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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 920 dell'anno 2023 vertente
TRA
difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, Parte_1
ricorrente
E difeso dagli Avv.ti LORENI LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, CP_1
convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.03.2023 la parte ricorrente in epigrafe, premesso: di essere titolare di pensione d'inabilità ex L. 118/71 da dicembre 2014, in data 15.03.2016, veniva sottoposta a visita di revisione da parte dell che all'esito della visita di CP_1
revisione veniva riconosciuta soggetto “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e art 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale: 75%”; che, con provvedimento del 27.01.2022, l' le comunicava che “a seguito di verifiche è CP_1 emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.04.2016 al 30.11.2017, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07067011 per un importo complessivo di euro 7.456,45 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di assegno non spettanti”; che solo a seguito di tale contestazione si avvedeva, accedendo alla propria Area MyInps che, già con
1 provvedimento del 29.11.2017 (la cui notifica riportava esito: “Indirizzo insufficiente”), mai ricevuto dalla stessa, l' le contestava il suddetto indebito di € 7.465,45; CP_1
proposto senza esito ricorso amministrativo concludeva chiedendo:
“⁻ In via preliminare ed assorbente, Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di CP_ contestazione di indebito, emesso dall' in data 29.11.2017, nonché dei provvedimenti successivamente emessi (quale il provvedimento del 27.01.2022), nei confronti della IG.ra
per carenza di motivazione ex art. 3 Legge n.241/290, con conseguente Parte_1 annullamento degli stessi;
⁻ Nel merito, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, l'irripetibilità della somma CP_ di € 7.456,45, contestata dall' alla IG.ra , con i provvedimenti del Parte_1
29.11.2017 e del 27.01.2022, a titolo di ratei di pensione di inabilità ex L. 118/71 indebitamente percepiti per il periodo che va dal 01.04.2016 al 30.11.2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla IG.ra a tale titolo;
Parte_1
⁻ Condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del presente CP_1 giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in CP_1 diritto.
Lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente,
2 quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass.
n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
Ritiene il giudicante di prestare piena adesione alle valutazioni spese da altro Giudice della Sezione precedentemente pronunciatosi su analoga questione (Dott.ssa
Avarello, Sentenza n. 1161/2024 del 29.10.2024) e le cui motivazioni devono qui intendersi integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
2. Dall'esame della documentazione in atti emerge che la parte ricorrente fosse titolare di pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71 (prestazione n. 07067011 cat. INVCIV) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 21.11.2014, come si evince dal verbale sanitario allegato in atti (cfr. doc. 1 – ricorso).
Risulta altresì in atti la circostanza che la ricorrente sia stata sottoposta a visita di revisione in data 15.03.2016 e che all'esito della visita di revisione, la Commissione medica competente riteneva la ricorrente “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e art 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale:
75%” (cfr. doc. 2 – ricorso); verbale la cui avvenuta notifica non risulta contestata.
Sempre dagli atti si evince che l' ha contestato alla ricorrente l'indebito di € CP_1
7.456,45 sulla predetta prestazione per il periodo dal 01.04.2016 al 30.11.2017 in ragione della corresponsione di una prestazione di invalidità civile non spettante (cfr. doc. 4 – ricorso), la cui notifica, contestata da parte ricorrente- risulta aver avuto il seguente esito “Indirizzo insufficiente” (cfr. doc. 5).
Successivamente, anche con comunicazione del 27 gennaio 2022, l ha contestato CP_1 alla ricorrente il medesimo indebito pari ad € 7.456,45 sulla prestazione n. 07067011 cat. INVCIV.
3. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha in primo luogo lamentato la illegittimità del provvedimento di contestazione di indebito emesso dall' in data 29.11.2017 oltre CP_1
che dei provvedimenti successivi emessi (comunicazione del 27.01.2022) per carenza di motivazione ex art. 3 L. 241/90 e per violazione del principio del clare loqui da parte
3 dell' , per la mancata indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche a CP_2
fondamento dell'indebito contestato alla ricorrente, atteso anche il contenuto tecnico dei verbali sanitari.
Nel merito, ha eccepito la irripetibilità della somma contestata a titolo di indebita percezione dei ratei sulla pensione di inabilità per omessa adozione di un provvedimento di sospensione e di revoca da parte dell' della prestazione in CP_2
godimento, ai sensi dell'art. 37, c.8 L.448/98 e, pertanto, della percezione in buona fede da parte della ricorrente dei ratei contestati e della sussistenza in capo all'assistita di un legittimo affidamento nella spettanza della prestazione, avendo l CP_2
continuato ad erogare la prestazione sino al mese di novembre 2017.
4. Preliminarmente, con riferimento alla carenza di motivazione ex art. 3 L. 241/90 ed alla violazione del principio del clare loqui da parte dell' lamentata dalla CP_2
ricorrente, rileva il giudicante che l' costituendosi ha chiarito le ragioni CP_1
dell'indebito e d'altro canto dal contenuto del ricorso introduttivo si evince che la parte ricorrente ha ben compreso le ragioni dell'indebito, derivanti dalla mancata conferma, in sede di visita di revisione del 15.03.2016, del requisito sanitario ai sensi dell'art. 12,
Legge n. 118/1971 previsto per la corresponsione della pensione di invalidità civile, esito della visita di revisione pacificamente ricevuto dalla ricorrente stessa.
5. Nel merito, interpretata causa petendi e petitum del ricorso, si evince che la difesa attorea contesta la irripetibilità dell'indebito per sussistenza di legittimo affidamento dell'accipiens, in assenza dell'adozione di un provvedimento di sospensione e di revoca da parte dell'Istituto della prestazione in godimento e della percezione in buona fede, quindi, dei ratei che l' le ha continuato ad erogare per oltre un anno dalla data CP_2
della visita di revisione.
6. Orbene, è opportuno rammentare in ossequio al pacifico orientamento espresso dalla Suprema Corte sul punto (ex multis Cass. 9/11/2018 n. 28771; Cass. 15/10/2019,
n.26036; Cass. 16/04/2019, n.10642; da ultimo Cass., 20/05/2021, n.13915) che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. e ciò a causa dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti
4 pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia.
6.1. In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le seguenti disposizioni:
- l'art 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore (…) degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
- l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità (…) e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
L'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente,
è ripetibile pertanto solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed eIGenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Ne consegue, pertanto, che l' può avanzare la richiesta di restituzione CP_1 dell'indebito solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito stesso, con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, salve le ipotesi in cui vi sia stato dolo dell'interessato o assenza di un legittimo affidamento.
I suddetti principi di diritto valgono non solo nei casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma anche nei casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici.
5 Ha ribadito di recente la Suprema Corte (sent. 16/04/2019, n.10642; 20/05/2021,
n.13915) che l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto (come ad esempio in caso di violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all' della situazione CP_1
reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Lo stesso non vale per l'indebito connesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell' CP_1
La disciplina della ripetibilità, pertanto, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
6.2. Con riferimento al venire meno del requisito sanitario, ipotesi interessata al caso di specie, l'art. 37, comma 8, della legge n. 448/98 testualmente stabilisce che: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica (oggi dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del CP_1 beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Detta regola, dunque, ad una prima lettura, parrebbe imporre la retroattività della revoca delle provvidenze, e quindi, l'obbligo restitutorio del beneficiario, sin dalla data della visita di verifica, pur facendo salve le prestazioni conseguite tra il momento del venir meno del requisito sanitario e quello della esecuzione della visita di revisione.
6.3. La giurisprudenza, nel corso degli anni, ha tuttavia progressivamente smussato l'apparente rigidità di tale principio, sforzandosi di contemperarlo con le primarie eIGenze di tutela del legittimo affidamento del percipiente titolare della prestazione assistenziale. 6 La stessa Corte Costituzionale, con successive ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000, pur ribadendo come non sussista un'eIGenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha sottolineato la necessità di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell'ente previdenziale, volendo la legge evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione” (Corte Cost., ordinanza n. 448/2000).
La disciplina sull'indebita erogazione di prestazioni assistenziali, in ciò allineandosi sempre più a quella in tema di indebito previdenziale, deve essere orientata a presidiare i dettami cristallizzati nell'art. 38, primo comma Cost., il quale rappresenta un'ineludibile “garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali eIGenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. cost. n. 39 del 1993 e n. 431 del 1993).
Sarebbe evidentemente lesivo dei richiamati principi di rango costituzionale, e, particolarmente, del dettato dell'art. 38 Cost., rivolgere a carico dell'assistito il comportamento silente e colposamente inerte dell'ente, autorizzando l'Istituto erogante a pretendere senza limiti di tempo la restituzione di prestazioni di natura assistenziale (e come tale verosimilmente fruite nella loro interezza dall'accipiens per il soddisfacimento di propri bisogni primari) che l'Istituto stesso ha colposamente erogato dopo l'avvenuto accertamento del venir meno del requisito sanitario non prestando osservanza ai precisi obblighi di tempestiva sospensione e formale revoca del beneficio imposti dalla richiamata legislazione di settore.
6.4. Deve allora concludersi che l'unica interpretazione teleologicamente allineata al rispetto dei postulati costituzionali ed alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla
Consulta con l'ordinanza n. 448/2000 è quella secondo cui il dettato testuale del comma 8 dell'art. 37 della legge n. 448 del 1998 nel momento in cui prevede che, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, debba essere disposta una sospensione “immediata” dell'erogazione del beneficio in godimento, e l'adozione, 7 entro i novanta giorni successivi, del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche, ponga anche delle precise condizioni per la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate, nel senso che l'inosservanza di tali obblighi (salva la dimostrazione da parte dell'Istituto del dolo del percipiente) rende non indebita la perdurante percezione delle prestazioni assistenziali operate dopo la visita di revisione e fino all'effettivo momento nel quale la revoca venga formalmente comunicata o l'erogazione della prestazione corrispondentemente interrotta, poiché genera una situazione di affidamento di buona fede nel percettore della prestazione assistenziale (cfr. Cass., n. 29419/2018).
7. In applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, deve rilevarsi come nel caso di specie è pacifico che la ricorrente abbia ricevuto il verbale di revisione del 15.03.2016.
Ritiene tuttavia il giudicante, che tale circostanza debba essere valutata congiuntamente alla IGnificativa tardività della contestazione della pretesa restitutoria da parte dell' , intervenute dopo quasi 6 anni dalla visita di revisione CP_2
(considerato anche il mancato perfezionamento della notifica del provvedimento
29.11.2017) precisamente il 10.02.2022 e in assenza di un formale provvedimento di sospensione, prima e di revoca, successivamente, della pensione in godimento.
Risultano inoltre convincenti le considerazioni della difesa attorea in relazione all'alto contenuto tecnico del verbale sanitario, pacificamente ricevuto dalla ricorrente, ma le cui espressioni prettamente specialistiche utilizzate possono non essere idonee a permettere all'assistito di comprenderne appieno il IGnificato;
ne consegue, che solo il provvedimento di sospensione e revoca permettono all'accipiens di avere cognizione effettiva dell'esito della visita e delle ricadute sul piano delle prestazioni in godimento.
In mancanza di alcuna deduzione sul punto da parte dell il quale non ha CP_2 provato di aver provveduto ad inoltrare il provvedimento di sospensione e revoca della prestazione assistenziale, può ritenersi sussistente nel caso di specie un legittimo affidamento da parte della ricorrente nella spettanza della pensione di invalidità civile per il periodo successivo alla visita di revisione, che inibisce il recupero dei ratei versati in data antecedente alla comunicazione dell'indebito.
8 8. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e dichiarata la irripetibilità delle somme percepite dalla ricorrente per il periodo dal 01.04.2016 al 30.11.2017 per un importo pari ad € 7.465,45.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass.
16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 7.465,45 richiesto dall' con note del CP_1
29.11.2017 e del 27.01.2022 a titolo di indebito sulla pensione n. 07067011 cat. INVCIV per il periodo dal 01.04.2016 al 30.11.2017;
- condanna l' alla refusione in favore della parte ricorrente le spese del giudizio CP_1
liquidate in complessivi € 1.863,50 oltre spese generali, Iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Latina, data deposito
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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