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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3235 del 2022, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. DANILE Parte_1
GIUSEPPE, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ti DENTICI
LORENZO e MAINI LO CASTO LUIGI, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in Controparte_2 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti GIORDANO CRISTIANA e CARLISI VIVIANA, giusta procura generale in atti;
Oggetto: qualificazione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5.12.2022, ha chiesto – previo Parte_1 accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del con decorrenza dal 1 marzo 2005 – dichiararsi Controparte_1 che il corretto inquadramento contrattuale da attribuire al predetto rapporto è quello di collaboratore fisso, ai sensi dell'art 2 del CCNL di settore, con eccezione
1 dei periodi in cui è stato correttamente inquadrato alle dipendenze della società resistente come praticante e/o come redattore, e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta al pagamento, in suo favore, dell'importo pari a 292.603,41 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di differenze retributive tra le somme dovute in considerazione dell'inquadramento come collaboratore fisso, ai sensi dell'art. 2 del CCNL, ed i minori importi corrisposti, oltre all'indennità sostitutiva per ferie non godute;
in subordine, qualora l'attività svolta dovesse essere considerata autonoma, chiede determinarsi ex art. 2233 c.c. la misura del compenso a lei spettante in 2.957,58 euro mensili e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive maturate a tale titolo dal mese di luglio 2012 al mese di dicembre 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
chiede altresì condannarsi la società convenuta a regolarizzare il rapporto di lavoro mediante versamento, in favore dell' della contribuzione previdenziale CP_3 dovuta e, conseguentemente, condannarsi la parte datoriale al pagamento all' delle somme occorrenti per la costituzione di una rendita vitalizia, ai CP_3 sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della L. n. 1338/1962, sostitutiva della perdita del trattamento pensionistico per effetto dell'omissione contributiva a decorrere della data di instaurazione del rapporto (1 marzo 2005) o dalla diversa data che verrà accertata, fatti salvi i periodi già regolarizzati in relazione ai contratti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio , Controparte_4 eccependo preliminarmente la prescrizione delle pretese azionate nonché la decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine stipulati tra le parti e deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Si è, infine, costituito in giudizio l' (quale soggetto succeduto ad ella CP_2 CP_3 gestione del rapporto previdenziale), chiedendo, nell'ipotesi in cui venga accertata la sussistenza di un rapporto di natura subordinata, condannarsi la società resistente al versamento della contribuzione previdenziale, nei limiti della prescrizione quinquennale, con aggravio di somme aggiuntive dall'inadempimento al saldo, ai sensi dell'art. 116 della Legge n. 388/2000. Con condanna alle spese.
La causa, istruita documentalmente e tramite escussione dei testi Testimone_1
(ud. 17.10.23), , e Tes_2 Testimone_3 Tes_4
(ud. 24.1.24), nonché e (ud.
[...] Testimone_5 Tes_6 CP_5
27.3.24), viene decisa con sentenza contestuale all'esito di discussione orale all'udienza del 15.1.25.
2 Motivi della decisione
Preliminarmente, occorre rilevare come non risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente, atteso che se per un verso,
a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 della L. n.
300 del 1970, anche con riguardo ai rapporti di lavoro sorti con aziende con oltre
16 dipendenti, “il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr.
Cass. civ. sez. lav., 6 settembre 2022, n. 26246; in senso conforme: Cass. civ. sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30957), per l'altro ciò che l'odierna ricorrente deduce è che l'attività sia, tuttora, da lei svolta in assenza di qualsivoglia contratto di lavoro e, pertanto, alcun termine di prescrizione può ritenersi validamente decorso. Parimenti, non appare condivisibile l'eccezione di decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine sollevata dalla società resistente, posto che con il presente giudizio la parte ricorrente non chiede dichiararsi la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati con il né lamenta alcun vizio degli Controparte_1 stessi.
Ciò premesso, occorre rilevare che considerata la creatività e la particolare autonomia della prestazione lavorativa del giornalista, oltre che la sua natura prettamente intellettuale, la qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato comporta una declinazione attenuata della subordinazione (Cass.
41578/2021).
In sostanza, la valutazione circa l'esistenza di un vincolo di subordinazione deve essere condotta mediante modalità e criteri non del tutto corrispondenti a quelli adottati in relazione alle altre attività lavorative, rivelandosi opportuna la considerazione di indici complementari e sussidiari rispetto all'etero-direzione. Pertanto, ai fini dell'accertamento del vincolo di subordinazione, non può essere attribuita eccessiva rilevanza alla circostanza che il giornalista non sia tenuto al rispetto di un orario di lavoro fisso o alla permanenza sul luogo di lavoro, ma al contrario, devono essere presi in considerazione altri e più appropriati elementi quali:
1) lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale;
2) la continuità della prestazione giornalistica.
Tali elementi ricorrono quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate o predeterminabili.
3 In particolare, l'elemento della continuità si rileva quando la prestazione sia resa per un apprezzabile periodo di tempo al fine di assicurare la copertura di un settore informativo attraverso la redazione.
Dunque, il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, di cui assume la responsabilità; da ciò consegue l'affidamento dell'impresa giornalistica che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obbiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (Cass. 3971/2022;
Cass. 24078/2021).
Costituiscono di contro, indici negativi della subordinazione: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo;
la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali;
la pubblicazione e il compenso degli scritti solo previo gradimento e a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 10332/2012).
Analogamente non ricorrono gli estremi del lavoro giornalistico subordinato nel caso in cui manchino l'obbligo di presenza e il divieto di intrattenere altre collaborazioni (Cass. 21176/2021; si veda, ad esempio, il caso della giornalista che inviava alla redazione 40 o 50 notizie al mese -impegno stabile- ma non aveva obblighi di presenza, non assicurava la piena disponibilità e collaborava anche con altre testate, Cass. 9866/2019).
Viceversa, il collaboratore coordinato continuativo è dotato di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, ma diversamente dal lavoratore autonomo svolge la sua attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'imprenditore.
Pertanto, secondo la giurisprudenza assume rilievo il momento della continuità collaborativa e del coordinamento con la struttura dell'ente, che prevale sulla specificità e professionalità dei singoli incarichi (Cass.n.24361/2008). Il coordinamento comporta la possibilità per il datore di lavoro di fornire indicazioni al collaboratore nei limiti dell'autonomia professionale di quest'ultimo che, conseguentemente, si trova ad essere in collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente;
consiste, sostanzialmente, nell'interazione tra committente e collaboratore per l'esecuzione della prestazione, non limitata alla fase di accettazione dell'opera e del pagamento del corrispettivo per ogni singola opera, ma realizzata anche “in corso d'opera” e caratterizzata da un continuo
4 collegamento funzionale tra l'attività del collaboratore e quella del committente, che si giustifica per la pianificazione delle attività oggetto di incarico affidate al collaboratore esterno (Cass.n.5698/2002).
È invece escluso l'inserimento strutturale del collaboratore nell'organizzazione gerarchico-funzionale dell'impresa, che distingue la collaborazione coordinata e continuativa dalla subordinazione (Cass.n.8598/04, n. 13384/04).
Enucleate le coordinate ermeneutiche applicabili al caso di specie, occorre vagliare le risultanze dell'istruttoria orale svolta.
Dalle dichiarazioni del teste di parte ricorrente (direttore del Tes_1 CP_1
fino al gennaio 2022, trasferito a nel 2018) è emerso che il
[...] CP_6 ricorrente ha iniziato a collaborare con il giornale intorno al 2005/2006, poichè c'era bisogno di un nuovo collaboratore, atteso che il precedente cronista di giudiziaria era stato assunto.
si occupava di cronaca giudiziaria e di seguire le partite della squadra Parte_1 cittadina, l'Akragas Calcio. ha rammentato che , dall'inizio della collaborazione e per due Tes_1 Parte_1 anni, ha frequentato fisicamente la redazione, “poi io ho preteso che le collaborazioni avvenissero soltanto in via telematica. Sostanzialmente la mattina lui telefonava per dire che quel giorno ci sarebbe stata una udienza e proponeva le notizie: sulla scorta dell'importanza si individuava lo spazio da dare. Lui inviava gli articoli via mail. Così fino al 2018, lui mandava l'email direttamente a me”
Ciò appare riscontrato dalle dichiarazioni del teste Caposervizio al Tes_5
(“la regola è che l'ingresso in redazione sia assicurato ai soli Controparte_1 giornalisti dipendenti. I collaboratori non hanno il badge di ingresso, un pc o le password di accesso al sistema editoriale e lavorano con i propri mezzi (pc).”) e
, giornalista, (“i collaboratori non avevano nemmeno accesso al sistema CP_5 informatico del giornale;
mandavano i propri articoli tramite mail, oppure successivamente, tramite una piattaforma esterna, che non era il sistema operativo del giornale. Tramite questa piattaforma il collaboratore può solo inoltrare il pezzo, non so dire se questa piattaforma abbia delle credenziali private apposite.
Il non fornisce mezzi di lavoro (pc o tablet) ai collaboratori, che usano i CP_1 propri mezzi.”).
Ancora, nel tratteggiare lo svolgimento della prestazione, ha spiegato che Tes_1
“nel caso dell'attività giudiziaria era lui a proporre le notizie sulla scorta di quello che avveniva in Tribunale;
mentre la lunghezza dell'articolo la indicavo io:
5 potevamo anche trattare su questa questione perché magari lui pensava che una notizia necessitasse di più spazio, ma alla fine ero io a decidere. Non gli è stato mai indicato di seguire alcune vicende in particolare perché noi non sapevamo quali udienze venissero celebrate.
Comunicavo con il Cardinale almeno una volta al giorno, ma se lui aveva bisogno di allontanarsi per qualche giorno nessuno poteva impedirglielo.”
Sul punto ha chiarito che segnalava un certo processo interessante ed Parte_1 io gli rispondevo indicando quante righe doveva scrivere, ciò avveniva sia telefonicamente sia per messaggio.”
L'impaginazione spettava, invece, al Direttore, così come la scelta del titolo, del sommario, dell'occhiello nonché di eventuali immagini, mentre “il collaboratore mandava solo il testo” (così il teste , in quanto “in base alle esigenze di Tes_1 impaginazione e rilevanza della notizia il redattore modifica, accorcia, titola, decide l'immagine a corredo della notizia;
poi viene messo in pagina, controllato dal capo servizio e poi il redattore chiude la pagina mandando in stampa.” (così il teste;
invero, “gli articoli inviati dai collaboratori possono essere Tes_5 corretti, modificati, aggiornati, controllati;
il redattore o il caposervizio scelgono il titolo (non il collaboratore); lo stesso per le immagini a corredo dell'articolo.”
(così il teste ) CP_5 ha inoltre riferito che lavorava tendenzialmente tutti i giorni Tes_1 Parte_1
(inviando uno o due articoli al giorno), ma che poteva sospendere il lavoro e allontanarsi a suo piacimento (“ non si è assentato spesso, ma poteva Parte_1 capitare, era libero di fare quel che voleva, devo dire che però era molto assiduo.”)
Anche il teste ha confermato tale assunto, rammentando che “quando era Tes_5 sotto contratto a termine, doveva chiedere ferie e permessi a me, Parte_1 quando non era sotto contratto di quel tipo, no;
nessuno dei collaboratori comunica ferie e permessi. Per i collaboratori, compreso non c'è obbligo di richiedere ferie e Parte_1 permessi;
ad esempio, se andava a vedere la partita della Juve, non Parte_1 collaborava e non aveva bisogno di chiedere permesso.”
Il teste le cui propalazioni devono essere vagliate con particolare attenzione Tes_2 visto il contenzioso in corso con parte resistente. Quanto al periodo, ha riferito di aver iniziato a lavorare con intorno al 2020 (“poco prima del covid”)
Quanto allo svolgimento dell'attività, ha dichiarato che “La mattina mandavo ai corrispondenti una mail in cui comunicavo di essere il redattore di turno, dopodiché nella tarda mattinata/pomeriggio/serata il segnalava a me Parte_1 le notizie che aveva raccolto in Tribunale;
io a quel punto, dopo aver avuto il
6 quadro completo da tutti, gli mandavo una email con le indicazioni delle misure dei pezzi da scrivere.
Era raro che capitasse, ma poteva succedere che io girassi al Cardinale una notizia di agenzia per fargli scrivere un pezzo a riguardo;
ciò al massimo due o tre volte al mese visto che era lui il “dominus” della giudiziaria ed era lui a proporre le notizie.
Avevo una corrispondenza con il ricorrente per 5 giorni su 7; le nostre interazioni erano come ho descritto, lui inviava la notizia, io gli indicavo la lunghezza del pezzo e poi lui inoltrava l'articolo sulla piattaforma del giornale. Raramente ci si sentiva per telefono, lo scambio tra di noi avveniva principalmente per mail ad esempio per comunicargli che il pezzo era troppo lungo o troppo breve. Se c'era necessità gli chiedevo di aggiungere fotografie.”
Ciò è stato sostanzialmente confermato anche dai testi ed , Tes_5 CP_5 secondo cui la linea viene dettata dal Direttore del giornale ai Caposervizio i quali, nel corso della giornata, fanno due riunioni con il Direttore, comunicano le notizie che hanno ricevuto e -sulla base delle indicazioni del direttore- danno a loro volta indicazioni al redattore di MO (spazio da dedicare alle notizie, notizie) e degli uffici periferici.
Nella normalità, ha dichiarato il teste “è il collaboratore che propone Tes_5 una notizia e poi si decide in redazione se dare spazio alla stessa;
ciò 8 volte su
10. Più raramente invece l'argomento può essere indicato dal capo servizio al collaboratore, se lo stesso dà disponibilità a trattare una certa notizia specifica.
Specifico che il collaboratore può rifiutare di seguire la notizia indicatagli.”
È, inoltre, emerso che nel corso degli anni le pagine del giornale di dedicate CP_1 ad sono state più volte diminuite, passando alle 7/8 di quindici anni fa, Parte_2
4 pagine fino a cinque anni fa, fino alle 2 attuali;
ciò comporta che nessuna rubrica abbia uno spazio fisso (v. sul punto quanto dichiarato dai testi ed Tes_5
). CP_5
Infine è stato provato sia documentalmente (v. doc C fasc. res.) sia dall'istruttoria orale, come il collaborasse parallelamente anche con altre testate, Parte_1 inviando alle stesse gli stessi articoli inviati al . Controparte_1
Sul punto il teste ha “riscontrato che gli articoli proposti dal CP_5 Parte_1 erano uguali o comunque largamente sovrapponibili a quelle che lo stesso aveva già pubblicato su notizie o diffuso sull'agenzia di stampa AGI. L'ho Parte_2
7 constatato personalmente su questo sito Agrigento notizie, leggendo poi il pezzo inviato da , circostanza, questa, confermata anche dal teste Parte_1 Tes_5
L'istruttoria documentale e orale ha tratteggiato un quadro complessivo univoco, con dichiarazioni logiche, lineari, non contraddittorie, intrinsecamente riscontratesi l'une con le altre, sicchè non vi è motivo di dubitare circa la credibilità
e l'attendibilità dei testi escussi.
Tuttavia, tale quadro di fatto delineatosi depone a sfavore della tesi di parte ricorrente.
In materia di attività giornalistica, come già accennato, la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa.
Le circostanze di fatto esaminate tratteggiano un giornalista che, oltre a non essere soggetto a obblighi di presenza, poteva rifiutare gli incarichi assegnati, organizzava autonomamente i periodi di ferie, non aveva obblighi di reperibilità o disponibilità.
Egli decideva autonomamente gli argomenti da trattare, non era tenuto a rispettare vincoli sulla scelta del tema essendo le indicazioni che riceveva via mail estremamente generiche, poteva decidere liberamente, il numero di articoli da trasmettere, la frequenza, lo stile, il taglio e il momento in cui effettuare la trasmissione non dovendo rispettare orari o scadenze.
Non risulta che egli fosse tenuto a rispettare una produzione minima di articoli, né che avesse un rapporto con la redazione intenso del giornale di cui pacificamente non faceva parte;
egli operava al di fuori della sede del giornale e tutti i contatti, mantenuti attraverso posta elettronica o telefono o piattaforma, erano sempre e solo con il Direttore od il Caposervizio.
Non risulta inoltre che egli fosse tenuto a essere sempre disponibile e reperibile tra un articolo e l'altro.
Sul punto non vi sono allegazioni e certamente ciò non può essere desunto esclusivamente dall'elevato numero di articoli inviati;
deve escludersi pertanto che egli dovesse tenersi a disposizione dell'azienda per il perseguimento delle esigenze e necessità di questa.
8 In sostanza il rapporto di era caratterizzato dall' assenza di direttive o Parte_1 disposizioni su cosa scrivere limitandosi il Giornale a verificare solo che l'opera professionale fosse realizzata;
dall'assenza di vigilanza sulle modalità di svolgimento della prestazione;
dalla libertà di organizzarsi non essendo vincolato a orari o turni di servizio, non essendo tenuto a essere a disposizione dell'azienda tra un articolo e l'altro, non avendo tempistiche o scadenze da rispettare;
dalla mancanza di inserimento nell'organizzazione aziendale non essendo neppure tenuto a richiedere o coordinare ferie o permessi o a comunicare stati di malattia;
dall'utilizzo di strumenti di lavoro esclusivamente propri;
dal non essere sottoposto ad alcun potere disciplinare, dal non essere vincolato ad alcun obbligo di esclusiva per cui era libero di prestare la sua collaborazione anche per altre testate o altri soggetti.
Sostiene il ricorrente che la subordinazione attenuata richiesta in ambito giornalistico emergerebbe dalla "continuità'" desumibile dalla produzione dei numerosissimi articoli.
Il carattere di "continuità'" della prestazione richiamata anche dalla Corte di
Cassazione nelle sue sentenze sul tema (Cass. 10241/2016, 1542/16, 10050/16) va intesa come persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile a soddisfarne le esigenze.
In sostanza si richiede che il collaboratore sia stabilmente a disposizione dell'editore il quale possa servirsi della sua prestazione sulla base delle sue esigenze di tempo e contenuto ed esercitando suddetta attività i suoi poteri di direzione, di organizzazione e di controllo;
tutti elementi assenti nel caso di specie.
L'attività prestata dal presenta infatti le caratteristiche della Parte_1 collaborazione coordinata e continuativa di natura giornalistica i cui elementi
(secondo quanto riportato dall'Accordo tra FIEG e ul lavoro autonomo del CP_7 giugno 2014), sono: lo svolgimento del lavoro con impegno esclusivamente personale, in totale autonomia e in assenza di assoggettamento all'eterodirezione da parte dell'editore; la continuità nel tempo delle prestazioni, consistenti nella fornitura di una pluralità di contributi informativi;
la coordinazione da parte del committente per assicurare la coerenza dei contenuti informativi forniti alla linea editoriale;
l'assenza di obblighi di esclusiva;
l'esclusione dalle strutture organizzative gerarchiche aziendali, dalla relativa dipendenza gerarchica prevista nell'organizzazione del lavoro redazionale e dal potere disciplinare dell'editore;
l'esclusione dall'assoggettamento a vincoli di orario;
la non partecipazione all'attività della redazione o delle redazioni decentrate o degli uffici di
9 corrispondenza e l'assenza di accesso al sistema editoriale tranne che per l'invio alla redazione dei suoi contenuti informativi.
In sostanza, nessuna delle argomentazioni sviluppate dal ricorrente, anche ove autonomamente considerata, consentisse di concludere per la sussistenza della subordinazione.
Analogamente, non merita accoglimento la domanda volta alla rideterminazione, ai sensi dell'art. 2233 c.c., dei compensi asseritamente spettanti al ricorrente, atteso che se da un lato il professionista - il quale assuma di essere creditore per l'attività professionale svolta - ha l'onere di dimostrare l'entità delle prestazioni al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (cfr. Cass. 11 marzo 1997, n. 2176), in quanto “il compenso per prestazioni dei professionisti, ove non sia stato liberamente pattuito, va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera” (cfr. Cass. 15 dicembre 2021, n. 40301), dall'altro, ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso ex art. 2233 c.c., il Giudice di merito deve fare riferimento ai criteri della natura, della quantità e della qualità dell'attività svolta;
ne consegue che se – come nel caso di specie – la parte ricorrente non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio l'attività svolta sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, qualitativo, la domanda deve essere rigettata, poiché la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l'interessato dal fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili affinché il giudice possa procedervi.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 15/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
10