Ordinanza collegiale 26 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 8 marzo 2022
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 10/06/2025, n. 11295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11295 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13652/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13652 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Tassoni, 12;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza del 15.12.2016 (protocollata al n. K10/-OMISSIS-) finalizzata ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992, emesso il 25.8.2021 e notificato il 28.9.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- cittadino marocchino, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza del 15.12.2016 (protocollata al n. K10/-OMISSIS-) finalizzata ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992, emesso il 25.8.2021 e notificato il 28.9.2021: il tutto dopo trasmissione di preavviso di rigetto in data 22.1.2021 e motivato sui seguenti presupposti: “ 16/03/2007: sentenza della Corte D'Appello di Torino, irrevocabile in data 01/05/2007, a conferma della sentenza emessa, in data 15/04/2004, dal Tribunale in composizione monocratica di Torino, per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato in concorso (commesso il -OMISSIS-); 21/11/2007: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex artt. 444, 445 c.p.p.) emessa dal GUP presso il Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 7/10/2008 - dichiarato inammissibile il ricorso dalla Corte di Cassazione di Roma il 7/10/2008 per il reato di cui all'art. 423 c.p. (incendio); con ordinanza in data 21/12/2010 del Tribunale di Sorveglianza di Torino, dichiarata estinta la pena e ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova; 28/04/2013: notizia di reato all'A.G. segnalata dalla Sez. Polstrada Torino per guida sotto l'influenza dell'alcool con ritiro della patente di guida; 07/03/2010: notizia di reato all'A.G. segnalata da N.O.R.M. Carabinieri di Chieri (TO) per il reato di cui all'art. 423 c.p. (incendio, tentato); 02/04/2007: arresto in flagranza per immigrazione clandestina - violazione Ordine del Questore effettuato dal Commissariato "B. Nizza" Torino; 18/04/2006: Uff. Prev. Gen. Questura Torino tratto in arresto per rapina e lesioni personali aggravate (in concorso); 29/05/2006: Tribunale Torino revoca arresti domiciliari per rapina e lesioni personali ”.
A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico motivo, la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 comma 1, lett. a) e 9 comma 1, lett. f) della L. n. 91/92 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità– Eccesso di potere per carenza della motivazione ”.
In particolare, il ricorrente ha lamentato che l’impugnato diniego avrebbe recato “ come unico motivo i pareri non favorevoli di Questura e Prefettura di Torino del 2017, riguardanti il carico penale del richiedente. Ebbene, con una istruttoria più attenta ed aggiornata, certo non sarebbe sfuggito ai competenti Uffici indaganti, una rilevante e fondamentale questione: il fatto che il ricorrente otteneva riabilitazione penale per i summenzionati reati, comunque, giova precisarlo, tutti assai risalenti nel tempo ” (cfr. pag. 6): in atti risulta, infatti, documentazione attestante la riabilitazione disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con ordinanza n. 2021 del 21.7.2021, ottenuta dal ricorrente con riguardo alla sentenza del 16.3.2007 emessa dalla Corte d’Appello di Torino ed alla sentenza del 21.11.2007 emessa dal GUP presso il Tribunale di Torino.
La valutazione sfavorevole alla concessione della cittadinanza sarebbe, pertanto, illegittima in quanto l’Amministrazione avrebbe focalizzato “ la propria attenzione esclusivamente sulla notizia di reato per guida in stato di ebrezza, l’unica risalente al 2013 (comunque risalente a ben nove anni fa) ” (cfr. pag. 7); laddove, a sostegno dell’affidabilità e dell’assenza di pericolosità sociale del ricorrente, militerebbe la circostanza che quest’ultimo risiederebbe “ in Italia dal 1998 ” ed avrebbe “sempre costantemente svolto attività lavorativa e ad oggi è assunto presso la Ditta -OMISSIS-, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di operaio di livello V, percependo una retribuzione lorda mensile mediamente pari ad € 1.300,00 ” (cfr. pag. 10).
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Torino (28.1.2022).
Nessuna, ulteriore, memoria è stata depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 16 maggio 2025; a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
In linea generale, occorre osservare che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; id., 10 gennaio 2011, n. 52; Tar Lazio – Roma, 18 aprile 2012, n. 3547).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio – Roma, 4 giugno 2013, n. 5565), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione, per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (cfr. Consiglio di Stato sez. I, 4 aprile 2022, n.713; id., sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il provvedimento sia legittimo sulla base di una valutazione complessiva dei precedenti ascritti al ricorrente.
Invero, dalla disamina del corredo motivazionale del diniego impugnato risulta che l’Amministrazione sia pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale sulla base di alcuni precedenti, in effetti risalenti nel tempo (dal 2007 al 2013).
Proprio con riguardo alla notevole risalenza nel tempo di tali circostanze ritenute ostative alla concessione della cittadinanza, si rende necessario rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, Tar Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), il decennio anteriore alla presentazione della domanda costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI n. 52/2011; id., sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, nn. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr., da ultimo, TAR Lazio, nn. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022 con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, n. 1833/2015 e 2644/2022).
Va aggiunto che, come si è sopra illustrato, il ricorrente ha ottenuto la riabilitazione per una condanna inflitta per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti continuato in concorso ed una condanna per il reato di incendio, entrambe inflitte nel 2007.
Tanto premesso, è consolidato l’orientamento della giurisprudenza a sostegno dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, che si sostanzia nell’esercizio di potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; TAR Lazio, 18 aprile 2012, n. 3547); “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ” (cfr. TAR Lazio, 4 giugno 2013, n. 5565); cosicché “ la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico ” (TAR Lazio, 21 novembre 2024, n. 20690).
È, pure, noto che la pubblica Amministrazione, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge 92/1991, non può sottrarsi da una valutazione sulla pericolosità, astratta o presunta, del richiedente la cittadinanza senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e, benché la sua valutazione sia finalizzata a scopi autonomi e diversi da quella del giudice penale che ha concesso la riabilitazione del condannato, non per questo essa può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto.
Nella specie, l’ottenuta riabilitazione, come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30 luglio 2018, n. 4686) comporta l’accertamento del “ completo ravvedimento dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato ” (cfr. Cassazione penale, sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089).
Ma, a ben vedere, gli effetti riabilitativi si riferiscono soltanto a due dei precedenti che riguardano il ricorrente.
Restano, tuttavia, impregiudicati, quale contraltare valutativo, altri profili di pericolosità, come la notizia di reato per guida sotto l'influenza dell'alcool con ritiro della patente di guida; la notizia di reato di cui tentato incendio e, soprattutto, gli arresti subiti dal ricorrente in flagranza per immigrazione clandestina e per rapina e lesioni personali aggravate. E, quale profilo di compendio, la circostanza che “ in data 22.7.2016 all'istante è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per aver documentato un rapporto di lavoro con un'azienda risultata fittizia ”.
Alla luce di quanto rilevato, si ritiene che le valutazioni istruttorie che hanno condotto all’emissione dell’impugnato diniego siano immuni da irragionevolezza.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali tenuto conto della mera costituzione formale dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.