Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00545/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2025, proposto da IN IA SC, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni IA Massidda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN PA e RO LI PA, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Miscali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria d’illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Bosa sull’istanza datata 27.01.2025 di messa in esecuzione della Ordinanza di demolizione n. 45 del 22.06.2022;
e per la condanna
del Comune di Bosa, ai sensi dell'art. 31 del C.P.A., a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni (dalla comunicazione o notificazione della sentenza) all'adozione degli atti di propria competenza e, in difetto, per la contestuale nomina di un Commissario ad acta che vi provveda in caso di ulteriore inadempienza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Bosa, AN PA e RO LI PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la signora IN IA SC ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Bosa sull’istanza datata 27.01.2025, inerente alla messa in esecuzione della Ordinanza di demolizione n. 45 del 22.06.2022 e per la condanna del Comune di Bosa, ai sensi dell'art. 31 del C.P.A., a provvedere all'adozione degli atti di propria competenza e, in difetto, per la contestuale nomina di un Commissario ad acta che vi provveda in caso di ulteriore inadempienza.
2. Espone parte ricorrente di essere proprietaria, unitamente ai controinteressati, di unità immobiliari inserite in un immobile insistente in Bosa, via Pischedda n. 11 e rappresenta che, con ordinanza di demolizione n. 45 del 22.06.2022, l’amministrazione comunale ingiungeva a questi ultimi la demolizione di abusi realizzati nell’immobile di cui sopra, anche su parti comuni dello stesso (tali, quindi, da comprometterne il godimento da parte della ricorrente).
3. Evidenzia, ancora, parte ricorrente che i controinteressati avevano presentato “istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 16 L.R. n. 23 del 1985 e art. 36 D.P.R. n. 380 del 2001” avente a oggetto gli abusi contestati che, tuttavia, era stata rigettata dall’amministrazione con provvedimento prot. n. 20684/2022 del 19.12.2022.
4. Con sentenza n. 877 del 15 novembre 2023, questo Tribunale, poi, respingeva il ricorso proposto dai medesimi controinteressati avverso tale diniego di concessione in sanatoria.
5. Sulla scorta di quanto sopra esposto, si duole, pertanto, parte ricorrente del fatto che l’amministrazione abbia serbato un comportamento inerte astenendosi dal portare in esecuzione la suindicata ordinanza di demolizione, se del caso, previa adozione di una nuova Ordinanza di demolizione conseguente alla presentazione dell’istanza di sanatoria, poi rigettata.
6. Parte ricorrente, infatti, evidenzia di aver reiteratamente sollecitato l’amministrazione a dare seguito alle iniziative volte alla rimessione in pristino dei luoghi senza, tuttavia, ottenere riscontro alcuno da parte dell’amministrazione comunale.
7. Avverso tale contegno omissivo è insorta, pertanto, parte ricorrente che ha dedotto la violazione dell’art. 2 della Legge 241/90, atteso che, avendo ricevuto l’istanza il 27.01.2025, avrebbe dovuto concludere il procedimento entro il 26.02.2025, adottando le azioni e i provvedimenti necessari al ripristino degli abusi edilizi riscontrati con l’ordinanza n. 45/2022.
8. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bosa e i controinteressati instando per la reiezione del ricorso.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale dell’11 giugno 2025 dopo che tutte le parti hanno prodotto documenti, memorie e repliche.
DIRITTO
1. Con il gravame all’odierno esame viene contestata l’omessa attivazione, da parte del Comune resistente, del procedimento per la messa in esecuzione dell’Ordinanza n° 45 del 22.6.2022 con la quale l’Amministrazione Comunale di Bosa ha intimato il ripristino dello stato dei luoghi come da titoli autorizzatori edilizi a suo tempo rilasciati, avuto riguardo a) alla cisterna di gasolio interrata, installata nell’area cortilizia interna del complesso immobiliare; b) alla veranda sita al piano mansarda dell’immobile che è stata chiusa su tutti i lati, in presenza di una Concessione Edilizia 49/2005 che, tuttavia, autorizzava la realizzazione della veranda aperta con parapetto metallico sul lato prospiciente il cortile comune e c) alla realizzazione di una pergola sulla terrazza posta al piano terra, costituita da ritti e travi in legno, con copertura in cannicciato ombreggiante, provvista di uno strato impermeabilizzante e dunque riconducibile ad una tettoia necessitante di autorizzazione paesaggistica.
2. Dalla disamina della documentazione versata in giudizio appare evidente che, avuto riguardo ai punti b) e c), i controinteressati hanno già provveduto agli interventi di rimessione in pristino, dando così esecuzione al provvedimento ingiunzionale.
2.1. Nella relazione di sopralluogo del 9 maggio 2024, prot. 10867 del 10 giugno 2024, con riferimento al punto sub. b) si attesta che “ la difformità sostanziale relativa alla chiusura della terrazza al piano terra dell’immobile, prospicente il cortile (lato nord dell’abitazione) è stata eliminata ed è stato ripristinato lo stato dei luoghi autorizzato con C.E. n° 49/05 ” e per ciò che concerne la difformità riscontrata sub c) si evidenzia che “ lo strato impermeabilizzante presente sulla struttura rilevata, assimilabile ad una pergola, costituita da ritti e travi in legno, con copertura in cannicciato ombreggiante è stato rimosso”.
A tutt’oggi, dell’Ordinanza in questione risulta quindi inadempiuta unicamente la parte concernente la rimozione della cisterna che è stata “tombata” e la cui superficie di chiusura è stata utilizzata quale basamento per il posizionamento di un’aiuola.
2.2. Osserva il Collegio, tuttavia, come il particolare contesto nel quale si è sviluppata la vicenda contenziosa non consenta di addebitare al Comune resistente alcuna condotta inerte sanzionabile ai sensi dell’art. 31 e 117 cpa.
2.2.1. Infatti, in disparte il carattere eminentemente residuale dell’intervento esecutivo dell’Ordinanza in questione a tutt’oggi mancante, l’intera pratica edilizia legittimante il manufatto è, allo stato, interessata da approfondimenti istruttori, peraltro stimolati dalla stessa parte ricorrente, che hanno, da un lato, condotto alla riscontrata presenza di ulteriori difformità segnalate nella medesima relazione di sopralluogo del 9 maggio 2024 e, dall’altro, sono sfociati in una comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela del provvedimento concessorio n° 49 del 5 maggio 2005 rilasciato a favore della controinteressata RO PA Erminia.
2.2.2. Alla luce di quanto sopra, se è indubitabile in termini generali che sussista l'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale gode d'una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti (nocivi) immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà (arg. ex Cons. St., IV, 29 aprile 2014 n. 2228), onde egli è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a. (cfr. Cons. St., IV, 2 febbraio 2011 n. 744; id., VI, 17 gennaio 2014 n. 233 Consiglio di Stato sez. IV, 20/11/2023, n.9924), osserva il Collegio come tale obbligo vada calato sul concreto dipanarsi della vicenda amministrativa che, nel caso di specie, non può di certo ridursi alla mera constatazione della mancata esecuzione della parte dell’ordinanza di demolizione che imponeva la rimozione della cisterna.
Questo Tribunale ha già osservato che, in merito alla possibilità riconosciuta al privato di compulsare l'amministrazione all'esercizio di poteri officiosi, " l'ampia sfera dei poteri di controllo attribuiti in materia urbanistico-edilizia all'amministrazione comunale non esclude che, rispetto ai singoli provvedimenti, i terzi siano portatori di un interesse legittimo e che, pertanto, l'inerzia sulla relativa istanza integri gli estremi del silenzio inadempimento sindacabile in sede giurisdizionale. Fermo restando, cioè, che la funzione di vigilanza territoriale ex art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001 si esercita attraverso procedimenti avviati ex officio e che, quindi, in presenza di una istanza di parte, deve ritenersi non necessaria una perfetta corrispondenza tra quanto segnalato dal privato interessato e quanto contestato in sede di procedimento sanzionatorio, incombe, comunque, sull'amministrazione il dovere di vagliare i fatti denunciati sotto il profilo della loro esistenza materiale e della qualificazione giuridica della condotta attribuita al responsabile " (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 6773/2002; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 22/02/2024, n. 118).
Nel caso di specie, non può, tuttavia, affermarsi come gli atti di impulso indirizzati dalla parte ricorrente nel corso del procedimento non abbiano sortito esito alcuno, tant’è vero che tali richieste hanno portato l’amministrazione ad esercitare i richiamati poteri di vigilanza e ad ulteriormente esaminare il quadro documentale su cui si è sviluppata l’attività edilizia posta alla sua attenzione, non potendosi, pertanto, scorgere alcuna inerzia sanzionabile.
Ciò anche alla luce del fatto che la definizione del complessivo procedimento ora avviato ben potrebbe sfociare nell’assunzione di iniziative anche ripristinatorie da avviarsi unitariamente a cura dell’amministrazione non potendo ritenersi il potere della parte istante esteso al punto tale da compulsare le iniziative ripristinatorie e sanzionatorie anche sul fronte delle modalità e tempistiche impedendo lo svilupparsi del doveroso vaglio tecnico-discrezionale afferenti alla fase procedimentale che l’amministrazione deve anteporre all’avvio delle attività materiali-esecutive in presenza di circostanze peculiari quali quelle sopra descritte.
In altri termini, se l’intrecciarsi della fase procedimentale successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione ex art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 con quella di carattere materiale volta a dare concreta esecuzione all'ordine del ripristino dei luoghi, non preclude il formarsi del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a., a fronte dell'omesso esercizio del potere/dovere in capo all'Amministrazione di adottare gli atti necessari al ripristino dello stato dei luoghi, (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II; 18 maggio 2021, n. 3309, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29 marzo 2021, n. 803 , T.A.R. Sicilia, Catania Sez. III, 22 marzo 2021, n. 897, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 5 ottobre 2020, n. 355, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII; 27 maggio 2020, n. 2019, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 aprile 2020, n. 822), è altrettanto vero che, nel caso di specie, non è rinvenibile un comportamento inerte in capo all’Amministrazione in quanto rientra nell’ambito dell’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, entro i limiti della non irragionevolezza, calibrare l’esecuzione dell’intervento ripristinatorio in funzione della definizione dell’intero procedimento di verifica avviato sull’intervento in questione.
2.2.3. Traguardato in questi termini, allora, l’intervento compulsato finisce col riguardare fattispecie adempitive collegate a mere attività materiali post-provvedimentali, le quali nulla hanno a che vedere con l'atto vincolato e/o consequenziale, atteso che ciò che si lamenta è un'inerzia estranea a qualsiasi attività autoritativa dell'amministrazione, come, ad es., un omesso facere materiale (cfr., sulla inapplicabilità del rito speciale del silenzio – inadempimento previsto dagli articoli 31 e 117 del c.p.a. ove si chieda a una p.a. l’esecuzione di una serie di attività materiali, Cons. Stato, V, n. 5206 del 2023; v. anche TAR Molise, 21 luglio 2016, n. 309; TAR Abruzzo, L'Aquila, 28 luglio 2016, n. 465; 5 settembre 2016, n. 498).
Posto che, dunque, l'azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non può atteggiarsi a guisa di strumento processuale esperibile per superare qualsivoglia inerzia dell'amministrazione, essa non è da reputarsi in radice proponibile, allorquando si richieda al giudice adito di ordinare non già un'attività provvedimentale -sia pure in senso lato e sia pure vincolata e/o consequenziale-, bensì un mero facere (….) (cfr. T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, Sent., 27/12/2023, n. 3071).
3. Conclusivamente e per le suesposte considerazioni il ricorso siccome proposto è infondato e, come tale, meritevole di reiezione.
4. I singolari profili della vicenda inducono, tuttavia, il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO