Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 03/12/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Musu, Valentina Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con domicilio in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. -OMISSIS-, emessa in data -OMISSIS-, pubblicata in pari data, all’esito della causa iscritta al R.G. n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa IM RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
la Sig. -OMISSIS- ha agito con il ricorso notificato e depositato in data -OMISSIS-al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- resa nel giudizio recante n. R.G. n. -OMISSIS- con la quale il Tribunale di -OMISSIS- condannava il Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di Euro -OMISSIS- (oltre interessi legali dalla maturazione al saldo) a titolo di differenze retributive;
deducendo l’inadempienza del Ministero resistente è insorta domandando a questo Tribunale di voler dichiarare l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di conformarsi al giudicato di cui alla predetta sentenza con condanna del Ministero medesimo al pagamento delle somme di cui in condanna, oltre interessi dal sorgere del credito al soddisfo e nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta affinché provvedesse in via sostitutiva; ha infine chiesto la fissazione ex art. 114, lett. e), Cod. Proc. Amm., di una somma per il caso di ulteriore ritardo; il tutto con vittoria di spese e competenze anche del presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito;
Rilevato che:
il Ministero intimato si è costituito in data -OMISSIS- per resistere nel giudizio.
Considerato che:
con depositi documentali il Ministero resistente ha dato prova di aver pienamente ed esattamente ottemperato alla sentenza n. -OMISSIS- resa nel giudizio recante n. R.G. n. -OMISSIS- (anche per ciò che concerne le statuizioni del G.O. sulle spese di lite);
nella camera di consiglio del 25 novembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Ritenuto:
di dover dichiarare cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co.5., c.p.a., avendo la ricorrente ottenuto dal Ministero intimato il quantum debeatur disposto nella sentenza di cui ha chiesto l’ottemperanza, né sul punto sono state mosse contestazioni o ulteriori domande, sicchè è possibile concludere che la ricorrente abbia ottenuto esattamente il bene della vita al quale aspirava mediante la proposizione del ricorso in epigrafe;
di dover condannare, alla luce del principio della soccombenza virtuale, l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, da liquidarsi – come da dispositivo - in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede staccata di -OMISSIS- sezione (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LU SS, Presidente
Marcello Polimeno, Referendario
IM RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM RA | LU SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.