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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1616 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 13/02/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Faggionato in collegamento remoto mediante piattaforma Teams
CP_
per Avv.. Guarino in presenza per Avv. Chiavegato in presenza CP_2
L'Avv. Faggionato contesta quanto dedotto ed eccepito dalle controparti e ribadisce che il ricorso è stato presentato nei termini. Eccepisce che per
CP_ gli avvisi di addebito non sono state provate le notifiche in quanto è stata allegata la mera stampata del programma informatico .Richiama
l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale si tratta di opposizione ex art. 615 c.p.c. con effetto recuperatorio. Con riferimento alle richieste di definizione agevolata non si può ritenere che si tratti di una ricognizione di debito anche come previsto dalla Cassazione del 12735/2020.
Conseguentemente in assenza di atti interruttivi si deve ritenere che si è verificata la prescrizione in applicazione del principio della irricevibilità dei crediti prescritti contributivi. Insiste nelle conclusioni svolte in ricorso.
CP_ I difensori di e contestano le deduzioni odierne di parte CP_2
ricorrente e si riportano alle rispettive memorie difensiva.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 13/02/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1616 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 29/07/2024
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNARI ENRICO e dell'avv.
FAGGIONATO MATTEO
Contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SAVA ROBERTO
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA
(C.F. ), CP_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_3
CP_
e esponendo di avere ricevuto la notifica da parte di di CP_2 CP_4
una intimazione di pagamento relativa agli importi delle seguenti cartelle ed avvisi di pagamento
1 1) Cartella di pagamento n. 12220180014425344000, notificata in data 11/08/2018, per € 400,52, per crediti , II, III, IV anno 2016, II, III, CP_2
IV, rata anno 2016/2017, oltre a sanzioni civili rate premio e sanzioni civili regolazioni premio per gli anni 2018 e 2019.
2) Cartella di pagamento n. 12220170024629582000, notificata in data 04/02/2018, per € 141,86, per crediti , I rata anno 2016, II rata, CP_2
sanzioni regolazione premio e sanzioni civili rate premio anno 2017.
3) Avviso di addebito n. 42220140002249481000, notificato in data
11/11/2014, per € 2.425,91, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2013.
4) Avviso di addebito n. 42220160001116362000, notificato in data
13/05/2016, per € 1.312,80, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2015.
5) Avviso di addebito n. 4222016000 3311970000 notificato in data
26/11/2019, per € 2.601,23, per contributi IVS anno 2015.
6) Avviso di addebito n. 42220190001844438000, notificato in data
02/10/2019, per € 1.877,03, per Modello DM 10 rettificato e somme aggiuntive anni 2016 e 2017.
7) Avviso di addebito n. 42220190003759935000, notificato in data
05/02/2020, per € 1.462,61, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2014 e spese di notifica.
8) Avviso di addebito n. 42220210001176925000, notificato in data
19/01/2022, per € 2.754,99, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2019 oltre a spese di notifica anno 2021.
9) Avviso di addebito n. 42220220000227601000, notificato in data
13/06/2022, per € 855,76, contributo IVS, somme aggiuntive per omesso e tardivo versamento anno 2017.
2 10) Avviso di addebito n. 42220170002889716000, notificato in data
03/01/2018, per € 1.508,75, per Modello DM 10 e somme aggiuntive anno
2017.
11) Avviso di addebito n. 42220180000751608000, notificato in data
20/08/2018, per € 4.122,06, per Contributo IVS e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2017 e spese di notifica anno 2018.
12) Avviso di addebito n. 42220180001132504000, notificato in data
01/09/2018, per € 1.271,39, per Modello DM 10 e somme aggiuntive anno
2017 e spese notifica anno 2018.
13) Avviso di addebito n. 42220180002648101000, notificato in data
04/12/2018, per € 92,20, per Modello 10 rettificativo e somme aggiuntive anno 2017 oltre a spese notifica 2018.
14) Avviso di addebito n. 42220180003489444000, notificato in data
24/12/2018, per € 2.756,64, per contributi IVS e somme aggiuntive riferite agli anni 2017 e 2018 oltre a spese di notifica 2018.
15) Avviso di addebito n. 42220190000055000000, notificato in data
18/01/2019, per € 10.965,97, per contributi IVS, somme aggiuntive per omesso e ritardato versamento anno 2015 oltre a spese di notifica 2019.
16) Avviso di addebito n. 42220220001870966000, notificato in data
30/11/2022, per € 20.144,79, per contributi IVS, somme aggiuntive per omesso versamento anno 2016.
17) Avviso di addebito n. 42220170001581951000 notificato in data
02/01/2018, per € 5.295,79, per contributi IVS, somme aggiuntive per omesso versamento anno 2016.
18) Avviso di addebito n. 42220190000839937000, notificato in data
07/07/2019, per € 2.741,04 per contributi IVS, somme aggiuntive per omesso versamento anno 2018 oltre a spese di notifica anno 2019.
3 19) Avviso di addebito n. 42220220001187622000, notificato in data
18/11/2022, per € 4.445,64, per contributi IVS, somme aggiuntive omesso versamento anno 2020, oltre a spese di notifica anno 2022.
20) Avviso di addebito n. 42220220003535068000, notificato in data
28/02/2022 per € 3.298,00, per contributi IVS, somme aggiuntive per omesso versamento anno 2021 oltre a spese di notifica anno 2022.
La parte ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti portati dai seguenti titoli, non essendovi stati altri atti interruttivi prima della notifica dell'intimazione opposta
1) Cartella di pagamento n. 12220180014425344000, notificata in
data 11/08/2018, per € 400,52, per crediti , II, III, IV anno 2016, II, CP_2
III, IV, rata anno 2016/2017, oltre a sanzioni civili rate premio e sanzioni civili regolazioni premio per gli anni 2018 e 2019.
2) Cartella di pagamento n. 12220170024629582000, notificata in
data 04/02/2018, per € 141,86, per crediti , I rata anno 2016, II rata, CP_2
sanzioni regolazione premio e sanzioni civili rate premio anno 2017.
3) Avviso di addebito n. 42220140002249481000, notificato in data
11/11/2014, per € 2.425,91, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2013. (intimazione 1222018 900311530
4) Avviso di addebito n. 42220160001116362000, notificato in data
13/05/2016, per € 1.312,80, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2015.
10) Avviso di addebito n. 42220170002889716000, notificato in data
03/01/2018, per € 1.508,75, per Modello DM 10 e somme aggiuntive anno
2017.
4 11) Avviso di addebito n. 42220180000751608000, notificato in data
20/08/2018, per € 4.122,06, per Contributo IVS e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2017 e spese di notifica anno 2018.
12) Avviso di addebito n. 42220180001132504000, notificato in data
01/09/2018, per
€ 1.271,89, per Modello DM 10 e somme aggiuntive anno 2017 e spese notifica anno 2018.
13) Avviso di addebito n. 42220180002648101000, notificato in data
04/12/2018, per € 92,20, per Modello 10 rettificativo e somme aggiuntive anno 2017 oltre a spese notifica 2018.
14) Avviso di addebito n. 42220180003459444000, notificato in data
24/12/2018, per € 2.756,64, per contributi IVS e somme aggiuntive riferite agli anni 2017 e 2018 oltre a spese di notifica 2018.
17) Avviso di addebito n. 42220170001581951000 notificato in data
02/01/2018 per €
5.295,79.
Il ricorrente eccepiva inoltre la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 DLG 46/99 per i titoli indicati in ricorso ai nn. 6,7,8,9, 15,16.
Il ricorrente eccepiva infine l'irritualità o nullità dell'intimazione nel caso in cui non venisse fornita la prova della notifica delle cartelle o avvisi sopra menzionati.
Il ricorrente pertanto formulava le seguenti conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa:
– in via cautelare: sospendere, l'esecuzione della intimazione di
pagamento, considerata la fondatezza dei motivi suesposti e tenuto conto che la riscossione coattiva del carico iscritto a ruolo per l'importo indicato
5 sarebbe di grave pregiudizio per il ricorrente, deve ritenersi sussistente nel
caso di specie anche il periculum in mora, visto e considerato che sussiste
il pericolo di un grave ed irreparabile danno data la ingente somma richiesta per la quale l'Agente della riscossione intende agire esecutivamente. –
in via principale:
dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza delle pretese contenute
nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito e ruoli opposti sopracitati per
i motivi dedotti in narrativa.
– in via subordinata:
previo accertamento della sussistenza delle notifiche, dichiarare la nullità
della intimazione di pagamento per la omessa/irrituale notifica degli avvisi
di addebito e delle cartelle di pagamento.
− In ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme
eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi
legali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Si costituivano in giudizio e gli istituti previdenziali convenuti CP_4
chiedendo l'integrale rigetto delle domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto
All'udienza odierna del 13.2.2025, tenutasi in modalità “mista” ex art. 127 bis c.p.c. i procuratori delle parti discutevano la causa e il Giudice all'esito della camera di consiglio pronunciava sentenza mediante lettura e deposito telematico di dispositivo e contestuale motivazione
***
L'opposizione è in parte infondata e in parte inammissibile e deve essere integralmente rigettata
6 1. La domanda diretta ad accertare la prescrizione di una parte dei crediti oggetto dell'intimazione è infondata. Tutte le cartelle e tutti gli avvisi per i quali il ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito sono state da lui stesso inserite nella istanza di definizione agevolata presentata il 20.5.2023 (c.d. rottamazione quater)
accettata da (doc. 10 e 10.1 che prevede un CP_4 CP_4
pagamento rateale con scadenze a partire dal 31.1.2023 sino al
30.11.2027. Tale istanza presuppone necessariamente la conoscenza legale dei titoli e quindi è incompatibile con eventuali eccezioni sulla mancata notifica (peraltro non specificamente contestata con riferimento a tali titoli)
2. La Cassazione con orientamento costante ritiene che la domanda di rateizzazione del debito contributivo integri riconoscimento del debito e conseguente interruzione della prescrizione con nuovo termine che decorre dalla scadenza delle singole rate “La domanda
di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata
dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti
giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale
l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in
quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio,
che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione
ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito” (Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024, Rv. 670971 - 01); “La domanda di rateizzazione
del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-
ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del
1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti
7 connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso – unitamente ai
pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma
citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di
quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con
conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”
(Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv.
644036 - 01).
3. L'istanza di pagamento agevolato è datata 23.5.2023 e quindi ha interrotto la prescrizione per i cinque anni calcolati a ritroso (sino al
23.5.2018). Pertanto la prescrizione non è maturata per tutti i titoli di cui sopra, poiché i cinque anni successivi alla data di notifica della cartella o dell'avviso sarebbero scaduti successivamente a al
23.5.2018
4. Le altre eccezioni svolte dalla parte opponente (generica doglianza sulla mancata notifica dei titoli e decadenza ex art. 25 D.lvo 46/99)
sono dirette a censurare esclusivamente la regolarità della procedura esecutiva, senza finalità recuperatorie dell'opposizione ex art. 24 D.lvo 46/99. Pertanto, sotto tale profilo l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Il
ricorso è stato depositato il 26.7.2024 mentre la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il 6.6.2024 (doc. 11.1
). L'opposizione deve essere pertanto rigettata in quanto CP_4
inammissibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta (assenza di
8 attività istruttoria e decisione in prima udienza). Le spese liquidate ad devono essere distratte in favore del difensore CP_4
dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite, che liquida per ciascuna parte convenuta in € 3500 per compensi oltre accessori di legge convenuta, con distrazione in favore dell'Avv. Sava
antistatario delle spese liquidate in favore di Controparte_3
[...]
Verona, 13.2.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
9
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1616 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 13/02/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Faggionato in collegamento remoto mediante piattaforma Teams
CP_
per Avv.. Guarino in presenza per Avv. Chiavegato in presenza CP_2
L'Avv. Faggionato contesta quanto dedotto ed eccepito dalle controparti e ribadisce che il ricorso è stato presentato nei termini. Eccepisce che per
CP_ gli avvisi di addebito non sono state provate le notifiche in quanto è stata allegata la mera stampata del programma informatico .Richiama
l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale si tratta di opposizione ex art. 615 c.p.c. con effetto recuperatorio. Con riferimento alle richieste di definizione agevolata non si può ritenere che si tratti di una ricognizione di debito anche come previsto dalla Cassazione del 12735/2020.
Conseguentemente in assenza di atti interruttivi si deve ritenere che si è verificata la prescrizione in applicazione del principio della irricevibilità dei crediti prescritti contributivi. Insiste nelle conclusioni svolte in ricorso.
CP_ I difensori di e contestano le deduzioni odierne di parte CP_2
ricorrente e si riportano alle rispettive memorie difensiva.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno , all'udienza del 13/02/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1616 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 29/07/2024
da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. CAMPAGNARI ENRICO e dell'avv.
FAGGIONATO MATTEO
Contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SAVA ROBERTO
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA
(C.F. ), CP_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. CHIAVEGATO DANIELA
Motivi della decisione
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_3
CP_
e esponendo di avere ricevuto la notifica da parte di di CP_2 CP_4
una intimazione di pagamento relativa agli importi delle seguenti cartelle ed avvisi di pagamento
1 1) Cartella di pagamento n. 12220180014425344000, notificata in data 11/08/2018, per € 400,52, per crediti , II, III, IV anno 2016, II, III, CP_2
IV, rata anno 2016/2017, oltre a sanzioni civili rate premio e sanzioni civili regolazioni premio per gli anni 2018 e 2019.
2) Cartella di pagamento n. 12220170024629582000, notificata in data 04/02/2018, per € 141,86, per crediti , I rata anno 2016, II rata, CP_2
sanzioni regolazione premio e sanzioni civili rate premio anno 2017.
3) Avviso di addebito n. 42220140002249481000, notificato in data
11/11/2014, per € 2.425,91, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2013.
4) Avviso di addebito n. 42220160001116362000, notificato in data
13/05/2016, per € 1.312,80, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2015.
5) Avviso di addebito n. 4222016000 3311970000 notificato in data
26/11/2019, per € 2.601,23, per contributi IVS anno 2015.
6) Avviso di addebito n. 42220190001844438000, notificato in data
02/10/2019, per € 1.877,03, per Modello DM 10 rettificato e somme aggiuntive anni 2016 e 2017.
7) Avviso di addebito n. 42220190003759935000, notificato in data
05/02/2020, per € 1.462,61, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2014 e spese di notifica.
8) Avviso di addebito n. 42220210001176925000, notificato in data
19/01/2022, per € 2.754,99, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2019 oltre a spese di notifica anno 2021.
9) Avviso di addebito n. 42220220000227601000, notificato in data
13/06/2022, per € 855,76, contributo IVS, somme aggiuntive per omesso e tardivo versamento anno 2017.
2 10) Avviso di addebito n. 42220170002889716000, notificato in data
03/01/2018, per € 1.508,75, per Modello DM 10 e somme aggiuntive anno
2017.
11) Avviso di addebito n. 42220180000751608000, notificato in data
20/08/2018, per € 4.122,06, per Contributo IVS e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2017 e spese di notifica anno 2018.
12) Avviso di addebito n. 42220180001132504000, notificato in data
01/09/2018, per € 1.271,39, per Modello DM 10 e somme aggiuntive anno
2017 e spese notifica anno 2018.
13) Avviso di addebito n. 42220180002648101000, notificato in data
04/12/2018, per € 92,20, per Modello 10 rettificativo e somme aggiuntive anno 2017 oltre a spese notifica 2018.
14) Avviso di addebito n. 42220180003489444000, notificato in data
24/12/2018, per € 2.756,64, per contributi IVS e somme aggiuntive riferite agli anni 2017 e 2018 oltre a spese di notifica 2018.
15) Avviso di addebito n. 42220190000055000000, notificato in data
18/01/2019, per € 10.965,97, per contributi IVS, somme aggiuntive per omesso e ritardato versamento anno 2015 oltre a spese di notifica 2019.
16) Avviso di addebito n. 42220220001870966000, notificato in data
30/11/2022, per € 20.144,79, per contributi IVS, somme aggiuntive per omesso versamento anno 2016.
17) Avviso di addebito n. 42220170001581951000 notificato in data
02/01/2018, per € 5.295,79, per contributi IVS, somme aggiuntive per omesso versamento anno 2016.
18) Avviso di addebito n. 42220190000839937000, notificato in data
07/07/2019, per € 2.741,04 per contributi IVS, somme aggiuntive per omesso versamento anno 2018 oltre a spese di notifica anno 2019.
3 19) Avviso di addebito n. 42220220001187622000, notificato in data
18/11/2022, per € 4.445,64, per contributi IVS, somme aggiuntive omesso versamento anno 2020, oltre a spese di notifica anno 2022.
20) Avviso di addebito n. 42220220003535068000, notificato in data
28/02/2022 per € 3.298,00, per contributi IVS, somme aggiuntive per omesso versamento anno 2021 oltre a spese di notifica anno 2022.
La parte ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti portati dai seguenti titoli, non essendovi stati altri atti interruttivi prima della notifica dell'intimazione opposta
1) Cartella di pagamento n. 12220180014425344000, notificata in
data 11/08/2018, per € 400,52, per crediti , II, III, IV anno 2016, II, CP_2
III, IV, rata anno 2016/2017, oltre a sanzioni civili rate premio e sanzioni civili regolazioni premio per gli anni 2018 e 2019.
2) Cartella di pagamento n. 12220170024629582000, notificata in
data 04/02/2018, per € 141,86, per crediti , I rata anno 2016, II rata, CP_2
sanzioni regolazione premio e sanzioni civili rate premio anno 2017.
3) Avviso di addebito n. 42220140002249481000, notificato in data
11/11/2014, per € 2.425,91, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2013. (intimazione 1222018 900311530
4) Avviso di addebito n. 42220160001116362000, notificato in data
13/05/2016, per € 1.312,80, per contributi IVS e somme aggiuntive anno
2015.
10) Avviso di addebito n. 42220170002889716000, notificato in data
03/01/2018, per € 1.508,75, per Modello DM 10 e somme aggiuntive anno
2017.
4 11) Avviso di addebito n. 42220180000751608000, notificato in data
20/08/2018, per € 4.122,06, per Contributo IVS e somme aggiuntive per omesso versamento anno 2017 e spese di notifica anno 2018.
12) Avviso di addebito n. 42220180001132504000, notificato in data
01/09/2018, per
€ 1.271,89, per Modello DM 10 e somme aggiuntive anno 2017 e spese notifica anno 2018.
13) Avviso di addebito n. 42220180002648101000, notificato in data
04/12/2018, per € 92,20, per Modello 10 rettificativo e somme aggiuntive anno 2017 oltre a spese notifica 2018.
14) Avviso di addebito n. 42220180003459444000, notificato in data
24/12/2018, per € 2.756,64, per contributi IVS e somme aggiuntive riferite agli anni 2017 e 2018 oltre a spese di notifica 2018.
17) Avviso di addebito n. 42220170001581951000 notificato in data
02/01/2018 per €
5.295,79.
Il ricorrente eccepiva inoltre la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 DLG 46/99 per i titoli indicati in ricorso ai nn. 6,7,8,9, 15,16.
Il ricorrente eccepiva infine l'irritualità o nullità dell'intimazione nel caso in cui non venisse fornita la prova della notifica delle cartelle o avvisi sopra menzionati.
Il ricorrente pertanto formulava le seguenti conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa:
– in via cautelare: sospendere, l'esecuzione della intimazione di
pagamento, considerata la fondatezza dei motivi suesposti e tenuto conto che la riscossione coattiva del carico iscritto a ruolo per l'importo indicato
5 sarebbe di grave pregiudizio per il ricorrente, deve ritenersi sussistente nel
caso di specie anche il periculum in mora, visto e considerato che sussiste
il pericolo di un grave ed irreparabile danno data la ingente somma richiesta per la quale l'Agente della riscossione intende agire esecutivamente. –
in via principale:
dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza delle pretese contenute
nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito e ruoli opposti sopracitati per
i motivi dedotti in narrativa.
– in via subordinata:
previo accertamento della sussistenza delle notifiche, dichiarare la nullità
della intimazione di pagamento per la omessa/irrituale notifica degli avvisi
di addebito e delle cartelle di pagamento.
− In ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme
eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi
legali.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
Si costituivano in giudizio e gli istituti previdenziali convenuti CP_4
chiedendo l'integrale rigetto delle domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto
All'udienza odierna del 13.2.2025, tenutasi in modalità “mista” ex art. 127 bis c.p.c. i procuratori delle parti discutevano la causa e il Giudice all'esito della camera di consiglio pronunciava sentenza mediante lettura e deposito telematico di dispositivo e contestuale motivazione
***
L'opposizione è in parte infondata e in parte inammissibile e deve essere integralmente rigettata
6 1. La domanda diretta ad accertare la prescrizione di una parte dei crediti oggetto dell'intimazione è infondata. Tutte le cartelle e tutti gli avvisi per i quali il ricorrente ha eccepito l'estinzione del credito sono state da lui stesso inserite nella istanza di definizione agevolata presentata il 20.5.2023 (c.d. rottamazione quater)
accettata da (doc. 10 e 10.1 che prevede un CP_4 CP_4
pagamento rateale con scadenze a partire dal 31.1.2023 sino al
30.11.2027. Tale istanza presuppone necessariamente la conoscenza legale dei titoli e quindi è incompatibile con eventuali eccezioni sulla mancata notifica (peraltro non specificamente contestata con riferimento a tali titoli)
2. La Cassazione con orientamento costante ritiene che la domanda di rateizzazione del debito contributivo integri riconoscimento del debito e conseguente interruzione della prescrizione con nuovo termine che decorre dalla scadenza delle singole rate “La domanda
di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata
dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti
giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale
l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in
quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio,
che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione
ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito” (Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9221 del 08/04/2024, Rv. 670971 - 01); “La domanda di rateizzazione
del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-
ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del
1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti
7 connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso – unitamente ai
pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma
citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di
quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con
conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”
(Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10327 del 26/04/2017, Rv.
644036 - 01).
3. L'istanza di pagamento agevolato è datata 23.5.2023 e quindi ha interrotto la prescrizione per i cinque anni calcolati a ritroso (sino al
23.5.2018). Pertanto la prescrizione non è maturata per tutti i titoli di cui sopra, poiché i cinque anni successivi alla data di notifica della cartella o dell'avviso sarebbero scaduti successivamente a al
23.5.2018
4. Le altre eccezioni svolte dalla parte opponente (generica doglianza sulla mancata notifica dei titoli e decadenza ex art. 25 D.lvo 46/99)
sono dirette a censurare esclusivamente la regolarità della procedura esecutiva, senza finalità recuperatorie dell'opposizione ex art. 24 D.lvo 46/99. Pertanto, sotto tale profilo l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. Il
ricorso è stato depositato il 26.7.2024 mentre la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il 6.6.2024 (doc. 11.1
). L'opposizione deve essere pertanto rigettata in quanto CP_4
inammissibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta (assenza di
8 attività istruttoria e decisione in prima udienza). Le spese liquidate ad devono essere distratte in favore del difensore CP_4
dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite, che liquida per ciascuna parte convenuta in € 3500 per compensi oltre accessori di legge convenuta, con distrazione in favore dell'Avv. Sava
antistatario delle spese liquidate in favore di Controparte_3
[...]
Verona, 13.2.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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