Art. 4.
Con effetto dal 1 gennaio 1952, e' soppresso il contributo erariale di guerra, sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205 .
Con effetto dal 1 gennaio 1952, e' soppresso il contributo erariale di guerra, sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco dei fitti, istituito con il regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205 .