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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/12/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1066/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL FA (C.F. ), elettivamente domiciliato in via C.F._2
Vittoria Colonna 32 di Pescara presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) con sede in Torino e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la sua mandataria e rappresentante (p.iva ), Controparte_2 P.IVA_2 giusto mandato irrevocabile di rappresentanza per Notaio dott. Persona_1 in Milano del 27.05.2014, rep. n.8698 racc. n. 3689, con il patrocinio dell'avv.
[...]
AL TI MO (CF ) elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 presso il domicilio digitale del difensore (in ) Email_1
nonchè
(C.F.: ) e Controparte_3 C.F._4 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto
[...] C.F._5
LI ( ) e dell'avv. Carolina D'Antuono (C.F.: CodiceFiscale_6
pagina 1 di 25 ), ed elettivamente domiciliati presso i domicili digitali dei C.F._7 medesimi ( e Email_2 Email_3
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento dei danni
Conclusioni: così come precisate all'udienza del 4 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta il che in data 09.04.2021, in Pescara, intorno alle ore 18,00 Parte_1 circa, alla guida del Motociclo HONDA FMX 650 TG. DC99790, di proprietà della madre
, percorreva la via Colli Innamorati per dirigersi sulla via Di Sotto ed Parte_3 affrontare la rotatoria ivi situata;
che dopo essere uscito sulla via Di Sotto e aver compiuto manovra di aggiramento della rotatoria predetta, appena intrapreso il rettilineo di via Di
Sotto per procedere con direzione nord verso Montesilvano, in corrispondenza della strada secondaria laterale denominata via Pavone, veniva intercettato dalla vettura Fiat Seicento tg. BH810RZ, di proprietà di e condotta al momento da Controparte_3 Parte_2
la quale sbucando improvvisamente dalla predetta via Pavone per immettersi a
[...] sua volta sulla via Di Sotto, ometteva di concedere il diritto di precedenza al motociclo condotto dal che a seguito del violento ed inevitabile impatto, il motociclo Pt_1
Honda FMX 650 tg. DC99790, riportava ingenti danni, mentre il conducente Pt_1 riportava gravi lesioni;
che lo stesso veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Pescara ove venivano diagnosticate “contusioni multiple da trauma della strada con frattura del malleolo tibiale dx e frattura del terzo distale del V metacarpo mano sinistra”, con prima prognosi di inabilità riconosciuta di gg.30; che sottoposto a visita medico-legale da parte del dott. sono stati accertati giorni 180 di Parte_4 inabilità temporanea e postumi permanenti valutati nella misura dell'8% (otto), quale danno biologico, con contestuale riconoscimento e attestazione di compromissione della capacità di lavoro specifica stante la impossibilità, a causa delle lesioni permanenti riportate, di svolgere le mansioni di carpentiere;
che espletati ulteriori controlli e visite specialistiche,
l'attore è stato dichiarato clinicamente guarito in data 11.10.2021 con previsione di postumi pagina 2 di 25 permanenti;
che la responsabilità del sinistro era da ascrivere totalmente alla responsabilità della la quale violava l'obbligo di dare precedenza;
che oltre ai Parte_2 danni non patrimoniali sono da riconoscersi i danni patrimoniali in relazione alla perdita da capacità di lavoro specifica ed al danno da lucro cessante, con riferimento nella specie alla perdita dei redditi futuri che il danneggiato avrebbe conseguito dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di cui era titolare e venuto meno in conseguenza del fatto illecito del convenuto;
che da ultimo sono dovute le spese legali sostenute per la fase stragiudiziale da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014; che la
PA in qualità di mandataria, espletata visita medico legale Controparte_4 preliminare sulla persona del formulava con comunicazione pervenuta in data Pt_1
13.09.2021, offerta di risarcimento per complessive € 8.373,44, somma pervenuta a mezzo bonifico bancario, non accettata a saldo, bensì unicamente in acconto sulla maggiore somma dovuta.
Concludeva infine come di seguito: “condannare i convenuti, in via tra di essi solidale, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 209.148,70 (217.522,14 - €8.373,44) per le causali di cui in narrativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, valutati nel calcolo e nel conteggio l'incidenza dell'acconto già versato;
B) - condannare i convenuti, in via tra di essi solidale, al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la società assicuratrice limitandosi a Controparte_1 contestare il quantum richiesto a titolo sia di danno non patrimoniale che patrimoniale.
Nella specie contestava le somme richieste a titolo di danno morale per mancanza di prova di tale voce di danno e la somma richiesta a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica, in parte perché nella ipotesi di lesioni micropermanenti il pregiudizio subito verrebbe assorbito dal danno alla salute ed in parte per l'immediata ricollocazione del nel mondo lavorativo. Contestava da ultimo anche la richiesta di rivalutazione ed Pt_1 interessi legali.
Concludeva come di seguito: “accertare e dichiarare che la somma offerta ante causam dalla PA convenuta è da ritenersi satisfattiva di ogni danno conseguente al pagina 3 di 25 sinistro de quo, con rigetto di ogni ulteriore domanda avanzata, con vittoria delle spese e competenze di lite;
in via di estremo subordine, accogliere la domanda nei limiti di giustizia, previa decurtazione dell'offerta avanzata ante causam, con compensazione delle spese e competenze di lite.”
Si costituivano in giudizio gli ulteriori convenuti e Controparte_3 Parte_2 chiedendo il differimento della prima udienza al fine di chiamare in garanzia la
[...]
. Nel merito contestavano la dinamica del sinistro Controparte_1 sulla base dei dati tecnici estrapolati dalla “scatola nera” (dispositivo elettronico di localizzazione con tecnologia satellitare) installata sulla vettura targata BH810RX e da cui emergeva come fosse stato il motociclo proveniente dalla direzione opposta a tamponare il motoveicolo guidato dalla e dunque la insussistenza di un nesso di causalità Parte_2 tra la condotta della e l'evento di danno ingiusto lamentato;
in via subordinata Parte_2 contestavano il cumulo richiesto tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria anche alla luce della sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Concludevano dunque come di seguito: “in via preliminare, disporre -si opus sit- il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa della
[...]
con sede legale in TORINO corso Inghilterra n. 3; nel Controparte_1 merito, rigettare la domanda attrice per i motivi esposti nel presente atto;
- in via subordinata, dichiarare che la è tenuta a tenere Controparte_1 indenne i Sig.ri e in caso di eventuale (e non Controparte_3 Parte_2 creduta) soccombenza e, quindi, a manlevarla da tutte le conseguenze dannose che potrebbero derivare dal presente giudizio;
- il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.”
Con decreto del 3/06/2022 , veniva differita la prima udienza di comparizione ex art 269
c.p.c.
Il difensore dell'attore , in merito alla domanda di garanzia contenuta Parte_1 nella chiamata in causa di terzo avanzata nei confronti della PA Intesa AN AO pagina 4 di 25 da parte dei convenuti litisconsorti Di e Controparte_3 Parte_2 depositava richiesta di revoca del provvedimento di spostamento dell'udienza poiché, il terzo soggetto passivo della domanda di manleva è già parte in causa per effetto della
“vocatio” compiuta dall'attore.
Detta richiesta veniva respinta, sul rilievo che nel caso di specie la stessa parte attrice ha rappresentato con l'atto introduttivo del giudizio che “invitata altresì con la stessa diffida alla stipula di una convenzione assistita per la soluzione del caso, la medesima PA dichiarava espressamente di non volere aderire alla procedura Controparte_4 prevista dal D.L. 132/2014, rifiutando ogni integrazione di risarcimento;
inoltrata medesima istanza alla PA la stessa confermava Controparte_1 laconicamente che la richiesta di risarcimento danni avrebbe dovuto essere rivolta alla
PA ; e che pertanto, occorreva di consentire la più Controparte_5 ampia difesa della società assicurativa Intesa AN AO
Sulla chiamata in garanzia la Intesa san AO deduceva “che in tema di RCA, l'assicurato non è tenuto a chiedere di essere garantito e manlevato dal proprio istituto assicurativo, attesa la garanzia propria che soggiace a tale fattispecie. Il comportamento processuale avuto dai convenuti rientra nella diversa casistica della garanzia impropria, in cui
l'assicurato è tenuto a richiedere la manleva del proprio assicuratore.” Concludeva dichiarando di non dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni sollevate dai convenuti e . Parte_2 CP_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disposta la consulenza medico legale ed istruita oralmente la causa, la stessa veniva rinviata all'udienza del 4 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
All' indicata udienza del 4 luglio la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 25 L'evento ingiusto qui lamentato, nella specie scontro tra circolazione di veicoli, rientra nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. il quale dispone: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Dovrà quindi procedersi alla disamina delle prove acquisite in atti al fine di verificare se e quale parte abbia superato la presunzione legale e dunque a chi sia definitivamente imputabile l'evento di danno ingiusto.
Nella relazione di incidente stradale in atti di cui al documento n. 46 di parte attrice l'agente di Polizia Municipale, successivamente alle dichiarazioni spontanee delle parti ed alla effettuazione dei rilievi, ricostruiva la dinamica dell'incidente come di seguito “[…] il
Veicolo "A" percorreva la Via Pavone e giunto all'intersezione con la Via di Sotto si immetteva nella stessa con direzione nord-sud senza cedere la dovuta precedenza al veicolo “B”. Si precisa che il 'Dare Precedenza' è imposto dalla segnaletica stradale ivi presente. Il veicolo “B” che percorreva Via di Sotto con direzione sud-nord entrava in collisione con il veicolo ”A”, che si era immesso dalla Via Pavone. Nello specifico l'urto avveniva tra la parte anteriore del veicolo "B" e la parte posteriore sinistra del veicolo
"A". A seguito dell'urto il veicolo "B" rovinava a terra unitamente al suo conducente riportando delle lesioni.
La dinamica così ricostruita, conforme alla ricostruzione in fatto operata da parte attrice, ed alle dichiarazioni spontanee del rese nell'imminenza dell'accaduto, è Parte_1 corroborata dalla documentazione fotografica in atti di cui all'allegato 1 della seconda memoria di parte attrice.
Evidente è infatti la segnaletica di dare precedenza presente alla fine di via Pavone, ed altrettanto evidente dalla posizione di quiete dei veicoli è che la conducente del veicolo Fiat non si sia avveduta della presenza del motoveicolo che transitava sulla Via di Sotto in direzione Sud -Nord e che senza cedere la dovuta precedenza si sia immessa nella Via di
Sotto.
pagina 6 di 25 Le ammaccature site sulla parte posteriore sinistra ed il vetro frantumato del veicolo Fiat, oltre al lato di caduta del motoveicolo (lato sinistro) confermano la ricostruzione di cui sopra.
Nello stesso senso le prove testimoniali in atti.
Il teste di parte attrice , sui capitoli di prova 1,2,3,4 di cui alla memoria di Testimone_1 parte attrice così rispondeva: “1: confermo la circostanza. Ciò posso dire in quanto io al momento dell'incidente mi trovavo fuori del vicino supermercato. Cap. 2) posso dire che è vero. Confermo che la ragazza non ha concesso la precedenza, provenendo da Via Pavone per immettersi a sua volta su Via Di Sotto. Cap. 3) è vero. Cap. 4) è vero. Le foto che mi vengono rammostrate infatti rappresentano lo stato dei veicoli e dei luoghi successivamente all'impatto dopo che la , dopo aver impattato il motociclo, Parte_2 proseguiva nella manovra di immissione su Via Di Sotto direzione Sud, ove si arrestava. La ragazza, dopo essere scesa dalla vettura, chiedeva scusa e chiedeva al ragazzo cosa si fosse fatto, pronunciando le parole seguenti: “non l'ho visto, è colpa mia”.”
Sentito altresì, il teste oculare , sui medesimi capitoli di prova di parte Testimone_2 attrice così rispondeva: “1) Il 9 aprile 2021, verso le ore 18, procedevo con la mia auto sulla Via di Sotto ed ho visto una moto che da Via Colle Innamorati ha girato in una rotatoria verso Montesilvano […] 2) Ad un certo punto un'auto, una Fiat 600 sul blu, uscì da Via Pavone ed investì la moto 3) Io mi fermai per soccorrere il motociclista, che era rimasto a terra e non riusciva a muoversi;
qualcuno chiamò l'ambulanza, che arrivò dopo circa 10 minuti;
forse arrivarono pure i vigili, ma non ne sono sicuro 4) L'auto investitrice si spostò dal luogo dell'incidente, parcheggiandosi sulla destra della corsia.
Entra invece in contraddizione la la quale in sede di interrogatorio Parte_2 formale rispondendo al capitolo 2 di parte attrice riferisce : “Non sono sbucata improvvisamente dalla Via Pavone, avendo visto in anticipo ed a distanza il sopraggiungere della moto;
ho quindi eseguito la manovra di svolta perché questa era appunto lontana” mentre si legge nel verbale di polizia in atti “Alla guida del mio veicolo circolavo in Via Pavone con direzione nord-sud, giunta all'intersezione con la Via di Sotto mi arrestavo come previsto dal segnale di dare precedenza. Nel riprendere la marcia per pagina 7 di 25 potermi immettere su Via di Sotto con direzione mare, notavo che non vi erano veicoli circolanti in entrambe le direzioni di marcia e quindi mi immettevo su Via di Sotto svoltando a sinistra con direzione mare.”
Né la ricostruzione sin qui effettuata può ritenersi idoneamente inficiata dalla lettura fatta dal perito di parte dei dati ricavati dalla scatola nera.
Al di là della non correttezza del termine utilizzato nella perizia “tamponamento, termine indicante una specifica tipologia di scontro tra veicoli, ossia l'urto di un veicolo contro la parte posteriore di un altro che proceda o stazioni sulla stessa linea di marcia, la circostanza che l'autovettura Fiat “era pressocché parallela alla linea di carreggiata” deve escludersi proprio alla luce dei danni riportati dall'auto: vetro sinistro anteriore frantumato e parte posteriore sx danneggiata e tali da evidenziare come i veicoli al momento della collisione fossero in posizione perpendicolare l'uno rispetto all'altro.
Chiaro il nesso di causalità materiale, la definitiva imputabilità soggettiva, oltre che oggettiva, dell'evento dannoso alla è avvalorata dalla emersa Parte_2 violazione della norma di cui all'art. 145 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, la quale dispone che “1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.”.
Da quanto sopra risulta superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 in favore dell'attore, dovendosi dunque affermare la piena imputabilità alla parte convenuta dell'evento di danno lamentato.
Ciò posto, ai fini del sorgere della responsabilità risarcitoria dovrà indagarsi se vi siano danni conseguenziali e se questi siano conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. del fatto illecito.
pagina 8 di 25 In merito ai danni richiesti a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, deve preliminarmente darsi conto delle risultanze cui è pervenuta la c.t.u. svolta dal dott.
[...] cui venivano posti i seguenti quesiti: “1) accerti la sussistenza o meno delle Per_2 lesioni biologiche, temporanee e permanenti, lamentate da parte attrice come asserita conseguenza dell'evento di cui è causa;
2) accerti se sussista il nesso causale tra dette lesioni, ove accertate nella loro esistenza ed il predetto evento dannoso;
3) accerti- in caso di esito positivo dei quesiti sub 1 e 2 - la durata della temporanea, la sussistenza di postumi permanenti, precisando l'incidenza sull'integrità psicofisica globale anche specificando quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali personali della parte attrice siano interessati;
4) quantifichi sul piano medico legale le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate, chiarendo se tali lesioni abbiano o meno inciso sulla capacità lavorativa generica, ovvero sulla capacità lavorativa specifica svolta, indicandone globalmente la misura percentuale;
5) evidenzi tutti elementi necessari o utili, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta, ai fini della quantificazione dei danni.
6) accerti l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie.”
Dalla espletata CTU è emerso quanto segue.
[…] in conseguenza e per causa dell'incidente stradale in cui è rimasto Parte_1 vittima il giorno 09/04/2021 ha riportato “Contusioni multiple da trauma della strada con frattura del malleolo tibiale destro e frattura del III distale del V metacarpo mano sinistra”, così come risulta dal certificato del P.S. del P.O. di Pescara dove gli furono prestate le prime cure del caso. Si tratta di lesioni perfettamente compatibili con la dinamica dell'evento lesivo, quale è quella desumibile dagli atti di causa ed in parte riferitami dallo stesso infortunato, essendosi trattato di un impatto da parte di una motocicletta, alla cui si trovava il malcapitato contro un'autovettura che, Pt_1 provenendo da una strada secondaria, non rispettava la dovuta precedenza. Le lesioni fratturative sono state trattate mediante immobilizzazione gessata della mano sinistra con pagina 9 di 25 coinvolgimento del IV e V raggio e della mano destra mediante gambaletto gessato prima e tutore dopo, divieto di carico e terapia medica. Dopo la rimozione degli apparecchi gessati, avvenuta in data 11/05/2021, facevano seguito controlli specialistici ortopedici (un ultimo controllo ortopedico in data 12/07/2021) nonché certificati del proprio medico di
Medicina Generale fino al giorno 11/10/2021, allorquando veniva attestata la guarigione clinica delle suddette lesioni con postumi da valutare in sede medico legale.
Il conseguente periodo di inabilità temporanea, alla luce del tipo e delle caratteristiche del trattamento delle suddette lesioni e tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, può essere pertanto agevolmente stimato in complessivi giorni 120 distinguibili in giorni 30
(trenta) a totale, giorni 30 (trenta) a parziale al 75%, giorni 30 (trenta) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 30 (trenta) a parziale al 25%. Inoltre per tutta la durata dei 120 giorni della predetta inabilità è sussistita una contestuale incapacità a svolgere il lavoro di muratore esercitata dal ricorrente all' epoca dell'infortunio.
Per quanto riguarda la situazione esitale si osserva come persiste a tutt'oggi una sintomatologia caratterizzata da un modesto deficit funzionale del V raggio della mano sinistra in destrimane associato ad algie funzionali della caviglia, a cui fa riscontro, sul piano obiettivo, la presenza di una modesta deformità all'altezza della testa del V metacarpo sinistro associata a deficit funzionale dietro resistenza del V raggio della mano nonché edema cronico bimalleolare a destra con apprezzabile limitazione di movimenti di lateralità della caviglia la cui mobilizzazione passiva evoca scrosci endoarticolari.
Si tratta di menomazioni che, alla luce del tempo ormai trascorso dall'evento lesivo (tre anni), sono da ritenere di natura permanente e produttive di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile e secondo le indicazioni fornite dalle tabelle di legge, nella misura complessiva del 5% (cinque per cento) in termini di riduzione dell'integrità psicofisica (danno biologico propriamente detto).
Tale danno, per caratteristiche ed entità non assume nessun rilievo significativo in termini di riduzione della capacità di lavoro di geometra attualmente svolta dall'infortunato né su quella genericamente intesa.
Per quanto riguarda infine il capitolo relativo alle spese mediche sostenute in proprio dall'infortunato si osserva come quelle documentate in atti nella misura complessiva di € pagina 10 di 25 1510,40 risultano essere tutte congrue e attinenti alle lesioni in questione afferendo per €
285,63 a visite specialistiche ed esami radiologici, per 83,00 all'acquisto di ortesi per €
598,15 a terapia fisica riabilitativa, per € 27,8 a farmaci e per € 488,00 alla relazione medico legale necessaria per l'introduzione del presente giudizio. Allo stesso tempo non sono prevedibili spese future […]”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha dunque accertato positivamente la compatibilità tra il fatto illecito e le lesioni subite da parte attrice. Ha accertato che da dette lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale pari a giorni 30 (trenta), a cui ha fatto seguito un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale distinguibile in giorni 30 (trenta) al 75%, giorni 30 (trenta) al 50% ed ulteriori giorni 30 (trenta) al 25% e così per complessivi giorni
120 giorni durante i quali si è concretizzata un assoluta incapacità di svolgere l'attività di muratore esercitata dall'infortunato all'epoca del sinistro per cui è causa.
Inoltre, ha accertato che dalle stesse lesioni sono derivati postumi permanenti invalidanti in grado di concretizzare un danno biologico permanente valutabile nella misura del 5%
(cinque per cento) in termini di riduzione della integrità psicofisica. Si è espresso da ultimo sulla congruità delle spese mediche effettuate.
Le conclusioni sin qui riportate devono essere recepite alla luce della loro chiarezza e logicità, al contrario di quanto espresso in fase di risposta alle osservazioni di parte attrice in punto di danno da perdita della capacità lavorativa specifica e ciò per le ragioni di seguito esposte.
Sulle osservazioni mosse da parte attrice in merito alle risposte a quesito n. 4, con cui la parte sottolineava “la totale e permanente incidenza del danno riportato sulla capacità lavorativa specifica per le mansioni e la qualifica di “muratore” che il danneggiato prestava e ricopriva prima del verificarsi del sinistro e non limitata ai soli 120 giorni immediatamente successivi. […] anche in rispondenza ai documenti di causa, ove è specificamente certificata la “inidoneità permanente” allo svolgimento delle attività pagina 11 di 25 precedentemente svolte di muratore impegnato su palafitte e ponteggi (doc. n.35 del fasc. che si alliga).” il consulente tecnico rispondeva come di seguito.
“Premesso anzitutto che alla data della stesura del predetto certificato di inidoneità permanente alla mansione specifica di muratore, redatta dal medico competente dell'azienda in data 01/10/2021, l'infortunato si trovava ancora nel periodo di inabilità temporanea, già indicata come assoluta in ambito lavorativo specifico, si sottolinea la circostanza secondo cui, dal richiamato certificato non emergono gli elementi valutativi che hanno indotto il medico competente a formulare un giudizio di assoluta e permanente inidoneità lavorativa alla mansione specifica di muratore. Da parte nostra è possibile precisare come i postumi accertati nel corso della visita peritale attuale individuano una modesta menomazione (micropermanente) del 5% (cinque per cento), nella quale la componente biologica è prevalente rispetto alla minima componente funzionale. E ciò a dimostrazione di una guarigione intervenuta in assenza di complicanze di sorta e che, nel corso degli anni trascorsi dall'evento lesivo (3 anni), è evoluta con una naturale compensazione funzionale.[…] è possibile affermare sulla base delle risultanze della visita peritale e con ogni più chiara ed obiettiva evidenza, che la ripercussione della menomazione permanente in questione sulla capacità lavorativa specifica di muratore possa assumere un rilievo del tutto modesto se non trascurabile e certamente inferiore al
10% in termini di riduzione della capacità lavorativa specifica di muratore esercitata dal all'epoca dell'incidente in considerazione della eterogeneità delle mansioni degli Pt_1 operai edili che notoriamente richiedono un costante impegno di natura manuale e motoria in generale.”
In primo luogo, deve chiarirsi che al consulente tecnico d'ufficio è rimesso un giudizio di mera compatibilità tra postumi permanenti e prosecuzione del lavoro, essendo rimesso al giudice il giudizio sull'esistenza di un danno da perdita della capacità di lavoro specifica, ossia il giudizio sulla esistenza e sulla risarcibilità del danno da lucro cessante. (cfr. Cass. civ. sez. III- 20/06/2025, n. 16604; Cass. civ. 14/09/2025 n. 25156)
pagina 12 di 25 In secondo luogo, la perdita della capacità di lavoro è la possibile causa di un danno, che deve essere oggetto di dimostrazione. Quest'ultimo consisterà nella effettiva riduzione delle entrate del danneggiato non essendo tale riduzione necessaria e indefettibile conseguenza dell'esistenza dei postumi. In definitiva, è risarcibile come lucro cessante il danno da riduzione del reddito presento o futuro e non la causa di questo “ossia la riduzione della capacità di lavoro specifico”.
In terzo luogo, rispetto alla percentuale indicata dal ctu “10% in termini di riduzione della capacità lavorativa specifica di muratore esercitata”, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'incapacità di svolgere il proprio lavoro non è misurabile in punti percentuali, sicché il relativo “calcolo” manca del più importante presupposto: la scientificità.”(Cass. civ. sez. III- 20/06/2025, n. 16604) […] In punti percentuali si può misurare l'invalidità biologica, non l'incapacità al lavoro, solo la prima infatti è identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi”.
Per questioni di linearità deve sin da subito approfondirsi il profilo del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
La lesione della salute sofferta da chi al momento dell'infortunio già godeva d'un reddito da lavoro può provocare tre tipi di conseguenze:
a) la vittima conserva il lavoro ed il livello di reddito, ma lavora con maggior pena: questo danno ha natura non patrimoniale e costituisce una circostanza di c.d. personalizzazione del risarcimento del danno biologico;
b) la vittima conserva il lavoro, ma vede ridursi il reddito (ad es., per la forzosa riduzione delle ore dedicate al lavoro o per la perdita di capacità competitiva): questo danno ha natura patrimoniale e si liquida capitalizzando il reddito perduto dalla vittima;
c) la vittima perde il lavoro e, con esso, il reddito che quel lavoro procacciava, anche questo danno ha natura patrimoniale ed è il caso che interessa nel caso di specie.
pagina 13 di 25 L'incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro deve essere valutata in base a tre passaggi:
a) l'accertamento dei postumi;
b) l'accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesta dal lavoro svolto dalla vittima c)
l'esistenza in atto od in potenza di una riduzione patrimoniale.
L'accertamento dei postumi risulta dalla consulenza medica effettuata, postumi da invalidità permanente del 5% consistenti in “deficit funzionale del V raggio della mano sinistra in destrimane associato ad algie funzionali della caviglia […] presenza di una modesta deformità all'altezza della testa del V metacarpo sinistro associata a deficit funzionale dietro resistenza del V raggio della mano nonché edema cronico bimalleolare a destra con apprezzabile limitazione di movimenti di lateralità della caviglia la cui mobilizzazione passiva evoca scrosci endoarticolari.”.
Quanto alla compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesto dal lavoro svolto dalla vittima, vi è da dire che emerge dalla documentazione in atti oltre che dalla ctu espletata, la incompatibilità tra detti postumi e la mansione di lavoro svolta ante sinistro.
Lo stesso consulente dell'ufficio afferma che le mansioni degli operai edili “notoriamente richiedono un costante impegno di natura manuale e motoria in generale” ed è chiaro che i postumi vadano ad interessare proprio gli arti superiori ed inferiori nelle modalità sopra specificate. La documentazione in atti dà prova che il prima del sinistro, Pt_1 avvenuto fosse assunto con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno dalla Azienda
MIC s.r.l. con mansione di muratore e che lo stesso svolgesse lavori in altezza con movimentazione manuale dei carichi (doc. 34 citazione).
Risulta altresì, che a seguito del sinistro, in data 15-09-2021, l'attore venisse sottoposto ad una prima visita medica, all'esito della quale era dichiarato temporaneamente inidoneo al lavoro specifico di muratore. In data 30-09-21, finito il periodo di comporto, sottoposto ad ulteriore visita l'attore veniva ritenuto definitivamente inidoneo al lavoro (cfr. doc. 35 citazione - certificato di inidoneità alla mansione specifica). In data 15-10-21 perveniva pagina 14 di 25 comunicazione di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (intero rapporto di lavoro dal 26-02-20 al 15-09-21 cfr. doc 34 citazione).
Ai fini del giudizio di compatibilità tra postumi e mansione specifica deve, infine, tenersi conto del comportamento processuale delle parti convenute le quali hanno svolto solo generiche contestazioni, per lo più basate su quanto affermato dal ctu in sede di risposta alle osservazioni.
In particolare, circa quanto eccepito da Intesa AN AO Assicura, ossia l'assorbimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica nel danno alla salute in caso di microlesioni, oltre a richiamare la distinzione innanzi fatta, si riporta l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “Così come lesioni gravi potrebbero provocare riduzioni minime del reddito, per contro anche postumi permanenti minimi potrebbero incidere sulla capacità di svolgere determinati lavori. Perciò spetta al giudice valutarne in concreto e caso per caso l'incidenza (Cass. civ., sez. III, ord.
3.9.2024 n.
23553; Cass. civ., sez. III, 17.5.2022 n. 15735; Cass. civ., sez. III, ord. 22.8.2018 n. 20918;
Cass. civ., sez. III, 12.2.2015, n. 2758; Cass. civ., sez. III, 12.2.2013, n. 3290; Cass., sez.
III, 18.9.2007, n. 19357; Cass., sez. III, 8.8.2007, n. 17397; Cass., sez. III, 14.6.2007, n.
13953; Cass., sez. III, 20.1.2006, n. 1120).
Sull'esistenza in atto od in potenza di una riduzione patrimoniale, l'attore ha prodotto la seguente documentazione: busta paga riferita al mese di marzo 2021, ossia ante sinistro da cui risulta uno stipendio netto di € 1.690,00 (docc. 37- 38 citazione); 730 del periodo ante sinistro per l'annualità 2020, da cui risulta il reddito da lavoro dipendente lordo di €
21.214; buste paga percepite in regime di malattia, periodo che va da aprile 2021 a settembre 2021. (doc. 43) da cui emerge uno stipendio netto medio di € 1.728,5.
La percezione di detto reddito è poi venuta definitivamente meno a causa del licenziamento. Le parti convenute nulla hanno dedotto sul punto o indicato cause diverse a spiegazione della suddetta riduzione patrimoniale.
Detta documentazione è idonea ai fini della liquidazione del danno lamentato nei limiti di seguito espressi.
pagina 15 di 25 La liquidazione del danno deve essere effettuata alla luce del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base a cui tre sono i passaggi demandati al giudice: a) accertare se la vittima ha perso in tutto o in parte la capacità di svolgere il proprio lavoro;
b) accertare se la vittima ha conservato forze industri per svolgere un altro lavoro;
c) capitalizzare il reddito perduto e sottrarre da esso il presumibile reddito ancora realizzabile con la residua capacità di lavoro della vittima.
“Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro”
(Cassazione civile sez. III - 20/06/2025, n. 16604).
Risulta dalla documentazione in atti e da quanto emerso in sede di ctu che il Pt_1 abbia perso la capacità di svolgere il lavoro specifico di muratore pur conservando una capacità lavorativa generica nel settore edile. Nella specie lo stesso ha depositato in atti documentazione da cui si evince il reimpiego delle proprie forze industri nella qualifica di geometra.
Sono in atti il contratto di lavoro a tempo determinato presso la Abruzzocantieri S.r.l
(assunzione in data 20-12-21) e la busta paga di gennaio 2022 da cui risulta uno stipendio netto di € 1399,00 (doc.45 atto citazione).
Ciò premesso, il danno emergente, inteso come perdita o contrazione effettiva del reddito a seguito del sinistro, deve essere così calcolato: reddito percepibile in assenza di sinistro da aprile 2021(data del sinistro) a giugno 2022
(mese in cui si conclude il rapporto di lavoro con Abruzzocantieri S.r.l.) ovvero, netto busta paga netto x 15 [– meno] reddito effettivamente percepito (reddito percepito nello stesso pagina 16 di 25 periodo in base al netto in busta paga) + i contributi previdenziali di cui al periodo di comporto e le retribuzioni per il contratto di lavoro a tempo determinato. (sul punto cfr.
Cassazione Civile, Sez. 3, 29 aprile 2025, n. 11320 – “L'art. 137, comma 1,D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209(Codice delle assicurazioni private) deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato”.
Deve precisarsi che avendo parte attrice, per il periodo ante sinistro, prodotto un'unica busta paga relativa all'aprile 2021 e un 730 relativo all'anno 2020, il netto dovrà esser ricavato in via equitativa sulla base di detti documenti.
€ 1400,00 (stipendio netto medio ottenuto equitativamente in base all'unica busta paga del
2021 in atti e al reddito complessivo risultante dal 730 del 2020 da cui si stima un reddito netto mensile più basso) x 15 mensilità (aprile 2021-giugno 2022) = € 21.000.
A tale somma va detratto l'importo di 17.498,78 che l'attore ha percepito sommando i contributi previdenziali di cui al periodo di comporto e le retribuzioni per il contratto di lavoro a tempo determinato da Dicembre 2021 a Giugno 2022 (docc. 43-44-45 cit..).
Totale danno emergente: 3.501,22
Il danno da lucro cessante deve essere calcolato prendendo a riferimento il criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicato “(c) capitalizzare il reddito perduto e sottrarre da esso il presumibile reddito ancora realizzabile con la residua capacità di lavoro della vittima” e va calcolato come di seguito:
capitalizzazione del reddito annuo perduto – reddito presumibilmente ancora realizzabile dalla vittima
pagina 17 di 25 € 21.214,00 (Mod. 730/2021 – doc. 38 del fasc.) x 21,6888 (coefficiente applicativo alla età di anni 46 al momento della cessazione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato di
Giugno 2022) = € 460.106,00 (reddito perduto capitalizzato)
Il reddito presumibilmente ancora realizzabile deve essere calcolato prendendo a riferimento il reddito annuo stimato calcolabile in base alla busta paga percepita a seguito dell'incidente (retribuzione di fatto 1.790,77 x 12 = 21.489,24) che capitalizzata condurrebbe ad € 465.886.
Tuttavia, va considerata l'incertezza lavorativa legata ad un contratto a tempo determinato e la effettiva discontinuità lavorativa provata da parte attrice (vedi allegato all'atto del 3-7 -25 parte attrice), tali per cui la somma dovrà essere congruamente ridotta ad € 360.000.
Di qui: €460.106,00 - €360.000,00 = €100.106,00.
Totale danno da lucro cessante = € 100.106,00.
Deve ora passarsi alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Sul punto va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972,
26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato "ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: unitarietà nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,226,2056,2059 c.c.); onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
(modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici).
Con la riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la precedente rubrica “danno biologico” è stata sostituita dal "danno non pagina 18 di 25 patrimoniale", al cui interno è possibile distinguere le due voci di “danno biologico
/dinamico-relazionale” e di “danno da sofferenza soggettiva interiore” (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
La fenomenologia della lesione non patrimoniale deve dunque essere valutata sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. da sofferenza soggettiva interiore, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). (cfr. Cassazione civile sez. III - 01/03/2024, n. 5547).
La quantificazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata alla luce dei criteri dettati dall'art. 139 del dlgs 7 settembre 2005, n. 209 rubricato “danni non patrimoniali per lesioni di lieve entità” che trova applicazione nel caso di specie essendo le lesioni derivate da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, criteri aggiornati all'attualità.
I danni si liquidano come di seguito (età del danneggiato anni 44, percentuale invalidità permanente 5%, punto base danno permanente € 963,40):
- danno biologico da invalidità permanente € 5.997,17
- danno biologico da invalidità temporanea €4.231,50 = ( € 1685,40 per I.T.T; € 1264,05 per I.T.P . al 75% giorni 30; € 842,70 per I.T.P. al 50%, giorni 30; € 421,35 per I.T.P. al 25
%; giorni 30.
Nessuna somma viene riconosciuta e liquidata a titolo di danno morale. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (solo, infatti, in presenza di prova da parte del danneggiato circa la sofferenza morale conseguente al fatto, può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione: cfr. Cass. 3260/2016 e Cass. pagina 19 di 25 23469/2018). Qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, può essere considerata risarcibile solo se non futile, ovvero non consistita in meri disagi o fastidi e tale da superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (Cass.
29206/2019). Considerandosi, pertanto, le carenze allegatorie nel caso specifico (posto che l'attore non ha specificato in che modo il danno morale si sarebbe estrinsecato nel caso di specie), ma anche il carattere lieve delle lesioni fisiche riportate e l'impossibilità, in mancanza di prova specifica, di presumere da esse una sofferenza soggettiva ristorabile, non può riconoscersi l'ulteriore voce di danno pretesa.
Nulla l'attore ha specificamente dedotto (prima ancora che provato) sul pregiudizio "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione conseguente ai fatti oggetto di giudizio, il che impedisce il riconoscimento in questa sede di tale posta di danno (non liquidabile, come detto, automaticamente in ragione del riconosciuto danno biologico), né può essere riconosciuto un danno morale alla luce della perdita della capacità lavorativa specifica lamentata, voce che attiene al danno di natura patrimoniale e che è già stata oggetto di riconoscimento e liquidazione.
Non sussistono, infine, i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 139, comma 3, c.d.a., non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare.
Totale danno non patrimoniale € 10.228,67
Sulle spese mediche richieste, le stesse vanno riconosciute in quanto ritenute congrue all'esito della consulenza tecnica per un totale di € 1510,40.
Quanto alle spese stragiudiziali esse sono considerate dalla giurisprudenza rientranti nel cd danno emergente. In ogni caso, ai fini della relativa riconoscibilità risulta necessaria un'attività di valutazione ex ante: “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a pagina 20 di 25 carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (Cassazione Civile Sez. VI
10 dicembre 2021 n. 39384; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685; Cass. Civ.
Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941; Cass. Civ. Sez. III 13 aprile 2017 n. 9548).
Deriva da quanto precede che, all'esito di questa valutazione “ex ante”, se il giudice del merito converrà che quella stessa lite poteva essere definita, con l'attività e le prove offerte nel processo, già nella fase amichevole, non v'è ragione per escludere tali spese legali, che appartengono a quella fase stragiudiziale.
Nella specie la documentazione prodotta induce a valutare positivamente la sussistenza di detto presupposto.
Pertanto, non vi è ragione per escludere le spese legali appartenenti alla fase stragiudiziale e che vanno distinte da quelle della fase giudiziale.
Nel caso di specie è in atti che l'attività stragiudiziale sia stata svolta e che abbia rivestito le forme della obbligatorietà (doc 7. negoziazione assistita).
Osservato poi che la mancata prova del pagamento dei compensi per la fase stragiudiziale non è di ostacolo al riconoscimento del relativo importo, trattandosi comunque di attività effettivamente svolta e di obbligazione assunta dalla parte la liquidazione va effettuata alla luce del D.M. 55/2014.
Deve dunque liquidarsi a tale titolo la somma di € 3000,00 come da domanda di parte attrice la quale ha operato una autonoma riduzione sull'importo che sarebbe stato riconosciuto in base al D.M. 55/2014 – scaglione di riferimento € 52.000,00 a € 260,000 – valori medi.
Va riconosciuto l'importo di € 284,99 per i danni alle cose, nella specie guanti e casco in quanto spesa ritenuta congrua (doc. 39 cit.).
pagina 21 di 25 Sulla domanda di manleva svolta dalla e nei Controparte_3 Parte_2 confronti di Controparte_1
Dalla documentazione in atti risulta che tra e la Controparte_3 Controparte_6 sia stato stipulato il contratto di polizza assicurativa per responsabilità civile
[...]
N. 52030283396, con periodo di validità dal 27/11/2020 al 27/11/2021 massimale assicurato 6.070.000/1.220.00 – franchigia scoperto € 500,00. (cfr. doc. 2 costituzione convenuti).
Non è stata contestata la vigenza contrattuale al momento della denuncia del sinistro.
Dispone l'art. 1917 al comma 1, ivi richiamabile ai sensi dell'art. Art. 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
Dispone altresì al comma 3: “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.
Alla luce di quanto sopra la Intesa AN AO deve essere condannata a tenere indenne le parti convenute di quanto saranno tenute a pagare alla parte attrice nei limiti della franchigia e dello scoperto previsti.
In merito alla condanna d'ufficio delle parti convenute per lite temeraria, la pronuncia ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass.
Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 2/623).
pagina 22 di 25 Nel caso di specie non risultano gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori tabellari medi, in base al valore effettivo della causa.
Le spese di CTU e di CTP sono a carico di parte soccombente.
Riepilogando, a titolo di danno non patrimoniale risarcibile è dovuta la somma di
€10.228,67.
A titolo di danno patrimoniale è dovuta la somma di € 100.106,00 per danno perdita capacità lavorativa + € 1510,40. per spese mediche;
+ € 3000,00 spese stragiudiziali + €
284,99 per danni a cose, per un totale di 115.130,06. A tale importo deve essere sottratto quanto già versato dalla assicurazione (€ 8.373,44,) per un totale di
€106.756,62.
Va fatta poi applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo Tribunale per cui compete altresì - anche d'ufficio – il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (ex multis SS.UU. 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ. 5671/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme dovute per il complessivo importo di euro 106.756,62, devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I., a decorrere dal data
11.10.2021 data di stabilizzazione dei postumi (Cass. civ. 5671/2010; Cass. civ.
18028/2010), fino alla pubblicazione della odierna sentenza.
pagina 23 di 25 Sulle somme finali di cui sopra spettanti dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta (ex multis Cass. civ.
11594/2004; Cass. civ. 9711/2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori tabellari medi, in base al valore effettivo della causa;
con distrazione in favore del procuratore antistatari. Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014; Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del
13/08/2022); valore della causa da €52.001 a € 260.000 – valori medi.
Le spese di c.t.u. sono a carico della convenuta.
pagina 24 di 25
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la sussistenza di una responsabilità esclusiva della nella Parte_2 verificazione del sinistro per cui è causa;
dichiara che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile, riportato dall'attore in conseguenza diretta ed immediata del sinistro ammonta a euro 115.130,06. condanna e nonchè la convenuta Parte_2 Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in via solidale Controparte_1 tra loro, al pagamento della intera somma di euro €106.756,62, tenuto conto dell'avvenuto pagamento della somma di euro € 8.373,44 da parte della Controparte_4
(assicurazione del responsabile civile), con interessi e rivalutazione nei termini specificati in parte motiva.
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore che si liquidano in € 759,00 per esborsi, € 14.103,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a.
Condanna la a tenere indenne il e Controparte_6 Controparte_3 [...]
per quanto dovranno pagare in favore della parte attrice. Parte_2
Pone le spese della CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Sentenza immediatamente esecutiva
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1066/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL FA (C.F. ), elettivamente domiciliato in via C.F._2
Vittoria Colonna 32 di Pescara presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) con sede in Torino e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la sua mandataria e rappresentante (p.iva ), Controparte_2 P.IVA_2 giusto mandato irrevocabile di rappresentanza per Notaio dott. Persona_1 in Milano del 27.05.2014, rep. n.8698 racc. n. 3689, con il patrocinio dell'avv.
[...]
AL TI MO (CF ) elettivamente domiciliato CodiceFiscale_3 presso il domicilio digitale del difensore (in ) Email_1
nonchè
(C.F.: ) e Controparte_3 C.F._4 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Roberto
[...] C.F._5
LI ( ) e dell'avv. Carolina D'Antuono (C.F.: CodiceFiscale_6
pagina 1 di 25 ), ed elettivamente domiciliati presso i domicili digitali dei C.F._7 medesimi ( e Email_2 Email_3
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento dei danni
Conclusioni: così come precisate all'udienza del 4 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta il che in data 09.04.2021, in Pescara, intorno alle ore 18,00 Parte_1 circa, alla guida del Motociclo HONDA FMX 650 TG. DC99790, di proprietà della madre
, percorreva la via Colli Innamorati per dirigersi sulla via Di Sotto ed Parte_3 affrontare la rotatoria ivi situata;
che dopo essere uscito sulla via Di Sotto e aver compiuto manovra di aggiramento della rotatoria predetta, appena intrapreso il rettilineo di via Di
Sotto per procedere con direzione nord verso Montesilvano, in corrispondenza della strada secondaria laterale denominata via Pavone, veniva intercettato dalla vettura Fiat Seicento tg. BH810RZ, di proprietà di e condotta al momento da Controparte_3 Parte_2
la quale sbucando improvvisamente dalla predetta via Pavone per immettersi a
[...] sua volta sulla via Di Sotto, ometteva di concedere il diritto di precedenza al motociclo condotto dal che a seguito del violento ed inevitabile impatto, il motociclo Pt_1
Honda FMX 650 tg. DC99790, riportava ingenti danni, mentre il conducente Pt_1 riportava gravi lesioni;
che lo stesso veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Pescara ove venivano diagnosticate “contusioni multiple da trauma della strada con frattura del malleolo tibiale dx e frattura del terzo distale del V metacarpo mano sinistra”, con prima prognosi di inabilità riconosciuta di gg.30; che sottoposto a visita medico-legale da parte del dott. sono stati accertati giorni 180 di Parte_4 inabilità temporanea e postumi permanenti valutati nella misura dell'8% (otto), quale danno biologico, con contestuale riconoscimento e attestazione di compromissione della capacità di lavoro specifica stante la impossibilità, a causa delle lesioni permanenti riportate, di svolgere le mansioni di carpentiere;
che espletati ulteriori controlli e visite specialistiche,
l'attore è stato dichiarato clinicamente guarito in data 11.10.2021 con previsione di postumi pagina 2 di 25 permanenti;
che la responsabilità del sinistro era da ascrivere totalmente alla responsabilità della la quale violava l'obbligo di dare precedenza;
che oltre ai Parte_2 danni non patrimoniali sono da riconoscersi i danni patrimoniali in relazione alla perdita da capacità di lavoro specifica ed al danno da lucro cessante, con riferimento nella specie alla perdita dei redditi futuri che il danneggiato avrebbe conseguito dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di cui era titolare e venuto meno in conseguenza del fatto illecito del convenuto;
che da ultimo sono dovute le spese legali sostenute per la fase stragiudiziale da liquidarsi secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014; che la
PA in qualità di mandataria, espletata visita medico legale Controparte_4 preliminare sulla persona del formulava con comunicazione pervenuta in data Pt_1
13.09.2021, offerta di risarcimento per complessive € 8.373,44, somma pervenuta a mezzo bonifico bancario, non accettata a saldo, bensì unicamente in acconto sulla maggiore somma dovuta.
Concludeva infine come di seguito: “condannare i convenuti, in via tra di essi solidale, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 209.148,70 (217.522,14 - €8.373,44) per le causali di cui in narrativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo, valutati nel calcolo e nel conteggio l'incidenza dell'acconto già versato;
B) - condannare i convenuti, in via tra di essi solidale, al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre accessori di legge”.
Si costituiva in giudizio la società assicuratrice limitandosi a Controparte_1 contestare il quantum richiesto a titolo sia di danno non patrimoniale che patrimoniale.
Nella specie contestava le somme richieste a titolo di danno morale per mancanza di prova di tale voce di danno e la somma richiesta a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica, in parte perché nella ipotesi di lesioni micropermanenti il pregiudizio subito verrebbe assorbito dal danno alla salute ed in parte per l'immediata ricollocazione del nel mondo lavorativo. Contestava da ultimo anche la richiesta di rivalutazione ed Pt_1 interessi legali.
Concludeva come di seguito: “accertare e dichiarare che la somma offerta ante causam dalla PA convenuta è da ritenersi satisfattiva di ogni danno conseguente al pagina 3 di 25 sinistro de quo, con rigetto di ogni ulteriore domanda avanzata, con vittoria delle spese e competenze di lite;
in via di estremo subordine, accogliere la domanda nei limiti di giustizia, previa decurtazione dell'offerta avanzata ante causam, con compensazione delle spese e competenze di lite.”
Si costituivano in giudizio gli ulteriori convenuti e Controparte_3 Parte_2 chiedendo il differimento della prima udienza al fine di chiamare in garanzia la
[...]
. Nel merito contestavano la dinamica del sinistro Controparte_1 sulla base dei dati tecnici estrapolati dalla “scatola nera” (dispositivo elettronico di localizzazione con tecnologia satellitare) installata sulla vettura targata BH810RX e da cui emergeva come fosse stato il motociclo proveniente dalla direzione opposta a tamponare il motoveicolo guidato dalla e dunque la insussistenza di un nesso di causalità Parte_2 tra la condotta della e l'evento di danno ingiusto lamentato;
in via subordinata Parte_2 contestavano il cumulo richiesto tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria anche alla luce della sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Concludevano dunque come di seguito: “in via preliminare, disporre -si opus sit- il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa della
[...]
con sede legale in TORINO corso Inghilterra n. 3; nel Controparte_1 merito, rigettare la domanda attrice per i motivi esposti nel presente atto;
- in via subordinata, dichiarare che la è tenuta a tenere Controparte_1 indenne i Sig.ri e in caso di eventuale (e non Controparte_3 Parte_2 creduta) soccombenza e, quindi, a manlevarla da tutte le conseguenze dannose che potrebbero derivare dal presente giudizio;
- il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.”
Con decreto del 3/06/2022 , veniva differita la prima udienza di comparizione ex art 269
c.p.c.
Il difensore dell'attore , in merito alla domanda di garanzia contenuta Parte_1 nella chiamata in causa di terzo avanzata nei confronti della PA Intesa AN AO pagina 4 di 25 da parte dei convenuti litisconsorti Di e Controparte_3 Parte_2 depositava richiesta di revoca del provvedimento di spostamento dell'udienza poiché, il terzo soggetto passivo della domanda di manleva è già parte in causa per effetto della
“vocatio” compiuta dall'attore.
Detta richiesta veniva respinta, sul rilievo che nel caso di specie la stessa parte attrice ha rappresentato con l'atto introduttivo del giudizio che “invitata altresì con la stessa diffida alla stipula di una convenzione assistita per la soluzione del caso, la medesima PA dichiarava espressamente di non volere aderire alla procedura Controparte_4 prevista dal D.L. 132/2014, rifiutando ogni integrazione di risarcimento;
inoltrata medesima istanza alla PA la stessa confermava Controparte_1 laconicamente che la richiesta di risarcimento danni avrebbe dovuto essere rivolta alla
PA ; e che pertanto, occorreva di consentire la più Controparte_5 ampia difesa della società assicurativa Intesa AN AO
Sulla chiamata in garanzia la Intesa san AO deduceva “che in tema di RCA, l'assicurato non è tenuto a chiedere di essere garantito e manlevato dal proprio istituto assicurativo, attesa la garanzia propria che soggiace a tale fattispecie. Il comportamento processuale avuto dai convenuti rientra nella diversa casistica della garanzia impropria, in cui
l'assicurato è tenuto a richiedere la manleva del proprio assicuratore.” Concludeva dichiarando di non dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni sollevate dai convenuti e . Parte_2 CP_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., disposta la consulenza medico legale ed istruita oralmente la causa, la stessa veniva rinviata all'udienza del 4 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
All' indicata udienza del 4 luglio la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 25 L'evento ingiusto qui lamentato, nella specie scontro tra circolazione di veicoli, rientra nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. il quale dispone: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Dovrà quindi procedersi alla disamina delle prove acquisite in atti al fine di verificare se e quale parte abbia superato la presunzione legale e dunque a chi sia definitivamente imputabile l'evento di danno ingiusto.
Nella relazione di incidente stradale in atti di cui al documento n. 46 di parte attrice l'agente di Polizia Municipale, successivamente alle dichiarazioni spontanee delle parti ed alla effettuazione dei rilievi, ricostruiva la dinamica dell'incidente come di seguito “[…] il
Veicolo "A" percorreva la Via Pavone e giunto all'intersezione con la Via di Sotto si immetteva nella stessa con direzione nord-sud senza cedere la dovuta precedenza al veicolo “B”. Si precisa che il 'Dare Precedenza' è imposto dalla segnaletica stradale ivi presente. Il veicolo “B” che percorreva Via di Sotto con direzione sud-nord entrava in collisione con il veicolo ”A”, che si era immesso dalla Via Pavone. Nello specifico l'urto avveniva tra la parte anteriore del veicolo "B" e la parte posteriore sinistra del veicolo
"A". A seguito dell'urto il veicolo "B" rovinava a terra unitamente al suo conducente riportando delle lesioni.
La dinamica così ricostruita, conforme alla ricostruzione in fatto operata da parte attrice, ed alle dichiarazioni spontanee del rese nell'imminenza dell'accaduto, è Parte_1 corroborata dalla documentazione fotografica in atti di cui all'allegato 1 della seconda memoria di parte attrice.
Evidente è infatti la segnaletica di dare precedenza presente alla fine di via Pavone, ed altrettanto evidente dalla posizione di quiete dei veicoli è che la conducente del veicolo Fiat non si sia avveduta della presenza del motoveicolo che transitava sulla Via di Sotto in direzione Sud -Nord e che senza cedere la dovuta precedenza si sia immessa nella Via di
Sotto.
pagina 6 di 25 Le ammaccature site sulla parte posteriore sinistra ed il vetro frantumato del veicolo Fiat, oltre al lato di caduta del motoveicolo (lato sinistro) confermano la ricostruzione di cui sopra.
Nello stesso senso le prove testimoniali in atti.
Il teste di parte attrice , sui capitoli di prova 1,2,3,4 di cui alla memoria di Testimone_1 parte attrice così rispondeva: “1: confermo la circostanza. Ciò posso dire in quanto io al momento dell'incidente mi trovavo fuori del vicino supermercato. Cap. 2) posso dire che è vero. Confermo che la ragazza non ha concesso la precedenza, provenendo da Via Pavone per immettersi a sua volta su Via Di Sotto. Cap. 3) è vero. Cap. 4) è vero. Le foto che mi vengono rammostrate infatti rappresentano lo stato dei veicoli e dei luoghi successivamente all'impatto dopo che la , dopo aver impattato il motociclo, Parte_2 proseguiva nella manovra di immissione su Via Di Sotto direzione Sud, ove si arrestava. La ragazza, dopo essere scesa dalla vettura, chiedeva scusa e chiedeva al ragazzo cosa si fosse fatto, pronunciando le parole seguenti: “non l'ho visto, è colpa mia”.”
Sentito altresì, il teste oculare , sui medesimi capitoli di prova di parte Testimone_2 attrice così rispondeva: “1) Il 9 aprile 2021, verso le ore 18, procedevo con la mia auto sulla Via di Sotto ed ho visto una moto che da Via Colle Innamorati ha girato in una rotatoria verso Montesilvano […] 2) Ad un certo punto un'auto, una Fiat 600 sul blu, uscì da Via Pavone ed investì la moto 3) Io mi fermai per soccorrere il motociclista, che era rimasto a terra e non riusciva a muoversi;
qualcuno chiamò l'ambulanza, che arrivò dopo circa 10 minuti;
forse arrivarono pure i vigili, ma non ne sono sicuro 4) L'auto investitrice si spostò dal luogo dell'incidente, parcheggiandosi sulla destra della corsia.
Entra invece in contraddizione la la quale in sede di interrogatorio Parte_2 formale rispondendo al capitolo 2 di parte attrice riferisce : “Non sono sbucata improvvisamente dalla Via Pavone, avendo visto in anticipo ed a distanza il sopraggiungere della moto;
ho quindi eseguito la manovra di svolta perché questa era appunto lontana” mentre si legge nel verbale di polizia in atti “Alla guida del mio veicolo circolavo in Via Pavone con direzione nord-sud, giunta all'intersezione con la Via di Sotto mi arrestavo come previsto dal segnale di dare precedenza. Nel riprendere la marcia per pagina 7 di 25 potermi immettere su Via di Sotto con direzione mare, notavo che non vi erano veicoli circolanti in entrambe le direzioni di marcia e quindi mi immettevo su Via di Sotto svoltando a sinistra con direzione mare.”
Né la ricostruzione sin qui effettuata può ritenersi idoneamente inficiata dalla lettura fatta dal perito di parte dei dati ricavati dalla scatola nera.
Al di là della non correttezza del termine utilizzato nella perizia “tamponamento, termine indicante una specifica tipologia di scontro tra veicoli, ossia l'urto di un veicolo contro la parte posteriore di un altro che proceda o stazioni sulla stessa linea di marcia, la circostanza che l'autovettura Fiat “era pressocché parallela alla linea di carreggiata” deve escludersi proprio alla luce dei danni riportati dall'auto: vetro sinistro anteriore frantumato e parte posteriore sx danneggiata e tali da evidenziare come i veicoli al momento della collisione fossero in posizione perpendicolare l'uno rispetto all'altro.
Chiaro il nesso di causalità materiale, la definitiva imputabilità soggettiva, oltre che oggettiva, dell'evento dannoso alla è avvalorata dalla emersa Parte_2 violazione della norma di cui all'art. 145 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, la quale dispone che “1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.”.
Da quanto sopra risulta superata la presunzione di concorso di colpa ex art. 2054 comma 2 in favore dell'attore, dovendosi dunque affermare la piena imputabilità alla parte convenuta dell'evento di danno lamentato.
Ciò posto, ai fini del sorgere della responsabilità risarcitoria dovrà indagarsi se vi siano danni conseguenziali e se questi siano conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. del fatto illecito.
pagina 8 di 25 In merito ai danni richiesti a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, deve preliminarmente darsi conto delle risultanze cui è pervenuta la c.t.u. svolta dal dott.
[...] cui venivano posti i seguenti quesiti: “1) accerti la sussistenza o meno delle Per_2 lesioni biologiche, temporanee e permanenti, lamentate da parte attrice come asserita conseguenza dell'evento di cui è causa;
2) accerti se sussista il nesso causale tra dette lesioni, ove accertate nella loro esistenza ed il predetto evento dannoso;
3) accerti- in caso di esito positivo dei quesiti sub 1 e 2 - la durata della temporanea, la sussistenza di postumi permanenti, precisando l'incidenza sull'integrità psicofisica globale anche specificando quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali personali della parte attrice siano interessati;
4) quantifichi sul piano medico legale le lesioni biologiche permanenti e temporanee accertate come conseguenza diretta ed immediata dell'evento di cui è causa, indicando la percentuale ovvero le percentuali delle invalidità accertate, chiarendo se tali lesioni abbiano o meno inciso sulla capacità lavorativa generica, ovvero sulla capacità lavorativa specifica svolta, indicandone globalmente la misura percentuale;
5) evidenzi tutti elementi necessari o utili, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta, ai fini della quantificazione dei danni.
6) accerti l'entità e la congruità delle spese mediche sostenute e documentate e l'entità ed il costo di quelle eventualmente da sostenere se necessarie.”
Dalla espletata CTU è emerso quanto segue.
[…] in conseguenza e per causa dell'incidente stradale in cui è rimasto Parte_1 vittima il giorno 09/04/2021 ha riportato “Contusioni multiple da trauma della strada con frattura del malleolo tibiale destro e frattura del III distale del V metacarpo mano sinistra”, così come risulta dal certificato del P.S. del P.O. di Pescara dove gli furono prestate le prime cure del caso. Si tratta di lesioni perfettamente compatibili con la dinamica dell'evento lesivo, quale è quella desumibile dagli atti di causa ed in parte riferitami dallo stesso infortunato, essendosi trattato di un impatto da parte di una motocicletta, alla cui si trovava il malcapitato contro un'autovettura che, Pt_1 provenendo da una strada secondaria, non rispettava la dovuta precedenza. Le lesioni fratturative sono state trattate mediante immobilizzazione gessata della mano sinistra con pagina 9 di 25 coinvolgimento del IV e V raggio e della mano destra mediante gambaletto gessato prima e tutore dopo, divieto di carico e terapia medica. Dopo la rimozione degli apparecchi gessati, avvenuta in data 11/05/2021, facevano seguito controlli specialistici ortopedici (un ultimo controllo ortopedico in data 12/07/2021) nonché certificati del proprio medico di
Medicina Generale fino al giorno 11/10/2021, allorquando veniva attestata la guarigione clinica delle suddette lesioni con postumi da valutare in sede medico legale.
Il conseguente periodo di inabilità temporanea, alla luce del tipo e delle caratteristiche del trattamento delle suddette lesioni e tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, può essere pertanto agevolmente stimato in complessivi giorni 120 distinguibili in giorni 30
(trenta) a totale, giorni 30 (trenta) a parziale al 75%, giorni 30 (trenta) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 30 (trenta) a parziale al 25%. Inoltre per tutta la durata dei 120 giorni della predetta inabilità è sussistita una contestuale incapacità a svolgere il lavoro di muratore esercitata dal ricorrente all' epoca dell'infortunio.
Per quanto riguarda la situazione esitale si osserva come persiste a tutt'oggi una sintomatologia caratterizzata da un modesto deficit funzionale del V raggio della mano sinistra in destrimane associato ad algie funzionali della caviglia, a cui fa riscontro, sul piano obiettivo, la presenza di una modesta deformità all'altezza della testa del V metacarpo sinistro associata a deficit funzionale dietro resistenza del V raggio della mano nonché edema cronico bimalleolare a destra con apprezzabile limitazione di movimenti di lateralità della caviglia la cui mobilizzazione passiva evoca scrosci endoarticolari.
Si tratta di menomazioni che, alla luce del tempo ormai trascorso dall'evento lesivo (tre anni), sono da ritenere di natura permanente e produttive di un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile e secondo le indicazioni fornite dalle tabelle di legge, nella misura complessiva del 5% (cinque per cento) in termini di riduzione dell'integrità psicofisica (danno biologico propriamente detto).
Tale danno, per caratteristiche ed entità non assume nessun rilievo significativo in termini di riduzione della capacità di lavoro di geometra attualmente svolta dall'infortunato né su quella genericamente intesa.
Per quanto riguarda infine il capitolo relativo alle spese mediche sostenute in proprio dall'infortunato si osserva come quelle documentate in atti nella misura complessiva di € pagina 10 di 25 1510,40 risultano essere tutte congrue e attinenti alle lesioni in questione afferendo per €
285,63 a visite specialistiche ed esami radiologici, per 83,00 all'acquisto di ortesi per €
598,15 a terapia fisica riabilitativa, per € 27,8 a farmaci e per € 488,00 alla relazione medico legale necessaria per l'introduzione del presente giudizio. Allo stesso tempo non sono prevedibili spese future […]”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha dunque accertato positivamente la compatibilità tra il fatto illecito e le lesioni subite da parte attrice. Ha accertato che da dette lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea totale pari a giorni 30 (trenta), a cui ha fatto seguito un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale distinguibile in giorni 30 (trenta) al 75%, giorni 30 (trenta) al 50% ed ulteriori giorni 30 (trenta) al 25% e così per complessivi giorni
120 giorni durante i quali si è concretizzata un assoluta incapacità di svolgere l'attività di muratore esercitata dall'infortunato all'epoca del sinistro per cui è causa.
Inoltre, ha accertato che dalle stesse lesioni sono derivati postumi permanenti invalidanti in grado di concretizzare un danno biologico permanente valutabile nella misura del 5%
(cinque per cento) in termini di riduzione della integrità psicofisica. Si è espresso da ultimo sulla congruità delle spese mediche effettuate.
Le conclusioni sin qui riportate devono essere recepite alla luce della loro chiarezza e logicità, al contrario di quanto espresso in fase di risposta alle osservazioni di parte attrice in punto di danno da perdita della capacità lavorativa specifica e ciò per le ragioni di seguito esposte.
Sulle osservazioni mosse da parte attrice in merito alle risposte a quesito n. 4, con cui la parte sottolineava “la totale e permanente incidenza del danno riportato sulla capacità lavorativa specifica per le mansioni e la qualifica di “muratore” che il danneggiato prestava e ricopriva prima del verificarsi del sinistro e non limitata ai soli 120 giorni immediatamente successivi. […] anche in rispondenza ai documenti di causa, ove è specificamente certificata la “inidoneità permanente” allo svolgimento delle attività pagina 11 di 25 precedentemente svolte di muratore impegnato su palafitte e ponteggi (doc. n.35 del fasc. che si alliga).” il consulente tecnico rispondeva come di seguito.
“Premesso anzitutto che alla data della stesura del predetto certificato di inidoneità permanente alla mansione specifica di muratore, redatta dal medico competente dell'azienda in data 01/10/2021, l'infortunato si trovava ancora nel periodo di inabilità temporanea, già indicata come assoluta in ambito lavorativo specifico, si sottolinea la circostanza secondo cui, dal richiamato certificato non emergono gli elementi valutativi che hanno indotto il medico competente a formulare un giudizio di assoluta e permanente inidoneità lavorativa alla mansione specifica di muratore. Da parte nostra è possibile precisare come i postumi accertati nel corso della visita peritale attuale individuano una modesta menomazione (micropermanente) del 5% (cinque per cento), nella quale la componente biologica è prevalente rispetto alla minima componente funzionale. E ciò a dimostrazione di una guarigione intervenuta in assenza di complicanze di sorta e che, nel corso degli anni trascorsi dall'evento lesivo (3 anni), è evoluta con una naturale compensazione funzionale.[…] è possibile affermare sulla base delle risultanze della visita peritale e con ogni più chiara ed obiettiva evidenza, che la ripercussione della menomazione permanente in questione sulla capacità lavorativa specifica di muratore possa assumere un rilievo del tutto modesto se non trascurabile e certamente inferiore al
10% in termini di riduzione della capacità lavorativa specifica di muratore esercitata dal all'epoca dell'incidente in considerazione della eterogeneità delle mansioni degli Pt_1 operai edili che notoriamente richiedono un costante impegno di natura manuale e motoria in generale.”
In primo luogo, deve chiarirsi che al consulente tecnico d'ufficio è rimesso un giudizio di mera compatibilità tra postumi permanenti e prosecuzione del lavoro, essendo rimesso al giudice il giudizio sull'esistenza di un danno da perdita della capacità di lavoro specifica, ossia il giudizio sulla esistenza e sulla risarcibilità del danno da lucro cessante. (cfr. Cass. civ. sez. III- 20/06/2025, n. 16604; Cass. civ. 14/09/2025 n. 25156)
pagina 12 di 25 In secondo luogo, la perdita della capacità di lavoro è la possibile causa di un danno, che deve essere oggetto di dimostrazione. Quest'ultimo consisterà nella effettiva riduzione delle entrate del danneggiato non essendo tale riduzione necessaria e indefettibile conseguenza dell'esistenza dei postumi. In definitiva, è risarcibile come lucro cessante il danno da riduzione del reddito presento o futuro e non la causa di questo “ossia la riduzione della capacità di lavoro specifico”.
In terzo luogo, rispetto alla percentuale indicata dal ctu “10% in termini di riduzione della capacità lavorativa specifica di muratore esercitata”, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'incapacità di svolgere il proprio lavoro non è misurabile in punti percentuali, sicché il relativo “calcolo” manca del più importante presupposto: la scientificità.”(Cass. civ. sez. III- 20/06/2025, n. 16604) […] In punti percentuali si può misurare l'invalidità biologica, non l'incapacità al lavoro, solo la prima infatti è identica per soggetti della stessa età, dello stesso sesso e con identici postumi”.
Per questioni di linearità deve sin da subito approfondirsi il profilo del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
La lesione della salute sofferta da chi al momento dell'infortunio già godeva d'un reddito da lavoro può provocare tre tipi di conseguenze:
a) la vittima conserva il lavoro ed il livello di reddito, ma lavora con maggior pena: questo danno ha natura non patrimoniale e costituisce una circostanza di c.d. personalizzazione del risarcimento del danno biologico;
b) la vittima conserva il lavoro, ma vede ridursi il reddito (ad es., per la forzosa riduzione delle ore dedicate al lavoro o per la perdita di capacità competitiva): questo danno ha natura patrimoniale e si liquida capitalizzando il reddito perduto dalla vittima;
c) la vittima perde il lavoro e, con esso, il reddito che quel lavoro procacciava, anche questo danno ha natura patrimoniale ed è il caso che interessa nel caso di specie.
pagina 13 di 25 L'incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro deve essere valutata in base a tre passaggi:
a) l'accertamento dei postumi;
b) l'accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesta dal lavoro svolto dalla vittima c)
l'esistenza in atto od in potenza di una riduzione patrimoniale.
L'accertamento dei postumi risulta dalla consulenza medica effettuata, postumi da invalidità permanente del 5% consistenti in “deficit funzionale del V raggio della mano sinistra in destrimane associato ad algie funzionali della caviglia […] presenza di una modesta deformità all'altezza della testa del V metacarpo sinistro associata a deficit funzionale dietro resistenza del V raggio della mano nonché edema cronico bimalleolare a destra con apprezzabile limitazione di movimenti di lateralità della caviglia la cui mobilizzazione passiva evoca scrosci endoarticolari.”.
Quanto alla compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesto dal lavoro svolto dalla vittima, vi è da dire che emerge dalla documentazione in atti oltre che dalla ctu espletata, la incompatibilità tra detti postumi e la mansione di lavoro svolta ante sinistro.
Lo stesso consulente dell'ufficio afferma che le mansioni degli operai edili “notoriamente richiedono un costante impegno di natura manuale e motoria in generale” ed è chiaro che i postumi vadano ad interessare proprio gli arti superiori ed inferiori nelle modalità sopra specificate. La documentazione in atti dà prova che il prima del sinistro, Pt_1 avvenuto fosse assunto con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno dalla Azienda
MIC s.r.l. con mansione di muratore e che lo stesso svolgesse lavori in altezza con movimentazione manuale dei carichi (doc. 34 citazione).
Risulta altresì, che a seguito del sinistro, in data 15-09-2021, l'attore venisse sottoposto ad una prima visita medica, all'esito della quale era dichiarato temporaneamente inidoneo al lavoro specifico di muratore. In data 30-09-21, finito il periodo di comporto, sottoposto ad ulteriore visita l'attore veniva ritenuto definitivamente inidoneo al lavoro (cfr. doc. 35 citazione - certificato di inidoneità alla mansione specifica). In data 15-10-21 perveniva pagina 14 di 25 comunicazione di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (intero rapporto di lavoro dal 26-02-20 al 15-09-21 cfr. doc 34 citazione).
Ai fini del giudizio di compatibilità tra postumi e mansione specifica deve, infine, tenersi conto del comportamento processuale delle parti convenute le quali hanno svolto solo generiche contestazioni, per lo più basate su quanto affermato dal ctu in sede di risposta alle osservazioni.
In particolare, circa quanto eccepito da Intesa AN AO Assicura, ossia l'assorbimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica nel danno alla salute in caso di microlesioni, oltre a richiamare la distinzione innanzi fatta, si riporta l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “Così come lesioni gravi potrebbero provocare riduzioni minime del reddito, per contro anche postumi permanenti minimi potrebbero incidere sulla capacità di svolgere determinati lavori. Perciò spetta al giudice valutarne in concreto e caso per caso l'incidenza (Cass. civ., sez. III, ord.
3.9.2024 n.
23553; Cass. civ., sez. III, 17.5.2022 n. 15735; Cass. civ., sez. III, ord. 22.8.2018 n. 20918;
Cass. civ., sez. III, 12.2.2015, n. 2758; Cass. civ., sez. III, 12.2.2013, n. 3290; Cass., sez.
III, 18.9.2007, n. 19357; Cass., sez. III, 8.8.2007, n. 17397; Cass., sez. III, 14.6.2007, n.
13953; Cass., sez. III, 20.1.2006, n. 1120).
Sull'esistenza in atto od in potenza di una riduzione patrimoniale, l'attore ha prodotto la seguente documentazione: busta paga riferita al mese di marzo 2021, ossia ante sinistro da cui risulta uno stipendio netto di € 1.690,00 (docc. 37- 38 citazione); 730 del periodo ante sinistro per l'annualità 2020, da cui risulta il reddito da lavoro dipendente lordo di €
21.214; buste paga percepite in regime di malattia, periodo che va da aprile 2021 a settembre 2021. (doc. 43) da cui emerge uno stipendio netto medio di € 1.728,5.
La percezione di detto reddito è poi venuta definitivamente meno a causa del licenziamento. Le parti convenute nulla hanno dedotto sul punto o indicato cause diverse a spiegazione della suddetta riduzione patrimoniale.
Detta documentazione è idonea ai fini della liquidazione del danno lamentato nei limiti di seguito espressi.
pagina 15 di 25 La liquidazione del danno deve essere effettuata alla luce del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in base a cui tre sono i passaggi demandati al giudice: a) accertare se la vittima ha perso in tutto o in parte la capacità di svolgere il proprio lavoro;
b) accertare se la vittima ha conservato forze industri per svolgere un altro lavoro;
c) capitalizzare il reddito perduto e sottrarre da esso il presumibile reddito ancora realizzabile con la residua capacità di lavoro della vittima.
“Nella liquidazione del danno da perdita del reddito in conseguenza di lesioni personali, il giudice di merito deve dapprima accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza, e solo dopo procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze industri. Non è invece consentito rigettare la domanda senza compiere il suddetto accertamento, sol perché la vittima non abbia dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro”
(Cassazione civile sez. III - 20/06/2025, n. 16604).
Risulta dalla documentazione in atti e da quanto emerso in sede di ctu che il Pt_1 abbia perso la capacità di svolgere il lavoro specifico di muratore pur conservando una capacità lavorativa generica nel settore edile. Nella specie lo stesso ha depositato in atti documentazione da cui si evince il reimpiego delle proprie forze industri nella qualifica di geometra.
Sono in atti il contratto di lavoro a tempo determinato presso la Abruzzocantieri S.r.l
(assunzione in data 20-12-21) e la busta paga di gennaio 2022 da cui risulta uno stipendio netto di € 1399,00 (doc.45 atto citazione).
Ciò premesso, il danno emergente, inteso come perdita o contrazione effettiva del reddito a seguito del sinistro, deve essere così calcolato: reddito percepibile in assenza di sinistro da aprile 2021(data del sinistro) a giugno 2022
(mese in cui si conclude il rapporto di lavoro con Abruzzocantieri S.r.l.) ovvero, netto busta paga netto x 15 [– meno] reddito effettivamente percepito (reddito percepito nello stesso pagina 16 di 25 periodo in base al netto in busta paga) + i contributi previdenziali di cui al periodo di comporto e le retribuzioni per il contratto di lavoro a tempo determinato. (sul punto cfr.
Cassazione Civile, Sez. 3, 29 aprile 2025, n. 11320 – “L'art. 137, comma 1,D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209(Codice delle assicurazioni private) deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato”.
Deve precisarsi che avendo parte attrice, per il periodo ante sinistro, prodotto un'unica busta paga relativa all'aprile 2021 e un 730 relativo all'anno 2020, il netto dovrà esser ricavato in via equitativa sulla base di detti documenti.
€ 1400,00 (stipendio netto medio ottenuto equitativamente in base all'unica busta paga del
2021 in atti e al reddito complessivo risultante dal 730 del 2020 da cui si stima un reddito netto mensile più basso) x 15 mensilità (aprile 2021-giugno 2022) = € 21.000.
A tale somma va detratto l'importo di 17.498,78 che l'attore ha percepito sommando i contributi previdenziali di cui al periodo di comporto e le retribuzioni per il contratto di lavoro a tempo determinato da Dicembre 2021 a Giugno 2022 (docc. 43-44-45 cit..).
Totale danno emergente: 3.501,22
Il danno da lucro cessante deve essere calcolato prendendo a riferimento il criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicato “(c) capitalizzare il reddito perduto e sottrarre da esso il presumibile reddito ancora realizzabile con la residua capacità di lavoro della vittima” e va calcolato come di seguito:
capitalizzazione del reddito annuo perduto – reddito presumibilmente ancora realizzabile dalla vittima
pagina 17 di 25 € 21.214,00 (Mod. 730/2021 – doc. 38 del fasc.) x 21,6888 (coefficiente applicativo alla età di anni 46 al momento della cessazione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato di
Giugno 2022) = € 460.106,00 (reddito perduto capitalizzato)
Il reddito presumibilmente ancora realizzabile deve essere calcolato prendendo a riferimento il reddito annuo stimato calcolabile in base alla busta paga percepita a seguito dell'incidente (retribuzione di fatto 1.790,77 x 12 = 21.489,24) che capitalizzata condurrebbe ad € 465.886.
Tuttavia, va considerata l'incertezza lavorativa legata ad un contratto a tempo determinato e la effettiva discontinuità lavorativa provata da parte attrice (vedi allegato all'atto del 3-7 -25 parte attrice), tali per cui la somma dovrà essere congruamente ridotta ad € 360.000.
Di qui: €460.106,00 - €360.000,00 = €100.106,00.
Totale danno da lucro cessante = € 100.106,00.
Deve ora passarsi alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Sul punto va ricordato che, a partire dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (26972,
26973, 26974 e 26975), il danno non patrimoniale è stato "ripensato" in modo unitario ed onnicomprensivo delle precedenti figure di creazione giurisprudenziale: unitarietà nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223,226,2056,2059 c.c.); onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
(modificative "in peius" della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, con il concorrente limite di evitare duplicazioni (attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici).
Con la riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a., modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, la precedente rubrica “danno biologico” è stata sostituita dal "danno non pagina 18 di 25 patrimoniale", al cui interno è possibile distinguere le due voci di “danno biologico
/dinamico-relazionale” e di “danno da sofferenza soggettiva interiore” (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata).
La fenomenologia della lesione non patrimoniale deve dunque essere valutata sia nell'aspetto interiore del danno sofferto (cd. da sofferenza soggettiva interiore, che si colloca nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso), che nell'aspetto dinamico-relazionale della vita del danneggiato (c.d. danno relazionale, che si colloca nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé"). (cfr. Cassazione civile sez. III - 01/03/2024, n. 5547).
La quantificazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata alla luce dei criteri dettati dall'art. 139 del dlgs 7 settembre 2005, n. 209 rubricato “danni non patrimoniali per lesioni di lieve entità” che trova applicazione nel caso di specie essendo le lesioni derivate da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, criteri aggiornati all'attualità.
I danni si liquidano come di seguito (età del danneggiato anni 44, percentuale invalidità permanente 5%, punto base danno permanente € 963,40):
- danno biologico da invalidità permanente € 5.997,17
- danno biologico da invalidità temporanea €4.231,50 = ( € 1685,40 per I.T.T; € 1264,05 per I.T.P . al 75% giorni 30; € 842,70 per I.T.P. al 50%, giorni 30; € 421,35 per I.T.P. al 25
%; giorni 30.
Nessuna somma viene riconosciuta e liquidata a titolo di danno morale. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (solo, infatti, in presenza di prova da parte del danneggiato circa la sofferenza morale conseguente al fatto, può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione: cfr. Cass. 3260/2016 e Cass. pagina 19 di 25 23469/2018). Qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, può essere considerata risarcibile solo se non futile, ovvero non consistita in meri disagi o fastidi e tale da superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (Cass.
29206/2019). Considerandosi, pertanto, le carenze allegatorie nel caso specifico (posto che l'attore non ha specificato in che modo il danno morale si sarebbe estrinsecato nel caso di specie), ma anche il carattere lieve delle lesioni fisiche riportate e l'impossibilità, in mancanza di prova specifica, di presumere da esse una sofferenza soggettiva ristorabile, non può riconoscersi l'ulteriore voce di danno pretesa.
Nulla l'attore ha specificamente dedotto (prima ancora che provato) sul pregiudizio "sub specie" di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione conseguente ai fatti oggetto di giudizio, il che impedisce il riconoscimento in questa sede di tale posta di danno (non liquidabile, come detto, automaticamente in ragione del riconosciuto danno biologico), né può essere riconosciuto un danno morale alla luce della perdita della capacità lavorativa specifica lamentata, voce che attiene al danno di natura patrimoniale e che è già stata oggetto di riconoscimento e liquidazione.
Non sussistono, infine, i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 139, comma 3, c.d.a., non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare.
Totale danno non patrimoniale € 10.228,67
Sulle spese mediche richieste, le stesse vanno riconosciute in quanto ritenute congrue all'esito della consulenza tecnica per un totale di € 1510,40.
Quanto alle spese stragiudiziali esse sono considerate dalla giurisprudenza rientranti nel cd danno emergente. In ogni caso, ai fini della relativa riconoscibilità risulta necessaria un'attività di valutazione ex ante: “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a pagina 20 di 25 carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (Cassazione Civile Sez. VI
10 dicembre 2021 n. 39384; Cassazione Civile Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685; Cass. Civ.
Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941; Cass. Civ. Sez. III 13 aprile 2017 n. 9548).
Deriva da quanto precede che, all'esito di questa valutazione “ex ante”, se il giudice del merito converrà che quella stessa lite poteva essere definita, con l'attività e le prove offerte nel processo, già nella fase amichevole, non v'è ragione per escludere tali spese legali, che appartengono a quella fase stragiudiziale.
Nella specie la documentazione prodotta induce a valutare positivamente la sussistenza di detto presupposto.
Pertanto, non vi è ragione per escludere le spese legali appartenenti alla fase stragiudiziale e che vanno distinte da quelle della fase giudiziale.
Nel caso di specie è in atti che l'attività stragiudiziale sia stata svolta e che abbia rivestito le forme della obbligatorietà (doc 7. negoziazione assistita).
Osservato poi che la mancata prova del pagamento dei compensi per la fase stragiudiziale non è di ostacolo al riconoscimento del relativo importo, trattandosi comunque di attività effettivamente svolta e di obbligazione assunta dalla parte la liquidazione va effettuata alla luce del D.M. 55/2014.
Deve dunque liquidarsi a tale titolo la somma di € 3000,00 come da domanda di parte attrice la quale ha operato una autonoma riduzione sull'importo che sarebbe stato riconosciuto in base al D.M. 55/2014 – scaglione di riferimento € 52.000,00 a € 260,000 – valori medi.
Va riconosciuto l'importo di € 284,99 per i danni alle cose, nella specie guanti e casco in quanto spesa ritenuta congrua (doc. 39 cit.).
pagina 21 di 25 Sulla domanda di manleva svolta dalla e nei Controparte_3 Parte_2 confronti di Controparte_1
Dalla documentazione in atti risulta che tra e la Controparte_3 Controparte_6 sia stato stipulato il contratto di polizza assicurativa per responsabilità civile
[...]
N. 52030283396, con periodo di validità dal 27/11/2020 al 27/11/2021 massimale assicurato 6.070.000/1.220.00 – franchigia scoperto € 500,00. (cfr. doc. 2 costituzione convenuti).
Non è stata contestata la vigenza contrattuale al momento della denuncia del sinistro.
Dispone l'art. 1917 al comma 1, ivi richiamabile ai sensi dell'art. Art. 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209: “Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
Dispone altresì al comma 3: “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.
Alla luce di quanto sopra la Intesa AN AO deve essere condannata a tenere indenne le parti convenute di quanto saranno tenute a pagare alla parte attrice nei limiti della franchigia e dello scoperto previsti.
In merito alla condanna d'ufficio delle parti convenute per lite temeraria, la pronuncia ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass.
Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 2/623).
pagina 22 di 25 Nel caso di specie non risultano gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori tabellari medi, in base al valore effettivo della causa.
Le spese di CTU e di CTP sono a carico di parte soccombente.
Riepilogando, a titolo di danno non patrimoniale risarcibile è dovuta la somma di
€10.228,67.
A titolo di danno patrimoniale è dovuta la somma di € 100.106,00 per danno perdita capacità lavorativa + € 1510,40. per spese mediche;
+ € 3000,00 spese stragiudiziali + €
284,99 per danni a cose, per un totale di 115.130,06. A tale importo deve essere sottratto quanto già versato dalla assicurazione (€ 8.373,44,) per un totale di
€106.756,62.
Va fatta poi applicazione del criterio consolidato e comunque applicato da questo Tribunale per cui compete altresì - anche d'ufficio – il maggior danno sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento derivante dal mancato tempestivo godimento del relativo importo, ai sensi dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (ex multis SS.UU. 1712/95, Cass. civ. 608/2003; Cass. civ. 5671/2010).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono gli interessi al tasso legale, tempo per tempo vigenti, sulle somme dovute per il complessivo importo di euro 106.756,62, devalutate e rivalutate anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I., a decorrere dal data
11.10.2021 data di stabilizzazione dei postumi (Cass. civ. 5671/2010; Cass. civ.
18028/2010), fino alla pubblicazione della odierna sentenza.
pagina 23 di 25 Sulle somme finali di cui sopra spettanti dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., in quanto somme convertitesi – con la presente liquidazione – in debito di valuta (ex multis Cass. civ.
11594/2004; Cass. civ. 9711/2004).
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, nei valori tabellari medi, in base al valore effettivo della causa;
con distrazione in favore del procuratore antistatari. Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014; Tabelle 2022 (D.M. n. 147 del
13/08/2022); valore della causa da €52.001 a € 260.000 – valori medi.
Le spese di c.t.u. sono a carico della convenuta.
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P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la sussistenza di una responsabilità esclusiva della nella Parte_2 verificazione del sinistro per cui è causa;
dichiara che il complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale risarcibile, riportato dall'attore in conseguenza diretta ed immediata del sinistro ammonta a euro 115.130,06. condanna e nonchè la convenuta Parte_2 Controparte_7 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in via solidale Controparte_1 tra loro, al pagamento della intera somma di euro €106.756,62, tenuto conto dell'avvenuto pagamento della somma di euro € 8.373,44 da parte della Controparte_4
(assicurazione del responsabile civile), con interessi e rivalutazione nei termini specificati in parte motiva.
Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore che si liquidano in € 759,00 per esborsi, € 14.103,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a.
Condanna la a tenere indenne il e Controparte_6 Controparte_3 [...]
per quanto dovranno pagare in favore della parte attrice. Parte_2
Pone le spese della CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Sentenza immediatamente esecutiva
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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