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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/11/2024, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1403/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1403/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
FRANCO DI GREGORIO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA DI Controparte_1 C.F._2
BENEDETTO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.5.2024 ha agito nei confronti della moglie Parte_1
separata, , chiedendo che fosse pronunciata sentenza di divorzio. Controparte_1
La resistente di è costituita in giudizio ed ha aderito a detta domanda, invocando tuttavia il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 25.10.2022, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e la richiesta di pronuncia della sentenza di divorzio proposta da entrambe le parti evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulla restante questione, come da separata ordinanza del presidente relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Nocciano il 5.8.1995 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Nocciano al n. 2, parte I, anno 1995);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nocciano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Pescara 8 novembre 2024
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 2 di 3 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1403/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
FRANCO DI GREGORIO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA DI Controparte_1 C.F._2
BENEDETTO, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 11.5.2024 ha agito nei confronti della moglie Parte_1
separata, , chiedendo che fosse pronunciata sentenza di divorzio. Controparte_1
La resistente di è costituita in giudizio ed ha aderito a detta domanda, invocando tuttavia il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 25.10.2022, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte resistente l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva e la richiesta di pronuncia della sentenza di divorzio proposta da entrambe le parti evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Va disposta la prosecuzione del giudizio sulla restante questione, come da separata ordinanza del presidente relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Nocciano il 5.8.1995 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di CP_1
matrimonio del Comune di Nocciano al n. 2, parte I, anno 1995);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nocciano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) Dispone la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Pescara 8 novembre 2024
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 2 di 3 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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