Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 23812/2023
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23812 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(P.IVA P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte 1
sede in Milano, via Lepetit n. 8/10, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Bernardi e Ida
Margherita Garzelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, alla via
Vittor Pisani 20, giusta procura in calce alla comparsa di nuovo difensore depositata in data
16.02.2024;
ATTRICE
E
n. 39, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Catalano e
Maurizio Vicino, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Catalano sito in Milano, alla via G.B.
Bertini 13;
CONVENUTA
OGGETTO: risoluzione contrattuale, ripetizione somma e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
09.01.2025.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 19.06.2023 Parte 1 conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Controparte_1 società titolare dei diritti relativi al gruppo musicale denominato
"Coma Cose", deducendo che le parti avevano sottoscritto in data 15.11.2019 un contratto per la rappresentazione di spettacoli musicali del menzionato gruppo, poi prorogato con parziali modifiche in virtù dell'Addendum del 11.06.2021; esponeva, altresì, parte attrice che, per effetto dell'art. 6 del Contratto non modificato sul punto dall'Addendum i calendari di rappresentazione degli
- -
spettacoli sarebbero stati determinati da Pt 1 , previa approvazione di CP_1 la quale avrebbe dovuto comunicare per iscritto, nei tre giorni successivi al ricevimento della proposta di calendario, il proprio benestare e che, in difetto di un tempestivo riscontro da parte della società convenuta, il calendario si sarebbe inteso approvato;
soggiungeva poi che, in data 02.08.2022,
Parte 1 aveva comunicato via mail ai soci della Controparte 1 il calendario per cinque spettacoli da rappresentarsi tra il 3 e l'8 novembre 2022 e che, a fronte della mancata opposizione da parte della convenuta nei successivi tre giorni, il calendario inoltrato con le relative date era da reputarsi vincolante per Controparte_1 e per gli artisti dalla stessa rappresentati;
successivamente, solo in data 14 settembre 2022 a fronte di un sollecito volto ad ottenere conferma della disponibilità nelle date indicate - CP 1 comunicava il proprio dissenso al calendario inoltrato quasi un mese e mezzo prima, i cui spettacoli non venivano, pertanto, eseguiti.
Alla luce dell'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta, l'attrice deduceva di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dalla clausola 20.1 e di avere dichiarato risolto di diritto il contratto con pec del 12 ottobre 2022; asseriva che alla risoluzione del contratto per fatto imputabile alla convenuta conseguivano, da un lato, il diritto dell'attrice a ricevere il pagamento della penale contrattualmente prevista, nella misura complessiva di euro 27.000,00 per ciascuno spettacolo non effettuato, oltre al risarcimento dei maggiori danni subiti (sull'assunto che, in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto, nessuno spettacolo ulteriore era stato successivamente rappresentato, con azzeramento degli attesi introiti), e, dall'altro, il diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di acconto ad CP 1 e non ancora recuperate ai sensi dell'art. 21.3 del contratto, pari all'importo di euro 44.291,57 oltre IVA. Pertanto, Parte 1 concludeva chiedendo, previa dichiarazione dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, la condanna di CP 1 al pagamento della somma complessiva di euro
71.291,57 più IVA, o della diversa somma che risultasse dovuta, oltre al risarcimento dei maggiori danni patiti dall'attrice e quantificati in euro 62.323,80 o nella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 contestando in toto le domande di parte attrice.
La convenuta evidenziava, in primo luogo, il tenore informale della email ricevuta il 2 agosto 2022, difficilmente inquadrabile quale proposta definitiva di calendario cui essere tenuti a rispondere nel breve lasso temporale di tre giorni contrattualmente previsto - anche alla luce del periodo estivo dei fatti - e, in secondo luogo, che la email indicata proveniva da un semplice impiegato della Pt 1 sprovvisto dei poteri di proporre delle date vincolanti per la CP 1 e per gli artisti dalla stessa rappresentati;
sosteneva, inoltre, che la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto avrebbe dovuto intendersi riferita non all'ipotesi di spettacoli non approvati in tempo utile dalla convenuta e in relazione ai quali nessuna spesa ER aveva sostenuto, bensì rispetto a spettacoli effettivamente organizzati da Pt 1 , in quanto approvati dalla convenuta, effettivamente
"venduti" ai promoter in forza di appositi contratti sottoscritti e, infine, annunciati al pubblico, il che pacificamente non era avvenuto nel caso di specie.
La convenuta sottolineava, altresì, l'inopportunità per il gruppo "Coma Cose" di svolgere gli spettacoli indicati nel calendario proposto dalla Pt 1 proprio nell'imminenza della pubblicazione del nuovo album del duo musicale e della partecipazione degli artisti al Festival di San Remo 2023, che richiedeva tempo per i relativi preparativi.
concludeva Ritenendo, dunque, che nessun inadempimento le poteva essere imputato, CP 1 per il rigetto delle domande avanzate dall'attrice e domandava, in via riconvenzionale, la condanna di Pt 1 al pagamento del minimo garantito pattuito ai sensi dell'art. 17-bis.2 del Contratto e non ancora corrisposto ad CP 1 pari alla cifra di euro 40.265,00, nonché al risarcimento del danno da mancato guadagno e quantificato in Euro 145.422,69.
Espletata la prima udienza di comparizione, il giudice, con ordinanza del 01.03.2024, rigettava le istanze istruttorie delle parti e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del
09.01.2025, concedendo i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle conclusioni e delle memorie conclusionali;
alla predetta udienza, sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la causa veniva assegnata in decisione
Parte 1 devono Ciò premesso, le domande di risoluzione e ripetizione somme avanzate da ritenersi fondate e vanno accolte nei termini di seguito indicati.
Come è stato esposto in narrativa, parte attrice ha agito per sentir dichiarare la risoluzione di diritto del contratto nonché per ottenere la condanna della convenuta alle restituzioni e al risarcimento dei danni conseguenti, sul presupposto dell'inadempimento contrattuale della CP_1 consistito nel non aver rappresentato gli spettacoli calendarizzati nella email del 2 agosto 2022, tacitamente approvati per mancato rifiuto secondo quanto previsto all'art. 6 del contratto.
Effettivamente, il menzionato art. 6 del contratto sottoscritto il 15.11.2019 (non modificato dal successivo addendum nella parte de qua) prevede: "i calendari definitivi relativi alle date, ai luoghi ed alle Venues di rappresentazione degli Spettacoli (c.d. "Tour Itinerary") verranno determinati da Pt 1 e sottoposti alla previa approvazione della CP 2 con congruo anticipo perlomeno di 20 (venti) giorni rispetto alla data di svolgimento di ciascuno Spettacolo. La CP 2 dovrà a sua volta comunicare per iscritto (via e-mail) a Pt 1 nei 3 (tre) giorni successivi al
,
ricevimento del suddetto calendario, il proprio benestare in merito alle date, ai luoghi ed alle
Venues di rappresentazione degli Spettacoli indicati da che non potrà essere Pt 1
irragionevolmente negato. In caso di mancata risposta della entro il termine di 3 (tre) CP 2
(v. doc. 1 fascicolo parte giorni suddetto, il calendario si intenderà approvato dalla CP_2 attrice). ai soci della CP 1È altresì pacifico che, a fronte della mail del 2 agosto 2022 inviata da Pt_1
[...] con indicata la proposta di calendario per cinque spettacoli da rappresentarsi tra il 3 e l'8 novembre 2022 (v. doc. 15 fascicolo attrice), nessun riscontro sia stato fornito dalla società convenuta fino alla pec del successivo 14 settembre 2022, peraltro solo a seguito di un sollecito in tal senso dell'attrice (v. doc. 17 fascicolo attrice). Nessun pregio ha la doglianza mossa dalla convenuta circa la provenienza della mail da un
"semplice" impiegato della Pt 1 , essendo circostanza incontestata che il mittente, il signor
Pt 1 con il quale CP_1 si era semprePersona 1 era l'account manager di interfacciata per l'esecuzione del contratto.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata in merito ai destinatari della ricordata comunicazione,
essendo documentato per tabulas che la stessa è stata trasmessa non solo al sig. Persona_2 (socio
Controparte 3 , Amministratore Unico di CP_1 dal lugliodi CP_1 ma anche al sig.
,
2021 e secondo socio della compagine sociale.
Giova, inoltre, considerare sul punto che, sebbene dal contenuto sicuramente informale, la comunicazione mail del 2 agosto 2022 conteneva tutti gli elementi idonei a considerarla una proposta di calendario vincolante, qualora non rifiutata nel termine contrattualmente previsto di tre giorni. In detta mail, infatti, erano riportate sia le date dei futuri concerti che le locations, integrando, con ciò, i requisiti minimi di una proposta efficace nei termini indicati dall'art. 6 del
Contratto.
Deve ritenersi, quindi, che la mancata risposta nel termine pattuito da parte della convenuta - senza valide ragioni giustificative – va intesa quale approvazione del calendario di spettacoli proposti da
-
Pt 1
Peraltro, il mancato riscontro a tale comunicazione da parte di CP 1 per quasi un mese e mezzo e solo a seguito di un sollecito dell'attrice, è da reputarsi comportamento contrario non solo alle previsioni pattizie ma, ancor prima, ai più elementari canoni della buona fede contrattuale, essendo sostanzialmente la società convenuta rimasta inerte pur nella consapevolezza del significato contrattuale di tale inerzia - senza comunicare l'assenso o il dissenso al calendario indicato per un lasso temporale oltremodo ingiustificato.
Pertanto, la mancata esecuzione degli spettacoli di cui alla comunicazione del 02.08.2022 configura un inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta e idoneo a legittimare la risoluzione fatta valere da parte attrice.
Non è condivisibile, in proposito, l'interpretazione della clausola risolutiva espressa fornita dalla società convenuta, non solo per il chiaro tenore letterale dell'art. 20.1¹, ove non viene menzionata
Pt 2 c) qualora uno e/o più Spettacoli non 1L'art. 20.1 prevede che "il Contratto potrà essere risolto di diritto da vengano rappresentati per fatto e colpa della CP 2 /o dell'Artista". da nessuna parte la subordinazione dell'efficacia di tale clausola rispetto alla più o meno avanzata fase di organizzazione degli spettacoli o ai costi sostenuti dall'attrice, ma anche alla luce del fatto che la quota di ammortamento dei costi di produzione e allestimento imputabili agli spettacoli è stata separatamente prevista all'art. 18.2 ii) del Contratto e, nel caso di specie, non è stata neppure richiesta dall'attrice, proprio in ragione dell'assenza di spese di organizzazione dalla stessa sopportate.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve, pertanto, dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in data 12 ottobre 2022, a seguito della comunicazione via pec con cui Pt_1 si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 20.1 del Contratto (doc. 18 fasc. attrice).
In conseguenza dell'inadempimento imputabile alla società convenuta, quest'ultima deve essere condannata a pagare, in favore dell'attrice, la somma di Euro 27.000,00 a titolo di penale complessivamente dovuta ai sensi dell'art. 18.2 del Contratto, come modificato dall'art. 6 dell'Addendum, con riferimento ai 5 spettacoli di cui al calendario del 2 agosto 2022 non effettuati per fatto e colpa di CP 1
L'importo della penale contrattualmente prevista, nella misura di euro 5.400,00 per ogni spettacolo non effettuato, non appare manifestamente eccessivo né sproporzionato rispetto agli interessi economici sottesi all'operazione contrattuale.
Va chiarito che tale somma non può costituire oggetto di rivalutazione in considerazione del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità che attribuisce alle somme liquidate in base alla clausola penale natura di debito di valuta ("In caso di inadempimento di contratto preliminare, il giudice ben può, in assenza di domanda di risoluzione del contratto, condannare la parte inadempiente al pagamento della penale convenuta, senza pronunciare la risoluzione. La somma dovuta a tale titolo, nella sua funzione di liquidazione preventiva, convenzionale e forfettaria dei danni derivanti dall'inadempimento, costituisce debito di valuta, ed è, pertanto, insuscettibile di rivalutazione" (v. per tutte Cass. civ. n. 2941/1999).
Controparte 1In conseguenza della risoluzione e di quanto previsto dall'art. 9 dell'addendum, deve essere poi condannata a rifondere a Parte 1 anche la somma di euro 44.291,57 oltre IVA come per legge, a titolo di restituzione dell'acconto da quest'ultima versato alla prima e non recuperato alla data di risoluzione del contratto;
importo risultante dalla differenza tra l'anticipo erogato da Pt 1 (euro 229.375,00 oltre IVA) e l'importo effettivamente maturato da CP 1 alla data di risoluzione del contratto (euro 185.083,45 oltre IVA), come da rendiconto non contestato nel quantum dalla convenuta (v. docc. 3-4-5-6 e da 9 a 14 del fascicolo di parte attrice). Deve, invece, respingersi la domanda di condanna per i maggiori danni asseritamente patiti dall'attrice per i mancati introiti conseguenti agli spettacoli non effettuati, dovendosi ritenere tali danni del tutto ipotetici, in considerazione del fatto che il calendario degli spettacoli da rappresentare, come detto, era comunque subordinato ad un'approvazione (espressa o tacita) della convenuta.
Non meritano accoglimento, infine, le domande proposte in via riconvenzionale da CP 1
Per quanto attiene, innanzitutto, alla richiesta condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo minimo contrattualmente garantito è di tutta evidenza come una simile richiesta risarcitoria non possa provenire dalla parte inadempiente che abbia con la propria condotta causato la risoluzione del contratto. Tale corrispettivo rappresenta, infatti, il lucro che la società convenuta avrebbe maturato portando correttamente a esecuzione il contratto e non può certo esserle riconosciuto a seguito di un suo comportamento inadempiente.
Va parimenti rigettata la domanda riconvenzionale volta a ottenere il risarcimento del danno da mancato guadagno, asseritamente derivante dal fatto che, per un significativo lasso di tempo,
l'attrice non aveva proposto alcuna data in cui far esibire gli artisti.
A parte che, come già evidenziato, non può essere riconosciuto alcun risarcimento alla parte che con la sua condotta inadempitiva ha causato la risoluzione del contratto, deve escludersi la sussistenza dell'inadempimento contrattuale contestato a Pt 1 .
Invero, è incontroverso che le esibizioni oggetto del contratto erano predeterminate ai sensi dell'art. 1 dell'Addendum solo nel numero massimo (pari a 50 rappresentazioni) e non nel minimo, essendo la definizione delle stesse lasciata al libero accordo delle parti sulla base del procedimento previsto dal sopra richiamato art. 6 del Contratto.
In conclusione, Controparte 1 deve essere condannata a pagare a Parte 1 l'importo di €
27.000,00 a titolo di penale nonché la somma di euro 44.291,57 oltre IVA come per legge.
Sui tali importi decorrono gli interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore dell'accolto e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie le domande avanzate da Parte 1 e, per l'effetto: a) dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto oggetto di causa;
b) condanna la convenuta CP 1
[...] al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di penali contrattuali, della somma di
€ 27.000,00, oltre interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo nonché alla restituzione della somma di euro 44.291,57, oltre IVA come per legge e interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2) condanna Controparte 1 alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte 1 che si liquidano in € 545,00 per spese vive ed € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 17 febbraio 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale