Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/1987, n. 9338
CASS
Sentenza 16 dicembre 1987

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L'acqua sorgiva può ben formare oggetto di possesso, se questo si concreta ed estrinseca in un potere di fatto (corrispondente all'acquisto di un diritto reale) autonomo, diretto ed immediato sulle opere indispensabili per la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua; possesso tutelabile con l'Azione di spoglio nei confronti di chi, ricorrendone l'elemento soggettivo, apra un pozzo che, alimentato dalla stessa falda sotterranea, riduca la portata della sorgente, non rilevando, in contrario, che le acque sotterranee siano defluenti a notevole distanza dalla sorgente, in quanto il possesso di quest'ultima implica anche quello della falda che l'alimenta. ( Conf 3061/71, mass n 354376).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/1987, n. 9338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9338
    Data del deposito : 16 dicembre 1987

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