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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE MINORENNI
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Sofia Rotunno Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. Carlotta Calvosa Consigliere rel.
dott. Monica Micheli Consigliere on.
dott. Roberto Callegari Consigliere on.
riunita in camera di consiglio in data 4.2.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 51246 del ruolo generale v.g. dell'anno 2023, vertente tra:
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Bason ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, via Livorno, 58, per procura allegata all'atto di appello;
1 e avv. quale curatore speciale di (nato a Controparte_1 Persona_1
Roma, il 14.5.2018) e (nato a [...], il [...]), Parte_3
con studio in Mentana, via delle Vigne Nuove, 48;
e
Sindaco di Roma, quale tutore provvisorio di e;
Per_1 Parte_3
e
;
con la partecipazione del Procuratore Generale in sede.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 183/2023 del Tribunale per i minorenni di Roma, depositata il 22.5.2023.
Conclusioni
Per e “in riforma dell'impugnata sentenza Parte_1 Parte_2
dichiarare non sussistente lo stato di abbandono con conseguente revoca della dichiarazione di adottabilità dei suindicati minori”;
per il curatore speciale: “rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'integrale sentenza n. 18372023, depositata il 22/05/2023 emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma a definizione del procedimento rubricato al RG. n. 23/23 AB”;
per la Procura Generale: “parere contrario” all'accoglimento dell'appello.
2 Premesso che:
a seguito di richiesta del PMM del 6.2.2023, con decreto depositato il 9.2.2023, il Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto l'apertura di un procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono di
[...]
(nato a [...], il [...]) e (nato a [...], il Per_1 Parte_3
27.2.2020), figli di e confermando la Parte_1 Parte_2
sospensione dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la nomina di un tutore (già disposti con decreto del 7.6.2022, nel procedimento di VG n.
659/22), nonchè di un curatore speciale (già nominato con decreto del
30.3.2022) e il collocamento provvisorio dei bambini in adeguata struttura (già disposto con decreto del 6.10.2022), con previsione di incontri protetti con la madre, essendo il padre detenuto, ogni quindici giorni ed invitando quest'ultima a contattare i Servizi Sociali per sottoporsi agli accertamenti sulla sua personalità e sulla sua capacità genitoriale;
all'udienza del 20.4.2023, sono stati i genitori dei minori, il curatore speciale, la responsabile della casa famiglia, il tutore delegato, nonché le assistenti sociali che si erano occupati del nucleo familiare (anche nel procedimento di VG n.
659/22) e, sulle conclusioni formulate dalle parti, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato lo stato di adottabilità di e , Per_1 Parte_3
ordinando il divieto di contatto tra costoro ed i parenti;
ha confermato la nomina del tutore ed ha altresì disposto il collocamento provvisorio dei minori presso una coppia idonea, tra quelle disponibili all'adozione;
con ricorso depositato in data 29.6.2023, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza, deducendo che le criticità riscontrate fossero riferibili al contesto ambientale di riferimento e non, invece,
3 ad una propria incapacità genitoriale, nonché lamentando l'omessa verifica relativa al possibile collocamento dei minori presso i nonni o altri parenti stretti ed hanno, quindi, concluso per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e per la revoca dello stato di adottabilità dei bambini;
in via istruttoria, qualora ritenuto necessario, hanno chiesto l'espletamento di una
CTU;
si è costituita la nominata curatrice speciale, che ha contestato la fondatezza dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto;
il tutore non si è costituito in giudizio;
il Procuratore Generale, in data 5.4.2024, ha formulato il proprio parere, contrario all'accoglimento dell'appello;
i Servizi Sociali hanno trasmesso tre relazioni di aggiornamento in data
21.2.2024, 22.3.2024 e 14.1.2025;
con ordinanza depositata l'11.4.2024, è stata disposta una CTU volta ad accertare le capacità genitoriali di e e Parte_1 Parte_2
l'elaborato peritale è stato depositato il 25.11.2024;
infine, all'esito dell'udienza del 4.2.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
L'appello proposto da e è infondato e non è Parte_1 Parte_2
meritevole di accoglimento.
4 Ripercorrendo brevemente le vicende che hanno indotto il Tribunale per i minorenni di Roma a dichiarare lo stato di abbandono di e Per_1 [...]
si osserva che: Parte_3
- la vicenda trae origine da una segnalazione della Polizia del Gruppo
Monte Mario, che, riportando i molteplici carichi pendenti esistenti a carico di entrambi i genitori dei minori, ha riferito di un'autodenuncia sporta proprio da che ha dichiarato di aver Parte_2
abusivamente occupato un immobile, in ragione delle precarie condizioni igienico-sanitarie del “Villaggio della Solidarietà”, in cui il nucleo risiedeva;
- con provvedimento del 18.3.2022, quindi, il PMM ha chiesto l'apertura di un procedimento volto ad accertare la situazione familiare e le capacità genitoriali di e con affidamento dei Parte_1 Parte_2
figli , e (quest'ultima nata il [...]) ai Per_1 Pt_3 Persona_2
Servizi Sociali;
- con decreto depositato il 30.3.2022, il Tribunale, accogliendo le richieste del PMM, ha, pertanto, affidato i tre minori ai Servizi Sociali, limitando la responsabilità genitoriale di e ha Parte_1 Parte_2
incaricato i Servizi di verificare urgentemente la situazione socio- familiare dei minori e il loro corretto accudimento, eventualmente procedendo al loro collocamento in adeguata struttura (con la madre, se consenziente), ovvero attivando un servizio di educativa domiciliare;
ha disposto che i genitori si sottoponessero, tramite la ASL, ad un accertamento di eventuali disturbi psicologici, potenzialmente tali da inficiare la rispettiva capacità genitoriale, ammonendoli a prestare la
5 massima collaborazione;
ha nominato un curatore speciale nell'interesse dei minori;
- da una prima relazione trasmessa dai Servizi Sociali il 25.5.2022
(confermata all'udienza del 30.5.2022), è emerso che e Parte_1
vivevano con i figli e in un container privo Parte_2 Per_1 Pt_3
di servizi igienici, in un campo Rom, mentre la figlia , che con loro Per_2
non aveva più alcun rapporto, era stata affidata ai nonni ed agli zii paterni dopo quindici giorni dalla nascita;
e , inoltre, non Per_1 Pt_3
erano in regola con gli obblighi vaccinali e non erano scolarizzati;
- con successivo decreto depositato il 7.6.2022, il Tribunale ha, quindi, sospeso e dalla responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale; ha nominato un tutore in favore di e , Per_1 Parte_3
incaricandolo di individuare un pediatra per poter procedere alle vaccinazioni dei bambini;
ha incaricato il TSRMEE di valutare i minori;
- dalle successive relazioni trasmesse dai Servizi Sociali, risulta che, il
15.6.2022, a seguito di un litigio con Parte_1 Parte_2
su sua esplicita richiesta, era stata collocata con i figli presso una struttura madre/bambino, dalla quale, però, si era allontanata dopo appena una settimana, per far rientro al campo Rom con il compagno;
in seguito, in data 9.7.2022, aveva nuovamente chiesto di essere accolta presso una adeguata struttura con i figli, dalla quale, tuttavia, si era nuovamente allontanata, il 29.7.2022, senza il consenso dei Servizi Sociali;
- dalla relazione del 2.8.2022, risulta che e Parte_1 Parte_2
non si erano mai recati presso i servizi specialistici verso i quali
[...]
erano stati indirizzati e non avevano accettato di compiere alcun percorso di sostegno alla genitorialità; quanto ai minori, dalla relazione
6 del 28.7.2022, è emerso che e all'epoca non Per_1 Parte_3
scolarizzati, presentavano entrambi un ritardo psicomotorio;
- all'udienza del 20.9.2022, gli assistenti sociali hanno riferito della generale assenza di collaborazione dei genitori e della totale dipendenza di dal compagno;
il tutore ha dichiarato di non essere Parte_2
mai riuscito a contattare né i genitori dei minori, né il nonno e gli zii paterni, nonostante i reiterati tentativi;
il curatore ha chiesto che i minori fossero inseriti in casa famiglia;
- con decreto depositato il 6.10.2022, il Tribunale ha, pertanto, disposto il collocamento di , e in casa famiglia, senza i Per_1 Pt_3 Persona_2
genitori e con divieto di prelievo per chiunque;
il provvedimento è stato eseguito solo il successivo 5.12.2022, stante la perdurante, strenua opposizione della madre e della nonna paterna e solo per e , Per_1 Pt_3
in quanto , nelle more, era divenuta irrintracciabile;
Per_2
- dalla relazione trasmessa dai Servizi il 25.1.2023, è emerso che: Parte_2
“sembra essere riuscita a ricostruire il suo percorso di vita e genitoriale
[...]
e ad ammettere le proprie responsabilità. … Il suo umore e la sua determinazione ad appropriarsi della propria vita si mostrano altalenanti … Ha intrapreso un percorso presso il centro antiviolenza di Ottavia. Attualmente si mostra restia a denunciare il marito, che si trova ancora detenuto. … In merito a
[...]
, che stabilmente viveva con i nonni, non fornisce alcuna Per_2 Parte_2
informazione”; quanto a la responsabile della casa famiglia in cui è Per_1
stato inserito, ha riferito che “dopo i primi giorni in cui cercava la mamma e si dava dei pugni sulla testa …, il minore è diventato calmo e tranquillo. Non ha mai menzionato il papà e nessun altro componente della famiglia. … Ha smesso dopo qualche giorno, non solo di cercare la figura materna, ma anche di darsi i
7 colpi sulla testa. Inizialmente ci diceva “merda”, molto dispregiativo e ci sputava. Adesso … è educato, silenzioso, calmo … ha fatto tantissimi progressi”;
, “dopo i primi giorni in cui cercava la mamma e si disperava e ripeteva Pt_3
“merda merda” si è calmato. … Non ha mai menzionato il papà e nessun altro componente della famiglia. … Nei suoi atteggiamenti, sin da subito, … era chiara la simulazione della violenza. Nei primi giorni ha simulato … diverse tipologie di violenza. … Con una siringa del gioco del dottore, simulava di inserirla nel braccio e la dava anche a suo fratello che ha fatto altrettanto …
Entrambi i fratellini fingono di fumare. Non cerca più la mamma”;
- con provvedimento del 6.2.2023, il ha chiesto l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono di e Per_1
e con decreto depositato il 15.2.2023, il Tribunale ha Parte_3
provveduto in conformità, confermando la sospensione della responsabilità genitoriale di e la Parte_1 Parte_2
nomina del tutore e del curatore speciale, nonché il collocamento dei minori in casa famiglia, con possibilità, per la madre, di incontrarli in luogo neutro, ogni quindici giorni;
- dalla relazione trasmessa il 15.3.2023, è emerso che è Parte_2
stata inserita in un centro di prima accoglienza dall'8.2.2023, ma se ne è allontanata volontariamente il 7 marzo successivo, allorquando il coniuge, uscito dal carcere il 28.2.2023, è stato dimesso dal nosocomio dov'era stato ricoverato per “agitazione psico-motoria e agiti di autolesionismo”;
- dalla relazione trasmessa il 7.4.2023, è emerso che non Parte_2
presenta profili psicopatologici e, benchè sia risultata “solo formalmente disponibile”, mal celando “frustrazione e rabbia” per il doversi sottoporre
8 ad una valutazione psichiatrica, ha dimostrato verso i figli “autentico interesse e affetto”; in ordine ai minori e , sono stati riscontrati Per_1 Pt_3
notevoli progressi, nel linguaggio e nel comportamento, conseguenti anche all'avvenuto loro inserimento scolastico, nel cui contesto si sono ben integrati;
non è stato, invece, possibile acquisire alcuna informazione in merito all'attuale collocazione di;
Per_2
- all'udienza del 20.4.2023, sono stati sentiti: (che ha Parte_1
dichiarato di non essere mai stato violento nei confronti della compagna;
di vedere la figlia , residente a [...]presso gli zii, in Per_2
videochiamata; di non essersi recato al CSM), (che ha Parte_2
dichiarato di essere tornata a vivere con il compagno;
di non avere più alcun rapporto con la propria famiglia di origine;
di aver visto , in Per_2
videochiamata, circa 3 o 4 mesi prima;
di non sapere esattamente dove viva e con chi si trovi la sua ultimogenita;
di non lavorare), i Servizi
Sociali (che hanno riferito che era stata inserita in un Parte_2
centro di accoglienza dal quale si era allontanata quando ha saputo che il compagno non era più detenuto;
che i bambini, essendo cresciuti nel campo, non erano vaccinati, né scolarizzati, né conoscevano l'uso del wc), il (che ha dichiarato che entrambi i minori erano Pt_4
ipostimolati e avevano un ritardo psicomotorio e nel linguaggio, ma, dal momento in cui avevano fatto ingresso in casa famiglia erano notevolmente migliorati), la responsabile della casa famiglia (che ha dichiarato che, all'arrivo in struttura, i bambini mimavano gesti di violenza;
non avevano mai chiesto del padre, ma, solo nei primi giorni, della madre;
non erano abituati a lavarsi) e, all'esito, sulle conclusioni delle parti, il 22.5.2023, il Tribunale ha emesso la sentenza con cui ha dichiarato lo stato di adottabilità di e , vietando ogni Per_1 Pt_3
9 contatto con i parenti, confermando la nomina del tutore e disponendo il collocamento dei minori presso una famiglia, a scopo adottivo.
e hanno impugnato la sentenza e, nel corso Parte_1 Parte_2
del presente grado del giudizio, sono state acquisite delle ulteriori relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali;
in considerazione della richiesta istruttoria formulata dagli appellanti, è stata, inoltre, disposta una CTU, volta ad accertare le rispettive capacità genitoriali.
In particolare, dalla relazione trasmessa dai Servizi Sociali il 22.3.2024, è emerso che il 18.1.2024, è stata (nuovamente) inserita in un Parte_2
centro di prima accoglienza, gestito dalla Croce Rossa, ma ne è stata allontanata il 12.3.2024 in quanto aveva iniziato a molestare gli altri ospiti, minacciandoli e tentando di truffarli;
per contro, aveva fatto Parte_1
rientro al campo rom in stato di detenzione domiciliare.
La successiva relazione del 21.2.2024, riporta i “notevolissimi progressi” dei minori, che, presi in carico dal “seguono le terapie riabilitative integrate Pt_4
(logopedia e psicomotricità)” ed ai quali è stata riconosciuta l'indennità di frequenza.
L'ultima relazione pervenuta, del 14.1.2025, rappresenta gli ulteriori miglioramenti nella situazione di e , che risultano aver creato un Per_1 Pt_3
saldo legame affettivo con la rispettiva coppia affidataria;
con riferimento a i Servizi hanno riferito di non essere più riusciti a contattarla Parte_2
e di non essere a conoscenza di dove e con chi viva;
quanto a Parte_1
costui non ha più manifestato alcun interesse per i figli.
Infine, a completamento del materiale istruttorio acquisito in entrambe le fasi del procedimento, giova richiamare quanto riportato dal CTU, la cui perizia,
10 condotta con irreprensibile iter logico, è scevra da vizi e integralmente condivisibile.
Il perito ha preliminarmente rappresentato di non aver potuto valutare
[...]
il quale, convocato per ben tre volte, si è sottratto a qualsiasi Parte_1
incontro.
Quanto a “nella donna si rileva un tono dell'umore orientato in Parte_2
senso disforico, una coartazione emotiva e un'affettività appiattita. … Mostra di essere ipersensibile alle critiche e all'essere messa in discussione reagendo con reattività, ostilità e risentimento. Ciò si coniuga ai tratti oppositivi che la contraddistinguono. …
Tende ad attribuire agli altri la responsabilità delle situazioni problematiche mostrando, quindi, … scarse capacità di introspezione che le impediscono di prendere consapevolezza del proprio contributo agli eventi negativi. … L'adattamento alla vita appare parziale e comunque instabile. … Mostra tratti di affettività instabile, … scarsa introspezione e scarsa coscienziosità. … La consapevolezza dei compiti evolutivi risulta essere scarsa, pertanto appare limitata la funzione predittiva intesa come la consapevolezza della tappa evolutiva imminente del bambino che favorisce l'adozione di comportamenti genitoriali idonei a stimolare l'acquisizione delle nuove tappe di sviluppo. Sono limitate, inoltre, le capacità della donna di approfondire, riconoscere e comprendere il vissuto emotivo del bambino. … Ha mostrato un atteggiamento di minimizzazione e di svalutazione delle problematiche evolutive dei figli. … Le caratteristiche di personalità della donna rendono difficoltoso prospettare un percorso di recupero delle capacità genitoriali compatibile con le esigenze evolutive dei minori.
… La scarsa tenuta della signora e l'instabilità nell'aderire ai percorsi sono indicatori prognostici negativi rispetto alla possibilità di recuperare le capacità genitoriali”.
Il CTU ha, inoltre, incontrato e , verificando le dinamiche esistenti Per_1 Pt_3
con la rispettiva coppia affidataria: in entrambi i casi, si è riscontrato l'avvenuto raggiungimento di una situazione di armonia familiare;
i bambini risultano 11 essersi legati con ciascuno dei genitori, con i quali hanno instaurato un clima di serenità e complicità; i genitori collocatari, inoltre, hanno fatto in modo di far incontrare i fratelli, preservando il legame tra loro, facendoli vedere anche con videochiamate.
In conclusione, il perito ha evidenziato che “le attuali condizioni cliniche dei minori richiedono un'attenzione mirata, cura tempestiva e adattabilità. Sono necessari comportamenti genitoriali che rispondano progressivamente alle tappe evolutive dei bambini, promuovendo il loro sviluppo con dedizione e monitorando i progressi in modo adeguato. Tuttavia, le competenze genitoriali della signora che tende a Pt_2
svalutare le difficoltà evolutive dei figli e presenta limiti nella capacità di prevedere i loro bisogni, non risultano del tutto adeguate per sostenere l'impegno richiesto. Tale inadeguatezza rappresenta un rischio di regressione nei progressi raggiunti dai minori dall'inserimento extra familiare. In sintesi, data la loro condizione emotiva e neurocognitiva, e necessitano di un ambiente familiare stabile e Per_1 Pt_3
continuativo che possa garantire una funzione protettiva e affettiva a lungo termine”.
Le valutazioni del CTU sono, peraltro, risultate in linea con le osservazioni di tutti gli operatori che a vario titolo sono intervenuti nella vicenda in esame.
In considerazione delle risultanze della complessa e completa attività istruttoria svolta nel precedente e in questo grado del giudizio, la Corte evidenzia, in primo luogo, che non è necessario disporre l'ascolto dei minori, in considerazione della loro tenera età, dei persistenti loro problemi cognitivi, del fatto che entrambi sono stati sentiti in tempi recenti dal CTU, nonché in quanto nessuna delle parti lo abbia espressamente richiesto (cfr. Cass. n.
24226/23).
12 Egualmente, non è necessaria alcuna interlocuzione con le coppie affidatarie, proprio in quanto i rapporti tra le stesse ed i minori sono stati analizzati dal
CTU, che ne ha evidenziato la serenità e l'assoluta adeguatezza.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata debba trovare integrale conferma.
In ordine alle capacità genitoriali degli appellanti, del tutto significativa è, in primo luogo, la circostanza che il perito nominato dalla Corte non abbia potuto valutare che si è volutamente sottratto alle reiterate Parte_1
convocazioni del CTU.
Ne risulta dimostrato l'assoluto suo disinteresse alla vicenda processuale e, specificatamente, alla condizione dei figli.
I limiti di invece, già consistentemente emersi nel corso del Parte_2
giudizio di primo grado, sono stati del tutto confermati nel presente grado del procedimento.
Al riguardo, anche a voler tacere del fatto che gli appellanti si sono sostanzialmente disfatti di una figlia, , di cui riferiscono di non sapere Per_2
neppure esattamente dove si trovi e quali condizioni siano le sue condizioni di vita, avendo con la medesima solo sporadici contatti in videochiamata;
anche a tacere delle condizioni in cui i minori sono giunti in casa famiglia -essendo cresciuti in un campo rom senza fruire di servizi igienici, senza essere stati vaccinati o scolarizzati, esprimendosi con un linguaggio volgare (all'età di 4 e
2 anni) e mimando gesti assolutamente incongrui alla loro età (infilarsi una siringa in un braccio o fumare una sigaretta) e dimostranti le situazioni di degrado alle quali erano stati esposti-, il CTU ha evidenziato come Parte_2
nel corso delle operazioni peritali, abbia dimostrato di non riuscire a
[...]
13 comprendere le conseguenze delle proprie azioni, di essere incapace di un approfondimento riflessivo e di sottovalutare le situazioni di rischio.
La madre ha dimostrato “una limitata capacità di risolvere le problematiche educative associata ad una difficoltà a stabilire regole e a farle rispettare”; un'incapacità di introspezione, che la conduce alla propria deresponsabilizzazione rispetto agli accadimenti negativi che colpiscono anche i figli;
un “adattamento alla vita … parziale e comunque instabile”, in definitiva, limitate capacità “di approfondire, riconoscere e comprendere il vissuto emotivo del bambino” e, conseguentemente, “un atteggiamento di minimizzazione e di svalutazione delle problematiche evolutive dei figli”.
Il CTU ha, pertanto, concluso escludendo che, in ragione della sua instabilità e della sua scarsa tenuta, possa recuperare le proprie Parte_2
competenze genitoriali in tempi compatibili con lo sviluppo psicofisico dei figli.
Significativa è altresì la circostanza che i genitori di e , in tutti Per_1 Pt_3
questi anni durante i quali si è protratta la vicenda processuale che li ha coinvolti, non siano neppure riusciti ad elaborare un progetto di vita che includesse responsabilmente i figli: costoro non risultano aver compiuto alcun progresso nelle proprie gravi carenze genitoriali, né hanno posto in essere comportamenti che dimostrino una riflessione sui propri errori e la capacità di correggersi, risultando, ad oggi, il padre agli arresti domiciliari e la madre sostanzialmente senza fissa dimora (come risulta dall'ultima relazione di aggiornamento trasmessa dai Servizi Sociali il 14.1.2025).
Nel tempo dell'intervento giudiziale, dunque, nessun cambiamento è intervenuto nell'approccio genitoriale, nessuna elaborazione critica e riflessiva
14 del proprio passato, ciò che costituisce una evidente incapacità di lettura della realtà e una deresponsabilizzazione rispetto agli eventi.
Emerge, quindi, con tutta evidenza l'inadeguatezza genitoriale tanto di quanto di Parte_2 Parte_1
E', invece, evidente l'urgente bisogno di un riferimento adulto genitoriale per i minori, a cui possano affidarsi stabilmente, anche per le cure di cui ancora necessitano.
e hanno, infatti, bisogno di una dedizione esclusiva e di un Per_1 Pt_3
progetto a lungo termine all'interno di una famiglia cui appartenere;
hanno diritto a vere figure genitoriali, tali non potendosi ritenere quelle degli appellanti, solo meri genitori biologici.
In tal senso, il perito ha evidenziato il clima sereno esistente nelle famiglie in cui i bambini sono attualmente collocati;
il rapporto complice e sicuro che si è creato tra loro e i genitori affidatari;
i “rinforzi positivi” che questi ultimi stanno fornendo ai minori, accompagnandoli nella crescita e supportandoli efficacemente nelle difficoltà che ancora li affliggono, garantendo, altresì, anche la conservazione del prezioso legame esistente tra i fratelli.
Ritiene, quindi, la Corte di dover primariamente tener conto dell'indifferibile necessità per i minori di essere accompagnati in modo idoneo e costruttivo nel percorso evolutivo psichico e fisico, a cominciare dalla primaria esigenza di costruzione di un rapporto fondamentale e privilegiato di attaccamento, che è stato loro sinora negato per effetto delle gravi carenze della genitorialità naturale.
Al riguardo, proprio al fine di consolidare il rapporto di attaccamento che e stanno faticosamente costruendo con le (valide) coppie Per_1 Pt_3
15 affidatarie e, al contempo, di consentire loro di superare le insicurezze che gli sono derivate in tutti questi anni dall'instabilità dei propri genitori biologici, sarebbe fortemente inopportuno che, allo stato, proseguissero una frequentazione con questi ultimi.
e potranno vedere i propri genitori solo se e quando, cresciuti e Per_1 Pt_3
avendo superato le difficoltà anche comportamentali che ancora li affliggono
(eventualmente anche tramite un percorso terapeutico), manifesteranno un reale interesse a farlo.
Né risulta percorribile l'ipotesi dell'affidamento dei minori a diverse figure parentali, del tutto genericamente richiamate nell'atto d'impugnazione, che, peraltro, non risultano nemmeno aver mai contattato le strutture in cui i bambini sono stati accolti.
In ogni caso, al fine di inquadrare i confini entro i quali la valutazione giudiziale viene contenuta, occorre precisare che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia di stato di abbandono, che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nella famiglia di origine, salvaguardando in via primaria il legame naturale posto a base dell'art. 1 legge adozione, “l'accertamento ai fini della valutazione dello stato di adottabilità non deve concentrarsi tanto sulla personalità del genitore, sostituendo alla valutazione rigorosa dello stato di abbandono, quella relativa alla prognosi di evoluzione della personalità del genitore stesso, sul postulato dell'insostenibile equazione tra l'immaturità anche incolpevole del genitore e l'abbandono del minore”, ma su di essa in quanto “si traduca nell'incapacità di allevare e educare il bambino, coinvolgendolo al punto tale da procurare danni irreversibili al suo sviluppo ed equilibrio psichico” (vedi Cass. I Civ. n. 18563/2012); la Corte di legittimità ha altresì ribadito (vedi Cass. I Civ. n. 25213/2013) che, ai fini della valutazione
16 dello stato di abbandono, quale presupposto legittimante la declaratoria dello stato di adottabilità, dovendo tutelarsi esclusivamente l'interesse del minore,
“importa di avere riguardo, piuttosto che ai comportamenti di ciascun genitore, alle possibili conseguenze sullo sviluppo psicofisico della personalità del fanciullo, considerato non in astratto ma in concreto, in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicofisiche, alla sua età e al suo grado di sviluppo”.
In ultimo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “In tema di dichiarazione di adottabilità, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni, e l'indisponibilità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest'ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6532 del 28/02/2022) e che
“La situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero
e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3059 del 01/02/2022).
Esclusa la transitorietà delle gravi carenze genitoriali, esclusa, allo stato, anche la fattibilità di una prognosi di evoluzione positiva della capacità dei genitori di essere tali in tempi compatibili con le esigenze dei minori, escluse le risorse
17 parentali perché rimaste sinora estranee alla vita dei medesimi, deve prevalere la necessità non procrastinabile per e di essere inseriti in un Per_1 Pt_3
ambiente familiare accogliente, che fornisca loro gli strumenti e le cure indispensabili per proseguire in un sano sviluppo psico-fisico.
Nella suddetta situazione, in assenza di risorse genitoriali e parentali, la rescissione del legame familiare risulta unico strumento adatto ad evitare ai bambini un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza materiale e morale, stabilità affettiva e attenzione alla crescita (Cass. sez. I n. 1838/2011;
19735/2018; 11151/19).
La natura della controversia giustifica, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese della CTU svolta nel presente grado del giudizio devono porsi a carico degli appellanti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Roma n. 183/2023, depositata il
22.5.2023, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da Parte_5
- dichiara integralmente compensate le spese di lite;
- pone a carico degli appellanti le spese della CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione il 4.1.2025.
18 Il Consigliere relatore
Carlotta Calvosa
La Presidente
Sofia Rotunno
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