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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1934 di registro generale dell'anno 2023; promosso da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BUTERA SALVATORE (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
PELAGIE N. 8, 92100 AGRIGENTO, giusta procura del 14.06.2023; attore nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. EDOARDO DEL P.IVA_2
CORONA (C.F. , in virtù di procura in atti C.F._2 convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«VOGLIA L'ON. TRIBUNALE ADITO
1) Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 627/23 reso nel ricorso R.G. n. 1358/23 in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
Conclusioni per Controparte_1
:
[...]
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare:
In via principale nel merito:
1 - respingere l'opposizione proposta da nei confronti di già Parte_1 Controparte_1 poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
- previa revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Forlì n. 627/2023 RG. n. 1358/2023 del 24.05.2023, accertare il diritto di credito di già e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_1 condannare la società al pagamento in favore di già Parte_1 Controparte_1 [...]
a qualsiasi titolo, della somma di € 1.435,16, risultate dal credito azionato con il decreto Controparte_1 ingiuntivo del Tribunale di Forlì n. 627/2023 RG. n. 1358/2023 del 24.05.2023 dedotto il CMOR di €
14.006,15, oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dal dovuto fino all'effettivo saldo, ovvero della diversa e/o minor somma emersa in corso di causa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio, e del monitorio, oltre
I.V.A., C.P.A., e successive occorrende;
- condannare già al pagamento – ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_1
96, co. 3 c.p.c. - di una somma equitativamente determinata;
- condannare già al pagamento – ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_1
96, co. 4 c.p.c. - di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, di importo non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 5.000,00.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 627/23 del Parte_1
24.05.2023, a mezzo del quale (ora Controparte_1 Controparte_1
, ingiungeva il pagamento dell'importo, pari ad € 15.441,31, oltre interessi e spese della
[...] fase monitoria, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso due punti di riconsegna ubicati in Porto Empedocle (AG), alla via Francesco Crispi n. 126 e alla via
Roma n. 37 (v. fatture da 3 a 11 in fascicolo monitorio).
1.1. La parte attrice opponente contesta la sussistenza del credito monitorio, facendo presente l'inidoneità delle fatture e l'eccessività degli addebiti «verosimilmente dovuti all'aumento unilaterale del prezzo della fornitura, in palese violazione della normativa in materia ed al mancato corretto funzionamento del contatore elettrico», nonché evidenziando che l'opposta avrebbe incassato il c.d. indennizzo CP_2
(allegati a memoria ex art. 171-ter, n. 2).
2 1.2. La convenuta opposta insiste per la conferma del decreto, ribadendo come la domanda per l'indennizzo CMOR non precludesse al fornitore di agire in via monitoria nei confronti del cliente, anche parallelamente alla procedura indennitaria.
1.3. Con l'ordinanza del 31.05.2024, veniva concessa la provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c., contestualmente formulando la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “
[...]
i obbliga a corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 1934/2023), in favore di Parte_1 [...] la somma composta dai seguenti addendi: a) € 16.500,00 per sorte capitale ed Controparte_1 interessi inclusi; b) € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso, oltre accessori, pari alle spese della fase monitoria già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, con compensazione della residua porzione”.
La causa proseguiva, a cagione dell'adesione della sola parte convenuta opposta, e veniva rinviata all'udienza odierna per essere decisa nei termini che seguono, previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2. Il decreto opposto va revocato per le ragioni che seguono.
2.1. Occorre rammentare che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, s'instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto.
In tale giudizio, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, e dunque ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. ex multis, Cass. Sez. 1, n. 2421 del
03.02.2006).
2.2. Ebbene, la parte ricorrente già in fase monitoria produceva documentazione, poi integrata nella fase di opposizione, idonea a dimostrare la sussistenza e l'entità del proprio credito.
Il credito maturato nei confronti dell'odierno opponente trova adeguato riscontro documentale mediante la produzione dei due contratti di somministrazione (doc. 1 e 2 fasc. monitorio), dei flussi di consumi sui distinti POD (doc. 15 e 16 fascicolo opposta) e della corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 17 e 18), mentre risultano prive di pregio le argomentazioni di parte opponente, che si esplicano in una generica contestazione dell' an e del quantum, senza fornire alcuna prova della non conformità dei prezzi ai consumi effettuati e/o al mercato di riferimento.
3 2.3. La domanda monitoria risulta dunque adeguatamente provata, specialmente in mancanza di specifica contestazione da parte dell'opponente circa eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi.
2.4. Ad ogni buon conto, con nota del 06.06.2024 di accettazione della proposta conciliativa, la difesa di parte convenuta opposta comunicava la ricezione, da parte della i servizi Parte_2 energetici e ambientali, del corrispettivo di morosità, per la somma pari ad € 14.006,15.
2.5. Come già chiarito nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sopra citata, il CMOR è una voce di costo che il nuovo fornitore di energia addebita al cliente che abbia maturato morosità nei cinque mesi precedenti la cessazione del contratto con il fornitore precedente.
Tale strumento permette al fornitore uscente di recuperare l'insoluto, così contrastando il fenomeno del cd. “turismo energetico”, ossia il passaggio sistematico dell'utente moroso ad altro fornitore al solo fine di sottrarsi al pagamento del dovuto.
2.6. L'indennizzo si calcola applicando una formula specifica, individuata all' art.
5.4 Testo
Integrato del Sistema Indennitario ARERA, sui consumi presunti dell'utente nei mesi precedenti al passaggio di fornitura.
Il corrispettivo ha dunque carattere indennitario, ragion per cui il fornitore uscente non ha alcuna certezza o garanzia di saldo integrale dell'insoluto.
2.7. Ne deriva che l'azione diretta nei confronti del cliente non preclude al fornitore uscente l'attivazione della procedura indennitaria, essendo questa soggetta a tempi tecnici per conoscerne l'esito e a specifici requisiti per l'accoglimento, al punto da prevedere espressamente, in caso di doppio pagamento, una procedura di annullamento o rimborso dell'indennizzo.
Pertanto, qualora l'ammontare dell'indennizzo non copra l'intera morosità maturata, il fornitore potrà agire nei confronti del cliente per il residuo.
2.8. Ciò chiarito, la parte convenuta opposta ha documentato un debito originario di €
15.441,31 (doc.
3-11 fascicolo monitorio).
4 A fronte dell'accredito di € 14.006,15 a titolo di indennizzo intervenuto nelle more del CP_2 presente giudizio di opposizione da individuarsi nella data del 29.5.24, tale porzione è estinta per intervenuto pagamento, di talché residua l'importo di € 1.435,16.
2.9. Ai fini del calcolo degli interessi, occorre addizionare l'importo originario di € 15.441,31 degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4°, dalla data di deposito del ricorso monitorio fino al 29.5.24, va poi detratto l'acconto di € 14.006,15, e calcolando sulla differenza ottenuta gli interessi al medesimo saggio dal 30.5.24 fino a completo soddisfo.
2.10. Le spese di lite vanno regolate in base al criterio della reciproca soccombenza, e pertanto, compensate integralmente, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
non sussistono i presupposti per emettere l'ulteriore statuizione ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 627/23 del
24.05.2023; condanna l pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 [...]
, dell'importo risultante dal calcolo di cui in parte Controparte_1 motiva, oltre interessi;
compensa integralmente le spese di lite.
Forlì, 18 giugno 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
5
Il Tribunale Ordinario di Forlì, in persona del dott. Emanuele Picci, all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1934 di registro generale dell'anno 2023; promosso da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
BUTERA SALVATORE (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._1
PELAGIE N. 8, 92100 AGRIGENTO, giusta procura del 14.06.2023; attore nei confronti di
(C.F. Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. EDOARDO DEL P.IVA_2
CORONA (C.F. , in virtù di procura in atti C.F._2 convenuto
-ooOoo-
Conclusioni per Parte_1
«VOGLIA L'ON. TRIBUNALE ADITO
1) Revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 627/23 reso nel ricorso R.G. n. 1358/23 in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
Conclusioni per Controparte_1
:
[...]
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare:
In via principale nel merito:
1 - respingere l'opposizione proposta da nei confronti di già Parte_1 Controparte_1 poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
- previa revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Forlì n. 627/2023 RG. n. 1358/2023 del 24.05.2023, accertare il diritto di credito di già e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_1 condannare la società al pagamento in favore di già Parte_1 Controparte_1 [...]
a qualsiasi titolo, della somma di € 1.435,16, risultate dal credito azionato con il decreto Controparte_1 ingiuntivo del Tribunale di Forlì n. 627/2023 RG. n. 1358/2023 del 24.05.2023 dedotto il CMOR di €
14.006,15, oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002 dal dovuto fino all'effettivo saldo, ovvero della diversa e/o minor somma emersa in corso di causa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio, e del monitorio, oltre
I.V.A., C.P.A., e successive occorrende;
- condannare già al pagamento – ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_1
96, co. 3 c.p.c. - di una somma equitativamente determinata;
- condannare già al pagamento – ai sensi dell'art. Controparte_1 Controparte_1
96, co. 4 c.p.c. - di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, di importo non inferiore a € 500,00 e non superiore a € 5.000,00.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 627/23 del Parte_1
24.05.2023, a mezzo del quale (ora Controparte_1 Controparte_1
, ingiungeva il pagamento dell'importo, pari ad € 15.441,31, oltre interessi e spese della
[...] fase monitoria, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica presso due punti di riconsegna ubicati in Porto Empedocle (AG), alla via Francesco Crispi n. 126 e alla via
Roma n. 37 (v. fatture da 3 a 11 in fascicolo monitorio).
1.1. La parte attrice opponente contesta la sussistenza del credito monitorio, facendo presente l'inidoneità delle fatture e l'eccessività degli addebiti «verosimilmente dovuti all'aumento unilaterale del prezzo della fornitura, in palese violazione della normativa in materia ed al mancato corretto funzionamento del contatore elettrico», nonché evidenziando che l'opposta avrebbe incassato il c.d. indennizzo CP_2
(allegati a memoria ex art. 171-ter, n. 2).
2 1.2. La convenuta opposta insiste per la conferma del decreto, ribadendo come la domanda per l'indennizzo CMOR non precludesse al fornitore di agire in via monitoria nei confronti del cliente, anche parallelamente alla procedura indennitaria.
1.3. Con l'ordinanza del 31.05.2024, veniva concessa la provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c., contestualmente formulando la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.: “
[...]
i obbliga a corrispondere, a titolo dei fatti di cui è causa (r.g. n. 1934/2023), in favore di Parte_1 [...] la somma composta dai seguenti addendi: a) € 16.500,00 per sorte capitale ed Controparte_1 interessi inclusi; b) € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compenso, oltre accessori, pari alle spese della fase monitoria già liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, con compensazione della residua porzione”.
La causa proseguiva, a cagione dell'adesione della sola parte convenuta opposta, e veniva rinviata all'udienza odierna per essere decisa nei termini che seguono, previa concessione di un termine per il deposito di memorie conclusive.
2. Il decreto opposto va revocato per le ragioni che seguono.
2.1. Occorre rammentare che, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, s'instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto.
In tale giudizio, l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto, e dunque ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. ex multis, Cass. Sez. 1, n. 2421 del
03.02.2006).
2.2. Ebbene, la parte ricorrente già in fase monitoria produceva documentazione, poi integrata nella fase di opposizione, idonea a dimostrare la sussistenza e l'entità del proprio credito.
Il credito maturato nei confronti dell'odierno opponente trova adeguato riscontro documentale mediante la produzione dei due contratti di somministrazione (doc. 1 e 2 fasc. monitorio), dei flussi di consumi sui distinti POD (doc. 15 e 16 fascicolo opposta) e della corrispondenza intercorsa tra le parti (doc. 17 e 18), mentre risultano prive di pregio le argomentazioni di parte opponente, che si esplicano in una generica contestazione dell' an e del quantum, senza fornire alcuna prova della non conformità dei prezzi ai consumi effettuati e/o al mercato di riferimento.
3 2.3. La domanda monitoria risulta dunque adeguatamente provata, specialmente in mancanza di specifica contestazione da parte dell'opponente circa eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi.
2.4. Ad ogni buon conto, con nota del 06.06.2024 di accettazione della proposta conciliativa, la difesa di parte convenuta opposta comunicava la ricezione, da parte della i servizi Parte_2 energetici e ambientali, del corrispettivo di morosità, per la somma pari ad € 14.006,15.
2.5. Come già chiarito nell'ordinanza ex art. 648 c.p.c. sopra citata, il CMOR è una voce di costo che il nuovo fornitore di energia addebita al cliente che abbia maturato morosità nei cinque mesi precedenti la cessazione del contratto con il fornitore precedente.
Tale strumento permette al fornitore uscente di recuperare l'insoluto, così contrastando il fenomeno del cd. “turismo energetico”, ossia il passaggio sistematico dell'utente moroso ad altro fornitore al solo fine di sottrarsi al pagamento del dovuto.
2.6. L'indennizzo si calcola applicando una formula specifica, individuata all' art.
5.4 Testo
Integrato del Sistema Indennitario ARERA, sui consumi presunti dell'utente nei mesi precedenti al passaggio di fornitura.
Il corrispettivo ha dunque carattere indennitario, ragion per cui il fornitore uscente non ha alcuna certezza o garanzia di saldo integrale dell'insoluto.
2.7. Ne deriva che l'azione diretta nei confronti del cliente non preclude al fornitore uscente l'attivazione della procedura indennitaria, essendo questa soggetta a tempi tecnici per conoscerne l'esito e a specifici requisiti per l'accoglimento, al punto da prevedere espressamente, in caso di doppio pagamento, una procedura di annullamento o rimborso dell'indennizzo.
Pertanto, qualora l'ammontare dell'indennizzo non copra l'intera morosità maturata, il fornitore potrà agire nei confronti del cliente per il residuo.
2.8. Ciò chiarito, la parte convenuta opposta ha documentato un debito originario di €
15.441,31 (doc.
3-11 fascicolo monitorio).
4 A fronte dell'accredito di € 14.006,15 a titolo di indennizzo intervenuto nelle more del CP_2 presente giudizio di opposizione da individuarsi nella data del 29.5.24, tale porzione è estinta per intervenuto pagamento, di talché residua l'importo di € 1.435,16.
2.9. Ai fini del calcolo degli interessi, occorre addizionare l'importo originario di € 15.441,31 degli interessi al saggio di cui all'art. 1284, co. 4°, dalla data di deposito del ricorso monitorio fino al 29.5.24, va poi detratto l'acconto di € 14.006,15, e calcolando sulla differenza ottenuta gli interessi al medesimo saggio dal 30.5.24 fino a completo soddisfo.
2.10. Le spese di lite vanno regolate in base al criterio della reciproca soccombenza, e pertanto, compensate integralmente, stante l'accoglimento parziale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo;
non sussistono i presupposti per emettere l'ulteriore statuizione ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
Rigettata o assorbita ogni diversa e/o ulteriore eccezione e/o domanda, così provvede: accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 627/23 del
24.05.2023; condanna l pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 [...]
, dell'importo risultante dal calcolo di cui in parte Controparte_1 motiva, oltre interessi;
compensa integralmente le spese di lite.
Forlì, 18 giugno 2025
Il Giudice Dr. Emanuele Picci
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