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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 13858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13858 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53213/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 53213/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...], cittadino romeno, con domicilio Parte_1
dichiarato in Via Campana n. 33 in Ronciglione (VT), domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio dell'Avv. Angela Migliano, in Roma, via Machiavelli n. 25, (C.F.
, pec: ) che lo C.F._1 Email_1
rappresenta, come da mandato in atti;
- ricorrente –
- Prefetto della Provincia di Viterbo, in persona di S.E. il Prefetto Controparte_1
p.t., dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: allontanamento cittadino comunitario.
Conclusione delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, ha chiesto di “dichiarare la Parte_1
nullità dell'atto amministrativo impugnato per carenza della motivazione quale elemento essenziale dell'atto ex art. 21 septies L. 241/1990; in subordine, annullare l'atto amministrativo impugnato per violazione di legge ex art. 21 opties L. 241/1990 ordinando in ogni caso alla Prefettura di Viterbo di annullare il Decreto che dispone l'allontanamento della ricorrente per motivi afferenti la pubblica sicurezza”. A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto che: è stato condannato il 09/09/2021 alla pena di anni 3 mesi 5; durante tutto il periodo detentivo, ha mantenuto un comportamento esemplare e privo di qualsivoglia richiamo;
in data 06/11/2024 è uscito dal carcere avendo regolarmente scontato per intero la pena a lui comminata;
attualmente vive in Via Campana 33, Ronciglione, insieme al figlio nato in [...] il 20 Per_1
gennaio 2004; è l'unico genitore del figlio in Italia, da poco divenuto maggiorenne.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 25/09/2025, concludendo per il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è tardivo e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Va premesso che la disciplina processuale applicabile alla presente controversia è contenuta nell'art. 17 del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, il cui comma 3 prevede il termine di quindici giorni dalla notifica per l'impugnazione dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, pena l'inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, la notifica del provvedimento risale al 09/11/2024 e il ricorso avanti a questo Tribunale è stato incardinato con atto depositato il 12/12/2024, pertanto oltre il termine perentorio di 15 giorni per impugnazione previsto dalla normativa richiamata.
Peraltro, si evidenzia che, con il ricorso introduttivo, il difensore di parte non ha allegato alcun elemento a giustificazione della tardività dell'impugnazione né, a ben vedere, ha formulato istanza di rimessione in termini.
Considerata la pronuncia in rito della presente decisione, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese. Roma, 07/10/2025
Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 53213/2024 del Ruolo Generale e promossa da nato in [...] il [...], cittadino romeno, con domicilio Parte_1
dichiarato in Via Campana n. 33 in Ronciglione (VT), domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio dell'Avv. Angela Migliano, in Roma, via Machiavelli n. 25, (C.F.
, pec: ) che lo C.F._1 Email_1
rappresenta, come da mandato in atti;
- ricorrente –
- Prefetto della Provincia di Viterbo, in persona di S.E. il Prefetto Controparte_1
p.t., dom.to ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Roma, Via dei
Portoghesi n.12, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: allontanamento cittadino comunitario.
Conclusione delle parti: come in atti. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, ha chiesto di “dichiarare la Parte_1
nullità dell'atto amministrativo impugnato per carenza della motivazione quale elemento essenziale dell'atto ex art. 21 septies L. 241/1990; in subordine, annullare l'atto amministrativo impugnato per violazione di legge ex art. 21 opties L. 241/1990 ordinando in ogni caso alla Prefettura di Viterbo di annullare il Decreto che dispone l'allontanamento della ricorrente per motivi afferenti la pubblica sicurezza”. A sostegno della domanda, il ricorrente ha esposto che: è stato condannato il 09/09/2021 alla pena di anni 3 mesi 5; durante tutto il periodo detentivo, ha mantenuto un comportamento esemplare e privo di qualsivoglia richiamo;
in data 06/11/2024 è uscito dal carcere avendo regolarmente scontato per intero la pena a lui comminata;
attualmente vive in Via Campana 33, Ronciglione, insieme al figlio nato in [...] il 20 Per_1
gennaio 2004; è l'unico genitore del figlio in Italia, da poco divenuto maggiorenne.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con memoria in data 25/09/2025, concludendo per il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è tardivo e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Va premesso che la disciplina processuale applicabile alla presente controversia è contenuta nell'art. 17 del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, il cui comma 3 prevede il termine di quindici giorni dalla notifica per l'impugnazione dei provvedimenti di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, pena l'inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, la notifica del provvedimento risale al 09/11/2024 e il ricorso avanti a questo Tribunale è stato incardinato con atto depositato il 12/12/2024, pertanto oltre il termine perentorio di 15 giorni per impugnazione previsto dalla normativa richiamata.
Peraltro, si evidenzia che, con il ricorso introduttivo, il difensore di parte non ha allegato alcun elemento a giustificazione della tardività dell'impugnazione né, a ben vedere, ha formulato istanza di rimessione in termini.
Considerata la pronuncia in rito della presente decisione, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese. Roma, 07/10/2025
Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli