Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 3323
TAR
Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
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TAR
Sentenza breve 18 settembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, 3° comma, del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere. Carenza dei presupposti. Difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzione della sanzione rispetto all’entità della costruzione abusiva.

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto l’ordinanza è stata annullata in autotutela dal Comune.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 in quanto le opere realizzate sono solo parzialmente difformi rispetto a quelle assentite dal Comune di Santhià col permesso di costruire n. 7/2015 del 27 aprile 2015. Eccesso di potere.

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto l’ordinanza è stata annullata in autotutela dal Comune.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater del D.P.R. n. 380 del 2001 per illegittimità derivata.

    Il Tribunale ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto l’ordinanza è stata annullata in autotutela dal Comune.

  • Rigettato
    Sulla sospensione pregiudiziale del presente giudizio e del provvedimento impugnato in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla q.l.c. sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 583 dell’8 gennaio 2024. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 allegato alla CEDU. Eccesso di potere. Carenza dei presupposti. Assenza di interesse pubblico all’acquisizione. Illegittimità del provvedimento impugnato in quanto il bene oggetto di acquisizione.

    La doglianza è infondata poiché la Corte Costituzionale ha focalizzato l’attenzione sulle conseguenze patite dal creditore ipotecario, non sul proprietario responsabile dell’abuso. La sig.ra LI è priva di legittimo interesse in relazione a tale doglianza.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento amministrativo per carenza di potere (art. 21-septies, L. 241 del 1990).

    La sentenza della Corte costituzionale non ha eliminato i commi 3 e 4 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ma ha censurato tali norme nelle parti in cui non prevedono misure di tutela in favore dei terzi creditori “incolpevoli”. Le norme attributive del potere acquisitivo sussistono ancora, seppur con un ambito limitato. L’ordinanza non è nulla per difetto di attribuzione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 del D.p.r. n. 380 del 2001 atteso che le opere realizzate sono solo parzialmente difformi rispetto a quelle assentite dal Comune di Santhià col permesso di costruire n. 7/2015 del 27 aprile 2015. Eccesso di potere.

    Le opere sono state realizzate in totale difformità rispetto al permesso di costruire e su area vincolata senza autorizzazione paesaggistica. Le contestazioni relative alla natura totale o parziale della difformità dovevano essere sollevate impugnando l’ordinanza di demolizione n. 180/2019, rimasta incontestata.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31-bis del D.p.r. n. 380/2001 in relazione all’art. 34.

    Le questioni relative al corretto inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 31 o art. 34 sono cristallizzate e inoppugnabili. L’ordinanza di demolizione n. 180/2019 faceva applicazione dell’art. 31. La sanzione pecuniaria è conseguenza automatica dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 3323
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3323
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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