CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3580/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3580/2019 R.G.
TRA
p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Pasquale Menna, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Arzano C.F._1
(NA), alla via Giuseppe Mazzini n. 83, in virtù di procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
p. iva , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti Giuseppe Cirillo, c.f. , e Maria Manna, c.f. C.F._2 C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Casandrino (Na), alla via Borsellino n. 100, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2040/2019, pubblicata il 22.02.2019
Conclusioni per l'appellante: “in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare
l'assoluto difetto di legittimazione passiva in capo alla società nel primo giudizio, o altra Parte_1 affermazione comunque idonea a produrre l'effetto richiesto e quindi la infondatezza dell'avversa pretesa. Con piena vittoria delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata: Preliminarmente dichiarare improcedibile ed inammissibile ai sensi degli artt. 347, 165 e 348 c.p.c. l'atto di appello proposto dalla Parte_1
1 perché tardivamente proposto. Nel merito rigettare integralmente il gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La citò in giudizio la Controparte_1 Parte_1 sponendo di aver eseguito su commissione di quest'ultima i lavori per la realizzazione di un
[...] autolavaggio, sito in Arzano, al Corso D'Amato, località Squillace.
Lamentò che la committente aveva pagato euro 136.100,00 a titolo di acconto, a fronte del maggiore importo pattuito di euro 236.100,00, restando debitrice di euro 100.000,00, come da fattura n. 3 del
29.12.2005.
La chiese, quindi, la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di Controparte_1 euro 100.000,00, oltre iva al 20 %, interessi e rivalutazione, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti e per la fornitura dei materiali occorrenti.
§ 1.2. Si costituì in giudizio la eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando Parte_1 la domanda attorea. Chiese, in via riconvenzionale, di condannare la società attrice “alla perfetta esecuzione dei lavori in questione”, in quanto non realizzati a regola d'arte.
§ 1.3. Espletata la prova testimoniale, il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, accolse la domanda dell'attrice e condannò la al pagamento in favore Parte_1 della della somma di euro 100.000,00, oltre iva al 20%, ed interessi Controparte_1 legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello, Parte_1 cui ha resistito, costituendosi, la Controparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. In via preliminare ed assorbente va dichiarata l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto, come, peraltro, eccepito dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
Ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. il termine per proporre appello è di trenta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
Nel caso di specie la sentenza oggetto di impugnazione risulta notificata a mezzo p.e.c. in data
20.3.2019 dalla all' avv, Pasquale Menna, difensore costituito Controparte_1 nel giudizio di primo grado della società, odierna appellante, Parte_1
L'atto di appello è stato notificato una prima volta, in data 18.4.2019, ai difensori della CP_1
avv.ti Giuseppe Cirillo e Maria Lanna, tempestivamente nel termine breve di trenta giorni per
[...]
2 l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., ma alla notifica non seguiva l'iscrizione della causa a ruolo nel prescritto termine di dieci giorni, ai sensi degli artt. 347 e 165 c.p.c..
Successivamente la ha notificato, agli stessi difensori, un Parte_1 ulteriore atto di appello, in data 18.7.2019, di contenuto identico a quello notificato il 18.4.2019.
Ciò posto non vi è dubbio, alla luce della documentazione in atti - ed essendo, peraltro, incontestate le date delle notifiche - che l'atto di appello per cui si procede, notificato il 18.7.2019, è stato proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 20.3.2019, data di notifica della sentenza di primo grado da parte del difensore della all'odierna appellante. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il DM n. 147/2022,
(scaglione di riferimento compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari, nella misura prossima ai minimi di tariffa, tenuto conto che la decisione si fonda sull'unica questione della intempestività dell'appello.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 7.200,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.ti Giuseppe
Cirillo e Maria Lanna;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento all'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 9.09.2025 ll Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3580/2019 R.G.
TRA
p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Pasquale Menna, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Arzano C.F._1
(NA), alla via Giuseppe Mazzini n. 83, in virtù di procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E
p. iva , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_2 avv.ti Giuseppe Cirillo, c.f. , e Maria Manna, c.f. C.F._2 C.F._3 presso il cui studio elettivamente domicilia in Casandrino (Na), alla via Borsellino n. 100, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2040/2019, pubblicata il 22.02.2019
Conclusioni per l'appellante: “in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare
l'assoluto difetto di legittimazione passiva in capo alla società nel primo giudizio, o altra Parte_1 affermazione comunque idonea a produrre l'effetto richiesto e quindi la infondatezza dell'avversa pretesa. Con piena vittoria delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni per l'appellata: Preliminarmente dichiarare improcedibile ed inammissibile ai sensi degli artt. 347, 165 e 348 c.p.c. l'atto di appello proposto dalla Parte_1
1 perché tardivamente proposto. Nel merito rigettare integralmente il gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. La citò in giudizio la Controparte_1 Parte_1 sponendo di aver eseguito su commissione di quest'ultima i lavori per la realizzazione di un
[...] autolavaggio, sito in Arzano, al Corso D'Amato, località Squillace.
Lamentò che la committente aveva pagato euro 136.100,00 a titolo di acconto, a fronte del maggiore importo pattuito di euro 236.100,00, restando debitrice di euro 100.000,00, come da fattura n. 3 del
29.12.2005.
La chiese, quindi, la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di Controparte_1 euro 100.000,00, oltre iva al 20 %, interessi e rivalutazione, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti e per la fornitura dei materiali occorrenti.
§ 1.2. Si costituì in giudizio la eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando Parte_1 la domanda attorea. Chiese, in via riconvenzionale, di condannare la società attrice “alla perfetta esecuzione dei lavori in questione”, in quanto non realizzati a regola d'arte.
§ 1.3. Espletata la prova testimoniale, il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, accolse la domanda dell'attrice e condannò la al pagamento in favore Parte_1 della della somma di euro 100.000,00, oltre iva al 20%, ed interessi Controparte_1 legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello, Parte_1 cui ha resistito, costituendosi, la Controparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. In via preliminare ed assorbente va dichiarata l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto, come, peraltro, eccepito dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
Ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c. il termine per proporre appello è di trenta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.
Nel caso di specie la sentenza oggetto di impugnazione risulta notificata a mezzo p.e.c. in data
20.3.2019 dalla all' avv, Pasquale Menna, difensore costituito Controparte_1 nel giudizio di primo grado della società, odierna appellante, Parte_1
L'atto di appello è stato notificato una prima volta, in data 18.4.2019, ai difensori della CP_1
avv.ti Giuseppe Cirillo e Maria Lanna, tempestivamente nel termine breve di trenta giorni per
[...]
2 l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., ma alla notifica non seguiva l'iscrizione della causa a ruolo nel prescritto termine di dieci giorni, ai sensi degli artt. 347 e 165 c.p.c..
Successivamente la ha notificato, agli stessi difensori, un Parte_1 ulteriore atto di appello, in data 18.7.2019, di contenuto identico a quello notificato il 18.4.2019.
Ciò posto non vi è dubbio, alla luce della documentazione in atti - ed essendo, peraltro, incontestate le date delle notifiche - che l'atto di appello per cui si procede, notificato il 18.7.2019, è stato proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dal 20.3.2019, data di notifica della sentenza di primo grado da parte del difensore della all'odierna appellante. Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il DM n. 147/2022,
(scaglione di riferimento compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari, nella misura prossima ai minimi di tariffa, tenuto conto che la decisione si fonda sull'unica questione della intempestività dell'appello.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, spese che si liquidano in euro 7.200,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai procuratori antistatari, avv.ti Giuseppe
Cirillo e Maria Lanna;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento all'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 9.09.2025 ll Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
3