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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/07/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato ILARIA Parte_1 CodiceFiscale_1 COPPA e da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 GIOVANNA CARLA SCAPUZZI FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in Castiglione d'Adda, in data 2.06.2007 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 – parte II – serie A – anno 2007) e che dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 24.07.2009), e Per_1
(n. l'11.04.2011). Per_2
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 Parte_2
a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ordinare al Comune di Castiglione d'Adda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. sita in Corno Giovine, Via Parte_1
Garibaldi n. 9, alla sig.ra , genitore collocatario, per vivere esclusivamente con i figli Parte_2 sino alla raggiunta autonomia economica degli stessi, con separazione dei locali dell'edificio dedicati all'attività lavorativa dei f.lli (ufficio + stanza sovrastante l'abitazione e dedicata all'archivio, Pt_1
pagina 1 di 4 aventi accesso autonomo dalla casa di abitazione, attraverso il cortile e l'accesso tramite scale) che rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità dei fratelli Pt_1
4) Assegnare i beni mobili costituenti arredo della casa coniugale in proprietà esclusiva alla sig.ra
[...]
, anche nell'interesse morale e materiale dei figli, dandosi altresì. atto che le parti si esonerano Parte_2 reciprocamente dalla produzione dei documenti di cui al comma 3 a), b), c) dell'art. 473 bis 12 c.p.c., impegnandosi comunque a produrli a richiesta del Tribunale. 5) Porre a carico della sig.ra le utenze domestiche (gas ed acqua) e mantenere l'utenza Parte_2 dell'energia elettrica per 1/3 a carico del sig. e per 2/3 a carico della sig.ra (in quanto Pt_1 Parte_2 essa è dedicata anche all'illuminazione del cortile, delle pertinenze e dei locali destinati ad ufficio/magazzino del sig. . Pt_1
6) Resta inteso che sino a quando la sig.ra dimorerà coni figli nella casa familiare Parte_2 assegnatale, non potrà intrattenere convivenza con terze persone. IN ORDINE AL PIANO GENITORIALE
7)Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento della decisione stessa, con impegno di entrambi i genitori a collaborare attivamente per l'equilibrata crescita psicofisica dei figli seguendone le naturali inclinazioni e favorendo rapporti duraturi e significativi con entrambe le linee parentali.
8) Collocare prevalentemente i figli e presso la madre nella residenza sita a Corna Per_1 Per_2
Giovine, Via Garibaldi n. 9. 9) Dare atto che il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
l'importo mensile di € 600,00.= (trecento per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo Per_2 gli indici Istat, a partire dall'anno successivo a quello di comparizione avanti il Tribunale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Disporre che l'assegno unico per i minori e verrà integralmente trattenuto dalla signora . Per_1 Per_2 Parte_2
10) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre ha facoltà di vedere i figli e Per_1
nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei medesimi e di tenerli con sé per due fine Per_2 settimana alternati e/o nei giorni infrasettimanali, accordandosi direttamente con gli stessi e con la madre sulle modalità. Durante le vacanze Natalizie, Pasquali ed estive il sig. potrà Parte_1 visitare e tenere con sé i figli, per la metà dei giorni dedicati, previo accordo con l'altro genitore e con gli stessi. Relativamente alle vacanze estive, il signor avrà facoltà di trascorrere con i figli 15 Pt_1 giorni (anche consecutivi), nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno, previo accordo sulla ripartizione con la sig.ra entro il 31.5 di ogni anno. I genitori dovranno Parte_2 fornire reciprocamente l'indirizzo del luogo di villeggiatura in cui condurranno i figli. Entrambi i genitori si impegnano nei giorni in cui e staranno con loro, a far seguire ai figli le Per_1 Per_2 attività extrascolastiche e ludico-sportive.
11) Le parti si impegnano ad informare sempre l'altro genitore tempestivamente sullo stato di salute dei figli e sul loro rendimento scolastico. Entrambi i genitori avranno comunque le credenziali per pater accedere al registro elettronico.
12) I genitori si danno reciprocamente atto che regoleranno ogni spesa relativa a figli, nel rispetto delle linee-guida del protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, che le parti dichiarano di conoscere e di voler adottare. pagina 2 di 4 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
13) Dare atto che contestualmente alla comparizione delle parti avanti il Tribunale, il sig. Parte_1 ha versato alla sig.ra € 10.000,00.= (euro diecimila/00cent) mediante assegno Parte_2 circolare a definizione di ogni rapporto economico tra di loro in essere e che le parti procederanno alla chiusura del c/c cointestato ed acceso presso la , filiale di Corno Giovine. Controparte_1
14)I coniugi si danno reciprocamente atto che, con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di tutto quanto previsto nel presente ricorso, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, essendo economicamente autosufficienti.
15) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
16) Il cortile ed il giardino della casa familiare assegnata alla sig.ra , le pertinenze della Parte_2 medesima unità abitativa, e dunque la pulizia e cura del giardino e del cortile sono a totale carico della sig.ra . Parte_2
17)Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Alla successiva udienza virtuale del 2.07.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Castiglione d'Adda (LO) in data 2.06.2007 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 – parte II – serie A – anno 2007);
pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Castiglione d'Adda (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 2.07.2025. Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avvocato ILARIA Parte_1 CodiceFiscale_1 COPPA e da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 GIOVANNA CARLA SCAPUZZI FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7.04.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in Castiglione d'Adda, in data 2.06.2007 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 – parte II – serie A – anno 2007) e che dall'unione coniugale sono nati i figli (n. il 24.07.2009), e Per_1
(n. l'11.04.2011). Per_2
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli Parte_1 Parte_2
a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Ordinare al Comune di Castiglione d'Adda di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del sig. sita in Corno Giovine, Via Parte_1
Garibaldi n. 9, alla sig.ra , genitore collocatario, per vivere esclusivamente con i figli Parte_2 sino alla raggiunta autonomia economica degli stessi, con separazione dei locali dell'edificio dedicati all'attività lavorativa dei f.lli (ufficio + stanza sovrastante l'abitazione e dedicata all'archivio, Pt_1
pagina 1 di 4 aventi accesso autonomo dalla casa di abitazione, attraverso il cortile e l'accesso tramite scale) che rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità dei fratelli Pt_1
4) Assegnare i beni mobili costituenti arredo della casa coniugale in proprietà esclusiva alla sig.ra
[...]
, anche nell'interesse morale e materiale dei figli, dandosi altresì. atto che le parti si esonerano Parte_2 reciprocamente dalla produzione dei documenti di cui al comma 3 a), b), c) dell'art. 473 bis 12 c.p.c., impegnandosi comunque a produrli a richiesta del Tribunale. 5) Porre a carico della sig.ra le utenze domestiche (gas ed acqua) e mantenere l'utenza Parte_2 dell'energia elettrica per 1/3 a carico del sig. e per 2/3 a carico della sig.ra (in quanto Pt_1 Parte_2 essa è dedicata anche all'illuminazione del cortile, delle pertinenze e dei locali destinati ad ufficio/magazzino del sig. . Pt_1
6) Resta inteso che sino a quando la sig.ra dimorerà coni figli nella casa familiare Parte_2 assegnatale, non potrà intrattenere convivenza con terze persone. IN ORDINE AL PIANO GENITORIALE
7)Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento della decisione stessa, con impegno di entrambi i genitori a collaborare attivamente per l'equilibrata crescita psicofisica dei figli seguendone le naturali inclinazioni e favorendo rapporti duraturi e significativi con entrambe le linee parentali.
8) Collocare prevalentemente i figli e presso la madre nella residenza sita a Corna Per_1 Per_2
Giovine, Via Garibaldi n. 9. 9) Dare atto che il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_1
l'importo mensile di € 600,00.= (trecento per ciascuno), da rivalutarsi annualmente secondo Per_2 gli indici Istat, a partire dall'anno successivo a quello di comparizione avanti il Tribunale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Disporre che l'assegno unico per i minori e verrà integralmente trattenuto dalla signora . Per_1 Per_2 Parte_2
10) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre ha facoltà di vedere i figli e Per_1
nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi dei medesimi e di tenerli con sé per due fine Per_2 settimana alternati e/o nei giorni infrasettimanali, accordandosi direttamente con gli stessi e con la madre sulle modalità. Durante le vacanze Natalizie, Pasquali ed estive il sig. potrà Parte_1 visitare e tenere con sé i figli, per la metà dei giorni dedicati, previo accordo con l'altro genitore e con gli stessi. Relativamente alle vacanze estive, il signor avrà facoltà di trascorrere con i figli 15 Pt_1 giorni (anche consecutivi), nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno, previo accordo sulla ripartizione con la sig.ra entro il 31.5 di ogni anno. I genitori dovranno Parte_2 fornire reciprocamente l'indirizzo del luogo di villeggiatura in cui condurranno i figli. Entrambi i genitori si impegnano nei giorni in cui e staranno con loro, a far seguire ai figli le Per_1 Per_2 attività extrascolastiche e ludico-sportive.
11) Le parti si impegnano ad informare sempre l'altro genitore tempestivamente sullo stato di salute dei figli e sul loro rendimento scolastico. Entrambi i genitori avranno comunque le credenziali per pater accedere al registro elettronico.
12) I genitori si danno reciprocamente atto che regoleranno ogni spesa relativa a figli, nel rispetto delle linee-guida del protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017, che le parti dichiarano di conoscere e di voler adottare. pagina 2 di 4 ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
13) Dare atto che contestualmente alla comparizione delle parti avanti il Tribunale, il sig. Parte_1 ha versato alla sig.ra € 10.000,00.= (euro diecimila/00cent) mediante assegno Parte_2 circolare a definizione di ogni rapporto economico tra di loro in essere e che le parti procederanno alla chiusura del c/c cointestato ed acceso presso la , filiale di Corno Giovine. Controparte_1
14)I coniugi si danno reciprocamente atto che, con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di tutto quanto previsto nel presente ricorso, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, essendo economicamente autosufficienti.
15) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi.
16) Il cortile ed il giardino della casa familiare assegnata alla sig.ra , le pertinenze della Parte_2 medesima unità abitativa, e dunque la pulizia e cura del giardino e del cortile sono a totale carico della sig.ra . Parte_2
17)Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Alla successiva udienza virtuale del 2.07.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Castiglione d'Adda (LO) in data 2.06.2007 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 3 – parte II – serie A – anno 2007);
pagina 3 di 4 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Castiglione d'Adda (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 2.07.2025. Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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