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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 838/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in proprio e _1 C.F._1 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su
[...]
(C.F. ), nonché _1 C.F._2 [...]
(C.F. ), tutti assistiti e difesi Pt_2 C.F._3 dall'avvocato domiciliatario ALBERTO LORUSSO con studio in via
Carmelitani Scalzi n. 20, Verona
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato p.t., assistita e difesa dall'avvocato
FRANCESCO MURVANA, con domicilio eletto presso l'avvocato BRUNO
PIAZZOLA con studio in via Carmelitani Scalzi n. 20, Verona
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 16 novembre 2023, n. 2187 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO 1) in riforma della Sentenza n. 2187/2023 pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c., il
16.11.2023 nella causa n. 5211/2019 RG dal Tribunale di Verona, dichiararsi tenuta e condannarsi in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento:- in favore di
[...]
, della ulteriore somma di euro 28.602,32 o quella diversa _1 ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado
(16.11.2023) al saldo;
- in favore di , della somma _1 di euro 7.151,00 o quella diversa ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (16.11.2023) al saldo;
- in favore di
[...]
, della somma di euro 5.430,00 o quella diversa ritenuta di Pt_2 giustizia anche in via equitativa, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (16.11.2023) al saldo;
2) rigettarsi l'appello ex adverso proposto in via incidentale avverso la suddetta Sentenza siccome infondato in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimb. forf. 15%, CPA 4% ed IVA 22%; 4) con Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. IN VIA ISTRUTTORIA, ci si richiama alle istanze ed opposizioni istruttorie formulate con la seconda e la terza Memoria ex art. 183 co. 6 cpc, insistendo, previa revoca delle Ordinanze dell'1.2.2021 e del 2.12.2022, per l'ammissione di prova per testi sui cap. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, indicandosi come testi ed Testimone_1 Testimone_2 [...]
nonché, previa modifica delle Ordinanze del 19.3.2022 e Tes_3 del 2.12.2022, per l'estensione, ove occorra, della CTU medico-legale all'accertamento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da pag. 2/24 ed in conseguenza del sinistro per _1 Parte_2 cui è causa
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare l'appello principale proposto da
[...]
, in proprio e quale genitore esercente la potestà su _1 [...]
, e da , avverso l'impugnata Sentenza n. _1 Parte_2
2187/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona, nella persona del
Giudice dott. Marco Nappi Quintiliano, in decisione della causa RG n.
5211/2019; in via parimenti principale e incidentale, accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza 2187/2023 pronunciata dal Tribunale di
Verona, nella persona del Giudice dott. Marco Nappi Quintiliano, in decisione della causa RG n. 5211/2019, respingere tutte le domande svolte nei confronti di o, in subordine, contenere e CP_1 limitare qualsivoglia onere risarcitorio a carico di in CP_1 ragione di quanto esposto in atti;
in via parimenti principale e incidentale, in accoglimento del presente appello incidentale, revocare la condanna di al pagamento in favore di CP_1 [...]
, in proprio e quale genitore esercente la potestà su _1 [...]
, e di delle spese processuali relative al _1 Parte_2 giudizio di primo grado instaurato avanti il Tribunale di Verona;
conseguentemente, dichiarare obbligate e condannare
[...]
, in proprio e quale genitore esercente la potestà su _1 [...]
, ed alla restituzione di tutte le somme che i _1 Parte_2 medesimi hanno percepito in esecuzione della sentenza n. 2187/2023 del Tribunale di Verona, in decisione della causa RG n. 5211/2019; in via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti pag. 3/24 capitoli articolati nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado: 11)“vero che il sig. a seguito Controparte_2 dell'infortunio occorso alla minore , chiamava i Persona_1 soccorsi ed informava dell'accaduto il proprio coordinatore, sig.
; 12)“vero che in data 26 dicembre 2016 l'attrazione Persona_2
“Mr Ping's Noodle Surprise”, prima della sua apertura al pubblico, è stata sottoposta ai controlli elencati nel documento n. 4 del fascicolo di che si rammostra”; 13)“vero che, a seguito dell'esito CP_1 positivo dei controlli di cui al precedente capitolo, gli addetti alla manutenzione hanno autorizzato l'avviamento dell'attrazione, come indicato nel documento n. 5 del fascicolo di che si CP_1 rammostra”; 14)“vero che in data 27 dicembre 2016 il dott. Tes_4
quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria e dipendente dello
[...] presso l' di Valeggio sul Mincio, si recava CP_3 Parte_3 presso il parco divertimenti “ ” per eseguire accertamenti CP_1 sull'attrazione “Mr Ping's Noodle Surprise”, a seguito della segnalazione dell'infortunio occorso alla minore ”; Persona_1
15)“vero che, nell'occasione di cui al precedente capitolo, l'attrazione
“Mr Ping's Noodle Surprise” è stata sottoposta a verifiche sia durante la fase di funzionamento che quella di riposo”; 16)“vero che gli accertamenti di cui al capitolo precedente hanno escluso guasti e difetti dell'attrazione”. Si indicano quali testi i signori
[...]
(entrambi sui capitoli dal n. 11 al n. 13), CP_2 Persona_2
(sui capitoli nn. 12-13), tutti presso Tes_5 CP_1 nonché il dott. (sui capitoli nn. 14, 15 e 16), presso Tes_4
Dipartimento di Prevenzione S.P.I.S.A.L., U.L.S.S. 22 di Valeggio sul
Mincio (VR). Si chiede, altresì, che venga ordinata l'acquisizione degli atti e dei documenti del fascicolo relativo al procedimento penale
R.G.N.R. n. 1238/2017 iscritto avanti il Giudice di Pace di Verona. In
pag. 4/24 ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 16 novembre 2023, n. 2187/2023 il Tribunale di
Verona ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta da , in proprio e quale genitore esercente _1 la responsabilità genitoriale su , e da Persona_1 Parte_2 nei confronti di per il sinistro occorso alla minore Controparte_1
il 26 dicembre 2016 presso il parco divertimenti di Persona_1
a Castelnuovo del Garda (VR). La minore, che con la CP_1 madre aveva preso posto in una delle tazze rotanti della giostra denominata “Mr. Ping's Noodle Surprise”, era fuoriuscita dalla cabina mentre l'attrazione era in movimento ed era caduta contro la recinzione di metallo, riportando un trauma cranico commotivo con frattura fronto-orbitaria ed etmoidale sinistra, frattura dell'ala destra dello sfenoide, pneumoencefalo e trauma oculare sinistro, nonché la frattura dell'olecrano sinistro.
1.1 Secondo la ricostruzione attorea, la bambina, “a causa del moto centrifugo della giostra”, era stata “balzata via dal proprio posto” ed era caduta violentemente a terra dopo aver sbattuto contro una barriera verticale in prossimità della giostra: la causa della caduta era da ricondursi esclusivamente alla mancanza dei presidi di sicurezza dell'attrazione, la quale, prevedendo una mera catenella a chiusura di ogni tazza e nessun dispositivo morbido sulla recinzione di metallo, risultava pericolosa e inadeguata ai normali comportamenti imprevedibili dei minori.
pag. 5/24 1.2 Costituitasi in giudizio tardivamente con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., aveva escluso che vi Controparte_1 fossero stati malfunzionamenti o guasti dell'attrazione così come condotte omissive del personale del parco giochi. Il sinistro era imputabile esclusivamente alla condotta della minore, la quale, non adeguatamente sorvegliata dalla madre, era repentinamente uscita dalla tazza, passando sotto la catenella di chiusura, con la giostra in movimento.
1.3 Il Tribunale ha ammesso la prova per testi richiesta da parte attrice (capitoli 11, 12 e 13) e da parte convenuta (capitoli da 1 a 10)
e disposto CTU medico-legale volta ad accertare i postumi dell'incidente sulla persona della minore, escludendo, per il carattere esplorativo della richiesta, l'accertamento dei postumi temporanei sofferti dalla madre e dal compagno.
1.4 Il fatto è stato ricostruito grazie alla deposizione dell'addetto alla giostra La minore era scappata al controllo della Controparte_2 madre ed era riuscita a uscire dalla tazza passando sotto la catenella.
Attribuendo rilevante valore causale alla particolare conformazione della tazza (assenza di elementi fissi e bloccanti per impedire l'uscita con la giostra in movimento) ed escludendo l'imprevedibilità della condotta della bambina (per lo spavento che può provare un minore in tenera età in una giostra destinata a roteare velocemente), il
Tribunale non ha ravvisato il caso fortuito che esime il danneggiante dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.. Ha peraltro riconosciuto, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., il concorso causale della condotta imprudente della minore, stimandolo nella misura del 50%.
pag. 6/24 Ha ritenuto irrilevante, ai fine di valutare l'imprevedibilità dell'evento, la condotta della madre, che avrebbe dovuto sorvegliare la figlia.
1.5 Aderendo alle conclusioni del CTU, peraltro coerenti con le dichiarazioni dei testi escussi in relazione al periodo d'invalidità temporanea della minore, il giudice ha riconosciuto, in capo a
[...]
, una percentuale d'invalidità permanente del 12%, nonché _1 un'invalidità temporanea totale per 20 giorni, parziale al 75% per ulteriori 120 giorni, parziale al 50% per ulteriori 90 giorni e parziale al
25% per ulteriori 60%.
1.6 Non è stato riconosciuto il danno non patrimoniale di
[...]
e di perché le relazioni medico legali _1 Parte_2 prodotte facevano riferimento in modo generico a dei “postumi temporanei”, senza consentire di comprendere come detti postumi avrebbero inciso sullo svolgimento delle attività quotidiane o altri aspetti della vita della persona. È stato riconosciuto a
[...]
il rimborso per le spese legali per l'autorizzazione del _1 giudice tutelare all'incardinamento del giudizio e dei costi della consulenza medico-legale stragiudiziale sulla minore. Nessun risarcimento è stato invece attribuito alla madre, per la genericità della richiesta, per l'assenza dal lavoro.
1.7 Il Tribunale di Verona ha determinato il danno complessivo di nella somma di euro 57.204,64 (euro 53.577,00 per Persona_1 il danno non patrimoniale;
euro 151,32 per spese mediche rivalutate ed euro 3.476,32 per interessi) e condannato a Controparte_1 pagare in suo favore la somma di euro 28.602,32 per la dimidiazione dovuta al concorso del fatto colposo della danneggiata. Ha poi pag. 7/24 determinato il danno patrimoniale della madre nella somma di euro
1.704,25, a titolo di equo rimborso per le spese relative alla richiesta di autorizzazione del giudice tutelare, nonché nella somma di euro
1.220,00 per la perizia stragiudiziale. Le spese di CTU e di CTP sono state poste a carico di mentre le spese di lite sono Controparte_1 state per metà compensate e per il residuo poste a carico della convenuta.
2. Gli appellanti ed chiedono, in _1 Parte_2 parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, attraverso tre motivi d'impugnazione, l'accoglimento integrale delle richieste di risarcimento formulate in primo grado.
2.1 Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano che non avrebbe dovuto essere riconosciuto un concorso del fatto colposo o che il concorso avrebbe dovuto essere valutato in misura inferiore al 50%. Da un lato, il giudice ha escluso il caso fortuito avendo “rilevante valore causale, ai fini della verificazione dell'evento di danno in oggetto, la particolare conformazione della giostra, che prevedeva la mera presenza di una catena e non di un elemento fisso
e bloccante, tale da poter essere facilmente sollevabile o superata, come di fatto è poi accaduto” (pag. 11 della motivazione della sentenza), né potendo “dirsi imprevedibile una condotta quale quella tenuta dalla minore, considerando il possibile e non infrequente spavento che un soggetto in tenera età può provare trovandosi in una giostra destinata a roteare velocemente” (pag. 12 della motivazione della sentenza); dall'altro, ha contraddittoriamente attribuito rilievo a
“una condotta comunque imprudente della minore, che ha sicuramente inciso, ex art. 1227 primo comma cc, sulla verificazione
pag. 8/24 del fatto illecito.” (pag. 13 della motivazione della sentenza). Stante la prevedibilità della condotta della bambina, l'evento sarebbe stato evitabile con l'adozione di semplici accorgimenti di sicurezza, quali l'installazione di una porta fissa al posto della mera catenella di chiusura o un'imbracatura e l'applicazione di protezioni morbide sulla recinzione di metallo, entrambe idonee ad assorbire l'efficienza causale del comportamento imprudente della danneggiata.
Dall'istruttoria non era neanche emerso se l'addetto alla giostra,
avesse azionato o meno il pulsante d'arresto Controparte_2
d'emergenza, rimanendo la condotta dell'appellata censurabile anche per tale omissione.
2.2 Con il secondo motivo parte appellante censura il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, inteso quale danno biologico temporaneo per lo shock vissuto da e da _1
. chiede il riconoscimento del Parte_2 _1 danno sulla base dell'invalidità accertata dal dottor da ER liquidarsi in euro 6.615,00, oltre a euro 536,00 per le spese di consulenza;
chiede il riconoscimento del danno sulla Parte_2 base dell'invalidità accertata dal dottor da liquidarsi in euro ER
4.410,00, oltre a euro 1.020,00 per le spese di consulenza. Il
Tribunale ha errato nel valutare le risultanze istruttorie documentali e testimoniali e nel non ammettere i capitoli di prova 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
e 10 formulati dagli attori. Dalla perizia del dottor ER
(documenti 12 e 14 att.) si evince che il danno biologico sofferto da era stato accertato in un'invalidità temporanea _1 parziale al 50% per 60 giorni e al 25% per ulteriori 60 giorni (doc. 14 att.), e quello sofferto da in un'invalidità temporanea Parte_2 parziale al 50% per 30 giorni e al 25% per ulteriori 60 giorni (doc. 12
pag. 9/24 att.). Con le dichiarazioni rese dai testi e Tes_3 Tes_1 all'udienza del 2.2.2023 è stato provato che la piccola non _1 riuscisse a dormire e si svegliasse di continuo, alterando così il menage familiare, e rendendo “la vita impossibile per un certo lasso di tempo”. Il dottor , medico psichiatra che aveva refertato la CP_4 condizione psichica della bambina, della madre e di Parte_2 nel giugno 2017, aveva riferito in merito al rapporto parentale di fatto esistente tra la minore ed . In ogni caso, quel _1 Parte_2 legame era dimostrabile attraverso i capitoli di prova che il primo giudice non aveva ammesso ritenendoli irrilevanti o superflui. Il danno non patrimoniale di e di _1 Parte_2 avrebbe potuto essere accertato in via equitativa ex art. 2056 c.c. o riscontrato per mezzo di CTU, la cui richiesta, alla luce delle prove offerte, non poteva dirsi esplorativa.
2.3 Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. per erronea applicazione del principio di parziale soccombenza. Il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese di lite per metà posto che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per riconoscere il concorso del fatto del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Ascritto l'evento ad esclusiva responsabilità della convenuta, la società deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nella loro interezza, da liquidarsi secondo lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa, ampiamente superiore ad euro 52.000,00.
3. ha chiesto il rigetto dell'appello principiale e in Controparte_1 via di appello incidentale ha insistito per l'integrale rigetto delle pag. 10/24 domande di risarcimento o per contenere il risarcimento in una somma inferiore.
3.1 Con il primo motivo d'appello incidentale Controparte_1 lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., per non aver il mancato riconoscimento dell'esimente del caso fortuito. La sentenza del primo giudice è contraddittoria laddove, pur avendo ritenuto che
“l'attrazione è risultata pienamente funzionante e priva di anomalie tecniche” e non integrava “un'attività in sé pericolosa”, che la bambina aveva tenuto una “condotta repentina e imprudente” e che era prevista la “necessaria presenza di un genitore (imposta dalle norme che regolamentano l'uso dell'attrattiva in oggetto)” (pag. 10 -
12 della motivazione della sentenza), ha escluso che la condotta della bambina e della madre integrassero un caso fortuito. Il giudice ha fondato l'esclusione dell'esimente sulla base di un ragionamento meramente ipotetico: l'attrazione avrebbe dovuto essere munita di strumenti di sicurezza, non meglio precisati, che avrebbero forse impedito la condotta, non imprevedibile, della minore. La prevedibilità della condotta, per il “possibile e non infrequente spavento che un soggetto in tenera età può provare trovandosi in una giostra destinata a roteare velocemente” (pag. 12 della motivazione della sentenza), è frutto di supposizioni, che non trovano obiettivo riscontro nelle risultanze processuali né possono essere valutate alla stregua di nozioni di fatto di comune esperienza ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c.. Non è emerso che siano mai accaduti eventi analoghi nella medesima attrazione. Il primo giudice ha errato, peraltro, nel ritenere che la condotta della minore sarebbe stata idonea a eludere, in ogni caso, la vigilanza della madre. Posto che l'evento non è stato causato da un'anomalia o malfunzionamento pag. 11/24 della cosa custodita né da omissioni del personale addetto al controllo, bensì esclusivamente da un comportamento volontario e imprudente della minore, agevolato dalla mancata, o comunque inadeguata, vigilanza della madre, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere alla condotta di e un'efficacia _1 _1 esclusiva nel dinamismo causale dell'evento.
3.2 Con il secondo motivo d'appello incidentale Controparte_1 lamenta l'erronea liquidazione del danno da invalidità temporanea patito da per aver il giudice valutato erroneamente le Persona_1 risultanze istruttorie. Chiede che la liquidazione del danno da invalidità temporanea di sia ridotta secondo le Persona_1 valutazioni del proprio CTP, già espresse nelle osservazioni alla CTU, ovvero che venga disposta un'integrazione di CTU, nominando uno specialista in neuro-psichiatria infantile. Il giudice ha recepito le conclusioni del CTU in relazione all'accertamento postumi temporanei sofferti da , senza che l'appesantimento dei medesimi Persona_1 rispetto al danno accertato dal consulente di parte abbia trovato obiettiva giustificazione nell'indagine dell'ausiliario. Parte appellante lamenta l'omessa considerazione delle proprie osservazioni sull'insufficienza dei chiarimenti resi dal dottor CP_5 all'udienza del 2.2.2023 al fine di specificare in quali termini le fobie e paure della minore avessero assunto concretamente rilievo nell'ottica della loro incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della danneggiata. Né tali specifiche circostanze sono state provate dalle dichiarazioni dei testimoni e Tes_3 escussi all'udienza del 2.2.2023, i quali hanno fornito Tes_1 solo dichiarazioni generiche, non idonee ad assurgere a “fatti oggettivi”.
pag. 12/24 3.3 Con il terzo motivo d'appello incidentale Controparte_1 ritenendo che il giudice avrebbe dovuto riconoscere il caso fortuito ed escludere qualsiasi responsabilità del parco divertimenti, lamenta l'inesistenza dei presupposti del danno patrimoniale riconosciuto a favore di per le spese sostenute per _1
l'autorizzazione del giudice tutelare e per la perizia di parte redatta dal dottor su . In subordine, laddove venisse ER Persona_1 confermato il concorso del fatto colposo della danneggiata, CP_1 chiede che, coerentemente, anche il danno patrimoniale sia
[...] dimidiato.
3.4 Con il quarto motivo d'appello incidentale Controparte_1 contesta la condanna alla rifusione delle spese di lite, di CTU e di CTP
a favore degli appellanti. Riconosciuto il caso fortuito, l'appellante incidentale non è soccombente con conseguente obbligo degli appellanti principali di restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
4. Il primo motivo d'appello principale sull'esclusione del concorso del fatto colposo della danneggiata e lo speculare primo motivo d'appello incidentale sul caso fortuito sono entrambi infondati. Il fatto è stato correttamente sussunto nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., integrando un'ipotesi di responsabilità oggettiva per i danni derivanti da cose in custodia. La responsabilità del custode è esclusa solo per l'interferenza del caso fortuito sul nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Il caso fortuito può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato e, in tal ultimo caso, si verifica laddove il danneggiato ponga in essere una pag. 13/24 condotta oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, estranea alla sfera del custode e causa esclusiva del danno.
4.1 Il procedimento penale contro l'amministratore delegato della società si era concluso con un provvedimento di CP_1 archiviazione sul presupposto che non fossero stati accertati dai tecnici dello “difetti strutturali” o “anomalie tecniche” (doc. 6 CP_3 conv.: decreto di archiviazione). Non si conoscono gli specifici accertamenti eseguiti per giungere a tale conclusione. In ogni caso, la conformazione della giostra non consente di ravvisare un'ipotesi di caso fortuito. Una bambina di sei anni è stata in grado di uscire da una tazza in movimento, in modo repentino e senza particolare sforzo, passando al di sotto della catenella lasca di chiusura della cabina. L'imprudente comportamento della minore è stato reso possibile dall'inadeguatezza delle misure di contenimento e sicurezza presenti nella giostra. Era prevedibile che una semplice catenella, come quella adottata nel caso di specie, non fosse in grado d'impedire l'improvvisa uscita di un bambino dalla tazza.
L'adeguatezza della chiusura è un elemento che rientra nella sfera di controllo del custode e doveva essere presa in considerazione, tenuto conto dell'età degli utenti dell'attrazione, anche se era stata stato previsto l'obbligo di accompagnamento di un adulto. I bambini sono facilmente impressionabili da giostre in movimento e possono reagire istintivamente qualora spaventati.
4.2 L'assenza di prova liberatoria non preclude la valutazione del comportamento della danneggiata nella causazione dell'evento.
Dall'istruttoria non era emerso alcun ritardo dell'addetto all'attrazione nell'attivare i sistemi di emergenza né una loro scarsa efficacia.
pag. 14/24 L'addetto aveva spiegato di aver subito premuto, quando aveva visto la bambina in procinto di uscire dalla tazza, il tasto a forma di fungo per arrestare la giostra. Il materiale (metallo o legno) della recinzione intorno alla giostra non appare rilevante perché, una volta che la persona fuoriesca dalla tazza in movimento, può urtare contro le più diverse superfici, tenuto conto del moto circolare dell'attrazione. Il riferimento a cuscini in gomma piuma utilizzati nel volley o nel basket non è pertinente. Mentre è ampiamente prevedibile che un atleta, nell'impeto della corsa, colpisca la recinzione che delimita il campo di gioco, non dovrebbe mai accadere che un minore fuoriesca da una cabina della giostra in movimento. L'innesco causale dell'infortunio è sicuramente rinvenibile nel comportamento imprudente di
[...]
, che si è sottratta al controllo della persona adulta che la _1 sorvegliava. La rilevanza della condotta sotto il profilo causale è oggettivamente significativa sicché è condivisibile la decisione del
Tribunale di stimare il concorso del fatto colposo nella misura del
50%. Lo stato d'incapacità del minore danneggiato non rileva per l'imputabilità dell'evento né per il coinvolgimento colposo del soggetto tenuto a sorvegliarlo. Secondo anche recente giurisprudenza, che non si discosta dai principi dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
351 del 1964, posto che l'esimente richiesta dall'art. 1227, primo comma, c.c., opera sul piano della causalità materiale, l'accertamento dell'eventuale contributo causale della vittima al verificarsi dell'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa. La condotta della vittima, anche se incapace, deve essere valutata alla stregua del comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità d'intendere e di volere;
la valutazione oggettiva della condotta della vittima incapace, in sostanza, assorbe ogni rilievo, quanto al contributo causale di cui pag. 15/24 all'art. 1227, primo comma, c.c., della condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 3557 del
2020).
5. Il secondo motivo d'appello principale sul danno non patrimoniale della madre e del compagno non è accoglibile.
5.1 ed insistono per il _1 Parte_2 riconoscimento del danno biologico temporaneo da shock post traumatico patito a causa dell'incidente della piccola . Nel _1 giudizio di primo grado era stato chiesto il risarcimento del danno biologico del padre e della madre (v. atto di citazione di primo grado, pag. 5 punto 5, pag. 6, punto 7 e pag. 10). La richiesta di entrambi i danneggiati si fonda sulle perizie stragiudiziali del dottor
[...] depositate sub doc. 12 e 14 e sulle circostanze di cui ai Per_4 capitoli di prova da 1 a 4 e da 7 a 10, non ammessi in quanto irrilevanti o superflui ai fini dell'accertamento del pregiudizio invocato.
5.2 L'accertamento di un danno biologico in capo ai genitori per le lesioni subite da un minore deve essere adeguatamente provato e non può essere presunto. È opportuno sottolineare che la domanda attorea ha riguardato il danno biologico e non il distinto danno morale. Nemmeno il danno morale, peraltro, può essere ritenuto in via presuntiva sulla base del mero svolgimento dei fatti, posto che l'invalidità della minore, pur non rientrando nelle c.d. micropermanenti è fortunatamente contenuta. L'accertamento della lesione all'integrità psicofisica dei danneggiati deve essere affidato alla medicina legale, posto che il suo riscontro implica l'esistenza di una vera e propria patologia. Una corretta metodologia di pag. 16/24 accertamento del danno psichico implica la raccolta di un'attenta anamnesi, l'esame della documentazione clinica, l'individuazione della patologia psichica e il suo inquadramento nosografico, la valutazione del rapporto tra evento “psicotraumatizzante” e menomazione dell'efficienza psichica del leso, la diagnosi differenziale tra genuinità da un lato, amplificazione, simulazione, aggravamento iatrogeno del danno dall'altro lato, nonché la valutazione dell'effettiva incidenza dell'accertata compromissione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psicofisica del soggetto danneggiato.
5.3 Non è censurabile la decisione per aver ritenuto non provato il danno psichico di e di . Le perizie _1 Parte_2 medico legali di cui ai doc. 12 e 14 sono in realtà semplicemente le pagine 9, 10 e 11 del doc. 10 contenente la perizia medico legale relativa alle lesioni riportate dalla minore e si Persona_1 limitano ad affermare che i due periziati, da febbraio a giugno 2017, erano stati assistiti da uno specialista psichiatra presso il Servizio Sert di Bussolengo per depressione reattiva post traumatica, con ansia generalizzata. A prescindere dal poco comprensibile riferimento a un
Servizio per le Tossicodipendenze per la cura di una patologia post traumatica, non è stata depositata la documentazione del medico curante né sono state fornite indicazioni sulla terapia. Il professionista di fiducia non fornisce alcun chiarimento su come sia giunto a determinare un danno biologico temporaneo in capo alla madre e al compagno di lei. Sulla base delle sole considerazioni del professionista, che assume comunque un ruolo assimilabile a quello di un difensore tecnico, una CTU avrebbe carattere esplorativo.
pag. 17/24 5.4 Nulla di significativo si evince neppure dalla relazione 12.6.2017 dello psichiatra, dottor (doc. 5 attoreo), né dalla Persona_5 sua deposizione testimoniale, circoscritta ai postumi riportati dalla sola . Dalla relazione (pag. 2 del doc. 5 citato) Persona_1 emerge piuttosto che , richiesta, in sede di _1 colloquio, di redigere una relazione in merito al “prima e dopo”
l'incidente, “non fa alcun cenno alla disperazione provata, al proprio vissuto successivo ed alle modificazioni dei suoi comportamenti, ma riserva un'attenzione assoluta ed esclusiva a ciò che è cambiato per
”. Non si pone in discussione che l'incidente traumatico di un _1 figlio in tenera età sia nella normalità dei casi fonte di preoccupazione per il genitore ma altro è ravvisare un danno biologico in capo alla madre e al suo compagno e anche un apprezzabile danno morale.
5.6 Rispetto alla domanda di , compagno di Parte_2 [...]
, non è stato nemmeno dimostrato che all'epoca dei fatti _1 sussistesse con la minore un legame assimilabile a quello parentale.
Con specifico riferimento alla sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner
(si rammenta che nel caso in esame si discute di un'invalidità permanente del 12% e non della morte né di una grave macro- lesione), la giurisprudenza riconosce il risarcimento del danno soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione (Cass., sez. 3, sent n. 8037 del 2016). Dagli stessi capitoli di prova n. 4, 5 e 6 articolati dalla difesa attorea risulta che , dall'inizio nel 2013 della Parte_2
pag. 18/24 sua relazione con e sino al 2019 non abitasse con _1 la compagna (cap. 5: “dall'agosto 2019, , Persona_1 [...]
ed vivono finalmente insieme”), sicché nel _1 Parte_2 periodo in cui avvenne il sinistro i due compagni non convivevano. Le circostanze di cui ai restanti capitoli n. 2 e 3 e da 7 a 10 non provano la sussistenza di un legame paterno tra la bambina e il compagno della madre, specie in assenza di un elemento di fatto quale la stabile convivenza, limitandosi a riportare in modo generico aspetti della routine quotidiana che qualunque bambino può vivere con il compagno del genitore, senza che per questo possano trarsi sicure conclusioni sull'intensità e profondità del legame.
5.7 Non essendo accolte le domande di risarcimento del danno non patrimoniale della madre e del compagno, non sono di rimborsabili nemmeno i costi per le connesse perizie stragiudiziali.
6. Anche secondo motivo d'appello incidentale sul danno non patrimoniale temporaneo è destituito di fondamento.
6.1 Il Tribunale ha fatto propria la valutazione del CTU medico legale. L'incidente sulla giostra fu per la minore un evento traumatico che, nei mesi successivi, comportò la necessità di un supporto psicologico, essendosi manifestate delle fobie. Dal racconto della madre, che può ritenersi attendibile perché riscontrato dalle dichiarazioni rese dai testimoni e (cap. 12 e Tes_3 Tes_1
13 di parte attrice), fino alla fine dell'estate 2017 aveva _1 manifestato paura nel dormire da sola o a luci spente durante la notte, nonché per i viaggi in automobile. La teste ha Tes_3 dichiarato di aver assistito a un risveglio improvviso della bambina pag. 19/24 con urla isteriche mentre dormiva a casa della nonna. Il teste ha dichiarato di aver personalmente assistito ai disturbi Tes_1 di insonnia di , quando, invitato più volte a cena dalla madre _1 nell'arco di un anno, una volta messa a letto, la bambina si svegliava continuamente e voleva la mamma presente e la luce accesa.
6.2 Sulla base del parere medico-legale dell'ausiliario può dedursi che le fobie e i disturbi del sonno che hanno afflitto Persona_1 dopo l'incidente abbiano inciso sul riposo e sulla serenità della piccola, con tutte le conseguenze che ne derivano, come irritabilità, scarsa capacità di concentrazione, poca disponibilità alla collaborazione e alla relazione. Posto che tali condizioni si sono manifestate, in misura gradatamente minore, sino alla fine dell'estate
2017, quando è rientrata a scuola, la stima del consulente sulla _1 durata complessiva della malattia in 290 giorni può essere condivisa.
7. Il terzo motivo d'appello incidentale sul danno patrimoniale, anche a seguito del rigetto del primo motivo di appello incidentale, rimane rilevante con specifico riferimento alla richiesta svolta in via subordinata da Le spese richieste a Controparte_1
per l'autorizzazione del giudice tutelare e per la _1 perizia medico legale eseguita sulla piccola costituiscono un _1 danno emergente e come tali vanno dimidiate ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ragione dell'accertato concorso del fatto colposo della danneggiata. Nemmeno la prima voce relativa a un credito di un avvocato corrisponde a una spesa processuale in senso stretto, ovvero spesa necessaria per l'incardinamento e la partecipazione al giudizio. Le spese non vengono rivalutate perché non è stato provato il pagamento dei compensi in favore dei professionisti. Non sono pag. 20/24 dovuti gli interessi al tasso legale per il periodo successivo alla sentenza perché il pagamento da parte di è già Controparte_1 avvenuto.
7.1 La richiesta al giudice tutelare di autorizzare la proposizione della domanda di risarcimento non era indispensabile in quanto diretta ad autorizzare il genitore ad un atto di ordinaria amministrazione del patrimonio del minore e non di straordinaria amministrazione. La giurisprudenza ritiene che rientrino tra gli atti di ordinaria amministrazione, quelli oggettivamente utili alla conservazione del patrimonio, di valore non elevato e con modesto margine di rischio e che l'azione diretta a ottenere il risarcimento sia “ex sé” vantaggiosa, in quanto mira a reintegrare e accrescere il patrimonio del minore danneggiato (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 8461 del 2019). Esclusa la stretta necessità, può ravvisarsi comunque l'utilità della spesa, anche per prevenire eventuali eccezioni defatigatorie e il costo va considerato una posta di danno emergente, soggetto, come tutti i danni, a dimidiazione. Il rimborso per le spese legali per l'autorizzazione del giudice tutelare, riconosciuto dal giudice nella misura di euro 1.704,25 viene rideterminato nella misura di euro
852,12.
7.2 Le spese per la perizia stragiudiziale del dottor liquidate ER nella somma di euro 1.220,00, costituiscono un costo utile per il recupero del credito perché hanno permesso alla parte di orientare le proprie richieste risarcitorie con riferimento al danno della minore.
Sono rimborsabili a , sempre nei limiti della metà, _1 per euro 610,00.
pag. 21/24 8. Il terzo motivo d'appello principale e il quarto motivo
d'appello incidentale sulle spese processuali devono essere valutati tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
8.1 È stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento di
[...]
e di mentre è stata integralmente _1 _1 rigettata la domanda di risarcimento di . Il danno Parte_2 riconosciuto è significativamente più contenuto rispetto alle pretese attoree (euro 96.392,44), che sicuramente non hanno favorito un componimento in via transattiva della lite. Salvo il parziale accoglimento di un motivo di appello incidentale che ha comportato una lieve riduzione del danno, entrambi i gravami non sono stati accolti. È ravvisabile una parziale soccombenza reciproca, che consente, come già ritenuto dal giudice di primo grado, di compensare per metà le spese di lite, condannando Controparte_1 alla refusione delle residue in favore di e di Persona_1 [...]
. Occorre considerare che la domanda di è _1 Parte_2 stata respinta così come sono stati rigettati tutti i motivi dell'appello principale. Posto che la CTU è stata eseguita sulla sola persona di
, la relativa spesa, nonché la spesa per il CTP di parte Persona_1 attrice rimangono totalmente, come già stabilito dal giudice di primo grado, a carico della danneggiante.
8.2 Applicati i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, non vi è motivo per discostarsi per il primo grado di giudizio dal compenso determinato dal Tribunale. I compensi vengono liquidati nella misura di euro 3.808,00 [(euro 1.701,00 + euro 1.204,00 + euro 1.806,00 + euro 2.905,00)/2], nel rispetto dello scaglione applicabile in virtù del danno riconosciuto all'esito del giudizio (euro 26.001,00 – euro pag. 22/24 52.000,00). Anche le anticipazioni, che vengono tenute distinte dalle spese di CTP (euro 600,00), vengono riconosciute nella misura indicata dal Tribunale (euro 379,50). Per il giudizio di gravame, i compensi vengono liquidati nella somma di euro 3.473,00 [(euro
2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00)/2], sempre facendo riferimento allo stesso scaglione. Non vengono riconosciute esborsi perché l'appello principale è stato interamente respinto.
9. Nell'atto di appello a pag. 6 si dà atto che la ha Controparte_1 spontaneamente eseguito la sentenza di primo grado. Il punto 1.1 del dispositivo che segue ridetermina il minor credito per il danno patrimoniale, senza tener conto dell'avvenuto pagamento. Il punto
1.2 sulle spese del giudizio di primo grado non comporta conseguenze concrete perché è stata confermata la quantificazione del giudice di primo grado. Il punto 2) del dispositivo specifica che ai fini dei conteggi dare - avere dovrà tenersi conto di tutte le somme già corrisposte e quindi anche della maggior somma rispetto a quella dovuta già corrisposta da per danno patrimoniale. Controparte_1
10. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale _1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore pag. 23/24 , e da nei confronti di Persona_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Verona 16 Controparte_1 novembre 2023 n. 2187, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma, 1.1 accerta che è obbligata a corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di danno emergente, la somma complessiva di _1 euro 1.462,12; 1.2 compensate per metà le spese processuali del giudizio di primo grado, accerta che è obbligata alla Controparte_1 refusione, a favore di e della Persona_1 _1 residua metà, pari a euro 3.808,00 per compensi ed euro 379,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a., c.p.a. nonché a euro
600,00 per le spese di CTP;
2) condanna a restituire a la _1 Controparte_1 differenza fra le somme già ricevute in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e le somme dovute per effetto della presente sentenza, con interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
3) compensate per metà le spese del gravame, condanna CP_1 alla rifusione in favore di e ,
[...] Persona_1 _1 della residua quota di metà, pari a euro 3.259,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
4) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 30.1.2025
il Consigliere estensore la Presidente
Dott. Gianluca Bordon Dott. Clotilde Parise
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 838/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in proprio e _1 C.F._1 quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su
[...]
(C.F. ), nonché _1 C.F._2 [...]
(C.F. ), tutti assistiti e difesi Pt_2 C.F._3 dall'avvocato domiciliatario ALBERTO LORUSSO con studio in via
Carmelitani Scalzi n. 20, Verona
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato p.t., assistita e difesa dall'avvocato
FRANCESCO MURVANA, con domicilio eletto presso l'avvocato BRUNO
PIAZZOLA con studio in via Carmelitani Scalzi n. 20, Verona
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 16 novembre 2023, n. 2187 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: NEL MERITO 1) in riforma della Sentenza n. 2187/2023 pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c., il
16.11.2023 nella causa n. 5211/2019 RG dal Tribunale di Verona, dichiararsi tenuta e condannarsi in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento:- in favore di
[...]
, della ulteriore somma di euro 28.602,32 o quella diversa _1 ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado
(16.11.2023) al saldo;
- in favore di , della somma _1 di euro 7.151,00 o quella diversa ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (16.11.2023) al saldo;
- in favore di
[...]
, della somma di euro 5.430,00 o quella diversa ritenuta di Pt_2 giustizia anche in via equitativa, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (16.11.2023) al saldo;
2) rigettarsi l'appello ex adverso proposto in via incidentale avverso la suddetta Sentenza siccome infondato in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimb. forf. 15%, CPA 4% ed IVA 22%; 4) con Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. IN VIA ISTRUTTORIA, ci si richiama alle istanze ed opposizioni istruttorie formulate con la seconda e la terza Memoria ex art. 183 co. 6 cpc, insistendo, previa revoca delle Ordinanze dell'1.2.2021 e del 2.12.2022, per l'ammissione di prova per testi sui cap. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, indicandosi come testi ed Testimone_1 Testimone_2 [...]
nonché, previa modifica delle Ordinanze del 19.3.2022 e Tes_3 del 2.12.2022, per l'estensione, ove occorra, della CTU medico-legale all'accertamento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da pag. 2/24 ed in conseguenza del sinistro per _1 Parte_2 cui è causa
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare l'appello principale proposto da
[...]
, in proprio e quale genitore esercente la potestà su _1 [...]
, e da , avverso l'impugnata Sentenza n. _1 Parte_2
2187/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona, nella persona del
Giudice dott. Marco Nappi Quintiliano, in decisione della causa RG n.
5211/2019; in via parimenti principale e incidentale, accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza 2187/2023 pronunciata dal Tribunale di
Verona, nella persona del Giudice dott. Marco Nappi Quintiliano, in decisione della causa RG n. 5211/2019, respingere tutte le domande svolte nei confronti di o, in subordine, contenere e CP_1 limitare qualsivoglia onere risarcitorio a carico di in CP_1 ragione di quanto esposto in atti;
in via parimenti principale e incidentale, in accoglimento del presente appello incidentale, revocare la condanna di al pagamento in favore di CP_1 [...]
, in proprio e quale genitore esercente la potestà su _1 [...]
, e di delle spese processuali relative al _1 Parte_2 giudizio di primo grado instaurato avanti il Tribunale di Verona;
conseguentemente, dichiarare obbligate e condannare
[...]
, in proprio e quale genitore esercente la potestà su _1 [...]
, ed alla restituzione di tutte le somme che i _1 Parte_2 medesimi hanno percepito in esecuzione della sentenza n. 2187/2023 del Tribunale di Verona, in decisione della causa RG n. 5211/2019; in via istruttoria: si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti pag. 3/24 capitoli articolati nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado: 11)“vero che il sig. a seguito Controparte_2 dell'infortunio occorso alla minore , chiamava i Persona_1 soccorsi ed informava dell'accaduto il proprio coordinatore, sig.
; 12)“vero che in data 26 dicembre 2016 l'attrazione Persona_2
“Mr Ping's Noodle Surprise”, prima della sua apertura al pubblico, è stata sottoposta ai controlli elencati nel documento n. 4 del fascicolo di che si rammostra”; 13)“vero che, a seguito dell'esito CP_1 positivo dei controlli di cui al precedente capitolo, gli addetti alla manutenzione hanno autorizzato l'avviamento dell'attrazione, come indicato nel documento n. 5 del fascicolo di che si CP_1 rammostra”; 14)“vero che in data 27 dicembre 2016 il dott. Tes_4
quale Ufficiale di Polizia Giudiziaria e dipendente dello
[...] presso l' di Valeggio sul Mincio, si recava CP_3 Parte_3 presso il parco divertimenti “ ” per eseguire accertamenti CP_1 sull'attrazione “Mr Ping's Noodle Surprise”, a seguito della segnalazione dell'infortunio occorso alla minore ”; Persona_1
15)“vero che, nell'occasione di cui al precedente capitolo, l'attrazione
“Mr Ping's Noodle Surprise” è stata sottoposta a verifiche sia durante la fase di funzionamento che quella di riposo”; 16)“vero che gli accertamenti di cui al capitolo precedente hanno escluso guasti e difetti dell'attrazione”. Si indicano quali testi i signori
[...]
(entrambi sui capitoli dal n. 11 al n. 13), CP_2 Persona_2
(sui capitoli nn. 12-13), tutti presso Tes_5 CP_1 nonché il dott. (sui capitoli nn. 14, 15 e 16), presso Tes_4
Dipartimento di Prevenzione S.P.I.S.A.L., U.L.S.S. 22 di Valeggio sul
Mincio (VR). Si chiede, altresì, che venga ordinata l'acquisizione degli atti e dei documenti del fascicolo relativo al procedimento penale
R.G.N.R. n. 1238/2017 iscritto avanti il Giudice di Pace di Verona. In
pag. 4/24 ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 16 novembre 2023, n. 2187/2023 il Tribunale di
Verona ha accolto parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta da , in proprio e quale genitore esercente _1 la responsabilità genitoriale su , e da Persona_1 Parte_2 nei confronti di per il sinistro occorso alla minore Controparte_1
il 26 dicembre 2016 presso il parco divertimenti di Persona_1
a Castelnuovo del Garda (VR). La minore, che con la CP_1 madre aveva preso posto in una delle tazze rotanti della giostra denominata “Mr. Ping's Noodle Surprise”, era fuoriuscita dalla cabina mentre l'attrazione era in movimento ed era caduta contro la recinzione di metallo, riportando un trauma cranico commotivo con frattura fronto-orbitaria ed etmoidale sinistra, frattura dell'ala destra dello sfenoide, pneumoencefalo e trauma oculare sinistro, nonché la frattura dell'olecrano sinistro.
1.1 Secondo la ricostruzione attorea, la bambina, “a causa del moto centrifugo della giostra”, era stata “balzata via dal proprio posto” ed era caduta violentemente a terra dopo aver sbattuto contro una barriera verticale in prossimità della giostra: la causa della caduta era da ricondursi esclusivamente alla mancanza dei presidi di sicurezza dell'attrazione, la quale, prevedendo una mera catenella a chiusura di ogni tazza e nessun dispositivo morbido sulla recinzione di metallo, risultava pericolosa e inadeguata ai normali comportamenti imprevedibili dei minori.
pag. 5/24 1.2 Costituitasi in giudizio tardivamente con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., aveva escluso che vi Controparte_1 fossero stati malfunzionamenti o guasti dell'attrazione così come condotte omissive del personale del parco giochi. Il sinistro era imputabile esclusivamente alla condotta della minore, la quale, non adeguatamente sorvegliata dalla madre, era repentinamente uscita dalla tazza, passando sotto la catenella di chiusura, con la giostra in movimento.
1.3 Il Tribunale ha ammesso la prova per testi richiesta da parte attrice (capitoli 11, 12 e 13) e da parte convenuta (capitoli da 1 a 10)
e disposto CTU medico-legale volta ad accertare i postumi dell'incidente sulla persona della minore, escludendo, per il carattere esplorativo della richiesta, l'accertamento dei postumi temporanei sofferti dalla madre e dal compagno.
1.4 Il fatto è stato ricostruito grazie alla deposizione dell'addetto alla giostra La minore era scappata al controllo della Controparte_2 madre ed era riuscita a uscire dalla tazza passando sotto la catenella.
Attribuendo rilevante valore causale alla particolare conformazione della tazza (assenza di elementi fissi e bloccanti per impedire l'uscita con la giostra in movimento) ed escludendo l'imprevedibilità della condotta della bambina (per lo spavento che può provare un minore in tenera età in una giostra destinata a roteare velocemente), il
Tribunale non ha ravvisato il caso fortuito che esime il danneggiante dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.. Ha peraltro riconosciuto, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., il concorso causale della condotta imprudente della minore, stimandolo nella misura del 50%.
pag. 6/24 Ha ritenuto irrilevante, ai fine di valutare l'imprevedibilità dell'evento, la condotta della madre, che avrebbe dovuto sorvegliare la figlia.
1.5 Aderendo alle conclusioni del CTU, peraltro coerenti con le dichiarazioni dei testi escussi in relazione al periodo d'invalidità temporanea della minore, il giudice ha riconosciuto, in capo a
[...]
, una percentuale d'invalidità permanente del 12%, nonché _1 un'invalidità temporanea totale per 20 giorni, parziale al 75% per ulteriori 120 giorni, parziale al 50% per ulteriori 90 giorni e parziale al
25% per ulteriori 60%.
1.6 Non è stato riconosciuto il danno non patrimoniale di
[...]
e di perché le relazioni medico legali _1 Parte_2 prodotte facevano riferimento in modo generico a dei “postumi temporanei”, senza consentire di comprendere come detti postumi avrebbero inciso sullo svolgimento delle attività quotidiane o altri aspetti della vita della persona. È stato riconosciuto a
[...]
il rimborso per le spese legali per l'autorizzazione del _1 giudice tutelare all'incardinamento del giudizio e dei costi della consulenza medico-legale stragiudiziale sulla minore. Nessun risarcimento è stato invece attribuito alla madre, per la genericità della richiesta, per l'assenza dal lavoro.
1.7 Il Tribunale di Verona ha determinato il danno complessivo di nella somma di euro 57.204,64 (euro 53.577,00 per Persona_1 il danno non patrimoniale;
euro 151,32 per spese mediche rivalutate ed euro 3.476,32 per interessi) e condannato a Controparte_1 pagare in suo favore la somma di euro 28.602,32 per la dimidiazione dovuta al concorso del fatto colposo della danneggiata. Ha poi pag. 7/24 determinato il danno patrimoniale della madre nella somma di euro
1.704,25, a titolo di equo rimborso per le spese relative alla richiesta di autorizzazione del giudice tutelare, nonché nella somma di euro
1.220,00 per la perizia stragiudiziale. Le spese di CTU e di CTP sono state poste a carico di mentre le spese di lite sono Controparte_1 state per metà compensate e per il residuo poste a carico della convenuta.
2. Gli appellanti ed chiedono, in _1 Parte_2 parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, attraverso tre motivi d'impugnazione, l'accoglimento integrale delle richieste di risarcimento formulate in primo grado.
2.1 Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti lamentano che non avrebbe dovuto essere riconosciuto un concorso del fatto colposo o che il concorso avrebbe dovuto essere valutato in misura inferiore al 50%. Da un lato, il giudice ha escluso il caso fortuito avendo “rilevante valore causale, ai fini della verificazione dell'evento di danno in oggetto, la particolare conformazione della giostra, che prevedeva la mera presenza di una catena e non di un elemento fisso
e bloccante, tale da poter essere facilmente sollevabile o superata, come di fatto è poi accaduto” (pag. 11 della motivazione della sentenza), né potendo “dirsi imprevedibile una condotta quale quella tenuta dalla minore, considerando il possibile e non infrequente spavento che un soggetto in tenera età può provare trovandosi in una giostra destinata a roteare velocemente” (pag. 12 della motivazione della sentenza); dall'altro, ha contraddittoriamente attribuito rilievo a
“una condotta comunque imprudente della minore, che ha sicuramente inciso, ex art. 1227 primo comma cc, sulla verificazione
pag. 8/24 del fatto illecito.” (pag. 13 della motivazione della sentenza). Stante la prevedibilità della condotta della bambina, l'evento sarebbe stato evitabile con l'adozione di semplici accorgimenti di sicurezza, quali l'installazione di una porta fissa al posto della mera catenella di chiusura o un'imbracatura e l'applicazione di protezioni morbide sulla recinzione di metallo, entrambe idonee ad assorbire l'efficienza causale del comportamento imprudente della danneggiata.
Dall'istruttoria non era neanche emerso se l'addetto alla giostra,
avesse azionato o meno il pulsante d'arresto Controparte_2
d'emergenza, rimanendo la condotta dell'appellata censurabile anche per tale omissione.
2.2 Con il secondo motivo parte appellante censura il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, inteso quale danno biologico temporaneo per lo shock vissuto da e da _1
. chiede il riconoscimento del Parte_2 _1 danno sulla base dell'invalidità accertata dal dottor da ER liquidarsi in euro 6.615,00, oltre a euro 536,00 per le spese di consulenza;
chiede il riconoscimento del danno sulla Parte_2 base dell'invalidità accertata dal dottor da liquidarsi in euro ER
4.410,00, oltre a euro 1.020,00 per le spese di consulenza. Il
Tribunale ha errato nel valutare le risultanze istruttorie documentali e testimoniali e nel non ammettere i capitoli di prova 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
e 10 formulati dagli attori. Dalla perizia del dottor ER
(documenti 12 e 14 att.) si evince che il danno biologico sofferto da era stato accertato in un'invalidità temporanea _1 parziale al 50% per 60 giorni e al 25% per ulteriori 60 giorni (doc. 14 att.), e quello sofferto da in un'invalidità temporanea Parte_2 parziale al 50% per 30 giorni e al 25% per ulteriori 60 giorni (doc. 12
pag. 9/24 att.). Con le dichiarazioni rese dai testi e Tes_3 Tes_1 all'udienza del 2.2.2023 è stato provato che la piccola non _1 riuscisse a dormire e si svegliasse di continuo, alterando così il menage familiare, e rendendo “la vita impossibile per un certo lasso di tempo”. Il dottor , medico psichiatra che aveva refertato la CP_4 condizione psichica della bambina, della madre e di Parte_2 nel giugno 2017, aveva riferito in merito al rapporto parentale di fatto esistente tra la minore ed . In ogni caso, quel _1 Parte_2 legame era dimostrabile attraverso i capitoli di prova che il primo giudice non aveva ammesso ritenendoli irrilevanti o superflui. Il danno non patrimoniale di e di _1 Parte_2 avrebbe potuto essere accertato in via equitativa ex art. 2056 c.c. o riscontrato per mezzo di CTU, la cui richiesta, alla luce delle prove offerte, non poteva dirsi esplorativa.
2.3 Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c. per erronea applicazione del principio di parziale soccombenza. Il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese di lite per metà posto che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per riconoscere il concorso del fatto del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.. Ascritto l'evento ad esclusiva responsabilità della convenuta, la società deve essere condannata al pagamento delle spese di lite nella loro interezza, da liquidarsi secondo lo scaglione corrispondente all'effettivo valore della causa, ampiamente superiore ad euro 52.000,00.
3. ha chiesto il rigetto dell'appello principiale e in Controparte_1 via di appello incidentale ha insistito per l'integrale rigetto delle pag. 10/24 domande di risarcimento o per contenere il risarcimento in una somma inferiore.
3.1 Con il primo motivo d'appello incidentale Controparte_1 lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2051 c.c., per non aver il mancato riconoscimento dell'esimente del caso fortuito. La sentenza del primo giudice è contraddittoria laddove, pur avendo ritenuto che
“l'attrazione è risultata pienamente funzionante e priva di anomalie tecniche” e non integrava “un'attività in sé pericolosa”, che la bambina aveva tenuto una “condotta repentina e imprudente” e che era prevista la “necessaria presenza di un genitore (imposta dalle norme che regolamentano l'uso dell'attrattiva in oggetto)” (pag. 10 -
12 della motivazione della sentenza), ha escluso che la condotta della bambina e della madre integrassero un caso fortuito. Il giudice ha fondato l'esclusione dell'esimente sulla base di un ragionamento meramente ipotetico: l'attrazione avrebbe dovuto essere munita di strumenti di sicurezza, non meglio precisati, che avrebbero forse impedito la condotta, non imprevedibile, della minore. La prevedibilità della condotta, per il “possibile e non infrequente spavento che un soggetto in tenera età può provare trovandosi in una giostra destinata a roteare velocemente” (pag. 12 della motivazione della sentenza), è frutto di supposizioni, che non trovano obiettivo riscontro nelle risultanze processuali né possono essere valutate alla stregua di nozioni di fatto di comune esperienza ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c.. Non è emerso che siano mai accaduti eventi analoghi nella medesima attrazione. Il primo giudice ha errato, peraltro, nel ritenere che la condotta della minore sarebbe stata idonea a eludere, in ogni caso, la vigilanza della madre. Posto che l'evento non è stato causato da un'anomalia o malfunzionamento pag. 11/24 della cosa custodita né da omissioni del personale addetto al controllo, bensì esclusivamente da un comportamento volontario e imprudente della minore, agevolato dalla mancata, o comunque inadeguata, vigilanza della madre, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere alla condotta di e un'efficacia _1 _1 esclusiva nel dinamismo causale dell'evento.
3.2 Con il secondo motivo d'appello incidentale Controparte_1 lamenta l'erronea liquidazione del danno da invalidità temporanea patito da per aver il giudice valutato erroneamente le Persona_1 risultanze istruttorie. Chiede che la liquidazione del danno da invalidità temporanea di sia ridotta secondo le Persona_1 valutazioni del proprio CTP, già espresse nelle osservazioni alla CTU, ovvero che venga disposta un'integrazione di CTU, nominando uno specialista in neuro-psichiatria infantile. Il giudice ha recepito le conclusioni del CTU in relazione all'accertamento postumi temporanei sofferti da , senza che l'appesantimento dei medesimi Persona_1 rispetto al danno accertato dal consulente di parte abbia trovato obiettiva giustificazione nell'indagine dell'ausiliario. Parte appellante lamenta l'omessa considerazione delle proprie osservazioni sull'insufficienza dei chiarimenti resi dal dottor CP_5 all'udienza del 2.2.2023 al fine di specificare in quali termini le fobie e paure della minore avessero assunto concretamente rilievo nell'ottica della loro incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della danneggiata. Né tali specifiche circostanze sono state provate dalle dichiarazioni dei testimoni e Tes_3 escussi all'udienza del 2.2.2023, i quali hanno fornito Tes_1 solo dichiarazioni generiche, non idonee ad assurgere a “fatti oggettivi”.
pag. 12/24 3.3 Con il terzo motivo d'appello incidentale Controparte_1 ritenendo che il giudice avrebbe dovuto riconoscere il caso fortuito ed escludere qualsiasi responsabilità del parco divertimenti, lamenta l'inesistenza dei presupposti del danno patrimoniale riconosciuto a favore di per le spese sostenute per _1
l'autorizzazione del giudice tutelare e per la perizia di parte redatta dal dottor su . In subordine, laddove venisse ER Persona_1 confermato il concorso del fatto colposo della danneggiata, CP_1 chiede che, coerentemente, anche il danno patrimoniale sia
[...] dimidiato.
3.4 Con il quarto motivo d'appello incidentale Controparte_1 contesta la condanna alla rifusione delle spese di lite, di CTU e di CTP
a favore degli appellanti. Riconosciuto il caso fortuito, l'appellante incidentale non è soccombente con conseguente obbligo degli appellanti principali di restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
4. Il primo motivo d'appello principale sull'esclusione del concorso del fatto colposo della danneggiata e lo speculare primo motivo d'appello incidentale sul caso fortuito sono entrambi infondati. Il fatto è stato correttamente sussunto nella fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., integrando un'ipotesi di responsabilità oggettiva per i danni derivanti da cose in custodia. La responsabilità del custode è esclusa solo per l'interferenza del caso fortuito sul nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso. Il caso fortuito può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato e, in tal ultimo caso, si verifica laddove il danneggiato ponga in essere una pag. 13/24 condotta oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, estranea alla sfera del custode e causa esclusiva del danno.
4.1 Il procedimento penale contro l'amministratore delegato della società si era concluso con un provvedimento di CP_1 archiviazione sul presupposto che non fossero stati accertati dai tecnici dello “difetti strutturali” o “anomalie tecniche” (doc. 6 CP_3 conv.: decreto di archiviazione). Non si conoscono gli specifici accertamenti eseguiti per giungere a tale conclusione. In ogni caso, la conformazione della giostra non consente di ravvisare un'ipotesi di caso fortuito. Una bambina di sei anni è stata in grado di uscire da una tazza in movimento, in modo repentino e senza particolare sforzo, passando al di sotto della catenella lasca di chiusura della cabina. L'imprudente comportamento della minore è stato reso possibile dall'inadeguatezza delle misure di contenimento e sicurezza presenti nella giostra. Era prevedibile che una semplice catenella, come quella adottata nel caso di specie, non fosse in grado d'impedire l'improvvisa uscita di un bambino dalla tazza.
L'adeguatezza della chiusura è un elemento che rientra nella sfera di controllo del custode e doveva essere presa in considerazione, tenuto conto dell'età degli utenti dell'attrazione, anche se era stata stato previsto l'obbligo di accompagnamento di un adulto. I bambini sono facilmente impressionabili da giostre in movimento e possono reagire istintivamente qualora spaventati.
4.2 L'assenza di prova liberatoria non preclude la valutazione del comportamento della danneggiata nella causazione dell'evento.
Dall'istruttoria non era emerso alcun ritardo dell'addetto all'attrazione nell'attivare i sistemi di emergenza né una loro scarsa efficacia.
pag. 14/24 L'addetto aveva spiegato di aver subito premuto, quando aveva visto la bambina in procinto di uscire dalla tazza, il tasto a forma di fungo per arrestare la giostra. Il materiale (metallo o legno) della recinzione intorno alla giostra non appare rilevante perché, una volta che la persona fuoriesca dalla tazza in movimento, può urtare contro le più diverse superfici, tenuto conto del moto circolare dell'attrazione. Il riferimento a cuscini in gomma piuma utilizzati nel volley o nel basket non è pertinente. Mentre è ampiamente prevedibile che un atleta, nell'impeto della corsa, colpisca la recinzione che delimita il campo di gioco, non dovrebbe mai accadere che un minore fuoriesca da una cabina della giostra in movimento. L'innesco causale dell'infortunio è sicuramente rinvenibile nel comportamento imprudente di
[...]
, che si è sottratta al controllo della persona adulta che la _1 sorvegliava. La rilevanza della condotta sotto il profilo causale è oggettivamente significativa sicché è condivisibile la decisione del
Tribunale di stimare il concorso del fatto colposo nella misura del
50%. Lo stato d'incapacità del minore danneggiato non rileva per l'imputabilità dell'evento né per il coinvolgimento colposo del soggetto tenuto a sorvegliarlo. Secondo anche recente giurisprudenza, che non si discosta dai principi dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite n.
351 del 1964, posto che l'esimente richiesta dall'art. 1227, primo comma, c.c., opera sul piano della causalità materiale, l'accertamento dell'eventuale contributo causale della vittima al verificarsi dell'evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall'imputabilità della condotta colposa. La condotta della vittima, anche se incapace, deve essere valutata alla stregua del comportamento diligente dell'uomo medio, senza tener conto della sua incapacità d'intendere e di volere;
la valutazione oggettiva della condotta della vittima incapace, in sostanza, assorbe ogni rilievo, quanto al contributo causale di cui pag. 15/24 all'art. 1227, primo comma, c.c., della condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell'incapace (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 3557 del
2020).
5. Il secondo motivo d'appello principale sul danno non patrimoniale della madre e del compagno non è accoglibile.
5.1 ed insistono per il _1 Parte_2 riconoscimento del danno biologico temporaneo da shock post traumatico patito a causa dell'incidente della piccola . Nel _1 giudizio di primo grado era stato chiesto il risarcimento del danno biologico del padre e della madre (v. atto di citazione di primo grado, pag. 5 punto 5, pag. 6, punto 7 e pag. 10). La richiesta di entrambi i danneggiati si fonda sulle perizie stragiudiziali del dottor
[...] depositate sub doc. 12 e 14 e sulle circostanze di cui ai Per_4 capitoli di prova da 1 a 4 e da 7 a 10, non ammessi in quanto irrilevanti o superflui ai fini dell'accertamento del pregiudizio invocato.
5.2 L'accertamento di un danno biologico in capo ai genitori per le lesioni subite da un minore deve essere adeguatamente provato e non può essere presunto. È opportuno sottolineare che la domanda attorea ha riguardato il danno biologico e non il distinto danno morale. Nemmeno il danno morale, peraltro, può essere ritenuto in via presuntiva sulla base del mero svolgimento dei fatti, posto che l'invalidità della minore, pur non rientrando nelle c.d. micropermanenti è fortunatamente contenuta. L'accertamento della lesione all'integrità psicofisica dei danneggiati deve essere affidato alla medicina legale, posto che il suo riscontro implica l'esistenza di una vera e propria patologia. Una corretta metodologia di pag. 16/24 accertamento del danno psichico implica la raccolta di un'attenta anamnesi, l'esame della documentazione clinica, l'individuazione della patologia psichica e il suo inquadramento nosografico, la valutazione del rapporto tra evento “psicotraumatizzante” e menomazione dell'efficienza psichica del leso, la diagnosi differenziale tra genuinità da un lato, amplificazione, simulazione, aggravamento iatrogeno del danno dall'altro lato, nonché la valutazione dell'effettiva incidenza dell'accertata compromissione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta l'efficienza psicofisica del soggetto danneggiato.
5.3 Non è censurabile la decisione per aver ritenuto non provato il danno psichico di e di . Le perizie _1 Parte_2 medico legali di cui ai doc. 12 e 14 sono in realtà semplicemente le pagine 9, 10 e 11 del doc. 10 contenente la perizia medico legale relativa alle lesioni riportate dalla minore e si Persona_1 limitano ad affermare che i due periziati, da febbraio a giugno 2017, erano stati assistiti da uno specialista psichiatra presso il Servizio Sert di Bussolengo per depressione reattiva post traumatica, con ansia generalizzata. A prescindere dal poco comprensibile riferimento a un
Servizio per le Tossicodipendenze per la cura di una patologia post traumatica, non è stata depositata la documentazione del medico curante né sono state fornite indicazioni sulla terapia. Il professionista di fiducia non fornisce alcun chiarimento su come sia giunto a determinare un danno biologico temporaneo in capo alla madre e al compagno di lei. Sulla base delle sole considerazioni del professionista, che assume comunque un ruolo assimilabile a quello di un difensore tecnico, una CTU avrebbe carattere esplorativo.
pag. 17/24 5.4 Nulla di significativo si evince neppure dalla relazione 12.6.2017 dello psichiatra, dottor (doc. 5 attoreo), né dalla Persona_5 sua deposizione testimoniale, circoscritta ai postumi riportati dalla sola . Dalla relazione (pag. 2 del doc. 5 citato) Persona_1 emerge piuttosto che , richiesta, in sede di _1 colloquio, di redigere una relazione in merito al “prima e dopo”
l'incidente, “non fa alcun cenno alla disperazione provata, al proprio vissuto successivo ed alle modificazioni dei suoi comportamenti, ma riserva un'attenzione assoluta ed esclusiva a ciò che è cambiato per
”. Non si pone in discussione che l'incidente traumatico di un _1 figlio in tenera età sia nella normalità dei casi fonte di preoccupazione per il genitore ma altro è ravvisare un danno biologico in capo alla madre e al suo compagno e anche un apprezzabile danno morale.
5.6 Rispetto alla domanda di , compagno di Parte_2 [...]
, non è stato nemmeno dimostrato che all'epoca dei fatti _1 sussistesse con la minore un legame assimilabile a quello parentale.
Con specifico riferimento alla sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del partner
(si rammenta che nel caso in esame si discute di un'invalidità permanente del 12% e non della morte né di una grave macro- lesione), la giurisprudenza riconosce il risarcimento del danno soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l'attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, il quale non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione (Cass., sez. 3, sent n. 8037 del 2016). Dagli stessi capitoli di prova n. 4, 5 e 6 articolati dalla difesa attorea risulta che , dall'inizio nel 2013 della Parte_2
pag. 18/24 sua relazione con e sino al 2019 non abitasse con _1 la compagna (cap. 5: “dall'agosto 2019, , Persona_1 [...]
ed vivono finalmente insieme”), sicché nel _1 Parte_2 periodo in cui avvenne il sinistro i due compagni non convivevano. Le circostanze di cui ai restanti capitoli n. 2 e 3 e da 7 a 10 non provano la sussistenza di un legame paterno tra la bambina e il compagno della madre, specie in assenza di un elemento di fatto quale la stabile convivenza, limitandosi a riportare in modo generico aspetti della routine quotidiana che qualunque bambino può vivere con il compagno del genitore, senza che per questo possano trarsi sicure conclusioni sull'intensità e profondità del legame.
5.7 Non essendo accolte le domande di risarcimento del danno non patrimoniale della madre e del compagno, non sono di rimborsabili nemmeno i costi per le connesse perizie stragiudiziali.
6. Anche secondo motivo d'appello incidentale sul danno non patrimoniale temporaneo è destituito di fondamento.
6.1 Il Tribunale ha fatto propria la valutazione del CTU medico legale. L'incidente sulla giostra fu per la minore un evento traumatico che, nei mesi successivi, comportò la necessità di un supporto psicologico, essendosi manifestate delle fobie. Dal racconto della madre, che può ritenersi attendibile perché riscontrato dalle dichiarazioni rese dai testimoni e (cap. 12 e Tes_3 Tes_1
13 di parte attrice), fino alla fine dell'estate 2017 aveva _1 manifestato paura nel dormire da sola o a luci spente durante la notte, nonché per i viaggi in automobile. La teste ha Tes_3 dichiarato di aver assistito a un risveglio improvviso della bambina pag. 19/24 con urla isteriche mentre dormiva a casa della nonna. Il teste ha dichiarato di aver personalmente assistito ai disturbi Tes_1 di insonnia di , quando, invitato più volte a cena dalla madre _1 nell'arco di un anno, una volta messa a letto, la bambina si svegliava continuamente e voleva la mamma presente e la luce accesa.
6.2 Sulla base del parere medico-legale dell'ausiliario può dedursi che le fobie e i disturbi del sonno che hanno afflitto Persona_1 dopo l'incidente abbiano inciso sul riposo e sulla serenità della piccola, con tutte le conseguenze che ne derivano, come irritabilità, scarsa capacità di concentrazione, poca disponibilità alla collaborazione e alla relazione. Posto che tali condizioni si sono manifestate, in misura gradatamente minore, sino alla fine dell'estate
2017, quando è rientrata a scuola, la stima del consulente sulla _1 durata complessiva della malattia in 290 giorni può essere condivisa.
7. Il terzo motivo d'appello incidentale sul danno patrimoniale, anche a seguito del rigetto del primo motivo di appello incidentale, rimane rilevante con specifico riferimento alla richiesta svolta in via subordinata da Le spese richieste a Controparte_1
per l'autorizzazione del giudice tutelare e per la _1 perizia medico legale eseguita sulla piccola costituiscono un _1 danno emergente e come tali vanno dimidiate ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., in ragione dell'accertato concorso del fatto colposo della danneggiata. Nemmeno la prima voce relativa a un credito di un avvocato corrisponde a una spesa processuale in senso stretto, ovvero spesa necessaria per l'incardinamento e la partecipazione al giudizio. Le spese non vengono rivalutate perché non è stato provato il pagamento dei compensi in favore dei professionisti. Non sono pag. 20/24 dovuti gli interessi al tasso legale per il periodo successivo alla sentenza perché il pagamento da parte di è già Controparte_1 avvenuto.
7.1 La richiesta al giudice tutelare di autorizzare la proposizione della domanda di risarcimento non era indispensabile in quanto diretta ad autorizzare il genitore ad un atto di ordinaria amministrazione del patrimonio del minore e non di straordinaria amministrazione. La giurisprudenza ritiene che rientrino tra gli atti di ordinaria amministrazione, quelli oggettivamente utili alla conservazione del patrimonio, di valore non elevato e con modesto margine di rischio e che l'azione diretta a ottenere il risarcimento sia “ex sé” vantaggiosa, in quanto mira a reintegrare e accrescere il patrimonio del minore danneggiato (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 8461 del 2019). Esclusa la stretta necessità, può ravvisarsi comunque l'utilità della spesa, anche per prevenire eventuali eccezioni defatigatorie e il costo va considerato una posta di danno emergente, soggetto, come tutti i danni, a dimidiazione. Il rimborso per le spese legali per l'autorizzazione del giudice tutelare, riconosciuto dal giudice nella misura di euro 1.704,25 viene rideterminato nella misura di euro
852,12.
7.2 Le spese per la perizia stragiudiziale del dottor liquidate ER nella somma di euro 1.220,00, costituiscono un costo utile per il recupero del credito perché hanno permesso alla parte di orientare le proprie richieste risarcitorie con riferimento al danno della minore.
Sono rimborsabili a , sempre nei limiti della metà, _1 per euro 610,00.
pag. 21/24 8. Il terzo motivo d'appello principale e il quarto motivo
d'appello incidentale sulle spese processuali devono essere valutati tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
8.1 È stata parzialmente accolta la domanda di risarcimento di
[...]
e di mentre è stata integralmente _1 _1 rigettata la domanda di risarcimento di . Il danno Parte_2 riconosciuto è significativamente più contenuto rispetto alle pretese attoree (euro 96.392,44), che sicuramente non hanno favorito un componimento in via transattiva della lite. Salvo il parziale accoglimento di un motivo di appello incidentale che ha comportato una lieve riduzione del danno, entrambi i gravami non sono stati accolti. È ravvisabile una parziale soccombenza reciproca, che consente, come già ritenuto dal giudice di primo grado, di compensare per metà le spese di lite, condannando Controparte_1 alla refusione delle residue in favore di e di Persona_1 [...]
. Occorre considerare che la domanda di è _1 Parte_2 stata respinta così come sono stati rigettati tutti i motivi dell'appello principale. Posto che la CTU è stata eseguita sulla sola persona di
, la relativa spesa, nonché la spesa per il CTP di parte Persona_1 attrice rimangono totalmente, come già stabilito dal giudice di primo grado, a carico della danneggiante.
8.2 Applicati i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, non vi è motivo per discostarsi per il primo grado di giudizio dal compenso determinato dal Tribunale. I compensi vengono liquidati nella misura di euro 3.808,00 [(euro 1.701,00 + euro 1.204,00 + euro 1.806,00 + euro 2.905,00)/2], nel rispetto dello scaglione applicabile in virtù del danno riconosciuto all'esito del giudizio (euro 26.001,00 – euro pag. 22/24 52.000,00). Anche le anticipazioni, che vengono tenute distinte dalle spese di CTP (euro 600,00), vengono riconosciute nella misura indicata dal Tribunale (euro 379,50). Per il giudizio di gravame, i compensi vengono liquidati nella somma di euro 3.473,00 [(euro
2.058,00 + euro 1.418,00 + euro 3.470,00)/2], sempre facendo riferimento allo stesso scaglione. Non vengono riconosciute esborsi perché l'appello principale è stato interamente respinto.
9. Nell'atto di appello a pag. 6 si dà atto che la ha Controparte_1 spontaneamente eseguito la sentenza di primo grado. Il punto 1.1 del dispositivo che segue ridetermina il minor credito per il danno patrimoniale, senza tener conto dell'avvenuto pagamento. Il punto
1.2 sulle spese del giudizio di primo grado non comporta conseguenze concrete perché è stata confermata la quantificazione del giudice di primo grado. Il punto 2) del dispositivo specifica che ai fini dei conteggi dare - avere dovrà tenersi conto di tutte le somme già corrisposte e quindi anche della maggior somma rispetto a quella dovuta già corrisposta da per danno patrimoniale. Controparte_1
10. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e quale _1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore pag. 23/24 , e da nei confronti di Persona_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Verona 16 Controparte_1 novembre 2023 n. 2187, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza, che per il resto conferma, 1.1 accerta che è obbligata a corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di danno emergente, la somma complessiva di _1 euro 1.462,12; 1.2 compensate per metà le spese processuali del giudizio di primo grado, accerta che è obbligata alla Controparte_1 refusione, a favore di e della Persona_1 _1 residua metà, pari a euro 3.808,00 per compensi ed euro 379,50 per esborsi, oltre spese generali (15%), i.v.a., c.p.a. nonché a euro
600,00 per le spese di CTP;
2) condanna a restituire a la _1 Controparte_1 differenza fra le somme già ricevute in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e le somme dovute per effetto della presente sentenza, con interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dal pagamento alla restituzione;
3) compensate per metà le spese del gravame, condanna CP_1 alla rifusione in favore di e ,
[...] Persona_1 _1 della residua quota di metà, pari a euro 3.259,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
4) dispone che in caso di diffusione della sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella medesima a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 30.1.2025
il Consigliere estensore la Presidente
Dott. Gianluca Bordon Dott. Clotilde Parise
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