di cui al D.Lgs. n. 230/2021, relativo alla minore sarà percepito integralmente dalla Persona_1
madre Sig.ra presso la quale la minore è collocata in via prevalente. IMPEGNI Parte_1
RECIPROCI I genitori si impegnano reciprocamente: a mantenere un dialogo costruttivo e collaborativo nell'interesse esclusivo della figlia minore;
a favorire la continuità e la serenità delle relazioni affettive della minore con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine;
ad evitare comportamenti che possano pregiudicare l'equilibrio psico-fisico della minore o ledere la sua serenità; a non assumere, in presenza della minore o in contesti a lei accessibili, atteggiamenti denigratori o svalutanti nei confronti dell'altro genitore;
ad informarsi reciprocamente su tutti gli aspetti rilevanti concernenti la salute, l'istruzione,
l'educazione e le condizioni generali di vita della figlia;
a consentire all'altro genitore l'accesso alle informazioni scolastiche e sanitarie relative alla minore;
a favorire i contatti diretti tra la minore e l'altro genitore, anche mediante comunicazioni telefoniche, videochiamate e ogni altro strumento di comunicazione a distanza. Le spese legali del giudizio si dichiarano integralmente compensate tra le Parti ed i Difensori sottoscrivono la presente scrittura per rinuncia alla solidarietà ex Legge professionale”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
5 Così deciso in Genova, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
6
Il Presidente
(Dott. Ada Lucca)