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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/11/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 3075/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo TI e SI PE, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Parte_2
TI e SI PE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
• il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e abituale presso la madre in FE (PR) loc. Poggio di Santi'Ilario via Ezo Damenti
n.
3. La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata in maniera esclusiva da ciascun genitore durante il tempo in cui il minore resterà con essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
1 • il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri previo congruo preavviso e potrà tenere con sé il figlio, secondo le seguenti modalità salvo modifiche convenute tra le parti:
- Il padre terrà il figlio nei fine settimana alternati e terrà con sé il anche infrasettimanalmente ogni qualvolta vorrà con pernotto e con accompagno e ritiro da scuola;
- Ciascun genitore, ad anni alterni, potrà tenere con sé il figlio la sera della Vigilia di Natale, il giorno di S. Stefano e l'ultimo dell'anno oppure il giorno di Natale, il primo dell'anno ed il 6 di gennaio;
tale regolamentazione si applicherà anche nel caso in cui le suddette date vengano a coincidere con i giorni in cui il figlio, in virtù degli odierni accordi sia assegnato all'uso o all'altro genitore. Il padre potrà tenere con sé durante le vacanze estive il figlio anche 15 giorni consecutivi e durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 27 dicembre al 30 dicembre e dal
02 di gennaio al 05 gennaio compreso. In caso di disaccordo sui periodi di vacanze estive ed invernali negli anni dispari decide la madre in quelli pari il padre. I coniugi s'impegnano a comunicarsi il periodo di ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno, nonché a comunicare la località e l'indirizzo in cui andranno soggiornare con il figlio durante il periodo delle vacanze, avendo cura di lasciare un recapito telefonico dove il genitore può contattare il figlio.
• il marito corrisponderà alla moglie quale contributo del mantenimento del figlio la somma di euro 500,00 entro il 15 di ogni mese con versamento sul conto corrente IBAN noto alle parti, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
• i coniugi si faranno carico delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno ed a tal fine il sig. s'impegna a corrispondere il proprio 50% Parte_2 mensilmente alla moglie per le seguenti spese documentate:
1) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno quali zaino, astuccio ecc (sono escluse le spese di cartoleria quali quaderni, matite colori ecc);
- gite scolastiche senza pernottamento e con un importo massimo di 50,00 euro per gita;
- trasporto pubblico;
2) spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati;
mensa, centri estivi, - corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento e comunque il cui costa sia superiore ai 50,00 euro;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo. I coniugi concordano fin d'ora che i figli seguano un'attività sportiva annua per ciascun figlio a scelta del medesimo: le spese per tali attività saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Si precisa però che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi le spese per attività sportive particolarmente dispendiose come tennis, equitazione, golf, ciclismo, pattinaggio artistico ecc. Dovranno comunque essere preventivamente concordate tutte le altre spese per corsi di istruzione, attività sportive e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature (salvo quanto al punto sopra); - spese di custodia (baby-sitter); - viaggi e vacanze.
3) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante, qualora non eseguibili presso la struttura pubblica - visite dentistiche presso strutture pubbliche - trattamenti sanitari erogati dal SSN - tickets sanitari
4) spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche ortodontiche e oculistiche, - cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari;
2 Tutte le spese di cui ai punti 1,2,3,4 dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro dieci giorni dalla comunicazione della spesa e contestuale esibizione della documentazione giustificativa degli esborsi sostenuti. In merito alle spese odontoiatriche e/o ortodonzistiche, qualora le stesse non comportino una spesa superiore ad euro 200,00, saranno suddivise al 50% tra i genitori e varranno le modalità di rimborso sopra indicate;
nel caso le spese odontoiatriche e/o ortodonzistiche superino i 200,00 euro entrambi i genitori provvederanno a sostenere direttamente gli esborsi in ragione della loro quota del 50%. ed a versare le somme di loro competenza direttamente allo studio dentistico;
• I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra il figlio e le rispettive famiglie di origine.
• I coniugi si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
• la sig.ra lavora ed è economicamente indipendente, la stessa percepirà altresì Parte_1 il 100% dell'assegno unico universale per il figlio e conferma Persona_1 l'impegno al pagamento del 100% dei ratei del mutuo residui fino al saldo relativamente alla abitazione di FE (PR) loc. Poggio di Sant'llario Baganza via Ezio Damenti n. 3 alla stessa già trasferita a seguito degli accordi di separazione.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 16.11.2022 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse del figlio minore (il cui ascolto è perciò manifestamente) avuto riguardo al regime Persona_1 di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
3
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi , nata a Parte_1 Parma (PR) il 13.5.1982, e , nato a [...] Parte_2
(Argentina) il 7.3.1977, alle condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 10.11.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
4
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 3075/2025 promosso da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo TI e SI PE, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima;
rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Parte_2
TI e SI PE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima;
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
• il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e abituale presso la madre in FE (PR) loc. Poggio di Santi'Ilario via Ezo Damenti
n.
3. La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata in maniera esclusiva da ciascun genitore durante il tempo in cui il minore resterà con essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
1 • il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri previo congruo preavviso e potrà tenere con sé il figlio, secondo le seguenti modalità salvo modifiche convenute tra le parti:
- Il padre terrà il figlio nei fine settimana alternati e terrà con sé il anche infrasettimanalmente ogni qualvolta vorrà con pernotto e con accompagno e ritiro da scuola;
- Ciascun genitore, ad anni alterni, potrà tenere con sé il figlio la sera della Vigilia di Natale, il giorno di S. Stefano e l'ultimo dell'anno oppure il giorno di Natale, il primo dell'anno ed il 6 di gennaio;
tale regolamentazione si applicherà anche nel caso in cui le suddette date vengano a coincidere con i giorni in cui il figlio, in virtù degli odierni accordi sia assegnato all'uso o all'altro genitore. Il padre potrà tenere con sé durante le vacanze estive il figlio anche 15 giorni consecutivi e durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 27 dicembre al 30 dicembre e dal
02 di gennaio al 05 gennaio compreso. In caso di disaccordo sui periodi di vacanze estive ed invernali negli anni dispari decide la madre in quelli pari il padre. I coniugi s'impegnano a comunicarsi il periodo di ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno, nonché a comunicare la località e l'indirizzo in cui andranno soggiornare con il figlio durante il periodo delle vacanze, avendo cura di lasciare un recapito telefonico dove il genitore può contattare il figlio.
• il marito corrisponderà alla moglie quale contributo del mantenimento del figlio la somma di euro 500,00 entro il 15 di ogni mese con versamento sul conto corrente IBAN noto alle parti, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
• i coniugi si faranno carico delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno ed a tal fine il sig. s'impegna a corrispondere il proprio 50% Parte_2 mensilmente alla moglie per le seguenti spese documentate:
1) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno quali zaino, astuccio ecc (sono escluse le spese di cartoleria quali quaderni, matite colori ecc);
- gite scolastiche senza pernottamento e con un importo massimo di 50,00 euro per gita;
- trasporto pubblico;
2) spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche universitarie imposte da istituti privati;
mensa, centri estivi, - corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento e comunque il cui costa sia superiore ai 50,00 euro;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
tempo prolungato pre-scuola e dopo scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo. I coniugi concordano fin d'ora che i figli seguano un'attività sportiva annua per ciascun figlio a scelta del medesimo: le spese per tali attività saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Si precisa però che dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi le spese per attività sportive particolarmente dispendiose come tennis, equitazione, golf, ciclismo, pattinaggio artistico ecc. Dovranno comunque essere preventivamente concordate tutte le altre spese per corsi di istruzione, attività sportive e ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature (salvo quanto al punto sopra); - spese di custodia (baby-sitter); - viaggi e vacanze.
3) spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante, qualora non eseguibili presso la struttura pubblica - visite dentistiche presso strutture pubbliche - trattamenti sanitari erogati dal SSN - tickets sanitari
4) spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche ortodontiche e oculistiche, - cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari;
2 Tutte le spese di cui ai punti 1,2,3,4 dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro dieci giorni dalla comunicazione della spesa e contestuale esibizione della documentazione giustificativa degli esborsi sostenuti. In merito alle spese odontoiatriche e/o ortodonzistiche, qualora le stesse non comportino una spesa superiore ad euro 200,00, saranno suddivise al 50% tra i genitori e varranno le modalità di rimborso sopra indicate;
nel caso le spese odontoiatriche e/o ortodonzistiche superino i 200,00 euro entrambi i genitori provvederanno a sostenere direttamente gli esborsi in ragione della loro quota del 50%. ed a versare le somme di loro competenza direttamente allo studio dentistico;
• I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra il figlio e le rispettive famiglie di origine.
• I coniugi si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
• la sig.ra lavora ed è economicamente indipendente, la stessa percepirà altresì Parte_1 il 100% dell'assegno unico universale per il figlio e conferma Persona_1 l'impegno al pagamento del 100% dei ratei del mutuo residui fino al saldo relativamente alla abitazione di FE (PR) loc. Poggio di Sant'llario Baganza via Ezio Damenti n. 3 alla stessa già trasferita a seguito degli accordi di separazione.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 16.11.2022 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse del figlio minore (il cui ascolto è perciò manifestamente) avuto riguardo al regime Persona_1 di affido, collocamento e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole minore stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e non si ravvedono in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, con la precisazione che, per quanto attiene agli accordi inter partes che esulano dal contenuto tipico e vincolato del giudizio divorzile, il Tribunale si limita a prenderne atto.
3
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi , nata a Parte_1 Parma (PR) il 13.5.1982, e , nato a [...] Parte_2
(Argentina) il 7.3.1977, alle condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 10.11.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
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