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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in persona del giudice o.t. Sonia RE, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30333 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. e p.iva , con sede legale in Catania (CT), alla Via Nicolò al Borgo, 73, e con Parte_1 P.IVA_1 sede secondaria operativa in Roma in persona del legale rappresentante pro-tempore, SI.ra Parte_2
, nata a [...], il [...], residente in [...], c.f.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaia Pirisi (c.f. ) e dall'Avv. C.F._1 C.F._2
Eleonora Imbriale (c.f. ), entrambe del Foro di Roma, in via congiunta e C.F._3 disgiunta, nonché elettivamente domiciliata presso il loro Studio professionale sito in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 111
- Ricorrente -
E
, (c.f. ), nato il [...], a [...] residente in [...] C.F._4
Fossogrande, 27, Vetralla (VT), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...]
(c.f. e p.iva ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Viterbo, alla Via A. Pacinotti, 21
- Resistente contumace -
CONCLUSIONI: per parte attrice/ricorrente- “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: - accertare e dichiarare il grave inadempimento del SI. , in proprio e CP_1 nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2
, alle obbligazioni assunte con il mandato sottoscritto in data 01.06.2022 (e
[...] precedentemente in data 26.04.2022), - e per l'effetto condannare il SI. , in proprio e CP_1 nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2
, al pagamento della somma di €70.000,00, nonché interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla firma
[...] del mandato del 01.06.2022, sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura liquidate ex D.M. 140/2012”. In ogni caso, si chiede la condanna della parte resistente, ex art. 96, comma 3°, c.p.c. al versamento di un indennizzo nei confronti della nella persona del legale rappresentante p.t., SI.ra , Parte_1 Parte_2 per aver rifiutato senza giustificato motivo di aderire alla procedura di mediazione, e per aver ignorato il presente giudizio al solo scopo di ritardare la soddisfazione dei legittimi diritti della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la società in persona della sua legale rappresentante SInora
ha convenuto in giudizio il SInor , (c.f. ), Parte_2 CP_1 C.F._4 nato il [...], a [...] residente in [...], Vetralla (VT), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2
e ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: - accertare
[...]
e dichiarare il grave inadempimento del SI. , in proprio e nella qualità di legale CP_1 rappresentante della , alle Controparte_2 obbligazioni assunte con il mandato sottoscritto in data 01.06.2022 (e precedentemente in data 26.04.2022),- e per l'effetto condannare il SI. , in proprio e nella qualità di legale CP_1 rappresentante della , al Controparte_2 pagamento della somma di €70.000,00, nonché interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla firma del mandato del 01.06.2022, sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura liquidate ex D.M. 140/2012”.
Fissata udienza di prima comparizione e notificato il relativo decreto unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, la parte convenuta ha optato per la contumacia. La causa, istruita sui documenti prodotti, è stata rinviata ad udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con sostituzione delle previste attività orali di discussione e precisazione delle conclusioni con “note scritte”. Sulle conclusioni come precisate nel verbale di udienza del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta in quanto i fatti ad essa sottesi hanno evidenza documentale.
In particolare è stato provato per tabulas: che con mandato sottoscritto in Roma, in data 26.04.22, successivamente sostituito da un secondo mandato, sottoscritto sempre in Roma, in data 01.06.22, la società ha conferito mandato alla Parte_1
di reperire - a mezzo di investimenti Controparte_2
- sui mercati nazionali e/o internazionali, taluni finanziamenti idonei a sovvenzionare i progetti presentati dalla stessa (cfr. doc.2 del ricorso); Parte_1
che nell'ambito di tale contratto, la ha versato la somma complessiva di €70.000,00 (euro Parte_1 settantamila/00) (cfr. doc. 3, 4, 5, 6, 7 del ricorso) al SI. nella qualità di titolare della _2 DI , quale “propria quota di Controparte_2 adesione e partecipazione” che il resistente avrebbe messo a profitto con le “operazioni di ingegneria finanziaria” prospettando alla il sicuro incasso di ingenti proventi determinati, nel testo del Parte_1 contratto, in €600.000,00 (euro seicentomila/00); che nel corso del tempo, il SI. ha costantemente illuso ed ingannato la SI.ra , _2 Parte_2 legale rappresentante della riferendole, sia via whatsapp che via mail,che le somme previste Parte_1 in contratto le sarebbero state erogate entro un breve periodo (cfr. doc.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del ricorso introduttivo); che il SI. in data 08.09.2023, in riscontro alla diffida delle procuratrici della ricorrente del _2
05.09.2023 (cfr. doc.27 del ricorso), ha risposto a mezzo mail testualmente quanto segue: “In tutti questi mesi sono stato in contatto con la dottoressa per tenerla aggiornata sullo stato Parte_2 della pratica del suo investimento da cui deriva la somma descritta nel mandato attesa da tempo e sono consapevole che l'iter previsto è in notevole ritardo sulla liquidazione in favore della […] Parte_1
Numerose volte mi sono scusato e al contempo ho rassicurato la stessa sul buon esito dell'investimento a cui ha partecipato il che si è prodotto con tempi diversi da quelli per me prospettati e riferiti all'interessata. …Tutto ciò ha rappresentato dall'inizio del 2023 la causa dell'inaspettato e deludente ritardo e complicazione nella liquidazione promessa da lei giustamente attesa come da mandato sottoscritto [...] scusandomi ancora per il tempo trascorso oltre le attese, seppur per cause non imputabili al sottoscritto nè al pool di investitori internazionali coinvolti e promotori , posso informare che dai primi giorni del corrente mese il monte finanziario è stato liberato nella reale operatività e nei prossimi giorni sarà consentito l'uso del medesimo alla proprietà e quindi oltre a fornire ulteriori dettagli a brevissimo alla dottoressa prevedo che a breve la Parte_2 Parte_1 riceverà il contratto di liquidazione da sottoscrivere e successivamente il bonifico spettante” (cfr. doc.28 del ricorso); che in data 23.02.2024 si è altresì proceduto ad instaurare il procedimento di mediazione nei confronti del SI. e della , che tuttavia _2 Controparte_3 si è concluso con esito negativo al primo incontro, in data 10.04.2024, per la mancata partecipazione della Parte Chiamata, nonostante la sua regolare convocazione (cfr. doc.33 del ricorso).
All'esito dell'istruttoria svolta sui documenti prodotti deve, quindi, dichiararsi che parte convenuta si è resa gravemente inadempiente al contratto di mandato conferitogli.
Insegna la Suprema Corte di Cassazione che ai fini dell'accoglimento di una domanda di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive – ai sensi degli artt. 1453 – 1455 c.c., il giudice deve accertare
“se esista il contratto, se esista l'inadempimento, se l'inadempimento sia grave avuto riguardo all'interesse della controparte”.
Precisa la Cassazione, inoltre, che il concetto di “interesse”, di cui all'art. 1455 c.c., non si identifica con l'interesse alla risoluzione.
Questo consiste invece nell'interesse all'adempimento, che deve presumersi leso “tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie”.
E ancora che l'art. 1455 c.c. va interpretato nel senso che l'inadempimento è grave allorquando abbia portato all'equilibrio funzionale delle reciproche attribuzioni delle parti un turbamento tale da lasciar ritenere che la parte non inadempiente, se lo avesse previsto, non avrebbe stipulato il contratto.
Dai richiamati documenti risulta prova evidente e incontrovertibile che il convenuto si è reso gravemente inadempiente al contratto di mandato conferitogli da parte ricorrente.
La parte non inadempiente ha proposto la presente azione e ha chiaramente manifestato la propria volontà di non rimanere vincolata al contratto stipulato e ha chiesto pronunciarsene la risoluzione.
Conseguentemente, avendo parte ricorrente versato al SI. e alla _2 [...]
di la somma €70.000,00 (euro settantamila/00) e avendo Controparte_2 _2 quest'ultimo disatteso tutti gli impegni contrattualmente assunti, la stessa parte non inadempiente ha diritto di chiedere la restituzione della somma illecitamente trattenuta dal mandatario, e la parte resistente va condannata al pagamento in favore della della somma di €70.000,00 nonché Parte_1 interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla domanda (in mancanza di formale messa in mora in data anteriore) e rivalutazione monetaria.
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha avanzato domanda di risarcimento del danno da lite temeraria.
Questo tribunale reputa che, avendo parte resistente optato per la contumacia e ponendo l'art. 96 primo comma cpc come presupposto che risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, la domanda avanzata da non possa trovare accoglimento, Pt_1 mancandone i presupposti di legge. Parimenti ad avviso di questo tribunale non ricorrono i presupposti di una condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con compensi calcolati secondo gli importi minimi (considerata la natura della causa e l'istruttoria svolta sui soli documenti ) previsti dalle vigenti tabelle per lo scaglione di valore della controversia.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa promossa da contro , in proprio e nella qualità di Parte_1 CP_1 legale rappresentante della , così Controparte_2 provvede: accerta e dichiara il grave inadempimento del SI. , in proprio e nella qualità di legale CP_1 rappresentante della , alle Controparte_2 Controparte_2 obbligazioni assunte con il mandato sottoscritto in data 01.06.2022 (e precedentemente in data 26.04.2022), - e per l'effetto condanna il SI. , in proprio e nella qualità di legale CP_1 rappresentante della al pagamento Controparte_2 della somma di €70.000,00, nonché interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla domanda, oltre rivalutazione monetaria;
rigetta la domanda di condanna per lite temeraria;
condanna parte resistente alle spese di lite, liquidate d'ufficio in Euro 7052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso, Roma, 14.2.2025 Il g.o.t.
Si comunichi Sonia RE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in persona del giudice o.t. Sonia RE, in funzione di giudice unico, deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30333 dell'anno 2024 del Ruolo Generale
TRA
(c.f. e p.iva , con sede legale in Catania (CT), alla Via Nicolò al Borgo, 73, e con Parte_1 P.IVA_1 sede secondaria operativa in Roma in persona del legale rappresentante pro-tempore, SI.ra Parte_2
, nata a [...], il [...], residente in [...], c.f.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaia Pirisi (c.f. ) e dall'Avv. C.F._1 C.F._2
Eleonora Imbriale (c.f. ), entrambe del Foro di Roma, in via congiunta e C.F._3 disgiunta, nonché elettivamente domiciliata presso il loro Studio professionale sito in Roma, alla Via Cola di Rienzo n. 111
- Ricorrente -
E
, (c.f. ), nato il [...], a [...] residente in [...] C.F._4
Fossogrande, 27, Vetralla (VT), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
[...]
(c.f. e p.iva ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Viterbo, alla Via A. Pacinotti, 21
- Resistente contumace -
CONCLUSIONI: per parte attrice/ricorrente- “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: - accertare e dichiarare il grave inadempimento del SI. , in proprio e CP_1 nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2
, alle obbligazioni assunte con il mandato sottoscritto in data 01.06.2022 (e
[...] precedentemente in data 26.04.2022), - e per l'effetto condannare il SI. , in proprio e CP_1 nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2
, al pagamento della somma di €70.000,00, nonché interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla firma
[...] del mandato del 01.06.2022, sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura liquidate ex D.M. 140/2012”. In ogni caso, si chiede la condanna della parte resistente, ex art. 96, comma 3°, c.p.c. al versamento di un indennizzo nei confronti della nella persona del legale rappresentante p.t., SI.ra , Parte_1 Parte_2 per aver rifiutato senza giustificato motivo di aderire alla procedura di mediazione, e per aver ignorato il presente giudizio al solo scopo di ritardare la soddisfazione dei legittimi diritti della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la società in persona della sua legale rappresentante SInora
ha convenuto in giudizio il SInor , (c.f. ), Parte_2 CP_1 C.F._4 nato il [...], a [...] residente in [...], Vetralla (VT), in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2
e ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: - accertare
[...]
e dichiarare il grave inadempimento del SI. , in proprio e nella qualità di legale CP_1 rappresentante della , alle Controparte_2 obbligazioni assunte con il mandato sottoscritto in data 01.06.2022 (e precedentemente in data 26.04.2022),- e per l'effetto condannare il SI. , in proprio e nella qualità di legale CP_1 rappresentante della , al Controparte_2 pagamento della somma di €70.000,00, nonché interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla firma del mandato del 01.06.2022, sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura liquidate ex D.M. 140/2012”.
Fissata udienza di prima comparizione e notificato il relativo decreto unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, la parte convenuta ha optato per la contumacia. La causa, istruita sui documenti prodotti, è stata rinviata ad udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con sostituzione delle previste attività orali di discussione e precisazione delle conclusioni con “note scritte”. Sulle conclusioni come precisate nel verbale di udienza del 14.2.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta in quanto i fatti ad essa sottesi hanno evidenza documentale.
In particolare è stato provato per tabulas: che con mandato sottoscritto in Roma, in data 26.04.22, successivamente sostituito da un secondo mandato, sottoscritto sempre in Roma, in data 01.06.22, la società ha conferito mandato alla Parte_1
di reperire - a mezzo di investimenti Controparte_2
- sui mercati nazionali e/o internazionali, taluni finanziamenti idonei a sovvenzionare i progetti presentati dalla stessa (cfr. doc.2 del ricorso); Parte_1
che nell'ambito di tale contratto, la ha versato la somma complessiva di €70.000,00 (euro Parte_1 settantamila/00) (cfr. doc. 3, 4, 5, 6, 7 del ricorso) al SI. nella qualità di titolare della _2 DI , quale “propria quota di Controparte_2 adesione e partecipazione” che il resistente avrebbe messo a profitto con le “operazioni di ingegneria finanziaria” prospettando alla il sicuro incasso di ingenti proventi determinati, nel testo del Parte_1 contratto, in €600.000,00 (euro seicentomila/00); che nel corso del tempo, il SI. ha costantemente illuso ed ingannato la SI.ra , _2 Parte_2 legale rappresentante della riferendole, sia via whatsapp che via mail,che le somme previste Parte_1 in contratto le sarebbero state erogate entro un breve periodo (cfr. doc.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del ricorso introduttivo); che il SI. in data 08.09.2023, in riscontro alla diffida delle procuratrici della ricorrente del _2
05.09.2023 (cfr. doc.27 del ricorso), ha risposto a mezzo mail testualmente quanto segue: “In tutti questi mesi sono stato in contatto con la dottoressa per tenerla aggiornata sullo stato Parte_2 della pratica del suo investimento da cui deriva la somma descritta nel mandato attesa da tempo e sono consapevole che l'iter previsto è in notevole ritardo sulla liquidazione in favore della […] Parte_1
Numerose volte mi sono scusato e al contempo ho rassicurato la stessa sul buon esito dell'investimento a cui ha partecipato il che si è prodotto con tempi diversi da quelli per me prospettati e riferiti all'interessata. …Tutto ciò ha rappresentato dall'inizio del 2023 la causa dell'inaspettato e deludente ritardo e complicazione nella liquidazione promessa da lei giustamente attesa come da mandato sottoscritto [...] scusandomi ancora per il tempo trascorso oltre le attese, seppur per cause non imputabili al sottoscritto nè al pool di investitori internazionali coinvolti e promotori , posso informare che dai primi giorni del corrente mese il monte finanziario è stato liberato nella reale operatività e nei prossimi giorni sarà consentito l'uso del medesimo alla proprietà e quindi oltre a fornire ulteriori dettagli a brevissimo alla dottoressa prevedo che a breve la Parte_2 Parte_1 riceverà il contratto di liquidazione da sottoscrivere e successivamente il bonifico spettante” (cfr. doc.28 del ricorso); che in data 23.02.2024 si è altresì proceduto ad instaurare il procedimento di mediazione nei confronti del SI. e della , che tuttavia _2 Controparte_3 si è concluso con esito negativo al primo incontro, in data 10.04.2024, per la mancata partecipazione della Parte Chiamata, nonostante la sua regolare convocazione (cfr. doc.33 del ricorso).
All'esito dell'istruttoria svolta sui documenti prodotti deve, quindi, dichiararsi che parte convenuta si è resa gravemente inadempiente al contratto di mandato conferitogli.
Insegna la Suprema Corte di Cassazione che ai fini dell'accoglimento di una domanda di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive – ai sensi degli artt. 1453 – 1455 c.c., il giudice deve accertare
“se esista il contratto, se esista l'inadempimento, se l'inadempimento sia grave avuto riguardo all'interesse della controparte”.
Precisa la Cassazione, inoltre, che il concetto di “interesse”, di cui all'art. 1455 c.c., non si identifica con l'interesse alla risoluzione.
Questo consiste invece nell'interesse all'adempimento, che deve presumersi leso “tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie”.
E ancora che l'art. 1455 c.c. va interpretato nel senso che l'inadempimento è grave allorquando abbia portato all'equilibrio funzionale delle reciproche attribuzioni delle parti un turbamento tale da lasciar ritenere che la parte non inadempiente, se lo avesse previsto, non avrebbe stipulato il contratto.
Dai richiamati documenti risulta prova evidente e incontrovertibile che il convenuto si è reso gravemente inadempiente al contratto di mandato conferitogli da parte ricorrente.
La parte non inadempiente ha proposto la presente azione e ha chiaramente manifestato la propria volontà di non rimanere vincolata al contratto stipulato e ha chiesto pronunciarsene la risoluzione.
Conseguentemente, avendo parte ricorrente versato al SI. e alla _2 [...]
di la somma €70.000,00 (euro settantamila/00) e avendo Controparte_2 _2 quest'ultimo disatteso tutti gli impegni contrattualmente assunti, la stessa parte non inadempiente ha diritto di chiedere la restituzione della somma illecitamente trattenuta dal mandatario, e la parte resistente va condannata al pagamento in favore della della somma di €70.000,00 nonché Parte_1 interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla domanda (in mancanza di formale messa in mora in data anteriore) e rivalutazione monetaria.
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha avanzato domanda di risarcimento del danno da lite temeraria.
Questo tribunale reputa che, avendo parte resistente optato per la contumacia e ponendo l'art. 96 primo comma cpc come presupposto che risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, la domanda avanzata da non possa trovare accoglimento, Pt_1 mancandone i presupposti di legge. Parimenti ad avviso di questo tribunale non ricorrono i presupposti di una condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma cpc.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con compensi calcolati secondo gli importi minimi (considerata la natura della causa e l'istruttoria svolta sui soli documenti ) previsti dalle vigenti tabelle per lo scaglione di valore della controversia.
PQM
Il Tribunale di Roma, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa promossa da contro , in proprio e nella qualità di Parte_1 CP_1 legale rappresentante della , così Controparte_2 provvede: accerta e dichiara il grave inadempimento del SI. , in proprio e nella qualità di legale CP_1 rappresentante della , alle Controparte_2 Controparte_2 obbligazioni assunte con il mandato sottoscritto in data 01.06.2022 (e precedentemente in data 26.04.2022), - e per l'effetto condanna il SI. , in proprio e nella qualità di legale CP_1 rappresentante della al pagamento Controparte_2 della somma di €70.000,00, nonché interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla domanda, oltre rivalutazione monetaria;
rigetta la domanda di condanna per lite temeraria;
condanna parte resistente alle spese di lite, liquidate d'ufficio in Euro 7052,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso, Roma, 14.2.2025 Il g.o.t.
Si comunichi Sonia RE