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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1857/2019 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Palazzelle Parte_1 Scalonazzo n. 4/E, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Roccasalva C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
, già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato l'11.07.2019 - docente di scuola Parte_1 dell'infanzia a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto R. Poidomani di Modica (RG) -, rappresentando l'intervenuto annullamento in data 15.03.2019 del provvedimento disciplinare della sospensione cautelare facoltativa dal servizio con privazione della retribuzione irrogatogli il 17.10.2018, ha chiesto volersi dichiarare il proprio diritto “a percepire per il periodo ottobre 2018 – marzo 2019 la retribuzione spettante in forza del C.C.N.L. al netto delle somme erogate a titolo di assegno alimentare, secondo il disposto dell'art. 96 d.P.R. n. 3/1957”, e conseguentemente condannare il al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 7.117,62, oltre CP_3 rivalutazione e interessi fino al saldo. Emessa ordinanza anticipatoria di condanna e ultimata la trattazione nella contumacia del non costituitosi in giudizio benché ritualmente chiamatovi, la causa viene quindi oggi CP_3 decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente all'udienza cartolare del 30.10.2024.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei medesimi termini già esposti nell'ordinanza ex art. 423, comma primo, c.p.c. del 22.10.2020, a mezzo della quale questo G.L. ha ordinato al
- oggi - il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.802,90, pari CP_3 CP_4 all'importo differenziale tra le retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato, in difetto della disposta sospensione dal servizio, nei 5 mesi compresi tra il novembre 2018 e il marzo 2019 (non reperendosi prova, nella documentazione tempestivamente depositata dal ricorrente, di alcun recupero relativo alla mensilità di ottobre 2018) e i corrispostigli assegni alimentari, calcolato sulla scorta delle informazioni estratte dai prospetti paga versati in atti, i.e. della retribuzione mensile netta di € 1.542,12 (comprensiva della voce stipendiale tabellare, dell'I.I.S., dell'elemento perequativo e della retribuzione professionale docenti) e dell'assegno alimentare mensile di € 1.181,54. Il ricorrente ha infatti documentato l'archiviazione, con provvedimento del 15.03.2019 (in atti), del procedimento disciplinare culminato nell'impostagli e quindi revocata sospensione cautelativa dal servizio con privazione della retribuzione (avente consistenza di misura cautelare e interinale, e perciò provvisoria e rivedibile), sul rilievo che “alla data odierna non risulta esercitata, nei confronti del docente (…), alcuna azione penale in relazione alle ipotesi di reato sottese alla contestazione di addebiti”. Venuta perciò meno la causa giustificativa dell'interruzione del rapporto sinallagmatico, unilateralmente e discrezionalmente disposta dall'Amministrazione scolastica, e ritenuta perciò la non imputabilità al lavoratore del mancato adempimento della prestazione dovuta ex art. 1218 c.c., il ricorrente ha senz'altro diritto alla restitutio in integrum, ovvero al versamento degli assegni medio tempore non percetti al netto del corrisposto assegno alimentare, giusta disposto dell'art. 97 d.P.R. n. 3/1957, per l'importo come sopra determinato. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1857/2019 R.G., nella contumacia dell'Amministrazione resistente;
condanna il al pagamento, in favore del ricorrente della somma di CP_4 Parte_1
€ 1.802,90, oltre rivalutazione ex art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali dai singoli ratei al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Pietro Roccasalva. Così deciso in Ragusa il 23 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 30.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1857/2019 R.G., avente ad oggetto “retribuzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Palazzelle Parte_1 Scalonazzo n. 4/E, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Roccasalva C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro:
, già Controparte_1 [...]
(C.F. ), in persona del Ministro p.t.; Controparte_2 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 415 c.p.c. depositato l'11.07.2019 - docente di scuola Parte_1 dell'infanzia a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto R. Poidomani di Modica (RG) -, rappresentando l'intervenuto annullamento in data 15.03.2019 del provvedimento disciplinare della sospensione cautelare facoltativa dal servizio con privazione della retribuzione irrogatogli il 17.10.2018, ha chiesto volersi dichiarare il proprio diritto “a percepire per il periodo ottobre 2018 – marzo 2019 la retribuzione spettante in forza del C.C.N.L. al netto delle somme erogate a titolo di assegno alimentare, secondo il disposto dell'art. 96 d.P.R. n. 3/1957”, e conseguentemente condannare il al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 7.117,62, oltre CP_3 rivalutazione e interessi fino al saldo. Emessa ordinanza anticipatoria di condanna e ultimata la trattazione nella contumacia del non costituitosi in giudizio benché ritualmente chiamatovi, la causa viene quindi oggi CP_3 decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente all'udienza cartolare del 30.10.2024.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei medesimi termini già esposti nell'ordinanza ex art. 423, comma primo, c.p.c. del 22.10.2020, a mezzo della quale questo G.L. ha ordinato al
- oggi - il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.802,90, pari CP_3 CP_4 all'importo differenziale tra le retribuzioni che lo stesso avrebbe maturato, in difetto della disposta sospensione dal servizio, nei 5 mesi compresi tra il novembre 2018 e il marzo 2019 (non reperendosi prova, nella documentazione tempestivamente depositata dal ricorrente, di alcun recupero relativo alla mensilità di ottobre 2018) e i corrispostigli assegni alimentari, calcolato sulla scorta delle informazioni estratte dai prospetti paga versati in atti, i.e. della retribuzione mensile netta di € 1.542,12 (comprensiva della voce stipendiale tabellare, dell'I.I.S., dell'elemento perequativo e della retribuzione professionale docenti) e dell'assegno alimentare mensile di € 1.181,54. Il ricorrente ha infatti documentato l'archiviazione, con provvedimento del 15.03.2019 (in atti), del procedimento disciplinare culminato nell'impostagli e quindi revocata sospensione cautelativa dal servizio con privazione della retribuzione (avente consistenza di misura cautelare e interinale, e perciò provvisoria e rivedibile), sul rilievo che “alla data odierna non risulta esercitata, nei confronti del docente (…), alcuna azione penale in relazione alle ipotesi di reato sottese alla contestazione di addebiti”. Venuta perciò meno la causa giustificativa dell'interruzione del rapporto sinallagmatico, unilateralmente e discrezionalmente disposta dall'Amministrazione scolastica, e ritenuta perciò la non imputabilità al lavoratore del mancato adempimento della prestazione dovuta ex art. 1218 c.c., il ricorrente ha senz'altro diritto alla restitutio in integrum, ovvero al versamento degli assegni medio tempore non percetti al netto del corrisposto assegno alimentare, giusta disposto dell'art. 97 d.P.R. n. 3/1957, per l'importo come sopra determinato. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1857/2019 R.G., nella contumacia dell'Amministrazione resistente;
condanna il al pagamento, in favore del ricorrente della somma di CP_4 Parte_1
€ 1.802,90, oltre rivalutazione ex art. 150 disp. att. c.p.c. e interessi legali dai singoli ratei al saldo, e delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.800,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Pietro Roccasalva. Così deciso in Ragusa il 23 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella