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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/02/2024, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia Di BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 151 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
in qualità di erede di , rappresentata e difesa come in Parte_1 Persona_1 atti dall'Avv. Rosario Santese ed elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella alla Via G.
D'Aiutolo n. 1 parte appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Filomena Sacco e Domenico Cantore in virtù di procura generale alle liti del 18/06/2014 per notar rep. n. 17705, racc. 8545, ed elettivamente Persona_2 domiciliato in Salerno, via A. De Leo n. 12; parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1512/2020, pubblicata il
18.9.2020
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato il 5.1.2017 conveniva l' innanzi al Giudice Persona_1 CP_1 del lavoro del Tribunale di Salerno, esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della ditta quale operaio metalmeccanico dall'1.2.1983 al 30.9.2015; di aver contratto a Parte_2 causa dell'espletamento di detta attività lavorativa numerose patologie invalidanti;
di aver anche inoltrato domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento della malattia professionale correlata alle patologie invalidanti “periartrite scapolo omerale, lesione alla cuffia dei rotatori bilaterale, tendinopatia, artrosi acromion claveare” (cfr. pagina 2 dell'atto introduttivo); di aver tuttavia ricevuto risposta negativa alla propria istanza. Tanto esposto agiva in giudizio al fine di ottenere per il riconoscimento della malattia professionale nei termini di cui sopra e per la conseguente condanna dell' al pagamento della relativa rendita, con vittoria di spese. CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in giudizio eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio parte ricorrente decedeva e si costituiva volontariamente in giudizio, quale unica erede, . Parte_1
Sulla documentazione in atti ed all'esito dell'espletamento di c.t.u. medico-legale, il Giudice di prime cure, con sentenza n. 1512/2020 pubblicata il 18.9.2020 e qui impugnata, rigettava la domanda attorea, ritenendo la stessa infondata in quanto l'espletata c.t.u., dalla quale non vi era motivo di discostarsi in quanto congruamente e logicamente motivata, aveva escluso a monte l'esistenza di un nesso causale tra le riscontrate patologie di artrosi e tendinopatia e l'attività lavorativa svolta dall'originario istante. Quanto alle spese di lite il Tribunale esonerava parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c.
Con appello depositato il 18.3.2021 , nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, censurava la sentenza di primo grado, dolendosi del rigetto della domanda e
[...] concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite. Riepilogate le vicende di causa, deduceva, in particolare:
l'errata valutazione della CTU, che non avrebbe adeguatamente considerato l'entità clinica e l'impatto invalidante delle patologie riscontrate;
che trattandosi di malattia di tipo tabellare, in particolare ernia discale lombare M51.2, denunciata entro i limiti di indennizzabilità riportati in tabella, sussisteva una presunzione legale dell'origine professionale;
che egli aveva assolto al proprio onere della prova, offrendo già nella precedente fase processuale idonea prova dello svolgimento delle lavorazioni tabellate e dell'esistenza della malattia espressamente prevista, e nonostante ciò il primo Giudice non aveva accolto le richieste di prova orale già formulate nel primo giudizio. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata nel senso sopra precisato.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata contrastava l'appello in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata. Ribadiva l'infondatezza della domanda avanzata dall'appellante con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti: la natura di malattie non tabellate delle patologie dedotte dall'originaria parte ricorrente;
l'assenza di documentazione volta a consentire l'accertamento della presenza delle patologie nel periodo in questione come anche della dipendenza delle stesse da cause lavorative, da valutarsi, la predetta, sulla base di un nesso eziologico contraddistinto da un “rilevante grado di probabilità”.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, in assenza di espresse richieste delle parti di trattazione in presenza della suddetta causa, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
Va preliminarmente rilevata la genericità e tardività della contestazione formulata dall' in CP_1 merito alla qualità di erede del invocata dalla IA e già riconosciuta dallo stesso Per_1
Tribunale.
Tanto precisato, l'appello in questione, contraddistinto peraltro dalla non particolare specificità delle critiche mosse alla ricostruzione medico-legale operata dal c.t.u. e posta dal Tribunale a base della propria decisione, è in ogni caso infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Preliminarmente, giova evidenziare che, ai fini del riconoscimento della malattia professionale,
l'accertamento del nesso di causalità da parte del giudice e l'assolvimento dell'onere della prova ad opera della parte istante si atteggiano in maniera differente a seconda che si tratti di malattie incluse nella "tabella" o di malattie “non tabellate”.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, se la malattia è inclusa nella
"tabella" per il lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata. Solo in suddette ipotesi, infatti, il nesso eziologico si presume per legge, ma sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato dalla legge.
Invero le malattie professionali, ai sensi del D.M.L. del 9 aprile 2008, sono tabellate allorquando siano rispettati tre elementi fondamentali, ossia:
- se la malattia sia indicata nelle tabelle per l'industria e l'agricoltura;
-se sia provocata da lavorazioni indicate nella medesima tabella;
-se sia denunciata entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa (al massimo quattro anni).
Di contro, nel caso invece di malattie professionali derivanti da lavorazione non tabellata, o a cd
“eziologia multifattoriale”, l'onere probatorio del nesso eziologico incombe sul lavoratore.
La Suprema Corte ha poi più volte ribadito il principio che: "nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia" (Cass., nn. 6434 del 1994; 5352 del 2002; 11128 del
2004; 15080/2009; 3227 del 2011; 17438 del 2012).
Tanto chiarito, il c.t.u. di primo grado, all'esito di indagine posta in essere sulla base di corretti criteri logico-scientifici e di una esaustiva disamina della documentazione in atti, ha accertato l'assenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra l'attività lavorativa svolta dall'originario istante e le patologie riscontrate, in particolare “note artrosiche dell'articolazione gleno-omerale bilaterale con tendinopatia più accentuata a sinistra”, patologie, le suddette, espressamente qualificate dall'ausiliare ad eziopatogenesi multifattoriale. A sostegno della propria valutazione il c.t.u., nel riferire che il aveva lavorato “in maniera autonoma per circa 10 Per_1 anni come meccanico di macchine agricole e movimento terra” (tale circostanza emerge anche dall'estratto contributivo prodotto dallo stesso originario ricorrente), ha rimarcato l'assenza in atti di dati sufficienti al fine di poter caratterizzare qualitativamente i rischi correlati alla movimentazione manuale dei carichi e, dunque, di poter “quantizzarli per la loro entità”.
A fronte di ciò parte appellante non ha comunque offerto in giudizio prova persuasiva, né testimoniale né documentale, a sostegno della dedotta sussistenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e le patologie accertate dal c.t.u. Quanto, specificamente, alla prima, la prova già articolata nella precedente fase di giudizio e richiamata in atto di appello appare insufficiente, attesa la genericità ed in ogni caso la non decisiva rilevanza della prova testimoniale formulata nel ricorso introduttivo ai capi 1, 2 e 3, ed invero: i capi 1 e 2 si riferiscono del tutto genericamente alle mansioni svolte, senza precisare specifici aspetti correlati a dati oggettivi tali da consentire, come evidenziato dallo stesso c.t.u., di caratterizzare qualitativamente i rischi correlati alla movimentazione manuale dei carichi e di quantificare adeguatamente l'entità dei relativi esiti;
il capo 3) riferisce dell'esistenza di alcune patologie invalidanti non ritenuti sussistenti, ad eccezione della tendinopatia, dal c.t.u. di primo grado, sicchè la relativa deduzione, se da un lato non appare comunque adeguatamente dimostrabile mediante prova testimoniale, andava comunque fondata su specifica documentazione medica di provenienza oggettiva da organi terzi, quest'ultima neppure indicata nel presente atto di appello, e, dunque, un'eventuale verifica tecnica in sede di rinnovo di c.t.u. si appaleserebbe del tutto “esplorativa” e, dunque, inammissibile.
Quanto poi all'ulteriore censura dell'appella circa la sussistenza nel caso di specie della malattia tabellare “ernia discale lombare”, va rilevato che la suddetta patologia, peraltro neppure richiamata alla pagina 2 del ricorso introduttivo tra quelle poste a base della domanda amministrativa, non risulta concretamente riscontrata dal c.t.u. di primo grado nell'ipotesi in questione, né a tal riguardo l'appellante deduce specificamente nel proprio atto di impugnazione da quale documentazione medica oggettiva, proveniente da organi terzi e ritualmente prodotta in atti, la stessa emergerebbe.
Deve dunque confermarsi, all'esito delle precisazioni di cui sopra, la sentenza impugnata.
Nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della dichiarazione reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali del procedimento di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 18.3.2021 e vertente tra in qualità di erede di (parte appellante) e Parte_1 Persona_1
in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellata), avverso la sentenza del Tribunale CP_1 di Salerno n. 1512/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno 29 gennaio 2024
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia Di BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 151 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
T R A
in qualità di erede di , rappresentata e difesa come in Parte_1 Persona_1 atti dall'Avv. Rosario Santese ed elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella alla Via G.
D'Aiutolo n. 1 parte appellante
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv. Filomena Sacco e Domenico Cantore in virtù di procura generale alle liti del 18/06/2014 per notar rep. n. 17705, racc. 8545, ed elettivamente Persona_2 domiciliato in Salerno, via A. De Leo n. 12; parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1512/2020, pubblicata il
18.9.2020
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato il 5.1.2017 conveniva l' innanzi al Giudice Persona_1 CP_1 del lavoro del Tribunale di Salerno, esponendo: di aver lavorato alle dipendenze della ditta quale operaio metalmeccanico dall'1.2.1983 al 30.9.2015; di aver contratto a Parte_2 causa dell'espletamento di detta attività lavorativa numerose patologie invalidanti;
di aver anche inoltrato domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento della malattia professionale correlata alle patologie invalidanti “periartrite scapolo omerale, lesione alla cuffia dei rotatori bilaterale, tendinopatia, artrosi acromion claveare” (cfr. pagina 2 dell'atto introduttivo); di aver tuttavia ricevuto risposta negativa alla propria istanza. Tanto esposto agiva in giudizio al fine di ottenere per il riconoscimento della malattia professionale nei termini di cui sopra e per la conseguente condanna dell' al pagamento della relativa rendita, con vittoria di spese. CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in giudizio eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio parte ricorrente decedeva e si costituiva volontariamente in giudizio, quale unica erede, . Parte_1
Sulla documentazione in atti ed all'esito dell'espletamento di c.t.u. medico-legale, il Giudice di prime cure, con sentenza n. 1512/2020 pubblicata il 18.9.2020 e qui impugnata, rigettava la domanda attorea, ritenendo la stessa infondata in quanto l'espletata c.t.u., dalla quale non vi era motivo di discostarsi in quanto congruamente e logicamente motivata, aveva escluso a monte l'esistenza di un nesso causale tra le riscontrate patologie di artrosi e tendinopatia e l'attività lavorativa svolta dall'originario istante. Quanto alle spese di lite il Tribunale esonerava parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite, attesa la presenza in atti di idonea dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c.
Con appello depositato il 18.3.2021 , nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, censurava la sentenza di primo grado, dolendosi del rigetto della domanda e
[...] concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite. Riepilogate le vicende di causa, deduceva, in particolare:
l'errata valutazione della CTU, che non avrebbe adeguatamente considerato l'entità clinica e l'impatto invalidante delle patologie riscontrate;
che trattandosi di malattia di tipo tabellare, in particolare ernia discale lombare M51.2, denunciata entro i limiti di indennizzabilità riportati in tabella, sussisteva una presunzione legale dell'origine professionale;
che egli aveva assolto al proprio onere della prova, offrendo già nella precedente fase processuale idonea prova dello svolgimento delle lavorazioni tabellate e dell'esistenza della malattia espressamente prevista, e nonostante ciò il primo Giudice non aveva accolto le richieste di prova orale già formulate nel primo giudizio. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata nel senso sopra precisato.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata contrastava l'appello in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto con conferma della sentenza impugnata. Ribadiva l'infondatezza della domanda avanzata dall'appellante con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti: la natura di malattie non tabellate delle patologie dedotte dall'originaria parte ricorrente;
l'assenza di documentazione volta a consentire l'accertamento della presenza delle patologie nel periodo in questione come anche della dipendenza delle stesse da cause lavorative, da valutarsi, la predetta, sulla base di un nesso eziologico contraddistinto da un “rilevante grado di probabilità”.
Alla data odierna, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 35 del D.Lgs. n.
149/2022 e previo deposito di note difensive di trattazione scritta, in assenza di espresse richieste delle parti di trattazione in presenza della suddetta causa, la Corte decideva come da dispositivo in atti.
Va preliminarmente rilevata la genericità e tardività della contestazione formulata dall' in CP_1 merito alla qualità di erede del invocata dalla IA e già riconosciuta dallo stesso Per_1
Tribunale.
Tanto precisato, l'appello in questione, contraddistinto peraltro dalla non particolare specificità delle critiche mosse alla ricostruzione medico-legale operata dal c.t.u. e posta dal Tribunale a base della propria decisione, è in ogni caso infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Preliminarmente, giova evidenziare che, ai fini del riconoscimento della malattia professionale,
l'accertamento del nesso di causalità da parte del giudice e l'assolvimento dell'onere della prova ad opera della parte istante si atteggiano in maniera differente a seconda che si tratti di malattie incluse nella "tabella" o di malattie “non tabellate”.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, se la malattia è inclusa nella
"tabella" per il lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata. Solo in suddette ipotesi, infatti, il nesso eziologico si presume per legge, ma sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato dalla legge.
Invero le malattie professionali, ai sensi del D.M.L. del 9 aprile 2008, sono tabellate allorquando siano rispettati tre elementi fondamentali, ossia:
- se la malattia sia indicata nelle tabelle per l'industria e l'agricoltura;
-se sia provocata da lavorazioni indicate nella medesima tabella;
-se sia denunciata entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa (al massimo quattro anni).
Di contro, nel caso invece di malattie professionali derivanti da lavorazione non tabellata, o a cd
“eziologia multifattoriale”, l'onere probatorio del nesso eziologico incombe sul lavoratore.
La Suprema Corte ha poi più volte ribadito il principio che: "nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia" (Cass., nn. 6434 del 1994; 5352 del 2002; 11128 del
2004; 15080/2009; 3227 del 2011; 17438 del 2012).
Tanto chiarito, il c.t.u. di primo grado, all'esito di indagine posta in essere sulla base di corretti criteri logico-scientifici e di una esaustiva disamina della documentazione in atti, ha accertato l'assenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra l'attività lavorativa svolta dall'originario istante e le patologie riscontrate, in particolare “note artrosiche dell'articolazione gleno-omerale bilaterale con tendinopatia più accentuata a sinistra”, patologie, le suddette, espressamente qualificate dall'ausiliare ad eziopatogenesi multifattoriale. A sostegno della propria valutazione il c.t.u., nel riferire che il aveva lavorato “in maniera autonoma per circa 10 Per_1 anni come meccanico di macchine agricole e movimento terra” (tale circostanza emerge anche dall'estratto contributivo prodotto dallo stesso originario ricorrente), ha rimarcato l'assenza in atti di dati sufficienti al fine di poter caratterizzare qualitativamente i rischi correlati alla movimentazione manuale dei carichi e, dunque, di poter “quantizzarli per la loro entità”.
A fronte di ciò parte appellante non ha comunque offerto in giudizio prova persuasiva, né testimoniale né documentale, a sostegno della dedotta sussistenza di nesso eziologico tra l'attività lavorativa e le patologie accertate dal c.t.u. Quanto, specificamente, alla prima, la prova già articolata nella precedente fase di giudizio e richiamata in atto di appello appare insufficiente, attesa la genericità ed in ogni caso la non decisiva rilevanza della prova testimoniale formulata nel ricorso introduttivo ai capi 1, 2 e 3, ed invero: i capi 1 e 2 si riferiscono del tutto genericamente alle mansioni svolte, senza precisare specifici aspetti correlati a dati oggettivi tali da consentire, come evidenziato dallo stesso c.t.u., di caratterizzare qualitativamente i rischi correlati alla movimentazione manuale dei carichi e di quantificare adeguatamente l'entità dei relativi esiti;
il capo 3) riferisce dell'esistenza di alcune patologie invalidanti non ritenuti sussistenti, ad eccezione della tendinopatia, dal c.t.u. di primo grado, sicchè la relativa deduzione, se da un lato non appare comunque adeguatamente dimostrabile mediante prova testimoniale, andava comunque fondata su specifica documentazione medica di provenienza oggettiva da organi terzi, quest'ultima neppure indicata nel presente atto di appello, e, dunque, un'eventuale verifica tecnica in sede di rinnovo di c.t.u. si appaleserebbe del tutto “esplorativa” e, dunque, inammissibile.
Quanto poi all'ulteriore censura dell'appella circa la sussistenza nel caso di specie della malattia tabellare “ernia discale lombare”, va rilevato che la suddetta patologia, peraltro neppure richiamata alla pagina 2 del ricorso introduttivo tra quelle poste a base della domanda amministrativa, non risulta concretamente riscontrata dal c.t.u. di primo grado nell'ipotesi in questione, né a tal riguardo l'appellante deduce specificamente nel proprio atto di impugnazione da quale documentazione medica oggettiva, proveniente da organi terzi e ritualmente prodotta in atti, la stessa emergerebbe.
Deve dunque confermarsi, all'esito delle precisazioni di cui sopra, la sentenza impugnata.
Nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della dichiarazione reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali del procedimento di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 18.3.2021 e vertente tra in qualità di erede di (parte appellante) e Parte_1 Persona_1
in persona del legale rappresentante p.t. (parte appellata), avverso la sentenza del Tribunale CP_1 di Salerno n. 1512/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno 29 gennaio 2024
Il CONS. EST. (Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dott. Maura Stassano)