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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
471/2024 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. MARCO VICARI in sostituzione dell'avv.
CARMELO PORTALE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'opposto, l'avv. in sostituzione dell'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv. ROBERTO PIETRO SIDOTI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare al foglio di precisazione delle conclusioni del 12 maggio 2025.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_1
Carmelo Portale presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
(p.i. ), e per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. – P.IVA corrente in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_1
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Roberto Pietro Sidoti presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 29 aprile 2024 proponeva opposizione contro Parte_1 il decreto n. 82/2024 con cui questo Tribunale gli aveva intimato il pagamento di €
41.677,34 – oltre spese e compensi – in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 9676-3673 stipulato il 4 luglio 2005 con Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. e medio tempore ceduto.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 4 luglio 2024, venivano depositate memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. e alla prima udienza era disposta la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. e assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria che non aveva esito positivo.
All'odierna udienza la causa – ritenuta matura per la definizione – viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa occorre specificare che la decisione della lite seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass., S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente a esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v. anche Cass., n.
11458/2018).
Infatti, con il terzo motivo di opposizione ha lamentato la nullità Parte_1 parziale del contratto per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto ex artt. 1418 e 1346 c.c.
Il motivo è fondato.
Il costo denominato commissione di massimo scoperto è un onere usualmente imposto ai clienti che stipulano un contratto di apertura di credito in conto corrente, calcolata normalmente applicando un determinato tasso alla massima somma utilizzata dal cliente durante il periodo di riferimento in relazione a tutta la durata dello stesso.
Al di là dell'evidente necessità della pattuizione scritta, secondo la più avveduta giurisprudenza di merito, alla quale questo Tribunale aderisce, qualora nel contratto non si specifichi nulla quanto ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente, la relativa clausola è del tutto indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346 c.c., deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio (Tribunale di Monza, 12 dicembre 2006; Tribunale di
Milano, 4 luglio 2002 e, più di recente, Tribunale Torino 2 luglio 2015).
Nella specie con riferimento al contratto di conto corrente n. 3673.67 al 4 ottobre
2005 (pag. 9 del file.pdf del contratto) si legge mentre con riferimento al medesimo rapporto al 4 ottobre 2005 (pag. 18 del file.pdf del contratto) è scritto
In entrambi i casi non vengono indicate le concrete modalità operative, ossia né su quali importi né per quali periodi la medesima viene applicata e, pertanto, si impedisce al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta (v., e.g., Tribunale Teramo, 18 gennaio 2010, secondo cui, perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo”).
Va allora dichiarata la nullità parziale del contratto (Tribunale Busto Arsizio, 9 dicembre 2009; Tribunale Padova, 10 giugno 2011; conformi Tribunale Padova, 26 luglio 2012; Tribunale Bari, 24 aprile 2014; Tribunale di Messina, n. 2490/2024).
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e, tuttavia, la domanda di adempimento avanzata dall'opposta non può essere comunque accolta giacché il creditore si è limitato a produrre in entrambe le fasi un mero estratto di saldaconto che, non consentendo di ricostruire l'andamento del rapporto (iniziato nel 2005 e terminato nel
2017), non permette neppure di effettuare il ricalcolo del credito. Ed è evidente che tale documentazione – pacificamente attinente a fatti costitutivi principali e di non difficile reperimento ma anzi integrante il minimo di diligenza esigibile alla parte in controversie di questa specie – non avrebbe potuto essere acquisita dal C.T.U., i cui poteri officiosi in materia di consulenza contabile consentono di procurarsi sì documenti afferenti alla prova di fatti principali, ma pur sempre a condizione che le parti non siano stati in grado di individuarli e indicarli tempestivamente in ragione della complessità delle indagini tecniche demandate all'ausiliario e non già per supplire comunque a deficit allegativi e probatori (Cass., S.U., n. 3086/2022; C. App. Messina,
n. 346/2022).
Ogni altra questione risulta dunque assorbita.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000, tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
Ne va disposta la liquidazione in favore dell'Erario stante l'ammissione di
[...]
al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 471/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa assorbita o respinta, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 82/2024 emesso da questo Tribunale il 25 gennaio 2024 (dep. il 5 marzo 2024);
2) condanna parte opposta a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € Pt_2
3.809,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge nonché gli esborsi per contributo unificato e diritti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 maggio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
471/2024 R.G.
È comparso, per l'opponente, l'avv. MARCO VICARI in sostituzione dell'avv.
CARMELO PORTALE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per l'opposto, l'avv. in sostituzione dell'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv. ROBERTO PIETRO SIDOTI, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Si riporta in particolare al foglio di precisazione delle conclusioni del 12 maggio 2025.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 471/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. CodiceFiscale_1
Carmelo Portale presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
CONTRO
(p.i. ), e per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. – P.IVA corrente in Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_1
Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Roberto Pietro Sidoti presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 29 aprile 2024 proponeva opposizione contro Parte_1 il decreto n. 82/2024 con cui questo Tribunale gli aveva intimato il pagamento di €
41.677,34 – oltre spese e compensi – in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 9676-3673 stipulato il 4 luglio 2005 con Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. e medio tempore ceduto.
Nella resistenza dell'opposta, costituitasi con comparsa del 4 luglio 2024, venivano depositate memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. e alla prima udienza era disposta la sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. e assegnato termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria che non aveva esito positivo.
All'odierna udienza la causa – ritenuta matura per la definizione – viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa occorre specificare che la decisione della lite seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass., S.U., n. 9936/2014) attribuendo priorità alle questioni di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinate – in una prospettiva aderente a esigenze di economia processuale e celerità del giudizio (v. anche Cass., n.
11458/2018).
Infatti, con il terzo motivo di opposizione ha lamentato la nullità Parte_1 parziale del contratto per indeterminatezza della commissione di massimo scoperto ex artt. 1418 e 1346 c.c.
Il motivo è fondato.
Il costo denominato commissione di massimo scoperto è un onere usualmente imposto ai clienti che stipulano un contratto di apertura di credito in conto corrente, calcolata normalmente applicando un determinato tasso alla massima somma utilizzata dal cliente durante il periodo di riferimento in relazione a tutta la durata dello stesso.
Al di là dell'evidente necessità della pattuizione scritta, secondo la più avveduta giurisprudenza di merito, alla quale questo Tribunale aderisce, qualora nel contratto non si specifichi nulla quanto ai criteri di concreta applicazione della commissione di massimo scoperto, limitandosi ad indicare un valore percentuale nella lettera contratto di apertura del conto corrente, la relativa clausola è del tutto indeterminata e non determinabile e, ai sensi dell'art. 1346 c.c., deve intendersi affetta da radicale nullità, rilevabile anche d'ufficio (Tribunale di Monza, 12 dicembre 2006; Tribunale di
Milano, 4 luglio 2002 e, più di recente, Tribunale Torino 2 luglio 2015).
Nella specie con riferimento al contratto di conto corrente n. 3673.67 al 4 ottobre
2005 (pag. 9 del file.pdf del contratto) si legge mentre con riferimento al medesimo rapporto al 4 ottobre 2005 (pag. 18 del file.pdf del contratto) è scritto
In entrambi i casi non vengono indicate le concrete modalità operative, ossia né su quali importi né per quali periodi la medesima viene applicata e, pertanto, si impedisce al correntista di comprendere la reale entità della commissione e verificare la sua corretta (v., e.g., Tribunale Teramo, 18 gennaio 2010, secondo cui, perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo”).
Va allora dichiarata la nullità parziale del contratto (Tribunale Busto Arsizio, 9 dicembre 2009; Tribunale Padova, 10 giugno 2011; conformi Tribunale Padova, 26 luglio 2012; Tribunale Bari, 24 aprile 2014; Tribunale di Messina, n. 2490/2024).
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e, tuttavia, la domanda di adempimento avanzata dall'opposta non può essere comunque accolta giacché il creditore si è limitato a produrre in entrambe le fasi un mero estratto di saldaconto che, non consentendo di ricostruire l'andamento del rapporto (iniziato nel 2005 e terminato nel
2017), non permette neppure di effettuare il ricalcolo del credito. Ed è evidente che tale documentazione – pacificamente attinente a fatti costitutivi principali e di non difficile reperimento ma anzi integrante il minimo di diligenza esigibile alla parte in controversie di questa specie – non avrebbe potuto essere acquisita dal C.T.U., i cui poteri officiosi in materia di consulenza contabile consentono di procurarsi sì documenti afferenti alla prova di fatti principali, ma pur sempre a condizione che le parti non siano stati in grado di individuarli e indicarli tempestivamente in ragione della complessità delle indagini tecniche demandate all'ausiliario e non già per supplire comunque a deficit allegativi e probatori (Cass., S.U., n. 3086/2022; C. App. Messina,
n. 346/2022).
Ogni altra questione risulta dunque assorbita.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000, tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
Ne va disposta la liquidazione in favore dell'Erario stante l'ammissione di
[...]
al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 471/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa assorbita o respinta, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 82/2024 emesso da questo Tribunale il 25 gennaio 2024 (dep. il 5 marzo 2024);
2) condanna parte opposta a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € Pt_2
3.809,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge nonché gli esborsi per contributo unificato e diritti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 15 maggio 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi