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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
10.06.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.20/2024 R.G., vertente
TRA
– con sede in Roma (Rm) alla Piazza della Croce Rossa nr. 1, in Parte_1 persona dell'institore avv. Nicola Nero, , giusta procura per atto pubblico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo, e Giovanni Ronconi , procure alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati, presso lo studio CP_1 del quale in Napoli alla via R. Gomez de Ayala nr. 6 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso a questa Corte depositato in data 03.01.2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 4503/2023 del 5 luglio 2023 , con la quale il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda proposta da e CP_1 condannò la al pagamento in favore dell'istante delle differenze Parte_1
retributive maturate per effetto della inclusione nella retribuzione per ferie delle indennità di assenza dalla residenza, di cui all'art.77, punto 2.4 del C.C.N.L. Mobilità
Area Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 e C.C.N.L. della Mobilità, area Attività ferroviarie del 16 dicembre 2016 e della indennità di utilizzazione /condotta e chilometrica di cui all'art.31 tabella B dei contratti aziendali 2021 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie , con condanna della compagine sociale alla refusione delle spese di lite, quantificate come in dispositivo.
Con un primo motivo di gravame, la società ha lamentato una erronea interpretazione dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE, perché non sarebbe configurabile un principio di stretta equivalenza tra retribuzione ordinaria e feriale;
con un secondo motivo, il primo giudice avrebbe errato nell'aver incluso le indennità in questione nella retribuzione feriale;
con un terzo motivo, si è dedotta l'insussistenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione;
con un quarto motivo, si è eccepita la erroneità della decisione del Tribunale di Napoli, nella parte in cui non aveva ritenuto sussistere il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro garantito dalla stabilità reale ed infine si è dedotta la inscindibilità delle clausole del contratto collettivo, sancita nel preambolo del CCNL Mobilità del 2012 e del 2016 con conseguente nullità dell'impianto negoziale. Si è concluso per la riforma dell'impugnata sentenza con il conseguente rigetto della proposta domanda e con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio ed ha affermato che bene avrebbe ritenuto sussistente la violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 come interpretato dalla
Corte di Giustizia Europea, avuto riguardo alla natura delle due indennità di cui è causa connesse con le mansioni e lo status professionale del dipendente (macchinista), essendo irrilevante, al fine che ci occupa, la variabilità dei compensi. Argomentando, altresì, sulla necessità di garantire ai lavoratori nel periodo feriale una retribuzione analoga a quella ordinaria, secondo la giurisprudenza europea;
deducendo, altresì, la incidenza mensile, in misura pari al 20%, della media delle indennità di cui è causa annualmente percepite sulla retribuzione mensile e sulla infondatezza della eccepita prescrizione, il ha concluso come in atti. CP_1
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
La sentenza di prime cure è conforme non solo con numerosi precedenti giurisprudenziali di merito ma soprattutto di legittimità recentemente intervenuti sulle specifiche questioni di cui è causa (Cass. sez. lav. Nr. 13932/2024).
Premesso che in questa sede si discute della inclusione nella retribuzione feriale della indennità di utilizzazione professionale e della indennità per assenza dalla residenza osserva il Collegio che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011
(causa C-155/10, e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale Per_1 potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte di Giustizia, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie - che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quello collegato al suo status personale e professionale deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Di tali principi si è fatta interprete la Corte di Cassazione, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.30/11/2021 n. 37589 e, più recentemente, Cass. 26/06/2023 n. 18160).
Esposti i principi espressi in ambito comunitario, vanno esaminate le indennità di cui è causa.
La “indennità di utilizzazione professionale” a cui si fa riferimento è quella disciplinata dal comma 4 dell'art. 31 del Contratto Aziendale del 27.07.2012, come confermata al comma
4 dell'art. 31 del successivo contratto.
Trattasi della c.d. “indennità di condotta”, in altre parole di un elemento della retribuzione che viene erogato al macchinista in relazione all'attività di conduzione dei treni.
Una parte di essa viene determinata in misura oraria (tempo di condotta) ed un'altra parte viene determinata in misura chilometrica (chilometri percorsi).
La connessione, quindi, di tale indennità con le mansioni e lo status professionale del dipendente è inevitabile perché il macchinista è naturalmente addetto alla conduzione dei treni e, in relazione a tale attività, percepisce la relativa voce retributiva.
Né risulta ostativo all'accoglimento delle doglianze del lavoratore la circostanza per cui:
“… l'an ed il quantum della parte variabile di tale indennità, quella oggetto di domanda, come si evince dalla tabella B innanzi riportata, dipendono da una serie di fattori non preventivabili” (così si legge nella gravata sentenza).
Difatti, la Corte di Giustizia europea non ritiene che debba sussistere il requisito della
“prevedibilità” per il riconoscimento nella retribuzione delle ferie di quelle voci retributive che comunque sono connesse alle mansioni del lavoratore o al suo status professionale o che sono finalizzate a retribuire un incomodo intrinsecamente connesso allo svolgimento delle proprie attività.
La indennità in esame è inoltre percepita dal dipendente in maniera costante per ogni giorno di lavoro;
irrilevante essendo, al fine che ci occupa, la variabilità dei compensi, ben potendo essere calcolata sulla base della media di quanto a tal titolo annualmente percepito.
Parimenti condivisibile è il ragionamento del giudice di prime cure che ha ritenuto da includere nella retribuzione feriale la “indennità per assenza dalla residenza” perché questa avrebbe carattere “ retributivo”; anche la “indennità per assenza dalla residenza”, seppure è voce variabile della retribuzione, è pacificamente connessa in modo intrinseco alle mansioni svolte dal macchinista e volta a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione (in viaggio, lontano dalla sede e dalla residenza).
'E corrisposta, come attestato dalle buste paga, in modo sostanzialmente continuativo ed
è finalizzata a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 co. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate”. Irrilevante essendo, al fine che ci occupa, il regime di tassazione fiscale previsto per tale indennità.
Pertanto, anche a voler concedere, per come dedotto dall'appellante, che tali indennità siano state dagli accordi contrattuali collegate, nella parte variabile, alla oggettiva presenza in servizio del lavoratore, ne va dichiarata la nullità e/o
Pag. 5 di 13 illegittimità per contrarietà a norme e principi anche di origine eurounitaria, con la conseguenza che le stesse devono essere riconosciute nel calcolo della retribuzione goduta durante le ferie. Trattandosi, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni e sono, indi, assimilabili a quelle integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali ed alle modalità di espletamento della prestazione che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo della retribuzione del periodo feriale.
Tale conclusione neppure contrasta con il principio di “non omnicomprensività” del trattamento retributivo delle ferie, proprio ed in quanto non tutte le voci retributive sono connesse alle mansioni e al profilo professionale del lavoratore o vengono percepite in maniera mediamente costante;
si pensi al compenso per il lavoro straordinario, alla indennità di lavoro notturno, alla indennità di lavoro festivo, alla indennità di reperibilità, alla indennità di incentivazione e miglioramento del servizio e così via, che giammai possono essere inserite nella base di calcolo della retribuzione delle ferie proprio perché prive di quei tratti peculiari indicati dalla Corte di Giustizia Europea.
Quanto ai rilievi della società relativi alla lieve entità economica di dette indennità, reputa la Corte, considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), che l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe comunque determinare, a prescindere dal relativo importo, quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, dovendosi, comunque, considerare l'incidenza complessiva data dalla somma di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente. Inoltre nel caso in esame parte appellante ha incontestatamente dedotto la incidenza, in misura pari al 20% , della media dei compensi percetti per le indennità di cui è causa sulla retribuzione mensile, di guisa che è di tutta evidenza la significativa perdita economica derivante dalla mancata inclusione delle stesse nella retribuzione feriale.
Pag. 6 di 13 Le conclusioni che precedono sono confermate Suprema Corte (Cass. Civ. n.
13932/2024) che – ribadendo i principi sopra richiamati – proprio con riferimento alla retribuzione del periodo feriale dei dipendenti di ha così affermato: “nella Parte_1
controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, (….). L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.
35578, 33803, 33793,
33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro (dato incontroverso anche nel caso in esame). In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile (…).
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire
Pag. 7 di 13 effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti (come quelle di cui è causa) dalle mansioni normalmente esercitate.
La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è Parte_2
tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore
Pag. 8 di 13 alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41).
In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
In sintesi pronunziandosi proprio sulle indennità di cui è causa (in uno ad altre indennità cariabili previste dalla contrattazione aziendale) la Suprema Corte ha confermato la statuizione impugnata che ha ritenuto la potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse ritenendo corretto il calcolo delle stesse sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei
12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero già
Pag. 9 di 13 riconosciuto).
La Suprema Corte nella citata pronuncia ha affrontato, respingendola, anche la eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti riproposta in sede di gravame da cosi argomentando. Parte_1
“Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n.30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente
Pag. 10 di 13 garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Pertanto, poiché l'odierno appellante è ancora alle dipendenze della società appellata e le pretese decorrono da luglio 2007, non può dirsi maturato alcun termine di prescrizione. Parimenti infondata è la tesi di circa una presunta inscindibilità Parte_1
delle norme contrattuali oggetto di causa la cui nullità si estenderebbe all'intero contratto.
Nel caso in esame, infatti, non si tratta di dichiarare la nullità parziale del contratto o di una intera clausola contrattuale, bensì la nullità delle sole parti che non prevedono l'inclusione delle indennità in esame nella base di calcolo della retribuzione dovuta nei giorni di ferie. Ciò significa in altri termini che tali norme non vengono estirpate dalla contrattazione collettiva, ma continuano a produrre effetti giuridici con il solo adeguamento ai principi fissati dalla Corte di Giustizia europea.
Connesso a questo aspetto vi è quello che fa riferimento alla libertà sindacale e all'affidamento riposto sulla disciplina negoziale che parte appellata ritiene prevalente rispetto anche ai principi eurocomunitari.
Sul punto è possibile richiamare la pronuncia del Tribunale di Venezia n. 577 del 19 ottobre 2022 che ha così chiarito: “deve rilevarsi che, in sostanza, nella prospettazione di
, l'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento Parte_1
economico e l'affidamento riposto dalle parti contraenti nella legittimità delle pattuizioni non consentirebbe una diversa valutazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Come si è già rilevato, il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento
a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite", diritto previsto nella Direttiva n. 88 del 2003. La soluzione prospettata dal Giudicante è imposta
Pag. 11 di 13 dalla normativa eurocomunitaria nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e, stante il primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni dei singoli Stati membri, le disposizioni della legge italiana devono essere applicate in modo conforme. Invocare un preteso spazio riservato alla contrattazione collettiva per sottrarsi alle norme eurocomunitarie, significherebbe scardinare il diritto dell'Unione, che in questa materia, comune a tutti gli Stati membri, ha dettato una disciplina compiuta. D'altro canto è sin troppo ovvio osservare che se la legislazione statale primaria deve interpretarsi in conformità alle norme eurocomunitarie, parimenti soggetta alle norme eurocomunitarie
è la contrattazione collettiva, pur nell'autonomia alla stessa riservata in determinate materie, quale per l'appunto gli aspetti della retribuzione. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il Giudice
è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di
Giustizia”
L'appello va, pertanto, respinto.
Le spese di lite del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 2.100,00 , più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa, con distrazione;
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, addì 10.06.2025
Il Presidente est.
dott. Gennaro Iacone
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12
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
10.06.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.20/2024 R.G., vertente
TRA
– con sede in Roma (Rm) alla Piazza della Croce Rossa nr. 1, in Parte_1 persona dell'institore avv. Nicola Nero, , giusta procura per atto pubblico, rappresentato e difeso dagli avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo, e Giovanni Ronconi , procure alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Nerino Allocati, presso lo studio CP_1 del quale in Napoli alla via R. Gomez de Ayala nr. 6 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso a questa Corte depositato in data 03.01.2024 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 4503/2023 del 5 luglio 2023 , con la quale il Tribunale di
Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda proposta da e CP_1 condannò la al pagamento in favore dell'istante delle differenze Parte_1
retributive maturate per effetto della inclusione nella retribuzione per ferie delle indennità di assenza dalla residenza, di cui all'art.77, punto 2.4 del C.C.N.L. Mobilità
Area Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012 e C.C.N.L. della Mobilità, area Attività ferroviarie del 16 dicembre 2016 e della indennità di utilizzazione /condotta e chilometrica di cui all'art.31 tabella B dei contratti aziendali 2021 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie , con condanna della compagine sociale alla refusione delle spese di lite, quantificate come in dispositivo.
Con un primo motivo di gravame, la società ha lamentato una erronea interpretazione dell'art.7 della direttiva 2003/88/CE, perché non sarebbe configurabile un principio di stretta equivalenza tra retribuzione ordinaria e feriale;
con un secondo motivo, il primo giudice avrebbe errato nell'aver incluso le indennità in questione nella retribuzione feriale;
con un terzo motivo, si è dedotta l'insussistenza di un principio di omnicomprensività della retribuzione;
con un quarto motivo, si è eccepita la erroneità della decisione del Tribunale di Napoli, nella parte in cui non aveva ritenuto sussistere il decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro garantito dalla stabilità reale ed infine si è dedotta la inscindibilità delle clausole del contratto collettivo, sancita nel preambolo del CCNL Mobilità del 2012 e del 2016 con conseguente nullità dell'impianto negoziale. Si è concluso per la riforma dell'impugnata sentenza con il conseguente rigetto della proposta domanda e con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio ed ha affermato che bene avrebbe ritenuto sussistente la violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 come interpretato dalla
Corte di Giustizia Europea, avuto riguardo alla natura delle due indennità di cui è causa connesse con le mansioni e lo status professionale del dipendente (macchinista), essendo irrilevante, al fine che ci occupa, la variabilità dei compensi. Argomentando, altresì, sulla necessità di garantire ai lavoratori nel periodo feriale una retribuzione analoga a quella ordinaria, secondo la giurisprudenza europea;
deducendo, altresì, la incidenza mensile, in misura pari al 20%, della media delle indennità di cui è causa annualmente percepite sulla retribuzione mensile e sulla infondatezza della eccepita prescrizione, il ha concluso come in atti. CP_1
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.
La sentenza di prime cure è conforme non solo con numerosi precedenti giurisprudenziali di merito ma soprattutto di legittimità recentemente intervenuti sulle specifiche questioni di cui è causa (Cass. sez. lav. Nr. 13932/2024).
Premesso che in questa sede si discute della inclusione nella retribuzione feriale della indennità di utilizzazione professionale e della indennità per assenza dalla residenza osserva il Collegio che la questione debba essere risolta alla luce dei principi espressi nell'ambito del diritto dell'Unione (art. 7 Direttiva 2003/88 CE) e di quelli invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della Direttiva 2003/88 CE testualmente prevede: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali…”.
Orbene, l'espressione “ferie annuali retribuite”, il cui diritto, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, costituisce uno dei principi cardini del diritto sociale dell'Unione, deve essere intesa nel senso di garantire al lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, una situazione che, a livello retributivo, sia quanto più coincidente con quella goduta nei periodi di lavoro.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 15 settembre 2011
(causa C-155/10, e altri), una diminuzione della retribuzione nel periodo feriale Per_1 potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercizio al suo diritto alle ferie, ponendosi tale eventualità in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia la Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria ricada nell'ambito della prassi e delle disposizioni di diritto di ciascun Stato membro, essa, tuttavia, “non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”.
Pertanto, ad avviso della Corte di Giustizia, qualsiasi elemento della retribuzione - escluso quello diretto a coprire spese occasionali ed accessorie - che compensi il lavoratore delle particolari mansioni che è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, o quello collegato al suo status personale e professionale deve essere obbligatoriamente ricompreso nell'ambito dell'ammontare spettante durante il periodo delle ferie annuali.
Di tali principi si è fatta interprete la Corte di Cassazione, che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass.30/11/2021 n. 37589 e, più recentemente, Cass. 26/06/2023 n. 18160).
Esposti i principi espressi in ambito comunitario, vanno esaminate le indennità di cui è causa.
La “indennità di utilizzazione professionale” a cui si fa riferimento è quella disciplinata dal comma 4 dell'art. 31 del Contratto Aziendale del 27.07.2012, come confermata al comma
4 dell'art. 31 del successivo contratto.
Trattasi della c.d. “indennità di condotta”, in altre parole di un elemento della retribuzione che viene erogato al macchinista in relazione all'attività di conduzione dei treni.
Una parte di essa viene determinata in misura oraria (tempo di condotta) ed un'altra parte viene determinata in misura chilometrica (chilometri percorsi).
La connessione, quindi, di tale indennità con le mansioni e lo status professionale del dipendente è inevitabile perché il macchinista è naturalmente addetto alla conduzione dei treni e, in relazione a tale attività, percepisce la relativa voce retributiva.
Né risulta ostativo all'accoglimento delle doglianze del lavoratore la circostanza per cui:
“… l'an ed il quantum della parte variabile di tale indennità, quella oggetto di domanda, come si evince dalla tabella B innanzi riportata, dipendono da una serie di fattori non preventivabili” (così si legge nella gravata sentenza).
Difatti, la Corte di Giustizia europea non ritiene che debba sussistere il requisito della
“prevedibilità” per il riconoscimento nella retribuzione delle ferie di quelle voci retributive che comunque sono connesse alle mansioni del lavoratore o al suo status professionale o che sono finalizzate a retribuire un incomodo intrinsecamente connesso allo svolgimento delle proprie attività.
La indennità in esame è inoltre percepita dal dipendente in maniera costante per ogni giorno di lavoro;
irrilevante essendo, al fine che ci occupa, la variabilità dei compensi, ben potendo essere calcolata sulla base della media di quanto a tal titolo annualmente percepito.
Parimenti condivisibile è il ragionamento del giudice di prime cure che ha ritenuto da includere nella retribuzione feriale la “indennità per assenza dalla residenza” perché questa avrebbe carattere “ retributivo”; anche la “indennità per assenza dalla residenza”, seppure è voce variabile della retribuzione, è pacificamente connessa in modo intrinseco alle mansioni svolte dal macchinista e volta a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione (in viaggio, lontano dalla sede e dalla residenza).
'E corrisposta, come attestato dalle buste paga, in modo sostanzialmente continuativo ed
è finalizzata a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 co. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'assenza dalla residenza di lavoro, in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo “misure orarie” specificamente indicate”. Irrilevante essendo, al fine che ci occupa, il regime di tassazione fiscale previsto per tale indennità.
Pertanto, anche a voler concedere, per come dedotto dall'appellante, che tali indennità siano state dagli accordi contrattuali collegate, nella parte variabile, alla oggettiva presenza in servizio del lavoratore, ne va dichiarata la nullità e/o
Pag. 5 di 13 illegittimità per contrarietà a norme e principi anche di origine eurounitaria, con la conseguenza che le stesse devono essere riconosciute nel calcolo della retribuzione goduta durante le ferie. Trattandosi, in sintesi, di indennità che non hanno nessun nesso con modalità occasionali o variabili di espletamento della prestazione, che vanno a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni e sono, indi, assimilabili a quelle integrazioni collegate (…) alle qualifiche professionali ed alle modalità di espletamento della prestazione che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo della retribuzione del periodo feriale.
Tale conclusione neppure contrasta con il principio di “non omnicomprensività” del trattamento retributivo delle ferie, proprio ed in quanto non tutte le voci retributive sono connesse alle mansioni e al profilo professionale del lavoratore o vengono percepite in maniera mediamente costante;
si pensi al compenso per il lavoro straordinario, alla indennità di lavoro notturno, alla indennità di lavoro festivo, alla indennità di reperibilità, alla indennità di incentivazione e miglioramento del servizio e così via, che giammai possono essere inserite nella base di calcolo della retribuzione delle ferie proprio perché prive di quei tratti peculiari indicati dalla Corte di Giustizia Europea.
Quanto ai rilievi della società relativi alla lieve entità economica di dette indennità, reputa la Corte, considerati i principi dettati in materia di legislazione sociale dell'Unione (diritto alle ferie annuali retribuite con mantenimento di un livello retributivo paragonabile con quello goduto nei periodi di lavoro), che l'esclusione di tali voci, ordinariamente inserite nella retribuzione giornaliera, dal computo delle ferie potrebbe comunque determinare, a prescindere dal relativo importo, quell'effetto di dissuasione dal godimento delle ferie, che, invece, la legislazione sovranazionale vuole scongiurare, dovendosi, comunque, considerare l'incidenza complessiva data dalla somma di tali indennità sulla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore e dal numero di giorni di ferie da godere annualmente. Inoltre nel caso in esame parte appellante ha incontestatamente dedotto la incidenza, in misura pari al 20% , della media dei compensi percetti per le indennità di cui è causa sulla retribuzione mensile, di guisa che è di tutta evidenza la significativa perdita economica derivante dalla mancata inclusione delle stesse nella retribuzione feriale.
Pag. 6 di 13 Le conclusioni che precedono sono confermate Suprema Corte (Cass. Civ. n.
13932/2024) che – ribadendo i principi sopra richiamati – proprio con riferimento alla retribuzione del periodo feriale dei dipendenti di ha così affermato: “nella Parte_1
controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, (….). L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società TR (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.
35578, 33803, 33793,
33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro (dato incontroverso anche nel caso in esame). In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile (…).
Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire
Pag. 7 di 13 effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti (come quelle di cui è causa) dalle mansioni normalmente esercitate.
La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il giudice nazionale è Parte_2
tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore
Pag. 8 di 13 alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41).
In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
In sintesi pronunziandosi proprio sulle indennità di cui è causa (in uno ad altre indennità cariabili previste dalla contrattazione aziendale) la Suprema Corte ha confermato la statuizione impugnata che ha ritenuto la potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di tali voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse ritenendo corretto il calcolo delle stesse sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei
12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero già
Pag. 9 di 13 riconosciuto).
La Suprema Corte nella citata pronuncia ha affrontato, respingendola, anche la eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti riproposta in sede di gravame da cosi argomentando. Parte_1
“Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n.30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente
Pag. 10 di 13 garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Pertanto, poiché l'odierno appellante è ancora alle dipendenze della società appellata e le pretese decorrono da luglio 2007, non può dirsi maturato alcun termine di prescrizione. Parimenti infondata è la tesi di circa una presunta inscindibilità Parte_1
delle norme contrattuali oggetto di causa la cui nullità si estenderebbe all'intero contratto.
Nel caso in esame, infatti, non si tratta di dichiarare la nullità parziale del contratto o di una intera clausola contrattuale, bensì la nullità delle sole parti che non prevedono l'inclusione delle indennità in esame nella base di calcolo della retribuzione dovuta nei giorni di ferie. Ciò significa in altri termini che tali norme non vengono estirpate dalla contrattazione collettiva, ma continuano a produrre effetti giuridici con il solo adeguamento ai principi fissati dalla Corte di Giustizia europea.
Connesso a questo aspetto vi è quello che fa riferimento alla libertà sindacale e all'affidamento riposto sulla disciplina negoziale che parte appellata ritiene prevalente rispetto anche ai principi eurocomunitari.
Sul punto è possibile richiamare la pronuncia del Tribunale di Venezia n. 577 del 19 ottobre 2022 che ha così chiarito: “deve rilevarsi che, in sostanza, nella prospettazione di
, l'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento Parte_1
economico e l'affidamento riposto dalle parti contraenti nella legittimità delle pattuizioni non consentirebbe una diversa valutazione da parte dell'autorità giudiziaria.
Come si è già rilevato, il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento
a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite", diritto previsto nella Direttiva n. 88 del 2003. La soluzione prospettata dal Giudicante è imposta
Pag. 11 di 13 dalla normativa eurocomunitaria nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia e, stante il primato del diritto dell'Unione sulle legislazioni dei singoli Stati membri, le disposizioni della legge italiana devono essere applicate in modo conforme. Invocare un preteso spazio riservato alla contrattazione collettiva per sottrarsi alle norme eurocomunitarie, significherebbe scardinare il diritto dell'Unione, che in questa materia, comune a tutti gli Stati membri, ha dettato una disciplina compiuta. D'altro canto è sin troppo ovvio osservare che se la legislazione statale primaria deve interpretarsi in conformità alle norme eurocomunitarie, parimenti soggetta alle norme eurocomunitarie
è la contrattazione collettiva, pur nell'autonomia alla stessa riservata in determinate materie, quale per l'appunto gli aspetti della retribuzione. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il Giudice
è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di
Giustizia”
L'appello va, pertanto, respinto.
Le spese di lite del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) condanna alla Parte_1 refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio, pari ad euro 2.100,00 , più rimborso forfettario al 15%, Iva e cpa, con distrazione;
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. nr.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 nr. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art.13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, addì 10.06.2025
Il Presidente est.
dott. Gennaro Iacone
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