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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9415 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31907 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
Parte_1
con sede in Piazza Vittorio
[...]
Emanuele II n. 78, cap. 00185 Roma, Codice Fiscale , P.IVA_1
in persona del Presidente pro tempore, Codice Parte_2
Fiscale , nato a [...] il [...], quest'ultimo C.F._1
anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Ricci;
- attori -
E
, Codice Fiscale Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Gallinatti e Stefania Sarno giusta procura in atti;
- convenuto -
OGGETTO: diritti della personalità
pagina 1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
L'attore ha rappresentato che “in data 26.11.2022, veniva pubblicato sul blog de “Il Fatto Quotidiano” l'articolo a firma del sig.
[...]
, dal titolo “ : i giovani dottori non hanno proprio CP_1 Pt_1
niente da dire sulla loro cassa”, rinvenibile al link: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/26/ENPAM-i-giovani-dottori- non-hanno-proprio-niente-da-dire-sulla-loro-cassa/ 6883851/”.
Ha rilevato il contenuto diffamatorio dell'articolo nei confronti dell' e del suo Presidente dott. in quanto ha Pt_1 Parte_2
fatto riferimento a “Comportamenti e linguaggi mutuati dalla malavita organizzata” (il grassetto è dell'Autore), “considerazione delle regole solo quando servono a fregare gli altri”, “uso così disinvolto del potere da ingenerare sconforto in chi crede ancora che la democrazia si preserva e si sviluppa con la pratica quotidiana del rispetto della res pubblica” e a operazioni finanziarie, per le quali sarebbero stati condannati due componenti del consiglio di amministrazione, lasciando intendere il coinvolgimento nella vicenda penale del dott.
e a investimenti immobiliari. Ha quantificato il danno in € Pt_2
50.000,00 per ciascuno degli attori. Ha concluso per la condanna del convenuto al risarcimento di € 50.000,00 per ciascuno degli attori, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione, il convenuto ha rappresentato che la locuzione “malavita organizzata” non era riferita all'attore e che le vicende finanziarie criticate sono state oggetto di procedimenti penali, ha richiamato la sentenza della Corte dei conti, sezione pagina 2 giurisdizionale per la regione Lazio, n. 644/2021 e la sentenza della
Prima Sezione Centrale d'Appello n. 88/2023 e ha rilevato l'investimento ad altro rischio nel capitale di Monte dei Paschi di
Siena. Per quanto attiene al mutuo per l'acquisto dell'immobile in
Catania, ha rilevato di aver chiarito con nota nel pomeriggio del
26/11/2022 che l'immobile è stato acquistato dall'Ordine dei Medici locale. Con riferimento ai compensi, ha rilevato che si tratta di questione ampiamente dibattura che rientra nel diritto di critica.
Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del dott. e nel Pt_2
merito la sussistenza del diritto di critica e ha contestato la quantificazione del danno. Ha concluso per il difetto di legittimazione attiva del dott. e nel merito per il rigetto della domanda con Pt_2
vittoria di spese.
Le parti hanno depositato memorie ex. art. 171-ter c.p.c. e, respinte le richieste istruttorie, è stata fissata l'udienza del 9/05/2025 per la decisione.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica e le note per l'udienza del
9/05/2025.
Ciò posto, occorre richiamare il quadro giurisprudenziale fiorito in via generale sul danno non patrimoniale e, in particolare, sulla lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine e sui limiti che incontra il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e, più, in generale, di manifestazione del pensiero. Con riferimento al primo aspetto, è necessario far riferimento alla storica pronuncia della Corte di pagina 3 cassazione n. 26972/2008, che ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, che sussiste sia nelle ipotesi di legge (quale la produzione di un fatto astrattamente riconducibile a un reato) sia in caso di violazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, premesso che la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero è tutelata dall'art. 21 della Costituzione, la Suprema Corte ha precisato che il suo esercizio deve trovare un giusto bilanciamento con altri valori tutelati dalla Carta costituzionale e ha formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cp , con riferimento all'art. 21 Cost., sono:
a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovrà concretamente accertare se le comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un
pagina 4 dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell'interesse dei soggetti destinatari della comunicazione
a conoscere i fatti denunciati." (Cass., n. 2357/2018).
Nel caso in esame, occorre, in via preliminare, esaminare la sussistenza o meno della legittimazione attiva del dott. Pt_2
Sul punto, si rileva che nell'articolo non compare il nome del dott.
e che il riferimento ai compensi dei vertici dell' non è Pt_2 Pt_1
diffamatorio né di per sé né nel contesto dell'articolo.
Va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione attiva del dott. Pt_2
con compensazione delle spese di lite.
Nel merito, l'articolo in questione, prima di trattare in modo specifico delle operazioni finanziarie dell' , utlizza le seguenti frasi: “Ogni Pt_1
volta che si mette mano a una storiaccia dell'Italia di oggi, si finisce inevitabilmente per ritrovare nel piccolo i paradigmi dell'Italia in grande. Comportamenti e linguaggi mutuati dalla malavita organizzata, considerazione delle regole solo quando servono a fregare gli altri, uso così disinvolto del potere da ingenerare sconforto in chi crede ancora che la democrazia si preserva e si sviluppa con la pratica quotidiana del rispetto della res publica.
E' di questi giorni la notizia di un'altra prodezza finanziaria dei vertici dell' ( Pt_1 Parte_1
, forse l'ordine professionale che più negli ultimi
[...]
pagina 5 decenni ha dato prova di essere il perfetto paradigma del connubio fra politica, affari, corporazioni e spolpatori delle risorse pubbliche”.
Al riguardo, si ritiene che le suddette espressioni abbiano natura diffamatoria, in quanto dal contenuto di esse il lettore è indotto a identificare la condotta dell' nel comportamento e linguaggio Pt_1
della “malavita organizzata” e nel “perfetto paradigma del connubio fra politica, affari, corporazioni e spolpatori delle risorse pubbliche”.
L'articolo non ha rispettato né il principio di verità né il principio di continenza e, quindi, il suo contenuto non può essere inteso come esercizio del diritto di critica, non assumendo rilievo, la specifica vicenda oggetto dei procedimenti definiti dalla magistratura contabile, nelle cui sentenze, richiamate dal convenuto, non si rinvengono le espressioni da questi utilizzare per qualificare la condotta dell' . Pt_1
Sul punto, con riferimento al diritto di cronaca giudiziaria la
Cassazione ha, infatti, sottolineato “il particolare rigore con cui deve essere valutato il requisito della verità della notizia, precisando che, quando sia mutuata da un provvedimento giudiziario, occorre che essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso e risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi” e ha evidenziato che
“l'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria di cui all'art. 51 cod. pen. ricorre solo qualora, nel riportare un evento
pagina 6 storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze, che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale” (Cass. civ., n. 12370/2018). Per quanto attiene al danno non patrimoniale, esso può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (in questi termini
Cass. Ord. n. 13153/2017), dovendosi, invece, escludere che coincida con l'evento dannoso o sussista in re ipsa;
sul punto la
Cassazione ha, infatti, chiarito che il danno risarcibile non può essere identificato con la lesione del diritto, in quanto configurerebbe un danno punitivo non previsto dalle norme (Cass. Ord. n. 19434/2019;
Cass. Ord. n.30956/2017; Cass. Ord. n. 25420/2017; Cass. civ., Sez.
Un., n. 26972/2008).
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno assumono rilievo i seguenti criteri: notorietà del diffamante;
carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato;
natura della condotta diffamatoria;
condotte reiterate, campagne stampa;
collocazione dell'articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica;
intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione;
risonanza mediatica;
natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
reputazione già compromessa;
limitata riconoscibilità del diffamato;
ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale;
rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o pagina 7 rifiuto degli stessi. Nel caso in esame, tenuto conto dei suddetti criteri, la diffamazione è di media gravità e il danno non patrimoniale va quantificato in via equitativa in € 25.000,00. Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese vive per €
264,00 e di quelle di lite quantificate in € 3.809,00 oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del dott. Pt_2
con compensazione delle spese;
[...]
- condanna il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale a favore della Parte_1
in persona
[...] Parte_1 Parte_1
del Presidente pro tempore, quantificato in € 25.000,00;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese vive per €
264,00 e di quelle di lite quantificate in € 3.809,00 oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 9.05.2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla
De Nuccio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31907 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
Parte_1
con sede in Piazza Vittorio
[...]
Emanuele II n. 78, cap. 00185 Roma, Codice Fiscale , P.IVA_1
in persona del Presidente pro tempore, Codice Parte_2
Fiscale , nato a [...] il [...], quest'ultimo C.F._1
anche in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. Emilio Ricci;
- attori -
E
, Codice Fiscale Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Gallinatti e Stefania Sarno giusta procura in atti;
- convenuto -
OGGETTO: diritti della personalità
pagina 1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
L'attore ha rappresentato che “in data 26.11.2022, veniva pubblicato sul blog de “Il Fatto Quotidiano” l'articolo a firma del sig.
[...]
, dal titolo “ : i giovani dottori non hanno proprio CP_1 Pt_1
niente da dire sulla loro cassa”, rinvenibile al link: https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/26/ENPAM-i-giovani-dottori- non-hanno-proprio-niente-da-dire-sulla-loro-cassa/ 6883851/”.
Ha rilevato il contenuto diffamatorio dell'articolo nei confronti dell' e del suo Presidente dott. in quanto ha Pt_1 Parte_2
fatto riferimento a “Comportamenti e linguaggi mutuati dalla malavita organizzata” (il grassetto è dell'Autore), “considerazione delle regole solo quando servono a fregare gli altri”, “uso così disinvolto del potere da ingenerare sconforto in chi crede ancora che la democrazia si preserva e si sviluppa con la pratica quotidiana del rispetto della res pubblica” e a operazioni finanziarie, per le quali sarebbero stati condannati due componenti del consiglio di amministrazione, lasciando intendere il coinvolgimento nella vicenda penale del dott.
e a investimenti immobiliari. Ha quantificato il danno in € Pt_2
50.000,00 per ciascuno degli attori. Ha concluso per la condanna del convenuto al risarcimento di € 50.000,00 per ciascuno degli attori, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione, il convenuto ha rappresentato che la locuzione “malavita organizzata” non era riferita all'attore e che le vicende finanziarie criticate sono state oggetto di procedimenti penali, ha richiamato la sentenza della Corte dei conti, sezione pagina 2 giurisdizionale per la regione Lazio, n. 644/2021 e la sentenza della
Prima Sezione Centrale d'Appello n. 88/2023 e ha rilevato l'investimento ad altro rischio nel capitale di Monte dei Paschi di
Siena. Per quanto attiene al mutuo per l'acquisto dell'immobile in
Catania, ha rilevato di aver chiarito con nota nel pomeriggio del
26/11/2022 che l'immobile è stato acquistato dall'Ordine dei Medici locale. Con riferimento ai compensi, ha rilevato che si tratta di questione ampiamente dibattura che rientra nel diritto di critica.
Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del dott. e nel Pt_2
merito la sussistenza del diritto di critica e ha contestato la quantificazione del danno. Ha concluso per il difetto di legittimazione attiva del dott. e nel merito per il rigetto della domanda con Pt_2
vittoria di spese.
Le parti hanno depositato memorie ex. art. 171-ter c.p.c. e, respinte le richieste istruttorie, è stata fissata l'udienza del 9/05/2025 per la decisione.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica e le note per l'udienza del
9/05/2025.
Ciò posto, occorre richiamare il quadro giurisprudenziale fiorito in via generale sul danno non patrimoniale e, in particolare, sulla lesione della reputazione, dell'onore e dell'immagine e sui limiti che incontra il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca e, più, in generale, di manifestazione del pensiero. Con riferimento al primo aspetto, è necessario far riferimento alla storica pronuncia della Corte di pagina 3 cassazione n. 26972/2008, che ha chiarito l'ambito applicativo dell'art. 2059 c.c. ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, che sussiste sia nelle ipotesi di legge (quale la produzione di un fatto astrattamente riconducibile a un reato) sia in caso di violazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Per quanto concerne, invece, il secondo aspetto, premesso che la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero è tutelata dall'art. 21 della Costituzione, la Suprema Corte ha precisato che il suo esercizio deve trovare un giusto bilanciamento con altri valori tutelati dalla Carta costituzionale e ha formulato il seguente principio di diritto:
"In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 cp , con riferimento all'art. 21 Cost., sono:
a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione. Sulla scorta dei predetti principi e tenendo conto del diritto alla libera manifestazione del pensiero, il giudice del rinvio dovrà concretamente accertare se le comunicazioni dirette a valutare negativamente il comportamento di taluno siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un
pagina 4 dissenso ragionato dal comportamento preso di mira e si risolvano o meno in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, tenuto conto, nel bilanciamento dei valori, dell'interesse dei soggetti destinatari della comunicazione
a conoscere i fatti denunciati." (Cass., n. 2357/2018).
Nel caso in esame, occorre, in via preliminare, esaminare la sussistenza o meno della legittimazione attiva del dott. Pt_2
Sul punto, si rileva che nell'articolo non compare il nome del dott.
e che il riferimento ai compensi dei vertici dell' non è Pt_2 Pt_1
diffamatorio né di per sé né nel contesto dell'articolo.
Va, quindi, dichiarato il difetto di legittimazione attiva del dott. Pt_2
con compensazione delle spese di lite.
Nel merito, l'articolo in questione, prima di trattare in modo specifico delle operazioni finanziarie dell' , utlizza le seguenti frasi: “Ogni Pt_1
volta che si mette mano a una storiaccia dell'Italia di oggi, si finisce inevitabilmente per ritrovare nel piccolo i paradigmi dell'Italia in grande. Comportamenti e linguaggi mutuati dalla malavita organizzata, considerazione delle regole solo quando servono a fregare gli altri, uso così disinvolto del potere da ingenerare sconforto in chi crede ancora che la democrazia si preserva e si sviluppa con la pratica quotidiana del rispetto della res publica.
E' di questi giorni la notizia di un'altra prodezza finanziaria dei vertici dell' ( Pt_1 Parte_1
, forse l'ordine professionale che più negli ultimi
[...]
pagina 5 decenni ha dato prova di essere il perfetto paradigma del connubio fra politica, affari, corporazioni e spolpatori delle risorse pubbliche”.
Al riguardo, si ritiene che le suddette espressioni abbiano natura diffamatoria, in quanto dal contenuto di esse il lettore è indotto a identificare la condotta dell' nel comportamento e linguaggio Pt_1
della “malavita organizzata” e nel “perfetto paradigma del connubio fra politica, affari, corporazioni e spolpatori delle risorse pubbliche”.
L'articolo non ha rispettato né il principio di verità né il principio di continenza e, quindi, il suo contenuto non può essere inteso come esercizio del diritto di critica, non assumendo rilievo, la specifica vicenda oggetto dei procedimenti definiti dalla magistratura contabile, nelle cui sentenze, richiamate dal convenuto, non si rinvengono le espressioni da questi utilizzare per qualificare la condotta dell' . Pt_1
Sul punto, con riferimento al diritto di cronaca giudiziaria la
Cassazione ha, infatti, sottolineato “il particolare rigore con cui deve essere valutato il requisito della verità della notizia, precisando che, quando sia mutuata da un provvedimento giudiziario, occorre che essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso e risultando inaccettabili i valori sostitutivi, quale quello della verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di innocenza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi” e ha evidenziato che
“l'esimente, anche putativa, del diritto di cronaca giudiziaria di cui all'art. 51 cod. pen. ricorre solo qualora, nel riportare un evento
pagina 6 storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze, che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale” (Cass. civ., n. 12370/2018). Per quanto attiene al danno non patrimoniale, esso può essere provato anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (in questi termini
Cass. Ord. n. 13153/2017), dovendosi, invece, escludere che coincida con l'evento dannoso o sussista in re ipsa;
sul punto la
Cassazione ha, infatti, chiarito che il danno risarcibile non può essere identificato con la lesione del diritto, in quanto configurerebbe un danno punitivo non previsto dalle norme (Cass. Ord. n. 19434/2019;
Cass. Ord. n.30956/2017; Cass. Ord. n. 25420/2017; Cass. civ., Sez.
Un., n. 26972/2008).
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno assumono rilievo i seguenti criteri: notorietà del diffamante;
carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato;
natura della condotta diffamatoria;
condotte reiterate, campagne stampa;
collocazione dell'articolo e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmissione televisiva o radiofonica;
intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione;
mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione;
risonanza mediatica;
natura ed entità delle conseguenze sull'attività professionale e sulla vita del diffamato;
reputazione già compromessa;
limitata riconoscibilità del diffamato;
ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale;
rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o pagina 7 rifiuto degli stessi. Nel caso in esame, tenuto conto dei suddetti criteri, la diffamazione è di media gravità e il danno non patrimoniale va quantificato in via equitativa in € 25.000,00. Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese vive per €
264,00 e di quelle di lite quantificate in € 3.809,00 oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del dott. Pt_2
con compensazione delle spese;
[...]
- condanna il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale a favore della Parte_1
in persona
[...] Parte_1 Parte_1
del Presidente pro tempore, quantificato in € 25.000,00;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese vive per €
264,00 e di quelle di lite quantificate in € 3.809,00 oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 9.05.2025
Il Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
pagina 8