TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 22/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5202 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( , quale titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
“Lahori Kebabish” di , rappresentato e difeso dalle Avv.te Cinzia Cera e Parte_1
Maria Lucia Mastropaolo
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dai Funzionari delegati, dott. Giovanni Mastropietro e dott.ssa Iole Fini
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.6.2024, , quale titolare della ditta Parte_1 individuale “Lahori Kebabish”, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
133/2024, notificata il 3.5.2024, con la quale l' Controparte_2
(d'ora innanzi anche solo gli aveva intimato di pagare la complessiva somma di euro CP_3
29.100,05, a titolo di sanzione amministrativa irrogata per le violazioni ivi precisate e, segnatamente: a) per avere impiegato il lavoratore dal 27.4.2022 al 5.5.2022, Persona_1
senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
b) per aver omesso di registrare sul libro unico del lavoro le prestazioni lavorative svolte da
[...]
e nel periodo marzo 2021-luglio 2022; c) per avere inviato oltre i Per_1 Persona_2 termini di legge il Modello Unilav di assunzione riferito al dipendente d) per CP_4
aver corrisposto in contanti la retribuzione in favore dei dipendenti in servizio da marzo 2021 ad aprile 2022 (per n. 14 mensilità); il tutto, così come accertato con verbale prot.
FG0001/2022-814-01 del 22.11.2022.
Premetteva in fatto l'opponente: di essere titolare, sin dall'11.9.2018, di un'attività di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande;
di avere scarsa conoscenza della lingua italiana, al pari dei lavoratori occupati alle sue dipendenze;
che, nel corso dell'accesso ispettivo, le domande erano state formulate dagli Ispettori senza l'ausilio di alcun interprete;
che aveva lavorato a far fata dal 6.5.2022, non avendo egli prestato alcuna Persona_1
attività lavorativa nella settimana antecedente alla sua assunzione;
che sia che Per_1
avevano sempre rispettato l'orario indicato nei rispettivi contratti di lavoro part Per_2
time; che, in particolare, a partire dal 6.5.2022, aveva lavorato dal lunedì al giovedì Per_1
dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 19.00 alle 20.00, nonchè il venerdì dalle 12.30 alle 14.00; che, a far data dall'1.7.2022, previo accordo con il predetto lavoratore, l'orario di lavoro era stato modificato “in quanto, dal lunedì al giovedì, era dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore
19.00 alle ore 20.00, diventando poi dal 1 agosto 2022 il lunedì e il martedì dalle 12.00 alle
13.00 e dalle 19.00 alle 20.00 mentre dal mercoledì al sabato dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00”; che era stato assunto con un primo contratto Persona_2
per il periodo dal 13.3.2021 al 13.4.2022, nel corso del quale aveva lavorato per n. 12 ore settimanali, mentre, a far data dal 31.5.2022, l'orario di lavoro si era ridotto a n. 4 ore settimanali;
che, pertanto, alcuna infedele registrazione sul L.U.L. avrebbe potuto essergli addebitata;
che, infine, non essendo ancora in possesso di regolare permesso di Per_2
soggiorno (rilasciatogli solo in data 19.4.2022), non avrebbe potuto instaurare alcun rapporto di conto corrente, con conseguente impossibilità di riscuotere somme mediante pagamenti tracciabili.
Tanto esposto in punto di fatto e denunciata in diritto l'illegittimità della pretesa sanzionatoria, la parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “a. revocare l'ordinanza ingiunzione n. 133 del 2024 perché nulla, infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare non dovute le somme ivi indicate;
b. in via subordinata, ridurre al minimo edittale le pene comminate, come per legge o, comunque, ridurre l'importo della sanzione;
c. con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
L' si costituiva in giudizio, resistendo, con varie argomentazioni, all'opposizione CP_1
ex adverso proposta.
2 Riassegnata al sottoscritto magistrato ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del
22.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex lege n. 689/1981, grava sulla P.A. – convenuta in senso formale, ma attrice in senso sostanziale – l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi (Cass. 16 marzo 2001, n. 3837; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2363).
Quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi giova, poi, rammentare che essi “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (così, tra le altre, Cass. 19 aprile
2010, n. 9251).
2.2. Tali essendo, in estrema sintesi, i principi sottesi alla risoluzione della presente controversia, ritiene questo Giudice che le risultanze trasfuse nel verbale di accertamento siano senz'altro idonee ad asseverare la pretesa sanzionatoria dell' . CP_1
Procedendo con ordine all'esame delle plurime violazioni addebitate all'odierno opponente, viene subito in rilievo quella concernente il lavoratore il quale, pur essendo Persona_1
stato formalmente assunto mediante contratto di lavoro subordinato a decorrere dal 6.5.2022
(cfr. doc. 5, fascicolo di parte ricorrente), avrebbe osservato – secondo la prospettazione dell' – almeno una settimana di prova, prima della sua regolare assunzione. CP_3
Obietta l'opponente che “Il sig. ha lavorato a far fata dal 6 maggio 2022 e nella Per_1 settimana precedente l'assunzione effettuata in modo regolare (come peraltro rilevato nello stesso verbale) non ha prestato alcun tipo di attività lavorativa alle dipendenze del ricorrente, neppure sotto forma di periodo di prova” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Soggiunge che l' avrebbe valorizzato, quale prova dell'illecito amministrativo, una CP_3
dichiarazione del datore di lavoro, sebbene quest'ultimo non fosse in grado – al pari dei lavoratori rinvenuti in occasione dell'accesso ispettivo del 12.7.2022 – di comprendere la lingua italiana.
La prospettazione attorea non può essere condivisa.
3 Difatti, l'assunto dell' poggia, innanzitutto, sulle dichiarazioni dello stesso CP_1
il quale riferiva testualmente: “ ha lavorato per una settimana di prova Pt_1 Per_1 prima di essere assunto”.
In proposito, è opportuno precisare che “La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta” (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 17702 del 07/09/2015).
In altre parole, pur non potendo attribuirsi valore confessorio alle dichiarazioni stragiudiziali rilasciate dal datore di lavoro, le stesse assurgono comunque ad elementi di prova liberamente valutabili dal Giudice e finanche sufficienti ai fini della decisione della causa, ove non infirmate da elementi di segno contrario.
Nella specie, la dichiarazione resa sul punto dall'opponente nell'immediatezza dell'accesso ispettivo s'appalesa sufficientemente chiara e possiede, pertanto, una consistenza probatoria particolarmente qualificata, non essendo plausibile che il datore di lavoro abbia dichiarato fatti suscettibili di produrre oneri economici a suo carico.
D'altro canto, la retrodatazione del rapporto di lavoro, quale operata dall' trova CP_3
riscontro nelle dichiarazioni dello stesso il quale riferiva di lavorare in Persona_1 cucina “dal 15 aprile” e, quindi, da epoca antecedente a quella di sua formale assunzione.
Alla stregua del tenore oltremodo univoco delle dichiarazioni raccolte dai Funzionari ispettivi ed in assenza di elementi idonei ad incrinarne l'attendibilità, la prova testimoniale articolata dalla parte opponente (cfr., al riguardo, il capitolo 2) si rivela, pertanto, del tutto superflua, conformemente ad un costante insegnamento di legittimità, secondo cui “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità” (Cass., Sez. Lav., 14 maggio 2014, n. 10427).
4 A quest'ultimo proposito, si evidenzia che l'unico elemento introdotto dall'opponente attiene alla scarsa conoscenza della lingua italiana da parte dei dichiaranti, i quali – essendo di nazionalità straniera – non sarebbero stati ascoltati con l'assistenza di un interprete.
Sennonchè, l'esatta comprensione della lingua italiana costituisce circostanza di fatto direttamente percepita dai Funzionari ispettivi senza margini di apprezzamento personale o valutazioni di sorta.
Del resto, le dichiarazioni in questione sono state lette, confermate e sottoscritte da ciascuno dei soggetti escussi, come risulta dall'attestazione riportata in calce alle stesse.
In questa prospettiva, la censura attorea non coglie nel segno, “in quanto la circostanza che i propalanti in quel giorno ed in quell'orario erano dinanzi ai pubblici ufficiali verbalizzanti e rendevano quelle determinate dichiarazioni fa piena prova fino a querela di falso, nella specie non proposta (cfr. ex multis Cass. n. 6565/2007; n. 9919/2006; n. 11946/2005)” (così, in motivazione, Corte di Appello di Bari-Sez. Lav., 8 aprile 2020, n. 179).
A ciò si aggiunga che le domande formulate dai Funzionari sui periodi e sull'orario di lavoro non esigevano una particolare conoscenza della lingua italiana e non potevano, quindi, dar luogo a dubbi interpretativi, tanto più ove si consideri che, sin dall'11.9.2018, l'opponente conduce in la propria attività di ristorazione (come espressamente affermato nel CP_1
ricorso introduttivo: cfr. pag. 2).
Deve, pertanto, ragionevolmente presumersi – in difetto di qualsivoglia elemento di segno contrario (tale non essendo il mero dato formale della nazionalità) – che egli fosse perfettamente in grado di comprendere le domande rivoltegli, tant'è che lo stesso nulla evidenziava in tal senso in sede di ispezione, al pari, del resto, dei due lavoratori occupati alle sue dipendenze.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si reputa, dunque, pienamente integrata la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni nella L. n. 72/2002, da ultimo sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.lgs. n.
151/2015, per avere l'opponente irregolarmente occupato il lavoratore nella Persona_1
settimana antecedente alla data di formale assunzione (ovvero dal 27 aprile al 5 maggio).
2.3. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi per quel che concerne l'infedele registrazione sul L.U.L. del lavoro supplementare prestato dal predetto lavoratore, nonché da Per_2
soccorrendo nuovamente, a sostegno della pretesa sanzionatoria avanzata
[...] dall' , il tenore affatto univoco delle dichiarazioni rilasciate dall'opponente. CP_1
Quest'ultimo, infatti, dichiarava testualmente: “Lavorano entrambi dal lunedì al venerdì per 4 ore ciascuno”.
5 A fronte del minor numero giornaliero di ore registrate sul L.U.L. (pacificamente pari a 2) nel periodo compreso tra marzo 2021 e luglio 2022, si configura senz'altro la violazione dell'art. 39 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012,
n. 35 e, successivamente, sostituito dall'art. 22, comma 5, del D.Lgs. 14 settembre 2015,
n.151, laddove prevede che “
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150
a 1.500 euro”.
2.4. E', del pari, documentale la violazione dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni in L. n. 608/1996, inserito dall'art. 1, comma 1180, della L. n.
296/2006, che, per quanto in questa sede rileva, stabilisce: “
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al
Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato (…)”.
Nella specie, la comunicazione di assunzione relativa a riporta, quale data di Persona_2
inizio del rapporto di lavoro, quella del 31.5.2022 (cfr. doc. 6, fascicolo dell' . CP_3
Ed in tal senso depone il contratto individuale di lavoro intercorso tra il predetto lavoratore e l'odierno opponente (cfr. doc. 10, fascicolo di parte ricorrente).
Sennonchè, emerge pure per tabulas che detta comunicazione sia stata inoltrata – non già entro il giorno antecedente all'instaurazione del rapporto (come chiaramente imposto dal dettato normativo) – bensì alle ore 11:28 del primo giorno di lavoro, corrispondente, appunto, al 31.5.2022.
6 La versione offerta dall'opponente – secondo cui “Poiché il 31 maggio 2022 era un martedì e poiché la trasmissione della comunicazione di assunzione avveniva, come è dato evincere dal relativo modulo, alle ore 11.28, il dipendente iniziava a lavorare la settimana successiva, vale a dire quella in data 6 giugno 2022” (v. pag. 6 del ricorso) – collide, invece, con la produzione documentale versata in atti. Per_ Difatti, essa poggia sulla premessa che “il sig. come si evince dal contratto di lavoro, veniva assunto per prestare attività lavorativa per complessive n. 4 ore, il lunedì e il martedi dalle 7.00 alle 9.00” (così, ancora, a pag. 6 del ricorso).
Sennonchè, un simile presupposto risulta, ancora una volta, smentito dalle dichiarazioni rese in fase ispettiva, avendo lo stesso riferito che ambedue i dipendenti lavorano dal Pt_1
lunedì al venerdì (dunque, quanto a non soltanto il lunedì e il martedì). Per_2
Tali dichiarazioni sono conformi, peraltro, a quelle rese dallo stesso lavoratore, il quale riferiva di prestare la propria attività lavorativa “dal lunedì al venerdì…”.
A ciò si aggiunga che il prospetto paga di provenienza datoriale, elaborato per la mensilità di maggio 2022 (doc. 13, fascicolo di parte opponente), riporta, con riferimento al predetto lavoratore, un solo giorno retribuito, evidentemente coincidente con quello di assunzione
(ovvero il 31.5.2022, come pure si legge nell'anzidetto prospetto).
D'altro canto, non è dato comprendere – come condivisibilmente osservato dall' – CP_1
per quale ragione sia stato indicato nel modello Unilav, quale data di inizio del rapporto di lavoro, il giorno 31.5.2022.
Ne consegue che, anche in parte qua, la pretesa sanzionatoria deve ritenersi fondata.
2.5. Quanto, infine, alla residua violazione dell'art. 1, commi 910 e 911 (sanzionata dal comma 913 del medesimo articolo), della legge n. 205/2017, le disposizioni in parola stabiliscono che: “910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (…)”; “911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”; “913. ... Al datore di lavoro o committente che
7 viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Ciò posto, si osserva che la materiale sussistenza della violazione è rimasta sostanzialmente incontestata, essendo pacifico che, nell'arco temporale di riferimento (marzo 2021-aprile
2022), l'odierno opponente abbia corrisposto in contanti la retribuzione spettante ai dipendenti in servizio nel suddetto periodo.
Tanto era stato, del resto, dichiarato dallo stesso e confermato dai lavoratori sentiti Pt_1
in sede di accesso ispettivo.
A ciò si aggiunga che, con riferimento a alcuna contestazione specifica è Persona_1
stata sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il motivo di opposizione formulato sul punto investe, infatti, soltanto la posizione del lavoratore Persona_2
A quest'ultimo riguardo, l'opponente lamenta che l' avrebbe trascurato l'oggettiva CP_3
impossibilità di eseguire pagamenti tracciabili, essendo il predetto lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno e, dunque, di un requisito indispensabile per ottenere l'apertura di un conto corrente bancario o postale.
Il motivo è privo di pregio, posto che – al di là dell'asserita impossibilità, per il lavoratore, di accedere ad un conto corrente bancario o postale – ben avrebbe potuto il datore di lavoro avvalersi della modalità, prevista in via alternativa dalla lettera c) dell'art. 1, comma 910, L.
n. 205, di eseguire il pagamento “in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento”.
Giova, poi, richiamare il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la valutazione circa l'offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva, salva la sua sussumibilità nell'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità, giacché l'idoneità della condotta a realizzare l'effetto vietato è stata valutata
"ex ante" dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria” (Cass. n. 2956/2016).
In questa prospettiva, è utile ricordare che “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del
1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa;
l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge 689/91), assume, poi, rilievo solo in presenza di
8 elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di un parere dell'autorità doganale e di una archiviazione di una precedente contestazione), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Sez. 2,
n. 6 5426, 13/03/2006, Rv. 592983; conf. Sez. 5, n. 23019, 30/10/2009)” (così, in motivazione,
Cass. n. 11977/2020).
Nella specie, non v'è prova – né, ancor prima, specifica allegazione – che l'opponente abbia, quanto meno, tentato di conformare il proprio comportamento al precetto normativo, sicchè non può legittimamente predicarsi l'invocata causa di esclusione della responsabilità.
2.6. In ordine alla quantificazione delle sanzioni, occorre, infine, evidenziare che gli importi determinati nell'ordinanza impugnata sono stati contenuti entro i minimi edittali, ad eccezione di quanto appresso si dirà in ordine alla violazione di cui all'art. 1, comma 910, L. n.
205/2017.
Come detto, infatti, tale ultimo illecito è sanzionato in via amministrativa con la somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00, dovendosi soltanto puntualizzare che ogni mensilità non corrisposta con metodo tracciabile integra una violazione autonomamente punibile.
Si richiama, in proposito, il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica
l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo” (Cass. n. 20129/2022).
Occorre, tuttavia, evidenziare che l'importo quantificato dall' nel verbale di CP_3 accertamento (e, successivamente, nell'ordinanza-ingiunzione opposta) ammonta ad euro
23.333,38 ed è stato determinato ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, a mente del quale “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
9 Più in dettaglio, l'importo sopra indicato scaturisce dalla moltiplicazione della terza parte del massimo della sanzione (euro 1.666,66, corrispondente ad 1/3 di 5.000,00) per 14 mensilità
(tali essendo, com'è pacifico, i periodi retributivi in contestazione, ovvero marzo 2021-aprile
2022).
Trattasi, tuttavia, di importo ben più oneroso rispetto a quello risultante dall'applicazione della sanzione in misura minima.
Avuto riguardo, pertanto, ai criteri di cui all'art. 11 L. n. 689/1981 (“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”) ed alla luce dell'art. 6, comma 12, D.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”), la sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 1, comma 910, L. n. 205/2017 va rideterminata in complessivi euro 14.000,00, applicando il minimo edittale di euro 1.000,00, moltiplicato per il numero delle mensilità (n. 14), tenuto conto, a tal fine, della modesta entità delle dazioni eseguite in favore di Persona_2
peraltro fratello del datore di lavoro, e della qualifica di piccolo imprenditore da quest'ultimo rivestita (cfr., in tal senso, la visura camerale in atti, doc. 12, fascicolo di parte ricorrente).
2.7. Le considerazioni che precedono comportano, dunque, il parziale accoglimento dell'opposizione, con riferimento alla rideterminazione della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 1, comma 910, cit., con conseguente modifica dell'ordinanza- ingiunzione nei limiti innanzi specificati;
per il resto, il ricorso deve essere rigettato, previa revoca del decreto di sospensione emesso inaudita altera parte in data 13.6.2024.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con la riduzione del 20% di cui all'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 149/2015, essendosi l' CP_1
avvalso dei propri Funzionari per la difesa in giudizio – seguono la prevalente soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5202/2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, previa revoca del decreto di sospensione emesso in data 13.6.2024, così provvede:
10 a) in parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza-ingiunzione n. 133/2024, limitatamente all'entità della sanzione irrogata per la violazione dell'art. 1, comma 910, L. n.
205/2017, rideterminata in complessivi euro 14.000,00;
b) rigetta, per il resto, l'opposizione;
c) condanna la parte opponente alla refusione, in favore dell' Controparte_1
di delle spese di lite, liquidate in euro 2.156,00 (già operata la riduzione del
[...] CP_1
compenso nella misura del 20%), oltre accessori, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 22/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5202 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
( , quale titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
“Lahori Kebabish” di , rappresentato e difeso dalle Avv.te Cinzia Cera e Parte_1
Maria Lucia Mastropaolo
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dai Funzionari delegati, dott. Giovanni Mastropietro e dott.ssa Iole Fini
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.6.2024, , quale titolare della ditta Parte_1 individuale “Lahori Kebabish”, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
133/2024, notificata il 3.5.2024, con la quale l' Controparte_2
(d'ora innanzi anche solo gli aveva intimato di pagare la complessiva somma di euro CP_3
29.100,05, a titolo di sanzione amministrativa irrogata per le violazioni ivi precisate e, segnatamente: a) per avere impiegato il lavoratore dal 27.4.2022 al 5.5.2022, Persona_1
senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
b) per aver omesso di registrare sul libro unico del lavoro le prestazioni lavorative svolte da
[...]
e nel periodo marzo 2021-luglio 2022; c) per avere inviato oltre i Per_1 Persona_2 termini di legge il Modello Unilav di assunzione riferito al dipendente d) per CP_4
aver corrisposto in contanti la retribuzione in favore dei dipendenti in servizio da marzo 2021 ad aprile 2022 (per n. 14 mensilità); il tutto, così come accertato con verbale prot.
FG0001/2022-814-01 del 22.11.2022.
Premetteva in fatto l'opponente: di essere titolare, sin dall'11.9.2018, di un'attività di ristorazione con somministrazione di cibi e bevande;
di avere scarsa conoscenza della lingua italiana, al pari dei lavoratori occupati alle sue dipendenze;
che, nel corso dell'accesso ispettivo, le domande erano state formulate dagli Ispettori senza l'ausilio di alcun interprete;
che aveva lavorato a far fata dal 6.5.2022, non avendo egli prestato alcuna Persona_1
attività lavorativa nella settimana antecedente alla sua assunzione;
che sia che Per_1
avevano sempre rispettato l'orario indicato nei rispettivi contratti di lavoro part Per_2
time; che, in particolare, a partire dal 6.5.2022, aveva lavorato dal lunedì al giovedì Per_1
dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 19.00 alle 20.00, nonchè il venerdì dalle 12.30 alle 14.00; che, a far data dall'1.7.2022, previo accordo con il predetto lavoratore, l'orario di lavoro era stato modificato “in quanto, dal lunedì al giovedì, era dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore
19.00 alle ore 20.00, diventando poi dal 1 agosto 2022 il lunedì e il martedì dalle 12.00 alle
13.00 e dalle 19.00 alle 20.00 mentre dal mercoledì al sabato dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 21.00”; che era stato assunto con un primo contratto Persona_2
per il periodo dal 13.3.2021 al 13.4.2022, nel corso del quale aveva lavorato per n. 12 ore settimanali, mentre, a far data dal 31.5.2022, l'orario di lavoro si era ridotto a n. 4 ore settimanali;
che, pertanto, alcuna infedele registrazione sul L.U.L. avrebbe potuto essergli addebitata;
che, infine, non essendo ancora in possesso di regolare permesso di Per_2
soggiorno (rilasciatogli solo in data 19.4.2022), non avrebbe potuto instaurare alcun rapporto di conto corrente, con conseguente impossibilità di riscuotere somme mediante pagamenti tracciabili.
Tanto esposto in punto di fatto e denunciata in diritto l'illegittimità della pretesa sanzionatoria, la parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “a. revocare l'ordinanza ingiunzione n. 133 del 2024 perché nulla, infondata in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare non dovute le somme ivi indicate;
b. in via subordinata, ridurre al minimo edittale le pene comminate, come per legge o, comunque, ridurre l'importo della sanzione;
c. con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al pagamento di spese e competenze di giudizio”.
L' si costituiva in giudizio, resistendo, con varie argomentazioni, all'opposizione CP_1
ex adverso proposta.
2 Riassegnata al sottoscritto magistrato ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del
22.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è infondata e va rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che, in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex lege n. 689/1981, grava sulla P.A. – convenuta in senso formale, ma attrice in senso sostanziale – l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi (Cass. 16 marzo 2001, n. 3837; Cass. 4 febbraio 2005, n. 2363).
Quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi giova, poi, rammentare che essi “fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (così, tra le altre, Cass. 19 aprile
2010, n. 9251).
2.2. Tali essendo, in estrema sintesi, i principi sottesi alla risoluzione della presente controversia, ritiene questo Giudice che le risultanze trasfuse nel verbale di accertamento siano senz'altro idonee ad asseverare la pretesa sanzionatoria dell' . CP_1
Procedendo con ordine all'esame delle plurime violazioni addebitate all'odierno opponente, viene subito in rilievo quella concernente il lavoratore il quale, pur essendo Persona_1
stato formalmente assunto mediante contratto di lavoro subordinato a decorrere dal 6.5.2022
(cfr. doc. 5, fascicolo di parte ricorrente), avrebbe osservato – secondo la prospettazione dell' – almeno una settimana di prova, prima della sua regolare assunzione. CP_3
Obietta l'opponente che “Il sig. ha lavorato a far fata dal 6 maggio 2022 e nella Per_1 settimana precedente l'assunzione effettuata in modo regolare (come peraltro rilevato nello stesso verbale) non ha prestato alcun tipo di attività lavorativa alle dipendenze del ricorrente, neppure sotto forma di periodo di prova” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Soggiunge che l' avrebbe valorizzato, quale prova dell'illecito amministrativo, una CP_3
dichiarazione del datore di lavoro, sebbene quest'ultimo non fosse in grado – al pari dei lavoratori rinvenuti in occasione dell'accesso ispettivo del 12.7.2022 – di comprendere la lingua italiana.
La prospettazione attorea non può essere condivisa.
3 Difatti, l'assunto dell' poggia, innanzitutto, sulle dichiarazioni dello stesso CP_1
il quale riferiva testualmente: “ ha lavorato per una settimana di prova Pt_1 Per_1 prima di essere assunto”.
In proposito, è opportuno precisare che “La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta” (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 17702 del 07/09/2015).
In altre parole, pur non potendo attribuirsi valore confessorio alle dichiarazioni stragiudiziali rilasciate dal datore di lavoro, le stesse assurgono comunque ad elementi di prova liberamente valutabili dal Giudice e finanche sufficienti ai fini della decisione della causa, ove non infirmate da elementi di segno contrario.
Nella specie, la dichiarazione resa sul punto dall'opponente nell'immediatezza dell'accesso ispettivo s'appalesa sufficientemente chiara e possiede, pertanto, una consistenza probatoria particolarmente qualificata, non essendo plausibile che il datore di lavoro abbia dichiarato fatti suscettibili di produrre oneri economici a suo carico.
D'altro canto, la retrodatazione del rapporto di lavoro, quale operata dall' trova CP_3
riscontro nelle dichiarazioni dello stesso il quale riferiva di lavorare in Persona_1 cucina “dal 15 aprile” e, quindi, da epoca antecedente a quella di sua formale assunzione.
Alla stregua del tenore oltremodo univoco delle dichiarazioni raccolte dai Funzionari ispettivi ed in assenza di elementi idonei ad incrinarne l'attendibilità, la prova testimoniale articolata dalla parte opponente (cfr., al riguardo, il capitolo 2) si rivela, pertanto, del tutto superflua, conformemente ad un costante insegnamento di legittimità, secondo cui “l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità” (Cass., Sez. Lav., 14 maggio 2014, n. 10427).
4 A quest'ultimo proposito, si evidenzia che l'unico elemento introdotto dall'opponente attiene alla scarsa conoscenza della lingua italiana da parte dei dichiaranti, i quali – essendo di nazionalità straniera – non sarebbero stati ascoltati con l'assistenza di un interprete.
Sennonchè, l'esatta comprensione della lingua italiana costituisce circostanza di fatto direttamente percepita dai Funzionari ispettivi senza margini di apprezzamento personale o valutazioni di sorta.
Del resto, le dichiarazioni in questione sono state lette, confermate e sottoscritte da ciascuno dei soggetti escussi, come risulta dall'attestazione riportata in calce alle stesse.
In questa prospettiva, la censura attorea non coglie nel segno, “in quanto la circostanza che i propalanti in quel giorno ed in quell'orario erano dinanzi ai pubblici ufficiali verbalizzanti e rendevano quelle determinate dichiarazioni fa piena prova fino a querela di falso, nella specie non proposta (cfr. ex multis Cass. n. 6565/2007; n. 9919/2006; n. 11946/2005)” (così, in motivazione, Corte di Appello di Bari-Sez. Lav., 8 aprile 2020, n. 179).
A ciò si aggiunga che le domande formulate dai Funzionari sui periodi e sull'orario di lavoro non esigevano una particolare conoscenza della lingua italiana e non potevano, quindi, dar luogo a dubbi interpretativi, tanto più ove si consideri che, sin dall'11.9.2018, l'opponente conduce in la propria attività di ristorazione (come espressamente affermato nel CP_1
ricorso introduttivo: cfr. pag. 2).
Deve, pertanto, ragionevolmente presumersi – in difetto di qualsivoglia elemento di segno contrario (tale non essendo il mero dato formale della nazionalità) – che egli fosse perfettamente in grado di comprendere le domande rivoltegli, tant'è che lo stesso nulla evidenziava in tal senso in sede di ispezione, al pari, del resto, dei due lavoratori occupati alle sue dipendenze.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si reputa, dunque, pienamente integrata la fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 3, comma 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni nella L. n. 72/2002, da ultimo sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.lgs. n.
151/2015, per avere l'opponente irregolarmente occupato il lavoratore nella Persona_1
settimana antecedente alla data di formale assunzione (ovvero dal 27 aprile al 5 maggio).
2.3. A conclusioni non dissimili deve pervenirsi per quel che concerne l'infedele registrazione sul L.U.L. del lavoro supplementare prestato dal predetto lavoratore, nonché da Per_2
soccorrendo nuovamente, a sostegno della pretesa sanzionatoria avanzata
[...] dall' , il tenore affatto univoco delle dichiarazioni rilasciate dall'opponente. CP_1
Quest'ultimo, infatti, dichiarava testualmente: “Lavorano entrambi dal lunedì al venerdì per 4 ore ciascuno”.
5 A fronte del minor numero giornaliero di ore registrate sul L.U.L. (pacificamente pari a 2) nel periodo compreso tra marzo 2021 e luglio 2022, si configura senz'altro la violazione dell'art. 39 D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. n. 133/2008, modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012,
n. 35 e, successivamente, sostituito dall'art. 22, comma 5, del D.Lgs. 14 settembre 2015,
n.151, laddove prevede che “
7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150
a 1.500 euro”.
2.4. E', del pari, documentale la violazione dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni in L. n. 608/1996, inserito dall'art. 1, comma 1180, della L. n.
296/2006, che, per quanto in questa sede rileva, stabilisce: “
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a dame comunicazione al
Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato (…)”.
Nella specie, la comunicazione di assunzione relativa a riporta, quale data di Persona_2
inizio del rapporto di lavoro, quella del 31.5.2022 (cfr. doc. 6, fascicolo dell' . CP_3
Ed in tal senso depone il contratto individuale di lavoro intercorso tra il predetto lavoratore e l'odierno opponente (cfr. doc. 10, fascicolo di parte ricorrente).
Sennonchè, emerge pure per tabulas che detta comunicazione sia stata inoltrata – non già entro il giorno antecedente all'instaurazione del rapporto (come chiaramente imposto dal dettato normativo) – bensì alle ore 11:28 del primo giorno di lavoro, corrispondente, appunto, al 31.5.2022.
6 La versione offerta dall'opponente – secondo cui “Poiché il 31 maggio 2022 era un martedì e poiché la trasmissione della comunicazione di assunzione avveniva, come è dato evincere dal relativo modulo, alle ore 11.28, il dipendente iniziava a lavorare la settimana successiva, vale a dire quella in data 6 giugno 2022” (v. pag. 6 del ricorso) – collide, invece, con la produzione documentale versata in atti. Per_ Difatti, essa poggia sulla premessa che “il sig. come si evince dal contratto di lavoro, veniva assunto per prestare attività lavorativa per complessive n. 4 ore, il lunedì e il martedi dalle 7.00 alle 9.00” (così, ancora, a pag. 6 del ricorso).
Sennonchè, un simile presupposto risulta, ancora una volta, smentito dalle dichiarazioni rese in fase ispettiva, avendo lo stesso riferito che ambedue i dipendenti lavorano dal Pt_1
lunedì al venerdì (dunque, quanto a non soltanto il lunedì e il martedì). Per_2
Tali dichiarazioni sono conformi, peraltro, a quelle rese dallo stesso lavoratore, il quale riferiva di prestare la propria attività lavorativa “dal lunedì al venerdì…”.
A ciò si aggiunga che il prospetto paga di provenienza datoriale, elaborato per la mensilità di maggio 2022 (doc. 13, fascicolo di parte opponente), riporta, con riferimento al predetto lavoratore, un solo giorno retribuito, evidentemente coincidente con quello di assunzione
(ovvero il 31.5.2022, come pure si legge nell'anzidetto prospetto).
D'altro canto, non è dato comprendere – come condivisibilmente osservato dall' – CP_1
per quale ragione sia stato indicato nel modello Unilav, quale data di inizio del rapporto di lavoro, il giorno 31.5.2022.
Ne consegue che, anche in parte qua, la pretesa sanzionatoria deve ritenersi fondata.
2.5. Quanto, infine, alla residua violazione dell'art. 1, commi 910 e 911 (sanzionata dal comma 913 del medesimo articolo), della legge n. 205/2017, le disposizioni in parola stabiliscono che: “910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (…)”; “911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”; “913. ... Al datore di lavoro o committente che
7 viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro”.
Ciò posto, si osserva che la materiale sussistenza della violazione è rimasta sostanzialmente incontestata, essendo pacifico che, nell'arco temporale di riferimento (marzo 2021-aprile
2022), l'odierno opponente abbia corrisposto in contanti la retribuzione spettante ai dipendenti in servizio nel suddetto periodo.
Tanto era stato, del resto, dichiarato dallo stesso e confermato dai lavoratori sentiti Pt_1
in sede di accesso ispettivo.
A ciò si aggiunga che, con riferimento a alcuna contestazione specifica è Persona_1
stata sollevata nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il motivo di opposizione formulato sul punto investe, infatti, soltanto la posizione del lavoratore Persona_2
A quest'ultimo riguardo, l'opponente lamenta che l' avrebbe trascurato l'oggettiva CP_3
impossibilità di eseguire pagamenti tracciabili, essendo il predetto lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno e, dunque, di un requisito indispensabile per ottenere l'apertura di un conto corrente bancario o postale.
Il motivo è privo di pregio, posto che – al di là dell'asserita impossibilità, per il lavoratore, di accedere ad un conto corrente bancario o postale – ben avrebbe potuto il datore di lavoro avvalersi della modalità, prevista in via alternativa dalla lettera c) dell'art. 1, comma 910, L.
n. 205, di eseguire il pagamento “in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento”.
Giova, poi, richiamare il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la valutazione circa l'offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva, salva la sua sussumibilità nell'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità, giacché l'idoneità della condotta a realizzare l'effetto vietato è stata valutata
"ex ante" dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria” (Cass. n. 2956/2016).
In questa prospettiva, è utile ricordare che “il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del
1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa;
l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge 689/91), assume, poi, rilievo solo in presenza di
8 elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di un parere dell'autorità doganale e di una archiviazione di una precedente contestazione), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (Sez. 2,
n. 6 5426, 13/03/2006, Rv. 592983; conf. Sez. 5, n. 23019, 30/10/2009)” (così, in motivazione,
Cass. n. 11977/2020).
Nella specie, non v'è prova – né, ancor prima, specifica allegazione – che l'opponente abbia, quanto meno, tentato di conformare il proprio comportamento al precetto normativo, sicchè non può legittimamente predicarsi l'invocata causa di esclusione della responsabilità.
2.6. In ordine alla quantificazione delle sanzioni, occorre, infine, evidenziare che gli importi determinati nell'ordinanza impugnata sono stati contenuti entro i minimi edittali, ad eccezione di quanto appresso si dirà in ordine alla violazione di cui all'art. 1, comma 910, L. n.
205/2017.
Come detto, infatti, tale ultimo illecito è sanzionato in via amministrativa con la somma da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00, dovendosi soltanto puntualizzare che ogni mensilità non corrisposta con metodo tracciabile integra una violazione autonomamente punibile.
Si richiama, in proposito, il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica
l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo” (Cass. n. 20129/2022).
Occorre, tuttavia, evidenziare che l'importo quantificato dall' nel verbale di CP_3 accertamento (e, successivamente, nell'ordinanza-ingiunzione opposta) ammonta ad euro
23.333,38 ed è stato determinato ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981, a mente del quale “E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
9 Più in dettaglio, l'importo sopra indicato scaturisce dalla moltiplicazione della terza parte del massimo della sanzione (euro 1.666,66, corrispondente ad 1/3 di 5.000,00) per 14 mensilità
(tali essendo, com'è pacifico, i periodi retributivi in contestazione, ovvero marzo 2021-aprile
2022).
Trattasi, tuttavia, di importo ben più oneroso rispetto a quello risultante dall'applicazione della sanzione in misura minima.
Avuto riguardo, pertanto, ai criteri di cui all'art. 11 L. n. 689/1981 (“Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”) ed alla luce dell'art. 6, comma 12, D.lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”), la sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 1, comma 910, L. n. 205/2017 va rideterminata in complessivi euro 14.000,00, applicando il minimo edittale di euro 1.000,00, moltiplicato per il numero delle mensilità (n. 14), tenuto conto, a tal fine, della modesta entità delle dazioni eseguite in favore di Persona_2
peraltro fratello del datore di lavoro, e della qualifica di piccolo imprenditore da quest'ultimo rivestita (cfr., in tal senso, la visura camerale in atti, doc. 12, fascicolo di parte ricorrente).
2.7. Le considerazioni che precedono comportano, dunque, il parziale accoglimento dell'opposizione, con riferimento alla rideterminazione della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 1, comma 910, cit., con conseguente modifica dell'ordinanza- ingiunzione nei limiti innanzi specificati;
per il resto, il ricorso deve essere rigettato, previa revoca del decreto di sospensione emesso inaudita altera parte in data 13.6.2024.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, con la riduzione del 20% di cui all'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 149/2015, essendosi l' CP_1
avvalso dei propri Funzionari per la difesa in giudizio – seguono la prevalente soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5202/2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, previa revoca del decreto di sospensione emesso in data 13.6.2024, così provvede:
10 a) in parziale accoglimento dell'opposizione, modifica l'ordinanza-ingiunzione n. 133/2024, limitatamente all'entità della sanzione irrogata per la violazione dell'art. 1, comma 910, L. n.
205/2017, rideterminata in complessivi euro 14.000,00;
b) rigetta, per il resto, l'opposizione;
c) condanna la parte opponente alla refusione, in favore dell' Controparte_1
di delle spese di lite, liquidate in euro 2.156,00 (già operata la riduzione del
[...] CP_1
compenso nella misura del 20%), oltre accessori, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
11