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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 03/02/2026, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1579/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 921/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400084440000 BOLLO 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400084440000 BOLLO 2010
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120175946433000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130199776450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 909/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2025, la ricorrente - l'Avv. Nominativo_1 – ha, previa sospensiva, impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0972080202400084440000 notificata il 14 ottobre 2024 di complessivi € 2084,70 e le cartelle di pagamento sottese n. 09720120175946433000
e 09720130199776450000 rispettivamente di € 466,73 e di € 254,94, contro l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione e la Regione Lazio.
Parte attrice ha dedotto l'illegittimità ed insussistenza della pretesa creditoria.
2. L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- la tardività dell' iscrizione a ruolo dell'odierna opposizione, considerato che il ricorso è stato notificato l'11/12/2024 e l'iscrizione a ruolo, come risulta dal telecontenzioso, è avvenuta l'11/01/2025
- l'infondatezza nel merito.
3 .A conclusione dell'udienza, il ricorso è passato in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è inammissibile.
L'art. 22 del d.lgs n. 546/1992, infatti, nel porre la disciplina per la costituzione in giudizio del ricorrente, prevede che “1.Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale….”.
Nella fattispecie il ricorso -notificato al resistente l'11/12/2024 e depositato tardivamente l'11/01/2025 in violazione del termine di trenta giorni che scadeva il venerdì 10/01/2025- si appalesa inammissibile.
2.Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28.01.2026
Il Giudice
SE Di BE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 921/2025 depositato il 11/01/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400084440000 BOLLO 2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400084440000 BOLLO 2010
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120175946433000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130199776450000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 909/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2025, la ricorrente - l'Avv. Nominativo_1 – ha, previa sospensiva, impugnato la Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0972080202400084440000 notificata il 14 ottobre 2024 di complessivi € 2084,70 e le cartelle di pagamento sottese n. 09720120175946433000
e 09720130199776450000 rispettivamente di € 466,73 e di € 254,94, contro l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione e la Regione Lazio.
Parte attrice ha dedotto l'illegittimità ed insussistenza della pretesa creditoria.
2. L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
- la tardività dell' iscrizione a ruolo dell'odierna opposizione, considerato che il ricorso è stato notificato l'11/12/2024 e l'iscrizione a ruolo, come risulta dal telecontenzioso, è avvenuta l'11/01/2025
- l'infondatezza nel merito.
3 .A conclusione dell'udienza, il ricorso è passato in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è inammissibile.
L'art. 22 del d.lgs n. 546/1992, infatti, nel porre la disciplina per la costituzione in giudizio del ricorrente, prevede che “1.Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale….”.
Nella fattispecie il ricorso -notificato al resistente l'11/12/2024 e depositato tardivamente l'11/01/2025 in violazione del termine di trenta giorni che scadeva il venerdì 10/01/2025- si appalesa inammissibile.
2.Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28.01.2026
Il Giudice
SE Di BE