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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3151/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3151 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11.09.2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ND DE TE, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Frattamaggiore (NA), alla via P.M. Vergara n.52, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ND DE TE, presso il cui studio elettivamente domicilia in CR
(NA), al Vico Chiesa n.14, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30.07.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in CR (NA) il
05.06.2023 e che dalla loro unione non erano nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa da questo tribunale in data 22.01.2025 e pubblicata il 29.01.2025, le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al giudice relatore per l'udienza dell'11.09.2025 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza che precede i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del P.M. apposto in data 06.10.2025.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 100/2025) emessa in data
22.01.2025 e pubblicata il 29.01.2025 con attestazione del passaggio in giudicato dell'01.10.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. 2 In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“• Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
• la casa coniugale resta in locazione alla sig.ra mentre il sig. Controparte_1
provvederà a trasferire la sua residenza in altra dimora;
Parte_1
• L'arredo andrà diviso in base all'acquisto. Pertanto la camera da letto (composta da materasso e rete matrimoniale, n. 2 comodini, uno specchio, un comò e un armadio
a tre ante) ed il pozzetto modello AKAI saranno restituiti al sig. entro e non Pt_1 oltre il 01.12.2024 mentre la restante parte dell'arredo resta alla sig.ra ; CP_1
• I coniugi rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative ed il tribunale può prenderne atto nella presente pronuncia.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] C.F._1 Controparte_1
), contratto in CR (NA) il 05.06.2023 (atto n.5, Parte C.F._2
II, Serie A, Ufficio 1, anno 2023) prendendo atto delle ulteriori condizioni concordate come in parte motiva indicate;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese;
- provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti all'avv.
ND DE TE ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002.
3 Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20.10.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3151 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11.09.2025, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ND DE TE, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Frattamaggiore (NA), alla via P.M. Vergara n.52, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. ND DE TE, presso il cui studio elettivamente domicilia in CR
(NA), al Vico Chiesa n.14, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 30.07.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in CR (NA) il
05.06.2023 e che dalla loro unione non erano nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa da questo tribunale in data 22.01.2025 e pubblicata il 29.01.2025, le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al giudice relatore per l'udienza dell'11.09.2025 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza che precede i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del P.M. apposto in data 06.10.2025.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 100/2025) emessa in data
22.01.2025 e pubblicata il 29.01.2025 con attestazione del passaggio in giudicato dell'01.10.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. 2 In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“• Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
• la casa coniugale resta in locazione alla sig.ra mentre il sig. Controparte_1
provvederà a trasferire la sua residenza in altra dimora;
Parte_1
• L'arredo andrà diviso in base all'acquisto. Pertanto la camera da letto (composta da materasso e rete matrimoniale, n. 2 comodini, uno specchio, un comò e un armadio
a tre ante) ed il pozzetto modello AKAI saranno restituiti al sig. entro e non Pt_1 oltre il 01.12.2024 mentre la restante parte dell'arredo resta alla sig.ra ; CP_1
• I coniugi rinunciano reciprocamente a richieste di mantenimento”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative ed il tribunale può prenderne atto nella presente pronuncia.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] C.F._1 Controparte_1
), contratto in CR (NA) il 05.06.2023 (atto n.5, Parte C.F._2
II, Serie A, Ufficio 1, anno 2023) prendendo atto delle ulteriori condizioni concordate come in parte motiva indicate;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese;
- provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti all'avv.
ND DE TE ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 115/2002.
3 Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 20.10.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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