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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6206 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 977/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
dott. UL MO Presidente
dott. TO UN Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 977/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 3.12.2025, e vertente
TRA
nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Cimitile (NA), alla Via Nazionale delle Puglie
n. 43, presso lo studio dell'Avv. Filomena Balletta, c.f. C.F._2
, dal quale è rappresentato e difeso in questo giudizio in virtù di mandato
[...]
in calce al ricorso. Il difensore costituito dichiara, ai sensi della normativa 2
vigente, di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento al seguente numero di fax 0815121255 e/o al seguente indirizzo
PEC: Email_1
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale pro tempore, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Paola Parente, c.f.
in virtù di procura generale ad lites per notar CodiceFiscale_3 Per_1
di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, elett.te domiciliata
[...]
in Napoli alla via S. Lucia 81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 133-134 e 136 c.p.c. al n.ro di fax 081-7963766 e/o all'indirizzo di Pec
. egione.campania.it. Em_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da ricorso introduttivo del Parte_1
7.3.2022 e, quindi:
“Voglia l'On. Tribunale adito:
1) Nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1
in merito alla verificazione dell'evento e per il mancato
[...]
adempimento dell'obbligo di manutenzione su di essa gravante;
2) Conseguentemente, condannare la stessa al pagamento in favore
del sig. della somma complessiva di € 30.924,70, oltre Parte_1
interessi a far data dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, ovvero al
pagamento di quella diversa somma da determinarsi e quantificarsi nel corso 3
del giudizio, all'esito anche di eventuali risultanze peritali da contenersi
tassativamente entro € 52.000.00;
3) Condannare, altresì, il convenuto al pagamento di spese, diritti ed
onorari con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario delle
spese”.
4) Munire la emananda sentenza della clausola di provvisoria
esecuzione”
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, come da comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2022 e,
quindi:
“Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva;
2) Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_1
enti;
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt.
1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 9.2.2022, rinotificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 2.9.2022, il Sig. Parte_1 4
, titolare dell'omonima azienda agricola, premetteva di condurre in Pt_1
affitto i fondi agricoli - come da contratto di affitto agrario allegato in atti -
siti nel Comune di Cimitile (NA), riportati nel N.C.T. del detto Comune al foglio 2, particelle 51 e 243 di are 01.14.00, seminativo irriguo C1.1,
costituenti un unico corpo.
Lo stesso deduceva quindi che, in data 4 e 5 settembre 2021, l' Per_2
era esondato, rompendo la sponda idrografica sinistra e riversando
[...]
acqua fangosa, unitamente a materiale detritico e rifiuti di vario genere nei fondi del ricorrente e nei fondi circostanti, sommergendoli per tutta la sua estensione.
L'istante deduceva che la tracimazione dell'AL e la rottura Per_2
dell'argine sinistro dello stesso era stata causata dalla totale ostruzione della sezione del canale dovuta alla presenza di detriti di ogni genere (pietrisco,
materiale sabbioso ed altro), di vegetazione spontanea (arbusti e canneti e sterpaglie ) nonché di ogni genere di "rifiuti" che aveva determinato in alcuni tratti un innalzamento del letto del canale ad un livello superiore rispetto alla sua originaria profondità, impedendo il normale deflusso delle acque piovane che l'alveo ha la funzione di convogliare, causando, quindi, il conseguente straripamento.
L'allagamento dei fondi del ricorrente aveva determinato l'immissione nello stesso di una grossa quantità di materiale di risulta e di detriti vari (pietre ed altro), oltre a rifiuti di ogni genere, provocando squilibri alle piante e alle colture in atto, nonché al terreno il quale ha necessitato di opere di bonifica al fine di eliminare lo strato di materiale fangoso (circa 10 cm ) formatosi in seguito al prosciugamento delle acque e per mantenere inalterate le proprietà 5
chimico-fisiche del suolo;
tali interventi erano stati indispensabili per consentire ai ricorrenti di poter riutilizzare il fondo.
All'epoca dell'evento i fondi in questione erano così coltivati:
a) Noccioleto con sesto regolare per un numero di 290 piante di 8 anni di varietà “camponica” ed una superficie di mq. 10.400;
b) Oliveto di c.a.
1.000 mq con 50 piante.
A seguito dell'evento innanzi descritto i danni subiti dal fondo del ricorrente potevano quindi essere quantificati in € 30.924,70 come da allegata relazione tecnica di parte a firma dell'agronomo tali danni Persona_3
erano comprensivi sia delle spese necessarie per i trattamenti atti a bonificare il fondo, del danno economico determinato dalla perdita dei frutti e della riduzione della produttività per i successivi 3 anni.
Ciò premesso, l'istante precisava che l'AL era un corso Per_2
d'acqua afferente al bacino dei Regi Lagni, considerati un corpo idrico artificiale, e in virtù del R.D. 523/1904, le opere che riguardano la sistemazione dell'alveo dei grandi colatori appartengono alla quarta categoria,
per cui era compito della la sistemazione dell'alveo ed il Controparte_1
contenimento delle acque;
inoltre, la responsabilità dell' in CP_2
merito alle conseguenze degli eventi descritti, era ancor più grave in considerazione del fatto che pur essendo a conoscenza dello stato in cui versava l'alveo, vista la sistematicità con cui si verificano le esondazioni non
è mai intervenuto né per ripristinare gli argini né per procedere alla pulizia dell'alveo stesso.
Rappresentava il ricorrente, che in data 1.10.2021 aveva inoltrato alla con raccomandata, l'invito alla stipula di convenzione di Controparte_1 6
negoziazione obbligatoria, senza ricevere alcun riscontro.
Pertanto, l'istante conveniva innanzi all'intestato Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche la in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te pro – tempore, onde veder accertare e dichiarare la sua responsabilità
in merito alla verificazione dell'evento sopra descritto e per il mancato adempimento dell'obbligo di manutenzione su di essa gravante, e quindi sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
30.924,70, oltre interessi a far data dalla domanda sino all'effettivo soddisfo,
a titolo di risarcimento dei danni così come meglio specificati nella perizia tecnica allegata, ovvero al pagamento di quella diversa somma da determinarsi e quantificarsi nel corso del giudizio, all'esito anche di eventuali risultanze peritali, il tutto da contenersi tassativamente entro € 52.000,00; con condanna,
CP_ altresì, dell' convenuto al pagamento di spese ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario e sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 3.5.2022, non essendo costituita la il giudice designato disponeva la rinnovazione CP_1
della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33.
In data 30.12.2022 si costituiva in giudizio la , che Controparte_1
eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione in favore del
, dell'Autorità di Bacino e del Controparte_3
Comune territorialmente competente.
In particolare, la stessa deduceva che l'AL rientrava nel Per_2
bacino idrografico del , Controparte_3 Controparte_3
richiamando all'uopo il Piano di Classifica nella parte in cui menzionava 7
espressamente il bacino Regi Lagni, come costituito da un articolato sistema di canali artificiali, e il Piano stralcio Rischio Alluvioni dell'Autorità di
Bacino Campania Centrale nella parte in cui ribadiva il carattere artificiale dell'AL.
Rilevava che la manutenzione, la gestione e la vigilanza sugli alvei e i bacini indicati nel Piano di Classifica competeva al anche in virtù CP_3
dei canoni contributivi erogati dai proprietari dei fondi, nonché, in virtù di quanto disponeva la normativa statale (R.D. n.215/1933), la legge regionale
(L.R. n. 4/2003) e, in particolare, il Protocollo di Intesa firmato nel 2009 tra la e il Controparte_1 Controparte_4
dal quale, risultava che il detto era stato individuato quale
[...] CP_3
il soggetto attuatore degli interventi di bonifica, riqualificazione ambientale e ripristino dell'assetto idrogeologico dei Regi Lagni.
Infine, sempre con riferimento alla posizione del , deduceva CP_3
che quest'ultimo aveva anche competenza sulla polizia delle acque (sotto il controllo delle Autorità di Bacino) e sulla conseguente comminatoria di sanzioni con diritto di utilizzarne i proventi ex art. 70 RD 215/1933.
Asseriva, d'altra parte, che l'Autorità di Bacino aveva competenze in materia di polizia idraulica ai sensi dell'art. 69 c. 2 lett. b) d.lgs. 152/2006,
ascrivendo, inoltre, la competenza in capo al per lo smaltimento dei CP_5
rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26/5/2016 così come per la gestione delle fognature e di di immissione nei fiumi, rilevando che qualora siano accertati in corso Pt_2
di causa abusi edilizi, il era l'ente deputato alla sua rimozione ex art. CP_5 8
Veniva inoltre richiamata la responsabilità nella vicenda del Comune
competente territorialmente in virtù del Dlgs 152/06 (art. 142 co. 3 e 147),
atteso che il ricorrente nel proprio atto introduttivo aveva fatto riferimento a rifiuti trascinati dalle acque, la cui rimozione sarebbe spettata al in CP_5
quanto ente istituzionalmente deputato alla gestione della raccolta, dello stoccaggio e smaltimento dei rifiuti sul territorio, nonché tenuto ad organizzare ed effettuare un rigoroso controllo sulla zona di propria competenza.
Contestava, inoltre, la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dagli artt. 2051 e 2043 c.c. rilevando il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e 2 per essere a conoscenza di tutte le cause determinative dell'esondazione (presenza nell'alveo di rifiuti,
di vegetazione, mancata manutenzione….) e per aver violato la normativa che pone - in capo ai proprietari conduttori dei fondi confinanti con l'alveo -
l'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini (ai sensi dell'art. 915 c.c.
nonché art. 12 comma 3 RD 523/1904), l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o alveo (ai sensi dell'art. 916 c.c.)
l'obbligo di rispetto di fasce distanza delle coltivazioni oltre 4 metri dall'argine
(art. 96 lett. f) RD 523/1904), e oltre 10 metri così come fissato dall'Autorità
di Bacino.
Eccepiva infine la estrema genericità della domanda risarcitoria non essendo la stessa supportata da alcun valido elemento probatorio e senza provvedere ad un riscontro pratico alla stregua di documenti contabili certi.
La chiedeva quindi di dichiarare il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese e 9
competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente,
previa delega al Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D.
1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 6.5.2026, per poi essere anticipata all'udienza del
3.12.2025.
Disposta per tale data la trattazione scritta con decreto del 20.11.2025,
secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale si riservava la causa in decisione.
****************
La domanda del ricorrente è fondata e va accolta, nei limiti di quanto di ragione.
La legittimazione attiva di risulta dal titolo sopra Parte_1
menzionato ed in atti allegato (v. contratto di affitto agrario registrato in data
21.5.2019, in produzione parte ricorrente).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente parte del presente giudizio.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede 10
l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto va subito posto in evidenza che alla stregua della documentazione depositata dall'istante e dell'esame testimoniale, svoltosi innanzi al Tribunale di Nola, all'uopo delegato, all'udienza del 7.11.2024,
attraverso l'escussione dei testi (fratello del ricorrente) e Testimone_1
(quest'ultimo a conoscenza dei fatti di causa in quanto Persona_3
tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte in atti allegata),
ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato,
come sostenuto da dal ricorrente, che il 4 e 5 Settembre 2021, l'AL Per_2
esondava a seguito di precipitazioni atmosferiche, andando a riversare una fiumana di acqua fangosa, unitamente a materiale detritico e rifiuti di vario genere nei fondi di proprietà del ricorrente e nei fondi circostanti,
sommergendoli per tutta la loro estensione.
Il fatto storico risulta, altresì, confermato dalla relazione tecnica di parte redatta dal dott. agr. (datata 10.9.2021), nella quale Persona_3
si legge che l'alveo versava in uno stato pietoso per la presenza di ricca Per_2
e rigogliosa vegetazione sia erbacea che legnosa, da rifiuti di ogni genere e non manutenuto dagli organi a questi deputati.
L'allagamento dei fondi in questione risulta essere inoltre dimostrato con la documentazione fotografica depositata in giudizio e costituente parte integrante della perizia tecnica prodotta.
Accertato il fatto storico, relativamente all'onere della prova va 11
rilevato che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis,
sent. n. 71/12), così che l'ente resistente deve ritenersi responsabile Pt_3
per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano
Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie da parte della
, che nessuna allegazione o prova specifica ha dato sul Controparte_1
punto; l'eccezionalità dell'evento calamitoso risulta, anzi, smentita dalla ripetizione pressoché costante di eventi di tal genere.
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso 12
d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1
Ciò posto, in ordine alla quantificazione dei danni, l'istante chiede,
sulla scorta della perizia di parte, la corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo pari ad € 30.924,70, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr. che, sentito come teste, ne ha confermato il Persona_3
contenuto - e dalle deposizioni dell'altro teste escusso Testimone_1
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. (pure richiesta dall'attore)
volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa,
che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione. 13
Con riguardo alla relativa quantificazione deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, il dott. ha indicato diverse voci di danno, Persona_3
che riguardano sia la perdita dei prodotti agricoli che la necessità di effettuare una serie di trattamenti da effettuare per il ripristino delle condizioni ottimali del fondo allagato, come meglio indicati nella relazione del predetto tecnico.
Per la perdita delle colture - costituite da nocciole ed olive, a dire del ctp già a terra e pronte per la raccolta meccanica - nonché per il mancato raccolto presunto per gli anni successivi al 2021, ritiene questo TRAP, stante anche la propria composizione tecnica, ed in mancanza di dati di dettaglio - di poter riconoscere equitativamente, rispetto alle maggiori somme indicate dal ctp in complessivi € 28.739,70, il minor importo di € 8.621,91, pari al 30% di
quanto richiesto.
Infatti, la cifra indicata dal tecnico per i danni subiti dalle colture non può essere riconosciuta in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute;
non risulta peraltro sufficientemente documentata la ripercussione dell'evento sul raccolto per gli anni successivi al 2021.
Al riguardo va infatti precisato che, in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di 14
aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, in particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato un determinato prezzo senza allegare i listini dei prezzi di mercato risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore. A ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il fondo dei ricorrenti erano coltivati e che il detto fondo fu completamente allagato, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale. Tali generiche dichiarazioni non consentono di 15
individuare l'esistenza e l'effettiva consistenza della perdita del raccolto delle nocciole.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto, ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Il ricorrente si è sostanzialmente limitato a depositare alcune fatture dalle quali deduce che nel 2020 l'appezzamento in questione aveva prodotto
43,55 q.li di nocciole (fattura nr 2 del 4.9.2020 e fattura nr 5 del 28.11.2020).
Per le ragioni rappresentate, l'importo indicato dal perito per la perdita delle colture va equitativamente ridotto, come sopra precisato, nella misura del 30%, riconoscendo in favore del ricorrente la sola somma di € 8.621,91. 16
Quanto invece alle attività necessarie per il ripristino della coltivazione del terreno, come descritte nella relazione di parte, deve tenersi in considerazione il fatto che, ancora una volta, la necessità di eseguire le indicate operazione è semplicemente prospettata, ed in parte richiamata dai testi escussi.
Ritiene quindi questo TRAP, stante anche la propria composizione tecnica, ed in mancanza di dati di dettaglio - di poter riconoscere in favore del ricorrente equitativamente, rispetto alle maggiori somme indicate dal ctp, un minor importo complessivo di € 655,00, pari al 30% di quello richiesto, nella misura di € 2.185,00.
In conclusione, in favore di può essere riconosciuto Parte_1
il risarcimento del danno nella misura di € 9.276,91 (€ 8.621,91 + € 655,00).
Della citata somma deve rispondere la . Controparte_1
Giova premettere che l'alveo in questione fa parte dei Regi Lagni,
canali realizzati in epoca borbonica, aventi prevalente funzione scolante.
Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'eventuale omessa manutenzione alla quale ente precostituito per CP_1
legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
In particolare, già il D.P.R. n. 616/77 aveva disposto che “tutte le
funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con
esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono
delegate alle Regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione
nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle
direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia 17
idrica”.
Inoltre, il D.lgs. n. 112/98 ha devoluto alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo
Stato.
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato dal D.lgs. n. 112/98 e dal D.lgs. n. 96/99,
difettando nella specie idonea dimostrazione circa l'avvenuto trasferimento dalla Regione all'ente locale minore delle risorse umane, finanziarie,
organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, il cui effettivo esercizio decorre, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 112/98, dal momento in cui detto trasferimento viene effettivamente attuato.
Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi CP_1
di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett. b) del R.d. n. 215/1933
ed art. 1 lett. h) del D.P.R. n. 11/1972.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire ha chiarito che la è vera e propria custode delle acque fluviali e risponde dunque CP_1
dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU.,
sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15). 18
La in persona del suo legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, va, quindi, condannata al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 9.276,91.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (tra il 4 e 5
settembre 2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è pari ad € 11.886,89.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00
fino ad € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. 19
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Balletta, dichiaratasi anticipataria.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del
9.2.2022, successivamente rinotificato il 2.9.2022, da nei Parte_1
confronti della in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede: 20
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di € 11.886,89, oltre Parte_1
interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di
[...]
nella misura di complessivi € 2.272,50, di cui € 272,50 Parte_1
per spese vive ed € 2.o00,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute,
oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Balletta, dichiaratasi anticipataria;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.d. n. 1775/33
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
TO UN
IL PRESIDENTE
UL MO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
35 DPR 380/2001.
Sent. n.
Ruolo Generale n. 977/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti componenti:
dott. UL MO Presidente
dott. TO UN Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 977/2022 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 3.12.2025, e vertente
TRA
nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 [...]
, residente in [...], C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Cimitile (NA), alla Via Nazionale delle Puglie
n. 43, presso lo studio dell'Avv. Filomena Balletta, c.f. C.F._2
, dal quale è rappresentato e difeso in questo giudizio in virtù di mandato
[...]
in calce al ricorso. Il difensore costituito dichiara, ai sensi della normativa 2
vigente, di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento al seguente numero di fax 0815121255 e/o al seguente indirizzo
PEC: Email_1
RICORRENTE
E
, c.f. , in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1
Giunta Regionale pro tempore, rapp.ta e difesa, dall'Avv. Paola Parente, c.f.
in virtù di procura generale ad lites per notar CodiceFiscale_3 Per_1
di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, elett.te domiciliata
[...]
in Napoli alla via S. Lucia 81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli art. 133-134 e 136 c.p.c. al n.ro di fax 081-7963766 e/o all'indirizzo di Pec
. egione.campania.it. Em_2 Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da ricorso introduttivo del Parte_1
7.3.2022 e, quindi:
“Voglia l'On. Tribunale adito:
1) Nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1
in merito alla verificazione dell'evento e per il mancato
[...]
adempimento dell'obbligo di manutenzione su di essa gravante;
2) Conseguentemente, condannare la stessa al pagamento in favore
del sig. della somma complessiva di € 30.924,70, oltre Parte_1
interessi a far data dalla domanda sino all'effettivo soddisfo, ovvero al
pagamento di quella diversa somma da determinarsi e quantificarsi nel corso 3
del giudizio, all'esito anche di eventuali risultanze peritali da contenersi
tassativamente entro € 52.000.00;
3) Condannare, altresì, il convenuto al pagamento di spese, diritti ed
onorari con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario delle
spese”.
4) Munire la emananda sentenza della clausola di provvisoria
esecuzione”
Per la resistente , in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
– tempore, come da comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2022 e,
quindi:
“Affinché l'On. Giudice adito voglia così provvedere:
1) In via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva;
2) Ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_1
enti;
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt.
1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 9.2.2022, rinotificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 2.9.2022, il Sig. Parte_1 4
, titolare dell'omonima azienda agricola, premetteva di condurre in Pt_1
affitto i fondi agricoli - come da contratto di affitto agrario allegato in atti -
siti nel Comune di Cimitile (NA), riportati nel N.C.T. del detto Comune al foglio 2, particelle 51 e 243 di are 01.14.00, seminativo irriguo C1.1,
costituenti un unico corpo.
Lo stesso deduceva quindi che, in data 4 e 5 settembre 2021, l' Per_2
era esondato, rompendo la sponda idrografica sinistra e riversando
[...]
acqua fangosa, unitamente a materiale detritico e rifiuti di vario genere nei fondi del ricorrente e nei fondi circostanti, sommergendoli per tutta la sua estensione.
L'istante deduceva che la tracimazione dell'AL e la rottura Per_2
dell'argine sinistro dello stesso era stata causata dalla totale ostruzione della sezione del canale dovuta alla presenza di detriti di ogni genere (pietrisco,
materiale sabbioso ed altro), di vegetazione spontanea (arbusti e canneti e sterpaglie ) nonché di ogni genere di "rifiuti" che aveva determinato in alcuni tratti un innalzamento del letto del canale ad un livello superiore rispetto alla sua originaria profondità, impedendo il normale deflusso delle acque piovane che l'alveo ha la funzione di convogliare, causando, quindi, il conseguente straripamento.
L'allagamento dei fondi del ricorrente aveva determinato l'immissione nello stesso di una grossa quantità di materiale di risulta e di detriti vari (pietre ed altro), oltre a rifiuti di ogni genere, provocando squilibri alle piante e alle colture in atto, nonché al terreno il quale ha necessitato di opere di bonifica al fine di eliminare lo strato di materiale fangoso (circa 10 cm ) formatosi in seguito al prosciugamento delle acque e per mantenere inalterate le proprietà 5
chimico-fisiche del suolo;
tali interventi erano stati indispensabili per consentire ai ricorrenti di poter riutilizzare il fondo.
All'epoca dell'evento i fondi in questione erano così coltivati:
a) Noccioleto con sesto regolare per un numero di 290 piante di 8 anni di varietà “camponica” ed una superficie di mq. 10.400;
b) Oliveto di c.a.
1.000 mq con 50 piante.
A seguito dell'evento innanzi descritto i danni subiti dal fondo del ricorrente potevano quindi essere quantificati in € 30.924,70 come da allegata relazione tecnica di parte a firma dell'agronomo tali danni Persona_3
erano comprensivi sia delle spese necessarie per i trattamenti atti a bonificare il fondo, del danno economico determinato dalla perdita dei frutti e della riduzione della produttività per i successivi 3 anni.
Ciò premesso, l'istante precisava che l'AL era un corso Per_2
d'acqua afferente al bacino dei Regi Lagni, considerati un corpo idrico artificiale, e in virtù del R.D. 523/1904, le opere che riguardano la sistemazione dell'alveo dei grandi colatori appartengono alla quarta categoria,
per cui era compito della la sistemazione dell'alveo ed il Controparte_1
contenimento delle acque;
inoltre, la responsabilità dell' in CP_2
merito alle conseguenze degli eventi descritti, era ancor più grave in considerazione del fatto che pur essendo a conoscenza dello stato in cui versava l'alveo, vista la sistematicità con cui si verificano le esondazioni non
è mai intervenuto né per ripristinare gli argini né per procedere alla pulizia dell'alveo stesso.
Rappresentava il ricorrente, che in data 1.10.2021 aveva inoltrato alla con raccomandata, l'invito alla stipula di convenzione di Controparte_1 6
negoziazione obbligatoria, senza ricevere alcun riscontro.
Pertanto, l'istante conveniva innanzi all'intestato Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche la in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te pro – tempore, onde veder accertare e dichiarare la sua responsabilità
in merito alla verificazione dell'evento sopra descritto e per il mancato adempimento dell'obbligo di manutenzione su di essa gravante, e quindi sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva di €
30.924,70, oltre interessi a far data dalla domanda sino all'effettivo soddisfo,
a titolo di risarcimento dei danni così come meglio specificati nella perizia tecnica allegata, ovvero al pagamento di quella diversa somma da determinarsi e quantificarsi nel corso del giudizio, all'esito anche di eventuali risultanze peritali, il tutto da contenersi tassativamente entro € 52.000,00; con condanna,
CP_ altresì, dell' convenuto al pagamento di spese ed onorari del giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario e sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 3.5.2022, non essendo costituita la il giudice designato disponeva la rinnovazione CP_1
della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33.
In data 30.12.2022 si costituiva in giudizio la , che Controparte_1
eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione in favore del
, dell'Autorità di Bacino e del Controparte_3
Comune territorialmente competente.
In particolare, la stessa deduceva che l'AL rientrava nel Per_2
bacino idrografico del , Controparte_3 Controparte_3
richiamando all'uopo il Piano di Classifica nella parte in cui menzionava 7
espressamente il bacino Regi Lagni, come costituito da un articolato sistema di canali artificiali, e il Piano stralcio Rischio Alluvioni dell'Autorità di
Bacino Campania Centrale nella parte in cui ribadiva il carattere artificiale dell'AL.
Rilevava che la manutenzione, la gestione e la vigilanza sugli alvei e i bacini indicati nel Piano di Classifica competeva al anche in virtù CP_3
dei canoni contributivi erogati dai proprietari dei fondi, nonché, in virtù di quanto disponeva la normativa statale (R.D. n.215/1933), la legge regionale
(L.R. n. 4/2003) e, in particolare, il Protocollo di Intesa firmato nel 2009 tra la e il Controparte_1 Controparte_4
dal quale, risultava che il detto era stato individuato quale
[...] CP_3
il soggetto attuatore degli interventi di bonifica, riqualificazione ambientale e ripristino dell'assetto idrogeologico dei Regi Lagni.
Infine, sempre con riferimento alla posizione del , deduceva CP_3
che quest'ultimo aveva anche competenza sulla polizia delle acque (sotto il controllo delle Autorità di Bacino) e sulla conseguente comminatoria di sanzioni con diritto di utilizzarne i proventi ex art. 70 RD 215/1933.
Asseriva, d'altra parte, che l'Autorità di Bacino aveva competenze in materia di polizia idraulica ai sensi dell'art. 69 c. 2 lett. b) d.lgs. 152/2006,
ascrivendo, inoltre, la competenza in capo al per lo smaltimento dei CP_5
rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26/5/2016 così come per la gestione delle fognature e di di immissione nei fiumi, rilevando che qualora siano accertati in corso Pt_2
di causa abusi edilizi, il era l'ente deputato alla sua rimozione ex art. CP_5 8
Veniva inoltre richiamata la responsabilità nella vicenda del Comune
competente territorialmente in virtù del Dlgs 152/06 (art. 142 co. 3 e 147),
atteso che il ricorrente nel proprio atto introduttivo aveva fatto riferimento a rifiuti trascinati dalle acque, la cui rimozione sarebbe spettata al in CP_5
quanto ente istituzionalmente deputato alla gestione della raccolta, dello stoccaggio e smaltimento dei rifiuti sul territorio, nonché tenuto ad organizzare ed effettuare un rigoroso controllo sulla zona di propria competenza.
Contestava, inoltre, la fondatezza della domanda laddove priva dei presupposti previsti dagli artt. 2051 e 2043 c.c. rilevando il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 comma 1 e 2 per essere a conoscenza di tutte le cause determinative dell'esondazione (presenza nell'alveo di rifiuti,
di vegetazione, mancata manutenzione….) e per aver violato la normativa che pone - in capo ai proprietari conduttori dei fondi confinanti con l'alveo -
l'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini (ai sensi dell'art. 915 c.c.
nonché art. 12 comma 3 RD 523/1904), l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o alveo (ai sensi dell'art. 916 c.c.)
l'obbligo di rispetto di fasce distanza delle coltivazioni oltre 4 metri dall'argine
(art. 96 lett. f) RD 523/1904), e oltre 10 metri così come fissato dall'Autorità
di Bacino.
Eccepiva infine la estrema genericità della domanda risarcitoria non essendo la stessa supportata da alcun valido elemento probatorio e senza provvedere ad un riscontro pratico alla stregua di documenti contabili certi.
La chiedeva quindi di dichiarare il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva ed il rigetto della domanda, con vittoria di spese e 9
competenze di lite.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente,
previa delega al Tribunale di Nola ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D.
1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 6.5.2026, per poi essere anticipata all'udienza del
3.12.2025.
Disposta per tale data la trattazione scritta con decreto del 20.11.2025,
secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale si riservava la causa in decisione.
****************
La domanda del ricorrente è fondata e va accolta, nei limiti di quanto di ragione.
La legittimazione attiva di risulta dal titolo sopra Parte_1
menzionato ed in atti allegato (v. contratto di affitto agrario registrato in data
21.5.2019, in produzione parte ricorrente).
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, sotto il profilo della astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente parte del presente giudizio.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede 10
l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto va subito posto in evidenza che alla stregua della documentazione depositata dall'istante e dell'esame testimoniale, svoltosi innanzi al Tribunale di Nola, all'uopo delegato, all'udienza del 7.11.2024,
attraverso l'escussione dei testi (fratello del ricorrente) e Testimone_1
(quest'ultimo a conoscenza dei fatti di causa in quanto Persona_3
tecnico incaricato della predisposizione della perizia di parte in atti allegata),
ai cui più specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato,
come sostenuto da dal ricorrente, che il 4 e 5 Settembre 2021, l'AL Per_2
esondava a seguito di precipitazioni atmosferiche, andando a riversare una fiumana di acqua fangosa, unitamente a materiale detritico e rifiuti di vario genere nei fondi di proprietà del ricorrente e nei fondi circostanti,
sommergendoli per tutta la loro estensione.
Il fatto storico risulta, altresì, confermato dalla relazione tecnica di parte redatta dal dott. agr. (datata 10.9.2021), nella quale Persona_3
si legge che l'alveo versava in uno stato pietoso per la presenza di ricca Per_2
e rigogliosa vegetazione sia erbacea che legnosa, da rifiuti di ogni genere e non manutenuto dagli organi a questi deputati.
L'allagamento dei fondi in questione risulta essere inoltre dimostrato con la documentazione fotografica depositata in giudizio e costituente parte integrante della perizia tecnica prodotta.
Accertato il fatto storico, relativamente all'onere della prova va 11
rilevato che nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis,
sent. n. 71/12), così che l'ente resistente deve ritenersi responsabile Pt_3
per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano
Cass. SS.UU. 25928/11, nonché, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto nella specie da parte della
, che nessuna allegazione o prova specifica ha dato sul Controparte_1
punto; l'eccezionalità dell'evento calamitoso risulta, anzi, smentita dalla ripetizione pressoché costante di eventi di tal genere.
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso 12
d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, peraltro neppure eccepita dalla e, quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il CP_1
nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1
Ciò posto, in ordine alla quantificazione dei danni, l'istante chiede,
sulla scorta della perizia di parte, la corresponsione, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo pari ad € 30.924,70, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Sul punto deve tenersi presente che la prova dei danni può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr. che, sentito come teste, ne ha confermato il Persona_3
contenuto - e dalle deposizioni dell'altro teste escusso Testimone_1
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. (pure richiesta dall'attore)
volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa,
che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione. 13
Con riguardo alla relativa quantificazione deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, il dott. ha indicato diverse voci di danno, Persona_3
che riguardano sia la perdita dei prodotti agricoli che la necessità di effettuare una serie di trattamenti da effettuare per il ripristino delle condizioni ottimali del fondo allagato, come meglio indicati nella relazione del predetto tecnico.
Per la perdita delle colture - costituite da nocciole ed olive, a dire del ctp già a terra e pronte per la raccolta meccanica - nonché per il mancato raccolto presunto per gli anni successivi al 2021, ritiene questo TRAP, stante anche la propria composizione tecnica, ed in mancanza di dati di dettaglio - di poter riconoscere equitativamente, rispetto alle maggiori somme indicate dal ctp in complessivi € 28.739,70, il minor importo di € 8.621,91, pari al 30% di
quanto richiesto.
Infatti, la cifra indicata dal tecnico per i danni subiti dalle colture non può essere riconosciuta in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute;
non risulta peraltro sufficientemente documentata la ripercussione dell'evento sul raccolto per gli anni successivi al 2021.
Al riguardo va infatti precisato che, in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di 14
aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, in particolare, si rileva che il perito di parte ha applicato un determinato prezzo senza allegare i listini dei prezzi di mercato risultanti dal Prezziario della Camera di Commercio e senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore. A ciò si aggiunga che il medesimo perito non ha applicato alcuna riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il fondo dei ricorrenti erano coltivati e che il detto fondo fu completamente allagato, senza fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate in seguito all'evento alluvionale. Tali generiche dichiarazioni non consentono di 15
individuare l'esistenza e l'effettiva consistenza della perdita del raccolto delle nocciole.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Né, infine, la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto, ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
Il ricorrente si è sostanzialmente limitato a depositare alcune fatture dalle quali deduce che nel 2020 l'appezzamento in questione aveva prodotto
43,55 q.li di nocciole (fattura nr 2 del 4.9.2020 e fattura nr 5 del 28.11.2020).
Per le ragioni rappresentate, l'importo indicato dal perito per la perdita delle colture va equitativamente ridotto, come sopra precisato, nella misura del 30%, riconoscendo in favore del ricorrente la sola somma di € 8.621,91. 16
Quanto invece alle attività necessarie per il ripristino della coltivazione del terreno, come descritte nella relazione di parte, deve tenersi in considerazione il fatto che, ancora una volta, la necessità di eseguire le indicate operazione è semplicemente prospettata, ed in parte richiamata dai testi escussi.
Ritiene quindi questo TRAP, stante anche la propria composizione tecnica, ed in mancanza di dati di dettaglio - di poter riconoscere in favore del ricorrente equitativamente, rispetto alle maggiori somme indicate dal ctp, un minor importo complessivo di € 655,00, pari al 30% di quello richiesto, nella misura di € 2.185,00.
In conclusione, in favore di può essere riconosciuto Parte_1
il risarcimento del danno nella misura di € 9.276,91 (€ 8.621,91 + € 655,00).
Della citata somma deve rispondere la . Controparte_1
Giova premettere che l'alveo in questione fa parte dei Regi Lagni,
canali realizzati in epoca borbonica, aventi prevalente funzione scolante.
Da tanto consegue la possibilità di ascrivere la responsabilità per l'eventuale omessa manutenzione alla quale ente precostituito per CP_1
legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.
In particolare, già il D.P.R. n. 616/77 aveva disposto che “tutte le
funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con
esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono
delegate alle Regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione
nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle
direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia 17
idrica”.
Inoltre, il D.lgs. n. 112/98 ha devoluto alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo
Stato.
Né tale situazione può ritenersi mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato dal D.lgs. n. 112/98 e dal D.lgs. n. 96/99,
difettando nella specie idonea dimostrazione circa l'avvenuto trasferimento dalla Regione all'ente locale minore delle risorse umane, finanziarie,
organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, il cui effettivo esercizio decorre, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 112/98, dal momento in cui detto trasferimento viene effettivamente attuato.
Infine, alla compete comunque l'esecuzione degli interventi CP_1
di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio ex art. 2 comma secondo lett. b) del R.d. n. 215/1933
ed art. 1 lett. h) del D.P.R. n. 11/1972.
Ebbene, alla luce di tali plurimi riferimenti normativi, la consolidata giurisprudenza di legittimità cui questo Tribunale ritiene di aderire ha chiarito che la è vera e propria custode delle acque fluviali e risponde dunque CP_1
dei danni causati dalle acque a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, salva la prova del caso fortuito ovvero della perdita della materiale disponibilità dei beni (cfr., Cass., SS.UU.,
sent. n. 25928/11, Cass., sent. n. 16196/15). 18
La in persona del suo legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, va, quindi, condannata al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 9.276,91.
Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (tra il 4 e 5
settembre 2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì,
riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è pari ad € 11.886,89.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della e si liquida di ufficio come da Controparte_1
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00
fino ad € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. 19
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Balletta, dichiaratasi anticipataria.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del
9.2.2022, successivamente rinotificato il 2.9.2022, da nei Parte_1
confronti della in persona del legale rapp.te pro – Controparte_1
tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede: 20
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di € 11.886,89, oltre Parte_1
interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
2) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone carico della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di
[...]
nella misura di complessivi € 2.272,50, di cui € 272,50 Parte_1
per spese vive ed € 2.o00,00 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute,
oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dell'Avv. Filomena Balletta, dichiaratasi anticipataria;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.d. n. 1775/33
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
UL MO
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35 DPR 380/2001.