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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 26/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K07BM00518/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 316/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19-12-2024 la spa Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Como lo avviso di accertamento delle imposte dirette notificatole il 21-10-2024, emesso sul presupposto della determinazione del maggior reddito imponibile della suddetta società per l'anno di imposta 2018 (pari ad euro 196.617,17), avendo la società, a seguito del pvc 12-6-2023 riguardante gli anni dal 2017 al 2020, aderito allo invito alla adesione, formalizzandola con atto 23-2-2024; con l'avviso impugnato l'ufficio contestava alla società di non avere operato le ritenute irpef sui maggiori utili distribuiti ai soci;
la ricorrente contestava l'avviso deducendo la carenza di prova circa la distribuzione di utili nonché circa la stessa sussistenza dei pretesi utili;
in subordine eccepiva la errata determinazione dell'utile presuntivamente distribuito, chiedendo pertanto lo annullamento dello avviso.
L'ufficio nelle proprie controdeduzioni resisteva a tutti i motivi di ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte la opposizione risulta immeritevole di accoglimento.
Nel merito, è invero incontestato che la società ricorrente a seguito del suddetto PVC accettò i relativi rilievi prestandovi di fatto acquiescenza nei termini sopra indicati;
gli effetti di tale rideterminazione del reddito ai fini ires si riflettono quindi sulla posizione dei 4 soci, cui va imputato per trasparenza la quota di maggior reddito imponibile definito a carico della società, nonché sulla posizione di quest'ultima quale sostituto di imposta, avendo omesso di effettuare e versare le ritenute irpef sui maggiori utili distribuiti;
la presunzione di distribuzione di maggiori ricavi tra i 4 soci della ricorrente (legati anche da vincoli familiari ) che discende dalla ristretta base partecipativa ha origine dalla partecipazione, e prescinde dalla modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per la parte contribuente di fornire prova contraria rispetto alla pretesa della Agenzia, dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti ( cfr. Cass. 32959/18); tale prova non è stata offerta nel caso di specie, apparendo manifestamente inconferente in proposito la allegazione del bilancio 2018 (riguardante per ovvi motivi solo i redditi fiscalmente dichiarati) nonché inammissibile la indicazione a teste dei soci stessi, portatori di un evidente interesse personale in parte qua
In secondo luogo va disatteso lo assunto attoreo secondo cui la contestazione riguarderebbe costi effettivamente sostenuti, ma fiscalmente indeducibili, fattispecie da cui non deriverebbe utilità economica da distribuire ai soci;
al contrario, come evincesi dal citato pvc e seguente invito alla adesione, la agenzia ha contestato alla società di essere inserita in un meccanismo fraudolento fondato su sovrafatturazioni da parte dei propri fornitori di manodopera, rideterminando in difetto la propria pretesa nei limiti in cui le retribuzioni risultavano da regolari Cud.
Quanto alla domanda subordinata, (rideterminazione degli utili presunti in misura pari al risparmio fiscale che la società avrebbe conseguito grazie ai costi contestati) , essa presuppone erroneamente che questi ultimi siano costi effettivi, benchè fiscalmente indeducibili, mentre la pretesa fiscale nel caso in esame si fonda su costi afferenti ad operazioni riqualificate come inesistenti;
lo utilizzo delle relative fatture (per prestazioni parzialmente inesistenti) non solo ha generato un risparmio fiscale in termini di evasione di imposta ma anche un beneficio economico per i soci, fruitori di utili non contabilizzati e non tassati
Attesa la sua soccombenza, alla parte ricorrente vengono poste le spese di lite dell'ufficio
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e pone a carico della ricorrente le spese di lite dell'ufficio liquidate in complessive eruro 2000,00
Como, 10-12-2025 Il Presidente relatore estensore dr.ssa Donatella Montanari
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTANARI DONATELLA, Presidente e Relatore
MANCINI MARCO, Giudice
PIROLA ANDREA FRANCESCO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 26/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K07BM00518/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 316/2025 depositato il
11/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 19-12-2024 la spa Ricorrente_1 impugnava innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Como lo avviso di accertamento delle imposte dirette notificatole il 21-10-2024, emesso sul presupposto della determinazione del maggior reddito imponibile della suddetta società per l'anno di imposta 2018 (pari ad euro 196.617,17), avendo la società, a seguito del pvc 12-6-2023 riguardante gli anni dal 2017 al 2020, aderito allo invito alla adesione, formalizzandola con atto 23-2-2024; con l'avviso impugnato l'ufficio contestava alla società di non avere operato le ritenute irpef sui maggiori utili distribuiti ai soci;
la ricorrente contestava l'avviso deducendo la carenza di prova circa la distribuzione di utili nonché circa la stessa sussistenza dei pretesi utili;
in subordine eccepiva la errata determinazione dell'utile presuntivamente distribuito, chiedendo pertanto lo annullamento dello avviso.
L'ufficio nelle proprie controdeduzioni resisteva a tutti i motivi di ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso della Corte la opposizione risulta immeritevole di accoglimento.
Nel merito, è invero incontestato che la società ricorrente a seguito del suddetto PVC accettò i relativi rilievi prestandovi di fatto acquiescenza nei termini sopra indicati;
gli effetti di tale rideterminazione del reddito ai fini ires si riflettono quindi sulla posizione dei 4 soci, cui va imputato per trasparenza la quota di maggior reddito imponibile definito a carico della società, nonché sulla posizione di quest'ultima quale sostituto di imposta, avendo omesso di effettuare e versare le ritenute irpef sui maggiori utili distribuiti;
la presunzione di distribuzione di maggiori ricavi tra i 4 soci della ricorrente (legati anche da vincoli familiari ) che discende dalla ristretta base partecipativa ha origine dalla partecipazione, e prescinde dalla modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per la parte contribuente di fornire prova contraria rispetto alla pretesa della Agenzia, dimostrando che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti ( cfr. Cass. 32959/18); tale prova non è stata offerta nel caso di specie, apparendo manifestamente inconferente in proposito la allegazione del bilancio 2018 (riguardante per ovvi motivi solo i redditi fiscalmente dichiarati) nonché inammissibile la indicazione a teste dei soci stessi, portatori di un evidente interesse personale in parte qua
In secondo luogo va disatteso lo assunto attoreo secondo cui la contestazione riguarderebbe costi effettivamente sostenuti, ma fiscalmente indeducibili, fattispecie da cui non deriverebbe utilità economica da distribuire ai soci;
al contrario, come evincesi dal citato pvc e seguente invito alla adesione, la agenzia ha contestato alla società di essere inserita in un meccanismo fraudolento fondato su sovrafatturazioni da parte dei propri fornitori di manodopera, rideterminando in difetto la propria pretesa nei limiti in cui le retribuzioni risultavano da regolari Cud.
Quanto alla domanda subordinata, (rideterminazione degli utili presunti in misura pari al risparmio fiscale che la società avrebbe conseguito grazie ai costi contestati) , essa presuppone erroneamente che questi ultimi siano costi effettivi, benchè fiscalmente indeducibili, mentre la pretesa fiscale nel caso in esame si fonda su costi afferenti ad operazioni riqualificate come inesistenti;
lo utilizzo delle relative fatture (per prestazioni parzialmente inesistenti) non solo ha generato un risparmio fiscale in termini di evasione di imposta ma anche un beneficio economico per i soci, fruitori di utili non contabilizzati e non tassati
Attesa la sua soccombenza, alla parte ricorrente vengono poste le spese di lite dell'ufficio
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e pone a carico della ricorrente le spese di lite dell'ufficio liquidate in complessive eruro 2000,00
Como, 10-12-2025 Il Presidente relatore estensore dr.ssa Donatella Montanari