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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8043/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 2.12.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8043/2021
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ti in Pomi- Parte_1 Parte_2
gliano d'Arco, alla via Abate Felice Toscano n. 227/229, presso lo studio dell'Avv. RIGILLO UMBERTO, dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di pro-
cura in atti
- ATTORI
E
IN PERSONA Controparte_1
DELL'AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.,
elett.te dom.to alla VIA MAURO LEONE, 24 POMIGLIANO D'ARCO presso
1
lo studio dell'Avv. MONDOLA ANNA dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
OGGETTO: e impugnazione di delibera assembleare - CP_2 CP_1
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, e Parte_1 Controparte_3
hanno inteso far valere la nullità della delibera condominiale, resa
[...]
nell'assemblea del il 12.2.2021, nella parte in cui ha Controparte_1
estromesso gli attori dalla possibilità di usufruire del servizio di ascensore.
Dal canto suo, il costituito ha rivendicato la legittimità della delibe- CP_1
ra in esame attesa la morosità degli attori nel pagamento delle quote condominia-
li, invocando quanto sul punto previsto dall'art. 63 disp. att. cc, secondo cui “In
caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre,
2
l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi
comuni suscettibili di godimento separato”.
Intanto, nelle more del presente giudizio, in data 11.3.2022, le chiavi necessarie per l'utilizzo dell'ascensore sono state consegnate dall'amministratore ai condo-
mini . Controparte_4
Parte attrice sostiene che il presente giudizio rientra nelle ipotesi di nullità del de-
liberato assembleare, onde la mancata applicazione del termine previsto dalla legge per le ipotesi di annullabilità.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 9839/2019, hanno individuato il criterio distin-
tivo tra nullità e annullabilità enunciando il principio di diritto secondo cui “sono
affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le de-
liberazioni dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi es-
senziali, che hanno un oggetto impossibile in senso materiale e giuridico, e quel-
le che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, all'ordine
pubblico o al buon costume. Al di fuori di tale ipotesi le deliberazioni assemblea-
ri adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono
semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei
modi e termini di cui all'art. 1137 c.c.”, laddove, per vero, nessuna delle predette ipotesi appare sussistente nella controversia al vaglio del Tribunale.
In dettaglio, parte attrice eccepisce la nullità della delibera avendo la stessa limi-
tato il diritto dei condomini all'utilizzo dell'ascensore.
La tesi è infondata.
Ed, invero, la giurisprudenza che sanziona con la nullità (cfr, Corte appello Bre-
scia sez. I, 06/05/2022, n.551) una delibera che impedisca o limiti l'accesso al
3
bene o al servizio – in quanto discriminatoria e, come tale, lesiva di un diritto soggettivo individuale – non appare applicabile alla vicenda odierna, atteso che la misura adottata dal condominio deve farsi rientrare nel diverso ambito applica-
tivo della norma di cui all'art. 63 disp. att. cc, pure invocata dal convenuto.
Il Condominio ha, infatti, sostenuto la ricorrenza, a carico dei condomini
[...]
, di una morosità protrattasi per oltre un anno (cfr pag 4 della com- CP_4
parsa di costituzione e risposta), circostanza non specificamente contestata dagli attori, i quali si sono limitati a dedurre la sussistenza di una morosità dagli stessi definita irrisoria, laddove l'art. 63 comma terzo disp. att. c.c. richiede, quale uni-
co requisito per la legittima sospensione dalla fruizione dei servizi, il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un seme-
stre. Anche nella prima memoria istruttoria, gli attori si sono genericamente limi-
tati a sostenere che la predetta morosità sarebbe “semmai ammontante a poche
centinaia di euro”, ciò che non basta per confutare la dedotta ricorrenza di una morosità ultrannuale.
Tale morosità risulta, invero, pienamente integrata nel caso di specie, essendo stato provato per tabulas l'inadempimento degli attori in relazione al pagamento degli oneri condominiali, come risulta dai decreti ingiuntivi agli atti del giudizio e, per quanto concerne le rate relative ai lavori concernenti l'ascensore e delibe-
rati in data 24.5.2019, dalla stessa documentazione depositata da parte attrice, da cui emerge che le ulteriori rate impagate sono state corrisposte solo in epoca suc-
cessiva all'adozione della delibera in questa sede impugnata ed, infine, come di-
mostrato dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali relativi agli anni
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2018, 2019, 2020 (cfr allegato 1 della prima memoria istruttoria del CP_5
[...
).
A prescindere da quanto evidenziato, ed acclarata l'operatività del citato art. 63,
neppure potrebbe sostenersi la nullità della delibera in quanto approvata solo da parte dell'assemblea condominiale (ovvero dai condomini della scala interessa-
ta), dal momento che “I beni destinati ad un uso limitato ad alcuni dei condomini
devono essere gestiti e manutenuti esclusivamente da questi”(cfr, Cassazione ci-
vile sez. II, 02/03/2016, n.4127).
Parimenti infondata la doglianza relativa ad una supposta invalidità della delibe-
ra, in quanto adottata dall'assemblea in materia rimessa alla competenza dell'amministratore, nella misura in cui l'assemblea condominiale, in quanto rappresentativa della volontà dei condomini, rappresenta la primaria fonte di ge-
stione degli interessi condominiali sicché non vi è dubbio che la stessa possa in ipotesi intervenire anche in ambiti rientranti nelle prerogative attribuite dalla leg-
ge all'amministratore (il quale, infatti, sembrerebbe, in tal caso, il solo soggetto legittimato a dolersene).
Per quanto concerne, infine, le precarie condizioni di salute dell'attore
[...]
– dallo stesso invocate al fine di inferirne la dedotta invalidità Parte_3
della delibera – deve al riguardo rilevarsi che la documentazione medica prodotta attiene, in realtà, ad un periodo successivo rispetto alla adozione del provvedi-
mento impugnato sicché, almeno in relazione al momento in cui tale provvedi-
mento è stato adottato, la circostanza non poteva avere rilievo. Per altro verso,
deve pure evidenziarsi che, come dianzi anticipato, l'amministratore – presumi-
bilmente anche in considerazione delle dedotte difficoltà di deambulazione
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dell'attore – ha, in ogni caso, provveduto alla consegna delle chiavi di sblocco dell'ascensore.
Per tutto quanto illustrato, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta la domanda;
b) condanna gli attori al pagamento delle spese processuali che si liquida-
no in €. 1.701, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per leg-
ge.
Così deciso in Nola, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 2.12.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8043/2021
r.g.a.c.
TRA
, elett.te dom.ti in Pomi- Parte_1 Parte_2
gliano d'Arco, alla via Abate Felice Toscano n. 227/229, presso lo studio dell'Avv. RIGILLO UMBERTO, dal quale sono rappr.ti e difesi in virtù di pro-
cura in atti
- ATTORI
E
IN PERSONA Controparte_1
DELL'AMMINISTRATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.,
elett.te dom.to alla VIA MAURO LEONE, 24 POMIGLIANO D'ARCO presso
1
lo studio dell'Avv. MONDOLA ANNA dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- CONVENUTO
OGGETTO: e impugnazione di delibera assembleare - CP_2 CP_1
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, e Parte_1 Controparte_3
hanno inteso far valere la nullità della delibera condominiale, resa
[...]
nell'assemblea del il 12.2.2021, nella parte in cui ha Controparte_1
estromesso gli attori dalla possibilità di usufruire del servizio di ascensore.
Dal canto suo, il costituito ha rivendicato la legittimità della delibe- CP_1
ra in esame attesa la morosità degli attori nel pagamento delle quote condominia-
li, invocando quanto sul punto previsto dall'art. 63 disp. att. cc, secondo cui “In
caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre,
2
l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi
comuni suscettibili di godimento separato”.
Intanto, nelle more del presente giudizio, in data 11.3.2022, le chiavi necessarie per l'utilizzo dell'ascensore sono state consegnate dall'amministratore ai condo-
mini . Controparte_4
Parte attrice sostiene che il presente giudizio rientra nelle ipotesi di nullità del de-
liberato assembleare, onde la mancata applicazione del termine previsto dalla legge per le ipotesi di annullabilità.
Le Sezioni Unite, con sentenza n. 9839/2019, hanno individuato il criterio distin-
tivo tra nullità e annullabilità enunciando il principio di diritto secondo cui “sono
affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le de-
liberazioni dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi es-
senziali, che hanno un oggetto impossibile in senso materiale e giuridico, e quel-
le che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative, all'ordine
pubblico o al buon costume. Al di fuori di tale ipotesi le deliberazioni assemblea-
ri adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono
semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei
modi e termini di cui all'art. 1137 c.c.”, laddove, per vero, nessuna delle predette ipotesi appare sussistente nella controversia al vaglio del Tribunale.
In dettaglio, parte attrice eccepisce la nullità della delibera avendo la stessa limi-
tato il diritto dei condomini all'utilizzo dell'ascensore.
La tesi è infondata.
Ed, invero, la giurisprudenza che sanziona con la nullità (cfr, Corte appello Bre-
scia sez. I, 06/05/2022, n.551) una delibera che impedisca o limiti l'accesso al
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bene o al servizio – in quanto discriminatoria e, come tale, lesiva di un diritto soggettivo individuale – non appare applicabile alla vicenda odierna, atteso che la misura adottata dal condominio deve farsi rientrare nel diverso ambito applica-
tivo della norma di cui all'art. 63 disp. att. cc, pure invocata dal convenuto.
Il Condominio ha, infatti, sostenuto la ricorrenza, a carico dei condomini
[...]
, di una morosità protrattasi per oltre un anno (cfr pag 4 della com- CP_4
parsa di costituzione e risposta), circostanza non specificamente contestata dagli attori, i quali si sono limitati a dedurre la sussistenza di una morosità dagli stessi definita irrisoria, laddove l'art. 63 comma terzo disp. att. c.c. richiede, quale uni-
co requisito per la legittima sospensione dalla fruizione dei servizi, il protrarsi della morosità nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un seme-
stre. Anche nella prima memoria istruttoria, gli attori si sono genericamente limi-
tati a sostenere che la predetta morosità sarebbe “semmai ammontante a poche
centinaia di euro”, ciò che non basta per confutare la dedotta ricorrenza di una morosità ultrannuale.
Tale morosità risulta, invero, pienamente integrata nel caso di specie, essendo stato provato per tabulas l'inadempimento degli attori in relazione al pagamento degli oneri condominiali, come risulta dai decreti ingiuntivi agli atti del giudizio e, per quanto concerne le rate relative ai lavori concernenti l'ascensore e delibe-
rati in data 24.5.2019, dalla stessa documentazione depositata da parte attrice, da cui emerge che le ulteriori rate impagate sono state corrisposte solo in epoca suc-
cessiva all'adozione della delibera in questa sede impugnata ed, infine, come di-
mostrato dalla richiesta di pagamento degli oneri condominiali relativi agli anni
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2018, 2019, 2020 (cfr allegato 1 della prima memoria istruttoria del CP_5
[...
).
A prescindere da quanto evidenziato, ed acclarata l'operatività del citato art. 63,
neppure potrebbe sostenersi la nullità della delibera in quanto approvata solo da parte dell'assemblea condominiale (ovvero dai condomini della scala interessa-
ta), dal momento che “I beni destinati ad un uso limitato ad alcuni dei condomini
devono essere gestiti e manutenuti esclusivamente da questi”(cfr, Cassazione ci-
vile sez. II, 02/03/2016, n.4127).
Parimenti infondata la doglianza relativa ad una supposta invalidità della delibe-
ra, in quanto adottata dall'assemblea in materia rimessa alla competenza dell'amministratore, nella misura in cui l'assemblea condominiale, in quanto rappresentativa della volontà dei condomini, rappresenta la primaria fonte di ge-
stione degli interessi condominiali sicché non vi è dubbio che la stessa possa in ipotesi intervenire anche in ambiti rientranti nelle prerogative attribuite dalla leg-
ge all'amministratore (il quale, infatti, sembrerebbe, in tal caso, il solo soggetto legittimato a dolersene).
Per quanto concerne, infine, le precarie condizioni di salute dell'attore
[...]
– dallo stesso invocate al fine di inferirne la dedotta invalidità Parte_3
della delibera – deve al riguardo rilevarsi che la documentazione medica prodotta attiene, in realtà, ad un periodo successivo rispetto alla adozione del provvedi-
mento impugnato sicché, almeno in relazione al momento in cui tale provvedi-
mento è stato adottato, la circostanza non poteva avere rilievo. Per altro verso,
deve pure evidenziarsi che, come dianzi anticipato, l'amministratore – presumi-
bilmente anche in considerazione delle dedotte difficoltà di deambulazione
5
dell'attore – ha, in ogni caso, provveduto alla consegna delle chiavi di sblocco dell'ascensore.
Per tutto quanto illustrato, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta la domanda;
b) condanna gli attori al pagamento delle spese processuali che si liquida-
no in €. 1.701, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per leg-
ge.
Così deciso in Nola, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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