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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6032/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
CL GH Presidente relatrice
CO LD CE
EA CH CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6032/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TESTORI PAOLA, che, unitamente all'Avv. DEL NEVO ERMES, la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. GUERINI VERONICA, che, unitamente all'Avv. DAGNOLI LUCA, lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 26.9.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e Per_1 alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) avrà residenza solo anagrafica presso la madre poiché i genitori suddivideranno i tempi di Per_1 collocamento e di permanenza della figlia in maniera paritetica presso ciascuno dei genitori secondo le esigenze delle parti tutte;
4) I genitori concorderanno con cadenza settimanale i giorni in cui la minore sarà affidata a ciascun genitore che terrà presso di sé per almeno tre giorni consecutivi seguendo il principio Per_1 dell'alternanza (3/4 giorni con il papà ed i successivi 3/4 giorni con la mamma), sempre secondo le esigenze della minore e le disponibilità dei genitori;
5) Durante i periodi estivi e/o feriali ciascuno dei genitori potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente schema:
- sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
- tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali;
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
I genitori si impegnano a concordare tempestivamente i giorni in cui terranno con sé con la Per_1 precisazione che si alterneranno annualmente tra di loro Pasqua e Pasquetta, Natale e Capodanno, ponti ed altre festività annuali, nonché i giorni del compleanno della figlia minore saranno sempre alternati di anno in anno tra i genitori. Il tutto, salvo miglior accordo tra i genitori stessi che si impegnano a collaborare e cooperare per il supremo interesse della minore.
6) Stante l'affido c.d. “paritario” ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento della figlia in maniera diretta provvedendo, durante i periodi di permanenza presso di sé, direttamente alla corresponsione delle spese di natura ordinaria riferibili a Per_1 7) I genitori concordano che eventuali assegni famigliari e/o l'assegno unico e/o le detrazioni fiscali previste per legge a favore del nucleo famigliare spetteranno al 100% alla signora che già li Pt_1 percepisce in via esclusiva;
8) I genitori provvederanno invece a coprire nella misura del 50% cadauno le spese riferibili alla figlia così come previste dal protocollo in essere sul Foro di Brescia, che per completezza e Per_1 chiarezza si riporta integralmente (tali spese dovranno essere in ogni caso espressamente documentate all'altro genitore)
SPESE PER LA SALUTE
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE EN
a) Spese che non richiedono il preventivo accordo: - spese di custodia dei figli minorenni (baby- sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o altre alternative gratuite;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO a) Spese che richiedono il preventivo accordo: - attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze.;
9) Il signor dichiara di aver lasciato la casa familiare già a far data dal 03/07/2024 Parte_2
e si impegna ad asportare dalla casa familiare i propri beni ed effetti personali ancora presenti
(tra cui abbigliamento, bimby, dyson) entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, mentre l'asciugatrice verrà donata dal signor alla signora che ne diverrà la proprietaria;
Pt_2 Pt_1
10) La casa familiare sita in Via Malocco di Sotto 18 E, Lonato del Garda (BS), acquistata dai coniugi in data 28.02.2020 in comproprietà al 50 % tra le parti e gravata da mutuo fondiario trentennale (stipulato in data 28.02.2020, a ministero notaio, dott.ssa Rep. Nr. Persona_2
1051 – Racc. Nr. 849 – iscritto a Brescia il 05.03.2020 al nr. 9326 R.G. al nr. 1664 R.P.) accesso presso Ubi Banca Filiale di Brescia – San Polo – ora confluita in di residui Controparte_1 euro 124.513,17 verrà messa in vendita, a tal fine le parti si impegnano e si obbligano congiuntamente alla sottoscrizione del presente ricorso ad incaricare - dandone formale mandato
- una o più agenzie immobiliari della zona per la vendita del predetto immobile con tutti gli arredi ivi presenti al prezzo di euro 180.000,00= (euro centoottantamila,00); la stipula del rogito notarile di compravendita del predetto bene immobile non potrà avvenire prima del marzo 2025 e qualora entro 3 mesi dal conferimento del mandato non dovessero pervenire offerte d'acquisto alla cifra di cui sopra (euro 180.000,00), le parti dovranno rivedere congiuntamente al ribasso il prezzo di vendita;
11) Il ricavato della vendita, dedotte le spese di arredamento sostenute dal signor Parte_3
, nato a [...], il [...], CF pari ad euro 10.000,00=
[...] CodiceFiscale_3 che le parti si impegnano ed obbligano a restituire a quest'ultimo attraverso il ricavato della vendita, nel caso in cui l'immobile venga venduto unitamente agli arredi, con la precisazione che, in caso contrario, gli arredi rimarranno al sig. che dovrà farsi carico del relativo asporto, Pt_2 dedotta altresì la somma di euro 2.500,00= integralmente versata dal signor a titolo di Pt_2 caparra che verrà restituita al signor dedotte inoltre le spese di mediazione immobiliare Pt_2
e detratta la somma necessaria per l'abbattimento ed estinzione del mutuo ipotecario acceso presso del valore residuo pari ad euro 124.513,17 con contestuale cancellazione Controparte_1 dell'ipoteca iscritta, verrà suddiviso al 50% tra le parti;
12) Nelle more della vendita della casa coniugale la signora continuerà a risiedere in via Pt_1 esclusiva presso il predetto immobile unitamente alla figlia impegnandosi a sostenere in Per_1 via esclusiva tutte le relative spese riferite alle utenze di luce acqua gas e internet, alle imposte,
(tra cui a titolo esemplificativo la TARI), nonché le spese condominiali e qualsiasi altra spesa relativa alla gestione ordinaria del bene immobile, ivi comprese le rate del mutuo fondiario contratto con UBI AN – Filiale di Brescia – San Polo che si impegna ed obbliga a corrispondere in via esclusiva sino a che abiterà la casa coniugale sollevando il signor Pt_2 dall'obbligazione di pagamento nei confronti della banca e impegnandosi a rifondere ogni e qualsivoglia spesa o contribuzione che il signor dovesse versare per tutto il periodo di Pt_2 possesso esclusivo dell'immobile da parte della signora e con espressa rinuncia a Pt_1 richiedere la ripetizione delle spese versate (ivi compresa la rata del mutuo) al signor Pt_2
13) L'autoveicolo di proprietà del signor di Targa GJ938BT modello DR F35, acquistato Pt_2 dalla coppia per esigenze della famiglia attraverso l'accensione del finanziamento contratto con n.25402169 in forza del quale le parti sono entrambe coobligate al pagamento, verrà Pt_4 mantenuto nella piena ed esclusiva titolarità del signor che si impegna ed obbliga a Pt_2 corrispondere in via esclusiva ed integrale il residuo debito contratto da entrambe le parti con dichiarando espressamente di tenere manlevata ed indenne la sig.ra da ogni Pt_4 Pt_1 pretesa da parte di in caso di mancato versamento delle rate del predetto finanziamento;
Pt_4 la signora pertanto, rimarrà coobligata in solido con il signor e non verrà liberata Pt_1 Pt_2 dal predetto finanziamento pertanto si impegna sin da ora a collaborare e rendersi disponibile per qualsivoglia incombente/firma/documentazione si renderà utile e/o necessaria al signor Pt_2
e/o alla per il prosieguo del contratto rinunciando tuttavia ad ogni pretesa, presente e Pt_4 futura avente ad oggetto in tutto o in parte il predetto autoveicolo DR F35, rinunciando altresì alla somma di € 1.500,00 dalla stessa versata per l'acquisto del predetto bene mobile registrato attraverso la rottamazione del proprio, precedente, autoveicolo;
il sig. in ogni caso, Pt_2 verificherà presso dopo la vendita della casa familiare e l'estinzione del relativo mutuo Pt_4 fondiario, la possibilità di liberare la sig.ra dall'obbligazione in solido;
Pt_1
14) La sig.ra rileva che sta ancora pagando l'assicurazione della vettura BMW Tg Pt_1
EF333EC intestata alla sig.ra mamma del sig. (ultima rata 26.02 pari ad Persona_3 Pt_2
€uro 29,28), pertanto il sig. si obbliga, a partire dal mese di marzo 2025, a comunicare Pt_2 all'assicurazione le proprie coordinate bancarie, in difetto, dovrà provvedere al rimborso delle rate eventualmente versate dalla sig.ra dal mese di marzo 2025 a seguire;
Pt_1
15) Il cane Tyson di titolarità del signor verrà assegnato in via esclusiva alla signora Pt_2 attraverso il formale passaggio di proprietà entro 30 giorni dal deposito del presente Pt_1 ricorso la quale si impegna pertanto a sostenere tutte le relative spese;
16) Sempre con riguardo alla casa coniugale le parti stabiliscono che la signora potrà Pt_1 continuare a rimanere all'interno dell'immobile lasciandolo nel medesimo stato in cui è stato tenuto dalla coppia durante la relazione e provvedendo quindi alla sua manutenzione ordinaria in modo da non modificarne la stato di fatto e ciò sino alla stipula del rogito notarile di vendita e con impegno della signora a far visionare il bene immobile a terzi interessati all'acquisto Pt_1 senza ostacoli né deterioramento al valore dell'immobile;
17) Le parti con l'assolvimento integrale di quanto concordato e pattuito in questa sede dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione l'una dall'altra avendo già regolato a parte ogni ulteriore questione patrimoniale fra gli stessi.
18) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e alla rinnovazione dei documenti per l'espatrio anche per la figlia minore e consensualmente rinunciano ad impugnare l'emanando provvedimento.
19) Le spese legali della presente procedura sono da porsi a carico di entrambe le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nata la figlia in Per_1 data 27.2.2021, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figlia.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e la figlia appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad Per_1 esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025.
La Presidente estensora
CL GH Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
CL GH Presidente relatrice
CO LD CE
EA CH CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6032/2025, avente come oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. TESTORI PAOLA, che, unitamente all'Avv. DEL NEVO ERMES, la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. GUERINI VERONICA, che, unitamente all'Avv. DAGNOLI LUCA, lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 26.9.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“1) La figlia verrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2) Le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e Per_1 alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
3) avrà residenza solo anagrafica presso la madre poiché i genitori suddivideranno i tempi di Per_1 collocamento e di permanenza della figlia in maniera paritetica presso ciascuno dei genitori secondo le esigenze delle parti tutte;
4) I genitori concorderanno con cadenza settimanale i giorni in cui la minore sarà affidata a ciascun genitore che terrà presso di sé per almeno tre giorni consecutivi seguendo il principio Per_1 dell'alternanza (3/4 giorni con il papà ed i successivi 3/4 giorni con la mamma), sempre secondo le esigenze della minore e le disponibilità dei genitori;
5) Durante i periodi estivi e/o feriali ciascuno dei genitori potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente schema:
- sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie;
- tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali;
- quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
I genitori si impegnano a concordare tempestivamente i giorni in cui terranno con sé con la Per_1 precisazione che si alterneranno annualmente tra di loro Pasqua e Pasquetta, Natale e Capodanno, ponti ed altre festività annuali, nonché i giorni del compleanno della figlia minore saranno sempre alternati di anno in anno tra i genitori. Il tutto, salvo miglior accordo tra i genitori stessi che si impegnano a collaborare e cooperare per il supremo interesse della minore.
6) Stante l'affido c.d. “paritario” ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento della figlia in maniera diretta provvedendo, durante i periodi di permanenza presso di sé, direttamente alla corresponsione delle spese di natura ordinaria riferibili a Per_1 7) I genitori concordano che eventuali assegni famigliari e/o l'assegno unico e/o le detrazioni fiscali previste per legge a favore del nucleo famigliare spetteranno al 100% alla signora che già li Pt_1 percepisce in via esclusiva;
8) I genitori provvederanno invece a coprire nella misura del 50% cadauno le spese riferibili alla figlia così come previste dal protocollo in essere sul Foro di Brescia, che per completezza e Per_1 chiarezza si riporta integralmente (tali spese dovranno essere in ogni caso espressamente documentate all'altro genitore)
SPESE PER LA SALUTE
a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari.
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari.
SPESE PER L'ISTRUZIONE
a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico.
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE EN
a) Spese che non richiedono il preventivo accordo: - spese di custodia dei figli minorenni (baby- sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o altre alternative gratuite;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
SPESE PER IL DIVERTIMENTO a) Spese che richiedono il preventivo accordo: - attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze.;
9) Il signor dichiara di aver lasciato la casa familiare già a far data dal 03/07/2024 Parte_2
e si impegna ad asportare dalla casa familiare i propri beni ed effetti personali ancora presenti
(tra cui abbigliamento, bimby, dyson) entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, mentre l'asciugatrice verrà donata dal signor alla signora che ne diverrà la proprietaria;
Pt_2 Pt_1
10) La casa familiare sita in Via Malocco di Sotto 18 E, Lonato del Garda (BS), acquistata dai coniugi in data 28.02.2020 in comproprietà al 50 % tra le parti e gravata da mutuo fondiario trentennale (stipulato in data 28.02.2020, a ministero notaio, dott.ssa Rep. Nr. Persona_2
1051 – Racc. Nr. 849 – iscritto a Brescia il 05.03.2020 al nr. 9326 R.G. al nr. 1664 R.P.) accesso presso Ubi Banca Filiale di Brescia – San Polo – ora confluita in di residui Controparte_1 euro 124.513,17 verrà messa in vendita, a tal fine le parti si impegnano e si obbligano congiuntamente alla sottoscrizione del presente ricorso ad incaricare - dandone formale mandato
- una o più agenzie immobiliari della zona per la vendita del predetto immobile con tutti gli arredi ivi presenti al prezzo di euro 180.000,00= (euro centoottantamila,00); la stipula del rogito notarile di compravendita del predetto bene immobile non potrà avvenire prima del marzo 2025 e qualora entro 3 mesi dal conferimento del mandato non dovessero pervenire offerte d'acquisto alla cifra di cui sopra (euro 180.000,00), le parti dovranno rivedere congiuntamente al ribasso il prezzo di vendita;
11) Il ricavato della vendita, dedotte le spese di arredamento sostenute dal signor Parte_3
, nato a [...], il [...], CF pari ad euro 10.000,00=
[...] CodiceFiscale_3 che le parti si impegnano ed obbligano a restituire a quest'ultimo attraverso il ricavato della vendita, nel caso in cui l'immobile venga venduto unitamente agli arredi, con la precisazione che, in caso contrario, gli arredi rimarranno al sig. che dovrà farsi carico del relativo asporto, Pt_2 dedotta altresì la somma di euro 2.500,00= integralmente versata dal signor a titolo di Pt_2 caparra che verrà restituita al signor dedotte inoltre le spese di mediazione immobiliare Pt_2
e detratta la somma necessaria per l'abbattimento ed estinzione del mutuo ipotecario acceso presso del valore residuo pari ad euro 124.513,17 con contestuale cancellazione Controparte_1 dell'ipoteca iscritta, verrà suddiviso al 50% tra le parti;
12) Nelle more della vendita della casa coniugale la signora continuerà a risiedere in via Pt_1 esclusiva presso il predetto immobile unitamente alla figlia impegnandosi a sostenere in Per_1 via esclusiva tutte le relative spese riferite alle utenze di luce acqua gas e internet, alle imposte,
(tra cui a titolo esemplificativo la TARI), nonché le spese condominiali e qualsiasi altra spesa relativa alla gestione ordinaria del bene immobile, ivi comprese le rate del mutuo fondiario contratto con UBI AN – Filiale di Brescia – San Polo che si impegna ed obbliga a corrispondere in via esclusiva sino a che abiterà la casa coniugale sollevando il signor Pt_2 dall'obbligazione di pagamento nei confronti della banca e impegnandosi a rifondere ogni e qualsivoglia spesa o contribuzione che il signor dovesse versare per tutto il periodo di Pt_2 possesso esclusivo dell'immobile da parte della signora e con espressa rinuncia a Pt_1 richiedere la ripetizione delle spese versate (ivi compresa la rata del mutuo) al signor Pt_2
13) L'autoveicolo di proprietà del signor di Targa GJ938BT modello DR F35, acquistato Pt_2 dalla coppia per esigenze della famiglia attraverso l'accensione del finanziamento contratto con n.25402169 in forza del quale le parti sono entrambe coobligate al pagamento, verrà Pt_4 mantenuto nella piena ed esclusiva titolarità del signor che si impegna ed obbliga a Pt_2 corrispondere in via esclusiva ed integrale il residuo debito contratto da entrambe le parti con dichiarando espressamente di tenere manlevata ed indenne la sig.ra da ogni Pt_4 Pt_1 pretesa da parte di in caso di mancato versamento delle rate del predetto finanziamento;
Pt_4 la signora pertanto, rimarrà coobligata in solido con il signor e non verrà liberata Pt_1 Pt_2 dal predetto finanziamento pertanto si impegna sin da ora a collaborare e rendersi disponibile per qualsivoglia incombente/firma/documentazione si renderà utile e/o necessaria al signor Pt_2
e/o alla per il prosieguo del contratto rinunciando tuttavia ad ogni pretesa, presente e Pt_4 futura avente ad oggetto in tutto o in parte il predetto autoveicolo DR F35, rinunciando altresì alla somma di € 1.500,00 dalla stessa versata per l'acquisto del predetto bene mobile registrato attraverso la rottamazione del proprio, precedente, autoveicolo;
il sig. in ogni caso, Pt_2 verificherà presso dopo la vendita della casa familiare e l'estinzione del relativo mutuo Pt_4 fondiario, la possibilità di liberare la sig.ra dall'obbligazione in solido;
Pt_1
14) La sig.ra rileva che sta ancora pagando l'assicurazione della vettura BMW Tg Pt_1
EF333EC intestata alla sig.ra mamma del sig. (ultima rata 26.02 pari ad Persona_3 Pt_2
€uro 29,28), pertanto il sig. si obbliga, a partire dal mese di marzo 2025, a comunicare Pt_2 all'assicurazione le proprie coordinate bancarie, in difetto, dovrà provvedere al rimborso delle rate eventualmente versate dalla sig.ra dal mese di marzo 2025 a seguire;
Pt_1
15) Il cane Tyson di titolarità del signor verrà assegnato in via esclusiva alla signora Pt_2 attraverso il formale passaggio di proprietà entro 30 giorni dal deposito del presente Pt_1 ricorso la quale si impegna pertanto a sostenere tutte le relative spese;
16) Sempre con riguardo alla casa coniugale le parti stabiliscono che la signora potrà Pt_1 continuare a rimanere all'interno dell'immobile lasciandolo nel medesimo stato in cui è stato tenuto dalla coppia durante la relazione e provvedendo quindi alla sua manutenzione ordinaria in modo da non modificarne la stato di fatto e ciò sino alla stipula del rogito notarile di vendita e con impegno della signora a far visionare il bene immobile a terzi interessati all'acquisto Pt_1 senza ostacoli né deterioramento al valore dell'immobile;
17) Le parti con l'assolvimento integrale di quanto concordato e pattuito in questa sede dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione l'una dall'altra avendo già regolato a parte ogni ulteriore questione patrimoniale fra gli stessi.
18) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e alla rinnovazione dei documenti per l'espatrio anche per la figlia minore e consensualmente rinunciano ad impugnare l'emanando provvedimento.
19) Le spese legali della presente procedura sono da porsi a carico di entrambe le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno instaurato una stabile convivenza more uxorio, dalla quale è nata la figlia in Per_1 data 27.2.2021, e, dopo la crisi dell'unione sentimentale, si sono rivolte all'intestato Tribunale perché sia dettata una prima regolamentazione congiunta dei rapporti genitori- figlia.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno confermato le conclusioni congiunte trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate fra le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra i genitori e la figlia appaiono conformi all'interesse della minore, che si è omesso di sentire in considerazione della tenera età di pertanto, il Tribunale dispone in conformità ad Per_1 esse.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone quanto all'affidamento della figlia minore ed ai rapporti economici in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, trascritte in epigrafe;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.10.2025.
La Presidente estensora
CL GH Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209