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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 3067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3067 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 4336/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Bianco, via Spanò 23, presso lo Controparte_1 studio dell'avv. Giuseppe Zangari, che lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore;
CONTRO
, rappresentata e difesa ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso la quale è domiciliata CP_2 in , via dell'Arsenale 21; CP_2
; Controparte_3 convenuti.
Oggetto: controversia di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “1. annullare il provvedimento numero 40698/Auto/Area III del 24 02 2014 di revoca della patente di guida per decorso del tempo di 2 anni;
2. Ordinare alla Prefettura di depositare in giudizio il provvedimento CP_2 di revoca emesso ai sensi dell'art. 120 del Codice della Strada e annullarlo nel merito;
Con vittoria di spese e competenze in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato e non riscosso.
Convenuta: “Respingersi il ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
MOTIVAZIONE
1. L'attore ha chiesto l'annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida, adottato dalla Prefettura di il 24/02/2014 ai sensi dell'art. CP_2
218 c. 6 Cds, essendo decorsi i due anni richiesti dalla legge al fine del conseguimento di una nuova patente, nonché dell'eventuale provvedimento di revoca della patente emesso in violazione dell'art. 120 Cds, quale conseguenza automatica della disposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicata a prescindere da qualsiasi valutazione sulle circostanze del caso concreto e, in ogni caso, “mai comunicato al ricorrente”
(ric. p. 2).
Costituendosi in giudizio, la ha eccepito l'infondatezza Controparte_2 del ricorso avversario e ne ha chiesto il rigetto.
Non si è invece costituito in giudizio il , la cui Controparte_3 contumacia è stata dichiarata all'udienza del 18/06/2025.
2. Per quanto concerne il merito della questione, dagli atti in causa risulta che: a) con provvedimento n. 40698/Auto/Area III del 24/02/2014, la Prefettura di ha disposto la revoca della patente di guida dell'attore, in quanto lo stesso CP_2
“ha violato la disposizione di cui all'art. 218/6° del D.L. 30/04/1992 n. 285, così come modificato dal D. L.vo 507/99 (circolare abusivamente alla guida di veicolo durante il periodo di sospensione della patente – patente sospesa dalla MCTC di
con provvedimento n. 5072/SR del 01/10/2013)” (doc. 2 fasc. att.); b) il CP_2
28/02/2025, l'attore ha presentato istanza in autotutela, chiedendo l'annullamento del decreto di revoca ai sensi dell'art. 120 Cds e la concessione del nulla osta al
2 conseguimento di una nuova patente (doc. 1 fasc. att.); c) con nota del 20/03/2025, la ha espresso parere contrario al rilascio del nulla osta necessario per CP_2 conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida, affermando che, nel caso di specie
“il provvedimento di revoca è stato a suo tempo adottato da questa per CP_2
l'infrazione prevista dall'art. 218, comma 6 C.d. S., ommessa in data 27.10.2013”
(doc. 4 fasc. conv.).
Va anzitutto precisato che il presente procedimento deve riguardare esclusivamente il provvedimento prefettizio di revoca della patente del 24/02/2014.
Non è stato infatti prodotto in giudizio un provvedimento di revoca della patente emesso ai sensi dell'art. 120 c. 2 Cds, la cui esistenza non risulta pertanto dimostrata.
Va rilevato, inoltre, che il verbale del 20/11/2020 e la nota n. 128014 della
Questura di del 30/12/2020 – dai quali si evince l'applicazione della misura CP_2 di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre nei confronti dell' – nulla dispongono in merito alla revoca della patente di guida CP_1 dell'attore, il quale, peraltro, in sede di applicazione della suddetta misura, ha dichiarato “di non essere in possesso di patente di guida” (doc. 3 fasc. att. e doc. 2 fasc. conv.).
Si osserva, poi, sulla base dello storico della patente, che, alla data del
19/05/2025, l'unico provvedimento ostativo al conseguimento della patente di guida a carico dell'attore risulta essere quello del 24/02/2014, avente n. prot. n.
40698/Auto/Area III, (cfr. doc. 2 fasc. att. e doc. 6 fasc. conv.).
Ciò premesso, la domanda di annullamento del provvedimento di revoca della patente del ricorrente emesso dalla Prefettura di il 24/02/2014 deve CP_2 essere rigettata, atteso che, nel caso di specie, il provvedimento in esame è stato emesso ai sensi dell'art. 218 c. 6 Cds - secondo il quale “Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi … – e la sua legittimità non è stata specificamente contestata dall'attore, che, inoltre, non ha proposto
3 tempestiva impugnazione nei relativi termini.
Né assume rilievo, ai fini della legittimità del provvedimento, la circostanza del decorso del termine di due anni dalla revoca della patente, perché il decorso di tale periodo di tempo, ai sensi dell'art. 219 c. 3bis Cds, rileva esclusivamente ai fini della possibilità, per l'interessato che sia stato destinatario della sanzione accessoria di cui all'art. 218 c. 6 Cds e il cui provvedimento sia divenuto
“definitivo”, di conseguire una nuova patente di guida.
Ne discende il rigetto delle domande attoree.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 2.906,00 per compenso (in relazione ai valori minimi delle cause di valore indeterminabile con complessità bassa per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, senza condanna al pagamento degli oneri riflessi, attesa la previsione dell'art. 1 c. 208 L. 266/2005
(App. Torino 922/2024).
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande proposte da nei confronti della Controparte_1
e del;
Controparte_2 Controparte_3 condanna a rimborsare alla Controparte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per Controparte_4 compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Torino, 25/06/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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