Articolo 5 della Legge 31 marzo 1961, n. 301
Articolo 4Articolo 6
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19 maggio 1961
Art. 5. Contributo per lavori diversi dalla costruzione

Fuori dei casi previsti dai successivi articoli 6 e 7 della presente legge, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari e' dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 32 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati, con esclusione della zavorra fissa, e di lire 16 per chilogrammo sul legname e sui materiali di plastica (resine sintetiche e loro derivati) impiegati.
Entrata in vigore il 19 maggio 1961