Ordinanza cautelare 20 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 20/12/2022, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 01327/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2022, proposto da
GR LA e SI OG, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Mazzia e Antonino Comegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Si richiede l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di diniego definitivo del permesso di costruire ex art. 34 dpr 380/2001 per la costruzione di fabbricato in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con le NTA sito in Taranto, Via Picasso 4, emesso in data 3-8-2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
1.- Premesso che:
- con ordinanza n. 62 prot. n. 01980817 del 22.12.2021, il Comune di Taranto ingiungeva ai sigg.ri GR LA e SI OG di provvedere entro novanta giorni alla demolizione delle costruzioni abusivamente edificate in “ Zona di verde agricolo di tipo A ” senza il prescritto titolo edilizio;
- a seguito di tale ordinanza i sigg.ri LA-OG presentavano richiesta di permesso di costruire ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, per la costruzione in ampliamento di fabbricato destinato a civile abitazione, al fine di pervenire alla cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso;
- in data 3 agosto 2022 lo Sportello Unico per l’Edilizia emetteva il provvedimento di diniego definitivo recante la seguente motivazione: “ non vi sono i presupposti in fatto e in diritto affinché possa essere applicato l’art. 33 del T.U.E. in quanto gli interventi sono di nuova costruzione e non di ristrutturazione né è ravvisabile un’impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi; non vi sono i presupposti in fatto e in diritto affinché possa essere applicato l’art. 34 del T.U.E. in quanto il presupposto fondamentale è l’esecuzione di esse durante il periodo di efficacia del titolo abilitativo (e qui gli interventi sono recenti) e la difformità deve essere parziale e non un organismo edilizio completamente diverso dall’assentito … ”;
- i ricorrenti hanno censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: § 1. – Violazione degli artt. 7, 8 e 21 octies della l. 241/1990 – Violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo – Nullità dei provvedimenti adottati in violazione delle norme sul procedimento; § 2. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del D.P.R. 380/2001 – Eccesso di potere; § 3. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1366 e 1367 c.c. – Violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di procedere alla esatta qualificazione giuridica delle istanze ricevute dai privati.
2.- Considerato che:
- innanzi tutto, i ricorrenti lamenterebbero pretesi vizi propri dell’ordinanza di demolizione del 22.12.2021, che non risulta oggetto di gravame;
- occorre conservare un’identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2021, n. 423; Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2021, n. 8635);
- nel caso di specie, pare che gli interventi realizzati abbiano prodotto sia il cambio di destinazione d’uso dei locali da autorimessa ad abitazione residenziale, sia il notevole incremento, rispetto al manufatto originariamente assentito, della superficie e della volumetria;
- sia pure con i limiti di sommarietà propri della cognizione cautelare, le censure dedotte dai ricorrenti nei confronti dell’operato dell’amministrazione comunale non appaiono suscettibili di essere favorevolmente delibate;
- non ricorre neppure il periculum in mora , in ragione della consolidazione dell’ordinanza di demolizione non impugnata e del carattere negativo dell’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di fiscalizzazione degli abusi, di talché nessun vantaggio immediato e diretto deriverebbe dall’intervenuta sospensione dell’efficacia di quest’ultimo.
3.- Ritenuto, dunque, di dover respingere la domanda cautelare, nulla disponendo in merito alle spese della presente fase di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima respinge la domanda cautelare indicata in epigrafe.
Nulla per le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO