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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER MO Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. EL CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GAIDANO CLAUDIA che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Torino il 05/05/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 327 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: maggiorenne ed economicamente indipendente e Per_1 Per_2 il 7.04.2010.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 25.11.2013, omologato dal Tribunale di Torino in data 11.12.2013.
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con Persona_3 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza esclusiva della minore con l'uno o l'altro genitore. Le decisioni di maggior interesse che riguardano la scuola, la salute e l'educazione della minore andranno assunte di comune accordo tra i genitori. resta prevalentemente collocata presso la madre in Torino, via Per_2 Graziadio Ascoli n. 24 ove è residente.
DISPONE l'assegnazione della abitazione sita in Torino, via Graziadio Ascoli n. 24, già casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi in ragione di ½ ciascuno, alla GN , quale Parte_2 genitore prevalentemente collocatario della figlia minore che ivi risiede con la madre.
DISPONE che - salvo diverso accordo tra i genitori che tengano in ogni caso conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di , nonché dei desideri della minore, anche considerata l'età – Per_2 sia stabilita la seguente ripartizione dei periodi di permanenza con la figlia:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica;
- le vacanze scolastiche natalizie verranno suddivise tra i genitori in due periodi (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio), trascorsi dalla minore ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
- le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
- gli eventuali ponti infrascolastici seguiranno la ripartizione di competenza tra genitori del weekend al quale sono annessi. DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento della figlia minore , Parte_1 Per_2 mediante corresponsione alla madre della stessa, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, della somma di euro 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN (codice IBAN Parte_2 [...]), la quale si impegna a comunicare al signor Parte_1 eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia minore , medico-sanitarie non Per_2 coperte dal SSN, scolastiche ed extra-scolastiche di cui al Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 - che qui si intende integralmente richiamato - siano suddivise al 50% tra i genitori. In caso di disaccordo tra i genitori, troverà applicazione quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino già menzionato.
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni per i carichi di famiglia relative alla figlia minore rimangano di spettanza di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni familiari relativi alla figlia minore verranno percepiti integralmente dalla GN . Parte_2
DÀ ATTO che i signori e , preso atto delle reciproche disponibilità Parte_1 Parte_2 reddituali e patrimoniali relative all'ultimo triennio, dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che le parti si accordano, fin da ora, reciproco consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto e di documenti equipollenti relativi alla minore, nonché l'autorizzazione per l'espatrio.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
EL CU ER MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER MO Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. EL CU Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GAIDANO CLAUDIA che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: esprime parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Torino il 05/05/1996.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 327 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996).
Dal matrimonio sono nati i figli: maggiorenne ed economicamente indipendente e Per_1 Per_2 il 7.04.2010.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 25.11.2013, omologato dal Tribunale di Torino in data 11.12.2013.
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con Persona_3 esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza esclusiva della minore con l'uno o l'altro genitore. Le decisioni di maggior interesse che riguardano la scuola, la salute e l'educazione della minore andranno assunte di comune accordo tra i genitori. resta prevalentemente collocata presso la madre in Torino, via Per_2 Graziadio Ascoli n. 24 ove è residente.
DISPONE l'assegnazione della abitazione sita in Torino, via Graziadio Ascoli n. 24, già casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi in ragione di ½ ciascuno, alla GN , quale Parte_2 genitore prevalentemente collocatario della figlia minore che ivi risiede con la madre.
DISPONE che - salvo diverso accordo tra i genitori che tengano in ogni caso conto degli impegni scolastici ed extrascolastici di , nonché dei desideri della minore, anche considerata l'età – Per_2 sia stabilita la seguente ripartizione dei periodi di permanenza con la figlia:
- a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica;
- le vacanze scolastiche natalizie verranno suddivise tra i genitori in due periodi (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio), trascorsi dalla minore ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
- le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
- gli eventuali ponti infrascolastici seguiranno la ripartizione di competenza tra genitori del weekend al quale sono annessi. DISPONE che il signor contribuisca al mantenimento della figlia minore , Parte_1 Per_2 mediante corresponsione alla madre della stessa, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, della somma di euro 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN (codice IBAN Parte_2 [...]), la quale si impegna a comunicare al signor Parte_1 eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla figlia minore , medico-sanitarie non Per_2 coperte dal SSN, scolastiche ed extra-scolastiche di cui al Protocollo del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016 - che qui si intende integralmente richiamato - siano suddivise al 50% tra i genitori. In caso di disaccordo tra i genitori, troverà applicazione quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino già menzionato.
DÀ ATTO che le parti concordano che le detrazioni per i carichi di famiglia relative alla figlia minore rimangano di spettanza di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni familiari relativi alla figlia minore verranno percepiti integralmente dalla GN . Parte_2
DÀ ATTO che i signori e , preso atto delle reciproche disponibilità Parte_1 Parte_2 reddituali e patrimoniali relative all'ultimo triennio, dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
DÀ ATTO che le parti si accordano, fin da ora, reciproco consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto e di documenti equipollenti relativi alla minore, nonché l'autorizzazione per l'espatrio.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
EL CU ER MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.