Articolo 8 della Legge 9 febbraio 1942, n. 194
Articolo 7Articolo 9
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9 aprile 1942
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8 maggio 2010
Art. 8. Domanda d'iscrizione.

La domanda per l'iscrizione e' diretta al Direttorio dell'associazione sindacale e deve essere accompagnata dai documenti seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di residenza ((o di domicilio professionale))

3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4) certificato di cittadinanza italiana o di Stato ((membro dell'Unione europea o di Stato)) avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;

5) diploma o certificato di laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale;

6) certificato dell'approvazione nell'esame di Stato;

7) ricevuta del pagamento della tassa di lire 108 da versarsi in un ufficio del registro.

((Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE))

I professori universitari i quali aspirano all'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 5 debbono presentare un certificato della competente amministrazione da cui risulti il possesso dei requisiti in tale articolo indicati.

La condizione di reciprocita', richiesta dall'art. 4 lett. a), e' provata nei modi stabiliti dall'art. 7 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.

L'attivita' svolta all'estero da parte dei cittadini italiani a termini dell'art. 7 e' provata mediante attestazione delle Regie autorita' diplomatiche.
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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