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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4536 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
REGIS COMPLESSO LE PALME 98057 MILAZZO presso lo studio dell'Avv.
NN TE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. LEZZI ROBERTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ha adito questo Parte_1
Tribunale deducendo di aver svolto, negli anni dal 2014 al 2020, attività di bracciante agricola alle dipendenze della “Azienda NATURAMICA cooperativa sociale”, per 102 giornate annue, presso i fondi in Longi, contrada Liazzo;
ha esposto di essere stata regolarmente retribuita e di avere percepito, in costanza di iscrizione negli elenchi, le prestazioni di disoccupazione agricola. Ha impugnato il provvedimento di disconoscimento del rapporto e la conseguente CP_2 cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, deducendone l'illegittimità e la carente motivazione “per relationem” al verbale ispettivo del 28.12.2020 non comunicato, nonché l'insussistenza dei presupposti fattuali dell'accertamento.
Si è costituito l' , eccependo in Controparte_3 via principale l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria di cui all'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83, a seguito di procedimento amministrativo ex art. 11 d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375; in subordine, ha dedotto la nullità/inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della domanda per difetto di prova della effettività del rapporto, richiamando le risultanze dell'accertamento ispettivo.
È pacifico in atti che: (i) il provvedimento di cancellazione è stato notificato il 5 febbraio 2021; (ii) ricorso è stato presentato il 1 marzo Pt_2
2021; (iii) la Commissione ha rigettato nella seduta del 28 giugno 2021, essendo comunque maturato il silenzio rigetto il 5 giugno 2021; (iv) nessun ricorso è stato proposto alla Commissione centrale nel termine di 30 giorni, sicché il provvedimento è divenuto definitivo il 5 luglio 2021; (v) il presente ricorso giurisdizionale è stato depositato il 10 dicembre 2021.
Risulta altresì depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato con delibera di ammissione del COA di Patti del 25.01.2022.
In diritto
La questione pregiudiziale attiene alla decadenza dall'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi in materia di elenchi dei lavoratori agricoli.
L'art. 11 d.lgs. n. 375/1993 scandisce il doppio grado amministrativo
(Commissione provinciale e Commissione centrale) con termini perentori;
l'art. 22 d.l. n. 7/1970 prevede, poi, il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria decorrente dalla definizione del procedimento amministrativo (provvedimento espresso nei termini o silenzio rigetto) .
La giurisprudenza di legittimità – richiamata anche dall'ente resistente – è consolidata nel ritenere che:
a) il dies a quo del termine giudiziale di 120 giorni decorre dalla conclusione del procedimento amministrativo (notifica del provvedimento o maturazione del silenzio rigetto); b) la decadenza ha natura sostanziale, è di ordine pubblico, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e inopponibile la rimessione in termini.
Nel caso concreto: maturato il silenzio rigetto il 5 giugno 2021, e non essendo stato proposto ricorso alla Commissione centrale, il provvedimento è divenuto definitivo il 5 luglio 2021; il termine giudiziale di 120 giorni è pertanto scaduto il 2 novembre 2021. Poiché il ricorso introduttivo risulta depositato il 10 dicembre 2021, l'azione è tardiva e dunque inammissibile per intervenuta decadenza.
Le doglianze della ricorrente sulla (asserita) invalidità della motivazione per relationem del provvedimento e sulla mancata comunicazione del verbale ispettivo non incidono sulla decadenza sostanziale;
quand'anche fondate, esse attengono al merito dell'impugnazione amministrativa/giudiziale, ma non sospendono né prorogano il termine decadenziale fissato ex lege per la proposizione dell'azione.
Alla luce del carattere assorbente della pregiudiziale di decadenza, ogni ulteriore questione – ivi comprese l'eccezione di nullità ex art. 414 c.p.c., i profili sull'onere della prova dell'effettività del rapporto e la valutazione delle risultanze ispettive – resta assorbita.
Considerata la particolare complessità della materia e il frequente contrasto interpretativo sulla decorrenza dei termini nel combinato disposto degli artt. 11 d.lgs. n. 375/1993 e 22 d.l. n. 7/1970, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese prenotate a debito e le eventuali competenze spettanti al difensore sono regolate dal d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. 11 marzo 1970, n. 83;
2. Dichiara assorbite tutte le ulteriori domande, eccezioni e deduzioni delle parti;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4. Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, dà atto che, essendo la parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono prenotate a debito.
Così deciso in Patti 23/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo