Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00014/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 350 del 2025, proposto da
- OF IT Di PI, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Antonio Vito Vertone, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso in giudizio ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato, in Potenza al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'ottemperanza
- alla sentenza n. 195/2024 del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, pubblicata in data 12 marzo 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, il Consigliere avv. DE PP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente agisce in virtù del disposto dell’art. 112, n. 2, lett. c ) del codice del processo amministrativo, proponendo azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe.
1.1. In particolare, in punto di fatto emerge quanto segue:
- con la decisione azionata il Tribunale di Potenza, sezione lavoro, ha tra l’altro condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a pagare in favore della ricorrente la somma ivi indicata, oltre accessori e spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- la sentenza è stata notificata al Ministero intimato, presso la sede reale, in data 1 settembre 2024;
- l’Amministrazione intimata non ha successivamente adempiuto al precetto giurisdizionale con riguardo alle statuizioni qui azionate.
2. Parte ricorrente ha quindi dato corso al presente ricorso in ottemperanza, per conseguire l’attuazione del ripetuto decreto, con la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento, e la fissazione di penalità di mora.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di stile, depositando altresì documentazione pertinente al giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 l’affare è transitato in decisione.
5. In rito, il Collegio osserva che risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, n.1, cod. proc. amm, trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all’art. 87, n. 2, lett. d ) e 3 dello stesso codice.
5.1. E’, altresì, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, n. 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5.2. E’ stata allegata agli atti di causa l’attestazione del 21 luglio 2025 della cancelleria del Tribunale di Potenza relativa al passaggio in giudicato della stessa sentenza.
6. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
L’inerzia dell’Ente intimato configura palese violazione dell’obbligo dell’Autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento del Giudice ordinario, né vi è prova – il cui onere grava sul debitore ( ex multis Cassazione civ., sez. un., n. 12533/2001) - dell’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del presente ricorso. Costituisce, altresì, dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza all’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di che trattasi.
6.1. La nota dell’Ufficio scolastico regionale versata in atti di causa da parte resistente colla quale si è provveduto a comunicare l’avvenuta «predisposizione da parte del Ministero dell’istruzione e del merito della piattaforma digitale (https://www.cartadeldocente.istruzione.it/), attraverso cui i beneficiari del bonus (docenti di ruolo e/o destinatari di sentenza passata in giudicato) possono richiedere la liquidazione della somma dovuta» non elide l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale - obbligo allo stato incontrovertibilmente non assolto – e oltretutto è successiva (31 ottobre 2025) al deposito del ricorso.
7. Va dunque dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella sentenza in epigrafe in favore della sola parte ricorrente, provvedendo al pagamento delle somme a essa spettanti in virtù di detto titolo, detratto quanto già eventualmente già corrisposto. L’Ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
7.1. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza. Le spese per l’eventuale funzione commissariale, esigibili all’esito del suo svolgimento, sono poste a carico del Ministero intimato e vengono liquidate nella somma complessiva di seguito stabilita.
8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto: a ) dichiara l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza; b ) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, o suo delegato, che provvederà nei sensi di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza; c ) pone a carico di parte resistente il compenso da corrispondere al commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria; d ) determina in € 300,00 (trecento/00) l’importo da corrispondere al predetto Commissario ad acta ;
- condanna il Ministero dell’istruzione e del merito alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole forfettariamente e complessivamente in € 1000,00, oltre accessori di legge, se dovuti con attribuzione ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, coll'intervento dei magistrati:
ST ER, Presidente
DE PP, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE PP | ST ER |
IL SEGRETARIO