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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 429/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 429/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 15.12.2023
DA
(C.F. , con il proc. e dom. avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Colangelo del Foro di Roma giusta procura in atti;
- APPELLANTE-
CONTRO
P.IVA ) con il proc. e dom. avv. Luca Vecchioni del Foro di Trieste CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
-APPELLATA -
E CONTRO
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE–
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 263/2023 emessa il 12.05.2023 dal Tribunale
Ordinario di Trieste, Giudice Dott.ssa Fanelli, pubblicata in data 16.05.2023 e non notificata;
Causa iscritta a ruolo il 15.12.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 29.01.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis rejectis:
1) ritenere e dichiarare l'appello fondato e conseguentemente riformare parzialmente la sentenza n.
263/2023 emessa il 12.05.2023 dal Tribunale Ordinario di Trieste, Giudice Dott.ssa Fanelli,
depositata in data 16.05.2023, e non notificata;
2) accertare e dichiarare l'esclusiva e piena responsabilità della vettura Fiat 500 tg. EJ289PL, di proprietà della sig.ra nella produzione e determinazione del sinistro in epigrafe Controparte_2
narrato;
3) per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni fisiche, così come specificati in narrativa o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e compensativi dalla data del sinistro a quella del soddisfo.
4) Condannare i convenuti, al pagamento di spese e compensi dei due gradi del giudizio, distraendo quelli di secondo grado in favore dell'avv. Maurizio Colangelo.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'appello avversario, siccome inammissibile, invalido, irrituale e/o comunque del tutto infondato e/o indimostrato.
Compensi e spese - anche generali - rifusi.
2 Con ogni più ampia riserva di ulteriormente allegare e dedurre nei residui termini concessi alla scorsa udienza dd. 10.04.2024.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trieste la sig.ra Parte_1 CP_2
ed per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...] CP_1
riportati a seguito del sinistro stradale occorso in data 23/05/2017, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Piaggio Liberty, tg. EF84645. L'attore esponeva che stava percorrendo la
Circonvallazione Gianicolese quando, giunto all'intersezione semaforica con Via Monteverde, aveva impegnato l'incrocio mentre il semaforo segnalava luce verde;
a quel punto era stato improvvisamente urtato e fatto cadere a terra dal veicolo Fiat 500 tg. EJ289PL, di proprietà di
[...]
e condotto da la quale aveva impegnato l'incrocio provenendo dalla CP_2 Controparte_3
via Monteverde, nonostante il segnale semaforico rosso. Il motociclo attoreo aveva riportato gravi danni, per un costo di riparazione stimato in € 3.000,00, oltre € 1.000,00 per fermo tecnico;
i danni fisici venivano quantificati in complessivi € 86.789,00 per danno biologico e morale, cui andava aggiunto il danno esistenziale, da liquidarsi dal Giudice;
la somma di € 900,00 offerta dalla compagnia, sul presupposto di un concorso di colpa del 50%, era stata trattenuta in acconto.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicurativa che contestava sia l'an che il quantum
debeatur delle domande attoree rilevando, innanzitutto, l'esclusiva o concorrente responsabilità
dell'attore. Deduceva inoltre la circostanza che si trattava di infortunio in itinere e che, CP_1
quindi, il trattamento spettante doveva essere considerato ai fini del c.d. danno differenziale. CP_4
La convenuta deduceva, infine, l'eccessività e la mancanza di giustificazione e prova delle somme pretese, in punto danni non patrimoniali, cumulo di interessi e rivalutazione, spese mediche e danni al motociclo;
assumeva l'esaustività delle somme già ricevute di € 900,00 ed € 8.288,00, quest'ultima al netto del necessario accantonamento in favore dell' (in esecuzione di precedente offerta del CP_4
09/01/18 per complessivi € 19.000,00).
3 Il Giudice, espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali, le esibizioni documentali e c.t.u. medico-legale, riteneva non superata la presunzione di pari colpa ex art. 2054, II c.c.; osservava,
infatti, che la sig.ra conducente della Fiat 500, aveva impegnato l'incrocio con il semaforo CP_2
che segnalava luce gialla e che, nel frattempo, trattandosi di un incrocio molto ampio, era scattato il rosso e, quindi, il verde per la corrente di marcia del motociclo. Tale ricostruzione, riportata dalla
Polizia Municipale, era stata confermata dal teste che, in loco e nell'immediatezza, Testimone_1
aveva dichiarato di essere stato fermo, con semaforo rosso, all'intersezione tra la Circonvallazione e via di Monteverde e che un ragazzo era giunto sull'area di manovra proprio allo scattare della luce verde;
per tale motivo, il ragazzo non aveva arrestato la corsa, ma aveva accelerato per muoversi nella sua stessa direzione. Il teste aveva precisato anche che il conducente del motociclo che gli si era affiancato occupava la parte destra della carreggiata, dalla quale era sopraggiunta all'improvviso un'autovettura che si era immessa in ritardo sull'area di manovra (con luce gialla o addirittura rossa)
e che, tagliando la strada nella loro direzione di marcia aveva impattato con il motociclo. La stessa conducente della Fiat 500, nell'immediatezza del sinistro, aveva dichiarato di aver oltrepassato velocemente l'incrocio con luce gialla. Il Giudice evidenziava, infine, la testimonianza del sig.
, che aveva riferito circa la notevole ampiezza dell'incrocio e la limitata durata della Tes_2
segnaletica gialla, affermando che chi si immette con il semaforo giallo non riesce a superare tutto l'incrocio prima che scatti il verde per chi giunge dalla circonvallazione.
Per tale ultima circostanza, il Giudice riteneva colposa la condotta dell'automobilista ma ravvisava profili di colpa anche in quella dell'attore, evidenziando come l'area di intersezione fosse ben visibile anche allo scooter e che questi non era riuscito ad arrestare la sua corsa perché teneva una velocità
inadeguata alle concrete circostanze;
veniva pertanto accertato un concorso di colpa del 50% a carico della parte attrice.
Con riguardo al quantum, il Giudice dava applicazione ai parametri elaborati dal Tribunale di Milano
riconoscendo:
4 - per inabilità temporanea € 6.100, di cui € 2.800 per I.T.T. per gg. 20, € 1.800 per I.T.P. al tasso del
75% per gg. 20, € 1.500 per I.T.P. al 50% per gg. 30; a tali importi perveniva assumendo come base i valori giornalieri milanesi, rispettivamente di € 140, 120 e 100, tenuto conto del grado di menomazione nella sfera dinamico-esistenziale e di sofferenza psico-fisica via via subito, siccome desumibile dalla relazione del c.t.u.: “nel corso dei periodi indicati di inabilità temporanea, ha
ripreso la capacità di camminare, lavarsi e vestirsi. Il grado di sofferenza del periodo di inabilità
temporanea totale è stato elevato, medio durante il periodo di parziale al 75% e lieve nel successivo
periodo di parziale al 50%”;
- per riconosciuta, ormai stabilizzata e non emendabile, percentuale di invalidità permanente stimata al 13%, applicato il coefficiente moltiplicativo corrispondente all'età del danneggiato al momento del fatto (anni 31), € 36.450, di cui € 28.256 per biologico, ivi compreso l'incremento per il danno psichico.
Quanto alla sfera patrimoniale, il giudice riconosceva gli importi di € 4.106,00 per spese mediche necessarie correlate al sinistro, ed € 976,00 per costo assistenza medico-legale, ritenuta necessaria a sostenere le ragioni dell'attore in giudizio, per un totale di € 5.082. Nulla veniva invece riconosciuto per il c.d. “fermo tecnico” in assenza di allegazione e prova.
Rispetto poi, alla possibilità di detrarre eventuali erogazioni altrimenti ricevute dall'attore, quali quelle invocate per infortunio “in itinere”, il giudice rilevava che nessun indennizzo risultava corrisposto al sig. per “carenza di documentazione” come da nota dd.12/01/2019, e Pt_1 CP_4
che non esiste un obbligo giuridico del danneggiato di rivolgersi all' , avendo questi al contrario CP_4
la sola facoltà di chiedere la (parziale) liquidazione del danno da parte dell'ente, mentre l'unico obbligo sancito dal legislatore è quello ricadente in capo all'assicuratore di rimborsare eventuali somme versate dall'ente stesso, in virtù del diritto di surrogazione nella posizione del danneggiato a questo attribuito dall'art. 142 Cod. Ass.ni, salve ovviamente le eventuali ripetizioni di somme ricevute in duplicazione.
5 Evidenziava il giudice che è il pagamento dell'indennizzo che fa perdere, o ridurre, il credito risarcitorio del danneggiato, non il fatto che il terzo si sia surrogato o possa surrogarsi nel diritto di questi chiedendo al responsabile la rifusione dell'indennizzo pagato al primo;
poiché l'odierno attore non aveva ottenuto dall' alcun risarcimento - la cui liquidazione sarebbe stata presumibilmente CP_4
comunicata ad –, non veniva ravvisato ostacolo all'azione risarcitoria. CP_1
* * *
Avverso la sentenza proponeva appello il sig. contestando anzitutto che gli fosse stato Pt_1
attribuito il 50% della responsabilità del sinistro sulla base di una erronea valutazione della dinamica del sinistro e delle prove testimoniali;
secondo quanto esposto dall'appellante non vi sarebbe alcun elemento probatorio utile a dimostrare che egli viaggiasse ad alta velocità, e la responsabilità nella causazione del sinistro sarebbe da attribuire unicamente al mancato rispetto, da parte della conducente della Fiat 500, del semaforo con luce rossa. Il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire la stessa gravità
alle due distinte condotte: un conducente avrebbe ignorato il semaforo rosso e l'altro avrebbe impegnato l'incrocio con luce semaforica verde;
di ciò l'appellante avrebbe fornito prova liberatoria sia in modo diretto – attraverso l'escussione dei testi - che in modo indiretto – tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante lamentava l'ingiustificata ed erronea riduzione del 50%
della somma riconosciutagli quale risarcimento dei danni subiti, l'omessa rivalutazione secondo gli indici ISTAT e la mancata quantificazione degli interessi compensativi.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, il sig. lamentava l'illegittima ed erronea Pt_1
compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU;
il Giudice avrebbe omesso di valutare e considerare che gli appellanti avevano versato al sig. a totale definizione del sinistro, solo Pt_1
la somma di € 9.128,00, nettamente inferiore a quella poi riconosciuta di € 25.270,00.
Si costituiva la sola affermando che l'appellante non si sarebbe confrontato con le CP_1
risultanze istruttorie, limitandosi a dare per scontato che la sig.ra avesse impegnato CP_2
6 l'incrocio con il semaforo rosso;
l'appellata reputava acquisito in via di fatto, invece, che il
23.05.2017 alle ore 08:30 l'intersezione tra Via di Monteverde e la Circonvallazione Gianicolese
fosse caratterizzata da traffico intenso e che la Fiat 500 si fosse trovata a passare l'intersezione semaforica proprio nel momento in cui la lanterna passava dal verde semaforico al giallo;
stante l'intenso traffico la sig.ra si sarebbe determinata a disimpegnare l'incrocio ma, oltrepassate CP_2
le prime due corsie, era stata attinta dal conducente del motociclo che avrebbe anticipato il verde semaforico – transitando quindi con il rosso – accelerando, senza avvedersi che la Fiat 500 impegnava ancora l'incrocio.
Circa le contestazioni di parte appellante sul quantum debeatur, sosteneva che, dalla CP_1
data di pubblicazione delle Tabelle milanesi (marzo 2021) alla data della sentenza di primo grado,
l'indice dei prezzi al consumo non aveva subito variazioni apprezzabili. Quanto agli interessi compensativi rilevava che trattasi di domanda nuova, non avanzata il primo grado e, quindi, da ritenersi inammissibile;
per di più l'appellante avrebbe omesso di dimostrare – non ottemperando ad un suo preciso onere - che, se avesse avuto anticipatamente la disponibilità dell'intera somma liquidata, ne avrebbe potuto trarre un beneficio finanziario.
Con riguardo infine alla compensazione delle spese di lite l'appellata sosteneva che ricorressero tutti i presupposti per la statuizione di integrale compensazione delle stesse, sussistendo sia una sproporzione tra la somma richiesta a titolo di risarcimento e quella liquidata, che l'accoglimento parziale della domanda.
* * *
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
1. Con il primo motivo di appello si presuppone che la Fiat 500, condotta dalla sig.ra CP_3
abbia impegnato l'incrocio con il semaforo rosso. Dalle dichiarazioni spontanee della conducente l'autovettura e del testimone oculare , riportate nel verbale della Polizia Municipale, Testimone_1
si evince chiaramente invece che la conducente della Fiat 500 aveva oltrepassato l'incrocio con il
7 semaforo che segnalava luce gialla, ma trattandosi di un incrocio molto ampio nel frattempo era scattato il rosso e quindi il verde per la corrente di marcia del motociclo.
Non può invece ritenersi provato che la conducente dell'autovettura avesse impegnato l'incrocio con la luce semaforica rossa, posto che ciò è stato dichiarato solo dal ed in forma del tutto Pt_1
dubitativa da Tes_1
Sia il sig. che il sig. hanno riferito circa la notevole ampiezza dell'incrocio Testimone_1 Tes_2
e la limitata durata della segnaletica gialla, affermando che chi si immette con il semaforo giallo non riusciva a superare tutto l'incrocio prima che scattasse il verde per chi giungeva dalla circonvallazione.
Pertanto, la sig. nelle suddette circostanze, avrebbe dovuto osservare una particolare CP_3
circospezione, richiesta in tutti i casi di attraversamento con semaforo emittente luce gialla.
Secondo Cass.n.18497/2013 “In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno
di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il
superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., non
essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare
l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo”.
D'altro canto, non è esentato dall'obbligo di diligenza nemmeno il conducente che impegna l'incrocio con semaforo segnalante luce verde;
secondo Cass.n.14560/2023 “In tema di circolazione stradale,
il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore
"luce verde", non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, la quale, pur non
potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata
dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle
concrete condizioni esistenti nell'incrocio, ed anche in virtù della necessità di prestare attenzione ai
pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che
non si attengano al segnale di arresto o precedenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto,
la sentenza di merito che, in relazione allo scontro tra due veicoli, aveva attribuito una percentuale
8 di corresponsabilità del 30% al motociclista che, pur favorito dalla luce verde, aveva impegnato
l'incrocio a velocità eccessiva, scontrandosi con una vettura proveniente dall'opposta direzione, che
aveva attraversato col rosso il suddetto incrocio)”. Conforme Cass.n.17895/2012.
Dalla testimonianza del sig. emerge che il sig. era giunto sull'area di Testimone_1 Pt_1
manovra proprio allo scattare della luce verde e per tale motivo non aveva arrestato la corsa ma aveva accelerato per muoversi nella sua stessa direzione di marcia.
Sebbene, quindi, la colpa della conducente il veicolo Fiat 500 appaia preponderante, è altrettanto evidente che il sig. non avesse utilizzato la cautela che le condizioni di quel particolare Pt_1
incrocio richiedevano poiché, stante l'affidamento generato dal semaforo emittente luce verde, aveva accelerato piuttosto che rallentare ed assicurarsi che l'incrocio fosse effettivamente sgombro dalla presenza di altri veicoli.
In riforma dell'impugnata sentenza, si ritiene quindi che debba essere accertata una responsabilità in capo a del 70% e a del 30%. Controparte_2 Parte_1
2. La diversa statuizione circa la responsabilità comporta la necessità di procedere ad una nuova liquidazione del danno, con applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, e superamento quindi per tale parte del secondo motivo di appello.
2.1 Avuto riguardo alle tabelle del 2024, e all'età del danneggiato (31 anni) con riferimento al danno da invalidità permanente (indicato nella percentuale del 13%) il danno risarcibile viene determinato in euro 41.841,00, di cui euro 32.841,00 per danno biologico, compreso l'incremento per danno psichico.
Quanto al danno per inabilità temporanea, gli importi giornalieri vengono rideterminati rispettivamente in euro 160,00, euro 140,00 ed euro 120,00, e il nuovo calcolo è quindi il seguente:
I.T.T. per giorni 20: 160,00 x 20= 3.200,00
I.T.P. al tasso del 75% per giorni 20: 105,00 x 20= 2.100,00
I.T.P. per giorni 30: 60,00 x 30 = 1.800,00.
9 2.2 Resta poi fermo il danno patrimoniale quantificato in euro 2.908,00, oltre ad euro 5.082,00 per spese mediche e costo di assistenza medico legale, somme sulle quali va applicata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 31.07.2017 fino alla data della presente decisione, ritenendosi invece le altre somme già attualizzate.
Deve poi rilevarsi che l'appellante ha già ricevuto la somma di euro 900,00 in data 25.09.2017 e quella di euro 8.288,00 in data 25.01.2018, somme da imputarsi al capitale.
Gli importi riconosciuti per danno non patrimoniale, in moneta attuale, sono pertanto pari a complessivi € 48.941,00; considerato tuttavia che l'appellante ha diritto alla corresponsione solo del
70% di tale somma, e che in data 25.01.2018 è stata versata la somma di euro 8.288,00, sull'importo di euro 34.258,70 devono essere corrisposti gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'incidente (23.05.2017) e via via rivalutata di anno in anno fino alla data del 25.01.2018 e da tale data sulla residua somma di € 25.970,70 via via rivalutata di anno in anno con gli interessi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data gli interessi al tasso legale sino al saldo.
2.3 Con il secondo motivo di gravame la sentenza viene censurata anche con riguardo al mancato riconoscimento degli interessi compensativi.
Si osserva al riguardo che nel giudizio di primo grado non era stata formulata domanda di riconoscimento degli interessi compensativi (e neppure degli interessi e rivalutazione moentaria,
essendo stata richiesta la somma di euro 87.789,00).
Deve qui richiamarsi la giurisprudenza più recente della Suprema Corte.
Secondo Cass.n.4938/2023 “Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi
sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di
parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato
e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta
all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione
al quale non abbia formulato una domanda”.
10 Secondo Cass.n.10376/2024 ”in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta,
ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli
interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito”.
5. Le spese di lite vengono liquidate, sulla base dei parametri medi in relazione al valore della controvarsia, con compensazione delle stesse per un terzo tra le parti, considerato che è stato riconosciuto un concorso di colpa limitato al 30% a carico dell'appellante.
Le spese della c.t.u. medico legale vengono poste invece interamente a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di e così provvede:
[...] Controparte_2 CP_1
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 263/23 del
Tribunale di Trieste, accerta e dichiara che l'appellante ha subito i seguenti danni Parte_1
a seguito del sinistro occorsogli in data 23.05.2017, da addebitarsi a responsabilità dell'appellata al 70%: Controparte_2
danni non patrimoniali euro 48.941,00;
danni patrimoniali pari ad euro 5.082,00 ed euro 2.908,00, con rivalutazione monetaria di questi ultimi dal 31.07.2017 ad oggi;
condanna le parti appellate e al pagamento in solido in favore di CP_1 Controparte_2
della somma di euro 34.258,70, sulla quale devono essere corrisposti gli interessi Parte_1
al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'incidente (23.05.2017) e via via rivalutata di anno in anno fino alla data del 25.01.2018 e da tale data sulla residua somma di € 25.970,70 via via rivalutata di anno in anno con gli interessi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data gli interessi al tasso legale sino al saldo, oltre al danno patrimoniale quantificato in euro 5.593,00, somma sulla quale va applicata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 31.07.2017 fino alla data della presente decisione, e da tale data gli
11 interessi al tasso legale sino al saldo, detraendosi tuttavia la somma di euro 900,00 corrisposta in data
25.09.2017;
Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi e condanna e Controparte_2
in solido a rifondere a due terzi delle spese di lite che liquida per CP_1 Parte_1
l'intero per il primo grado in euro 5.500,00 per compensi, oltre IVA CNA e spese generali, e per il secondo grado in euro 4.000,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 429/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 15.12.2023
DA
(C.F. , con il proc. e dom. avv. Maurizio Parte_1 C.F._1
Colangelo del Foro di Roma giusta procura in atti;
- APPELLANTE-
CONTRO
P.IVA ) con il proc. e dom. avv. Luca Vecchioni del Foro di Trieste CP_1 P.IVA_1
giusta procura in atti;
-APPELLATA -
E CONTRO
Controparte_2
-APPELLATA CONTUMACE–
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 263/2023 emessa il 12.05.2023 dal Tribunale
Ordinario di Trieste, Giudice Dott.ssa Fanelli, pubblicata in data 16.05.2023 e non notificata;
Causa iscritta a ruolo il 15.12.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 29.01.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello adita, contrariis rejectis:
1) ritenere e dichiarare l'appello fondato e conseguentemente riformare parzialmente la sentenza n.
263/2023 emessa il 12.05.2023 dal Tribunale Ordinario di Trieste, Giudice Dott.ssa Fanelli,
depositata in data 16.05.2023, e non notificata;
2) accertare e dichiarare l'esclusiva e piena responsabilità della vettura Fiat 500 tg. EJ289PL, di proprietà della sig.ra nella produzione e determinazione del sinistro in epigrafe Controparte_2
narrato;
3) per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni fisiche, così come specificati in narrativa o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali e compensativi dalla data del sinistro a quella del soddisfo.
4) Condannare i convenuti, al pagamento di spese e compensi dei due gradi del giudizio, distraendo quelli di secondo grado in favore dell'avv. Maurizio Colangelo.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE
Respingersi l'appello avversario, siccome inammissibile, invalido, irrituale e/o comunque del tutto infondato e/o indimostrato.
Compensi e spese - anche generali - rifusi.
2 Con ogni più ampia riserva di ulteriormente allegare e dedurre nei residui termini concessi alla scorsa udienza dd. 10.04.2024.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Trieste la sig.ra Parte_1 CP_2
ed per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...] CP_1
riportati a seguito del sinistro stradale occorso in data 23/05/2017, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo Piaggio Liberty, tg. EF84645. L'attore esponeva che stava percorrendo la
Circonvallazione Gianicolese quando, giunto all'intersezione semaforica con Via Monteverde, aveva impegnato l'incrocio mentre il semaforo segnalava luce verde;
a quel punto era stato improvvisamente urtato e fatto cadere a terra dal veicolo Fiat 500 tg. EJ289PL, di proprietà di
[...]
e condotto da la quale aveva impegnato l'incrocio provenendo dalla CP_2 Controparte_3
via Monteverde, nonostante il segnale semaforico rosso. Il motociclo attoreo aveva riportato gravi danni, per un costo di riparazione stimato in € 3.000,00, oltre € 1.000,00 per fermo tecnico;
i danni fisici venivano quantificati in complessivi € 86.789,00 per danno biologico e morale, cui andava aggiunto il danno esistenziale, da liquidarsi dal Giudice;
la somma di € 900,00 offerta dalla compagnia, sul presupposto di un concorso di colpa del 50%, era stata trattenuta in acconto.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicurativa che contestava sia l'an che il quantum
debeatur delle domande attoree rilevando, innanzitutto, l'esclusiva o concorrente responsabilità
dell'attore. Deduceva inoltre la circostanza che si trattava di infortunio in itinere e che, CP_1
quindi, il trattamento spettante doveva essere considerato ai fini del c.d. danno differenziale. CP_4
La convenuta deduceva, infine, l'eccessività e la mancanza di giustificazione e prova delle somme pretese, in punto danni non patrimoniali, cumulo di interessi e rivalutazione, spese mediche e danni al motociclo;
assumeva l'esaustività delle somme già ricevute di € 900,00 ed € 8.288,00, quest'ultima al netto del necessario accantonamento in favore dell' (in esecuzione di precedente offerta del CP_4
09/01/18 per complessivi € 19.000,00).
3 Il Giudice, espletata l'istruttoria con l'assunzione di prove testimoniali, le esibizioni documentali e c.t.u. medico-legale, riteneva non superata la presunzione di pari colpa ex art. 2054, II c.c.; osservava,
infatti, che la sig.ra conducente della Fiat 500, aveva impegnato l'incrocio con il semaforo CP_2
che segnalava luce gialla e che, nel frattempo, trattandosi di un incrocio molto ampio, era scattato il rosso e, quindi, il verde per la corrente di marcia del motociclo. Tale ricostruzione, riportata dalla
Polizia Municipale, era stata confermata dal teste che, in loco e nell'immediatezza, Testimone_1
aveva dichiarato di essere stato fermo, con semaforo rosso, all'intersezione tra la Circonvallazione e via di Monteverde e che un ragazzo era giunto sull'area di manovra proprio allo scattare della luce verde;
per tale motivo, il ragazzo non aveva arrestato la corsa, ma aveva accelerato per muoversi nella sua stessa direzione. Il teste aveva precisato anche che il conducente del motociclo che gli si era affiancato occupava la parte destra della carreggiata, dalla quale era sopraggiunta all'improvviso un'autovettura che si era immessa in ritardo sull'area di manovra (con luce gialla o addirittura rossa)
e che, tagliando la strada nella loro direzione di marcia aveva impattato con il motociclo. La stessa conducente della Fiat 500, nell'immediatezza del sinistro, aveva dichiarato di aver oltrepassato velocemente l'incrocio con luce gialla. Il Giudice evidenziava, infine, la testimonianza del sig.
, che aveva riferito circa la notevole ampiezza dell'incrocio e la limitata durata della Tes_2
segnaletica gialla, affermando che chi si immette con il semaforo giallo non riesce a superare tutto l'incrocio prima che scatti il verde per chi giunge dalla circonvallazione.
Per tale ultima circostanza, il Giudice riteneva colposa la condotta dell'automobilista ma ravvisava profili di colpa anche in quella dell'attore, evidenziando come l'area di intersezione fosse ben visibile anche allo scooter e che questi non era riuscito ad arrestare la sua corsa perché teneva una velocità
inadeguata alle concrete circostanze;
veniva pertanto accertato un concorso di colpa del 50% a carico della parte attrice.
Con riguardo al quantum, il Giudice dava applicazione ai parametri elaborati dal Tribunale di Milano
riconoscendo:
4 - per inabilità temporanea € 6.100, di cui € 2.800 per I.T.T. per gg. 20, € 1.800 per I.T.P. al tasso del
75% per gg. 20, € 1.500 per I.T.P. al 50% per gg. 30; a tali importi perveniva assumendo come base i valori giornalieri milanesi, rispettivamente di € 140, 120 e 100, tenuto conto del grado di menomazione nella sfera dinamico-esistenziale e di sofferenza psico-fisica via via subito, siccome desumibile dalla relazione del c.t.u.: “nel corso dei periodi indicati di inabilità temporanea, ha
ripreso la capacità di camminare, lavarsi e vestirsi. Il grado di sofferenza del periodo di inabilità
temporanea totale è stato elevato, medio durante il periodo di parziale al 75% e lieve nel successivo
periodo di parziale al 50%”;
- per riconosciuta, ormai stabilizzata e non emendabile, percentuale di invalidità permanente stimata al 13%, applicato il coefficiente moltiplicativo corrispondente all'età del danneggiato al momento del fatto (anni 31), € 36.450, di cui € 28.256 per biologico, ivi compreso l'incremento per il danno psichico.
Quanto alla sfera patrimoniale, il giudice riconosceva gli importi di € 4.106,00 per spese mediche necessarie correlate al sinistro, ed € 976,00 per costo assistenza medico-legale, ritenuta necessaria a sostenere le ragioni dell'attore in giudizio, per un totale di € 5.082. Nulla veniva invece riconosciuto per il c.d. “fermo tecnico” in assenza di allegazione e prova.
Rispetto poi, alla possibilità di detrarre eventuali erogazioni altrimenti ricevute dall'attore, quali quelle invocate per infortunio “in itinere”, il giudice rilevava che nessun indennizzo risultava corrisposto al sig. per “carenza di documentazione” come da nota dd.12/01/2019, e Pt_1 CP_4
che non esiste un obbligo giuridico del danneggiato di rivolgersi all' , avendo questi al contrario CP_4
la sola facoltà di chiedere la (parziale) liquidazione del danno da parte dell'ente, mentre l'unico obbligo sancito dal legislatore è quello ricadente in capo all'assicuratore di rimborsare eventuali somme versate dall'ente stesso, in virtù del diritto di surrogazione nella posizione del danneggiato a questo attribuito dall'art. 142 Cod. Ass.ni, salve ovviamente le eventuali ripetizioni di somme ricevute in duplicazione.
5 Evidenziava il giudice che è il pagamento dell'indennizzo che fa perdere, o ridurre, il credito risarcitorio del danneggiato, non il fatto che il terzo si sia surrogato o possa surrogarsi nel diritto di questi chiedendo al responsabile la rifusione dell'indennizzo pagato al primo;
poiché l'odierno attore non aveva ottenuto dall' alcun risarcimento - la cui liquidazione sarebbe stata presumibilmente CP_4
comunicata ad –, non veniva ravvisato ostacolo all'azione risarcitoria. CP_1
* * *
Avverso la sentenza proponeva appello il sig. contestando anzitutto che gli fosse stato Pt_1
attribuito il 50% della responsabilità del sinistro sulla base di una erronea valutazione della dinamica del sinistro e delle prove testimoniali;
secondo quanto esposto dall'appellante non vi sarebbe alcun elemento probatorio utile a dimostrare che egli viaggiasse ad alta velocità, e la responsabilità nella causazione del sinistro sarebbe da attribuire unicamente al mancato rispetto, da parte della conducente della Fiat 500, del semaforo con luce rossa. Il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire la stessa gravità
alle due distinte condotte: un conducente avrebbe ignorato il semaforo rosso e l'altro avrebbe impegnato l'incrocio con luce semaforica verde;
di ciò l'appellante avrebbe fornito prova liberatoria sia in modo diretto – attraverso l'escussione dei testi - che in modo indiretto – tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante lamentava l'ingiustificata ed erronea riduzione del 50%
della somma riconosciutagli quale risarcimento dei danni subiti, l'omessa rivalutazione secondo gli indici ISTAT e la mancata quantificazione degli interessi compensativi.
Infine, con l'ultimo motivo di appello, il sig. lamentava l'illegittima ed erronea Pt_1
compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU;
il Giudice avrebbe omesso di valutare e considerare che gli appellanti avevano versato al sig. a totale definizione del sinistro, solo Pt_1
la somma di € 9.128,00, nettamente inferiore a quella poi riconosciuta di € 25.270,00.
Si costituiva la sola affermando che l'appellante non si sarebbe confrontato con le CP_1
risultanze istruttorie, limitandosi a dare per scontato che la sig.ra avesse impegnato CP_2
6 l'incrocio con il semaforo rosso;
l'appellata reputava acquisito in via di fatto, invece, che il
23.05.2017 alle ore 08:30 l'intersezione tra Via di Monteverde e la Circonvallazione Gianicolese
fosse caratterizzata da traffico intenso e che la Fiat 500 si fosse trovata a passare l'intersezione semaforica proprio nel momento in cui la lanterna passava dal verde semaforico al giallo;
stante l'intenso traffico la sig.ra si sarebbe determinata a disimpegnare l'incrocio ma, oltrepassate CP_2
le prime due corsie, era stata attinta dal conducente del motociclo che avrebbe anticipato il verde semaforico – transitando quindi con il rosso – accelerando, senza avvedersi che la Fiat 500 impegnava ancora l'incrocio.
Circa le contestazioni di parte appellante sul quantum debeatur, sosteneva che, dalla CP_1
data di pubblicazione delle Tabelle milanesi (marzo 2021) alla data della sentenza di primo grado,
l'indice dei prezzi al consumo non aveva subito variazioni apprezzabili. Quanto agli interessi compensativi rilevava che trattasi di domanda nuova, non avanzata il primo grado e, quindi, da ritenersi inammissibile;
per di più l'appellante avrebbe omesso di dimostrare – non ottemperando ad un suo preciso onere - che, se avesse avuto anticipatamente la disponibilità dell'intera somma liquidata, ne avrebbe potuto trarre un beneficio finanziario.
Con riguardo infine alla compensazione delle spese di lite l'appellata sosteneva che ricorressero tutti i presupposti per la statuizione di integrale compensazione delle stesse, sussistendo sia una sproporzione tra la somma richiesta a titolo di risarcimento e quella liquidata, che l'accoglimento parziale della domanda.
* * *
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
1. Con il primo motivo di appello si presuppone che la Fiat 500, condotta dalla sig.ra CP_3
abbia impegnato l'incrocio con il semaforo rosso. Dalle dichiarazioni spontanee della conducente l'autovettura e del testimone oculare , riportate nel verbale della Polizia Municipale, Testimone_1
si evince chiaramente invece che la conducente della Fiat 500 aveva oltrepassato l'incrocio con il
7 semaforo che segnalava luce gialla, ma trattandosi di un incrocio molto ampio nel frattempo era scattato il rosso e quindi il verde per la corrente di marcia del motociclo.
Non può invece ritenersi provato che la conducente dell'autovettura avesse impegnato l'incrocio con la luce semaforica rossa, posto che ciò è stato dichiarato solo dal ed in forma del tutto Pt_1
dubitativa da Tes_1
Sia il sig. che il sig. hanno riferito circa la notevole ampiezza dell'incrocio Testimone_1 Tes_2
e la limitata durata della segnaletica gialla, affermando che chi si immette con il semaforo giallo non riusciva a superare tutto l'incrocio prima che scattasse il verde per chi giungeva dalla circonvallazione.
Pertanto, la sig. nelle suddette circostanze, avrebbe dovuto osservare una particolare CP_3
circospezione, richiesta in tutti i casi di attraversamento con semaforo emittente luce gialla.
Secondo Cass.n.18497/2013 “In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno
di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il
superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 cod. civ., non
essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare
l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo”.
D'altro canto, non è esentato dall'obbligo di diligenza nemmeno il conducente che impegna l'incrocio con semaforo segnalante luce verde;
secondo Cass.n.14560/2023 “In tema di circolazione stradale,
il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore
"luce verde", non è esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida, la quale, pur non
potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata
dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle
concrete condizioni esistenti nell'incrocio, ed anche in virtù della necessità di prestare attenzione ai
pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada, che
non si attengano al segnale di arresto o precedenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto,
la sentenza di merito che, in relazione allo scontro tra due veicoli, aveva attribuito una percentuale
8 di corresponsabilità del 30% al motociclista che, pur favorito dalla luce verde, aveva impegnato
l'incrocio a velocità eccessiva, scontrandosi con una vettura proveniente dall'opposta direzione, che
aveva attraversato col rosso il suddetto incrocio)”. Conforme Cass.n.17895/2012.
Dalla testimonianza del sig. emerge che il sig. era giunto sull'area di Testimone_1 Pt_1
manovra proprio allo scattare della luce verde e per tale motivo non aveva arrestato la corsa ma aveva accelerato per muoversi nella sua stessa direzione di marcia.
Sebbene, quindi, la colpa della conducente il veicolo Fiat 500 appaia preponderante, è altrettanto evidente che il sig. non avesse utilizzato la cautela che le condizioni di quel particolare Pt_1
incrocio richiedevano poiché, stante l'affidamento generato dal semaforo emittente luce verde, aveva accelerato piuttosto che rallentare ed assicurarsi che l'incrocio fosse effettivamente sgombro dalla presenza di altri veicoli.
In riforma dell'impugnata sentenza, si ritiene quindi che debba essere accertata una responsabilità in capo a del 70% e a del 30%. Controparte_2 Parte_1
2. La diversa statuizione circa la responsabilità comporta la necessità di procedere ad una nuova liquidazione del danno, con applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano del 2024, e superamento quindi per tale parte del secondo motivo di appello.
2.1 Avuto riguardo alle tabelle del 2024, e all'età del danneggiato (31 anni) con riferimento al danno da invalidità permanente (indicato nella percentuale del 13%) il danno risarcibile viene determinato in euro 41.841,00, di cui euro 32.841,00 per danno biologico, compreso l'incremento per danno psichico.
Quanto al danno per inabilità temporanea, gli importi giornalieri vengono rideterminati rispettivamente in euro 160,00, euro 140,00 ed euro 120,00, e il nuovo calcolo è quindi il seguente:
I.T.T. per giorni 20: 160,00 x 20= 3.200,00
I.T.P. al tasso del 75% per giorni 20: 105,00 x 20= 2.100,00
I.T.P. per giorni 30: 60,00 x 30 = 1.800,00.
9 2.2 Resta poi fermo il danno patrimoniale quantificato in euro 2.908,00, oltre ad euro 5.082,00 per spese mediche e costo di assistenza medico legale, somme sulle quali va applicata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 31.07.2017 fino alla data della presente decisione, ritenendosi invece le altre somme già attualizzate.
Deve poi rilevarsi che l'appellante ha già ricevuto la somma di euro 900,00 in data 25.09.2017 e quella di euro 8.288,00 in data 25.01.2018, somme da imputarsi al capitale.
Gli importi riconosciuti per danno non patrimoniale, in moneta attuale, sono pertanto pari a complessivi € 48.941,00; considerato tuttavia che l'appellante ha diritto alla corresponsione solo del
70% di tale somma, e che in data 25.01.2018 è stata versata la somma di euro 8.288,00, sull'importo di euro 34.258,70 devono essere corrisposti gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'incidente (23.05.2017) e via via rivalutata di anno in anno fino alla data del 25.01.2018 e da tale data sulla residua somma di € 25.970,70 via via rivalutata di anno in anno con gli interessi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data gli interessi al tasso legale sino al saldo.
2.3 Con il secondo motivo di gravame la sentenza viene censurata anche con riguardo al mancato riconoscimento degli interessi compensativi.
Si osserva al riguardo che nel giudizio di primo grado non era stata formulata domanda di riconoscimento degli interessi compensativi (e neppure degli interessi e rivalutazione moentaria,
essendo stata richiesta la somma di euro 87.789,00).
Deve qui richiamarsi la giurisprudenza più recente della Suprema Corte.
Secondo Cass.n.4938/2023 “Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi
sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di
parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato
e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta
all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione
al quale non abbia formulato una domanda”.
10 Secondo Cass.n.10376/2024 ”in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta,
ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli
interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito”.
5. Le spese di lite vengono liquidate, sulla base dei parametri medi in relazione al valore della controvarsia, con compensazione delle stesse per un terzo tra le parti, considerato che è stato riconosciuto un concorso di colpa limitato al 30% a carico dell'appellante.
Le spese della c.t.u. medico legale vengono poste invece interamente a carico delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Pt_1
nei confronti di e così provvede:
[...] Controparte_2 CP_1
in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 263/23 del
Tribunale di Trieste, accerta e dichiara che l'appellante ha subito i seguenti danni Parte_1
a seguito del sinistro occorsogli in data 23.05.2017, da addebitarsi a responsabilità dell'appellata al 70%: Controparte_2
danni non patrimoniali euro 48.941,00;
danni patrimoniali pari ad euro 5.082,00 ed euro 2.908,00, con rivalutazione monetaria di questi ultimi dal 31.07.2017 ad oggi;
condanna le parti appellate e al pagamento in solido in favore di CP_1 Controparte_2
della somma di euro 34.258,70, sulla quale devono essere corrisposti gli interessi Parte_1
al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'incidente (23.05.2017) e via via rivalutata di anno in anno fino alla data del 25.01.2018 e da tale data sulla residua somma di € 25.970,70 via via rivalutata di anno in anno con gli interessi al tasso legale fino alla data della pubblicazione della presente sentenza e da tale data gli interessi al tasso legale sino al saldo, oltre al danno patrimoniale quantificato in euro 5.593,00, somma sulla quale va applicata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 31.07.2017 fino alla data della presente decisione, e da tale data gli
11 interessi al tasso legale sino al saldo, detraendosi tuttavia la somma di euro 900,00 corrisposta in data
25.09.2017;
Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi e condanna e Controparte_2
in solido a rifondere a due terzi delle spese di lite che liquida per CP_1 Parte_1
l'intero per il primo grado in euro 5.500,00 per compensi, oltre IVA CNA e spese generali, e per il secondo grado in euro 4.000,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
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