Articolo 33 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
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22 agosto 1907
Art. 33.

I terreni destinati per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonche' gli edifici per magazzini dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni, stazioni di monta, depositi di macchine ed altri fabbricati dei poderi dimostrativi, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciali e comunali. L'imposta sui terreni sgravati non dara' luogo a reimposizioni, e conseguentemente verra' ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907