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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4341 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2272/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2272 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Tommaso Cantarano
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dai funzionari Alessandra Valente, Floridia Monforte, De Rosa Donato, Giuseppe
Dell'Aversana, , DR EC e TE ER Parte_2
- appellato - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 febbraio 2024 proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 634 del 22/11/2023, notificata in data 30 gennaio 2024, conseguente a un accertamento
Co eseguito dalla DTL di , con il quale l' (d'ora in avanti, ) CP_1 Controparte_1
aveva intimato il pagamento della complessiva somma di €.68.283,05, a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative per le infrazioni ivi contestate.
2. Il ricorrente:
eccepiva l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione poiché la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio dell'atto e non in calce, in violazione di quanto disposto dall'art. 148, 1° comma, c.p.c.;
contestava e disconosceva la completezza e la conformità dell'ordinanza ingiunzione notificata;
denunciava la nullità della notifica in quanto nella relata di notifica non risulta indicato li nominativo del soggetto che aveva materialmente effettuato la notifica.
3. Il rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: Pt_1
< Controparte_1
, oggetto del presente ricorso, per tutti i motivi esposti in narrativa, in quanto nulle e/o inesistenti e/o
[...]
illegittime e/o inefficaci e comunque non produttive di alcun effetto giuridico, tanto preliminari che di merito;
- per l'effetto, annullare le sanzioni riportate nelle ordinanze-ingiunzione medesime;
- in via di estremo subordine, rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative, con applicazione dell'importo minimo edittale>>.
Co TE l' .
4. Con sentenza n. 254/2025 pubblicata il 6 marzo 2025 il Tribunale di Cassino rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice: 4.1 <<l'opponente non muove alcuna contestazione specifica con riguardo alle circostanze di fatto poste alla base delle violazioni addebitate con l'ordinanza opposta;
pertanto, la fondatezza nel merito delle violazioni accertate è un fatto ormai incontestabile (Cass. n. 23127/2004; Cass. n. 12544/2003, Cass. n. 6016/2003)>>;
4.2 <<in merito alla relata di notifica apposta sul frontespizio dell'atto e non in calce, la questione può essere agevolmente risolta facendo applicazione del principio giurisprudenziale richiamato proprio dalla difesa dell'opponente>>;
<
integrità: trattasi di documento composto di un foglio, come attestato, con funzione fidefacente dall'Ispettore del Lavoro di , esattamente corrispondente a quello notificato a mani al padre CP_1
dell'odierno opponente (cfr. le ordinanze ingiunzioni depositate in atti).
Peraltro, deve altresì rilevarsi la genericità della eccezione formulata posto che parte opponente non ha dedotto alcuno specifico elemento dal quale possa desumersi la ritenuta incompletezza dell'atto.
Il motivo di doglianza deve quindi essere disatteso.
4.3 Ad analoghe conclusioni deve giungersi in merito alla mancanza del nominativo del soggetto notificatore posto che tale indicazione è unicamente funzionale ad accertare che lo stesso sia minuto di poteri notificatori,
circostanza questa che si evince agevolmente solo laddove si consideri che la notifica - individuata mediante un numero progressivo collocato in alto a destra dell'atto - è stata fatta dal di Formia, il Parte_3
quale ha apposto il timbro identificativo accanto alla propria firma>>;
<
che ha eseguito la notificazione (Cass. n. 9520 e 16033 del 2001), il che non è dato ravvisare nella specie,
nella quale è incontroversa la competenza del messo comunale del Comune di Formia, specificatamente
Co incaricato dalla di alla effettuazione della notifica (doc. 6 res.), come risulta altresì dalla CP_1
documentazione restituita all'ispettorato, annotante proprio la notifica effettuata>>;
4.4 <<da ultimo, merita di essere disattesa anche la richiesta, peraltro formulata unicamente nelle conclusioni dell'atto, di rideterminazione della sanzione al minimo edittale non avendo la parte opponente sviluppato questo motivo di opposizione all'interno del corpo dell'atto, omettendo di allegare alcunché a sostegno della propria richiesta>>.
5. Con ricorso depositato in data 8 settembre 2025 il interponeva appello. Pt_1
Co L' resisteva.
6. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “nullità insanabile della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza ex art. 156 c.p.c., 2° comma, c.p.c.. violazione degli artt. 429, 1° comma c.p.c., 2, 1°
comma e 6 d.lgs. n. 150/2011”.
7. Il motivo è infondato.
La causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., a mente del quale:
a) il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
b) il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Dunque, del dispositivo è stata data lettura nei modi previsti da tale norma.
D'altra parte, lo stesso appellante cita il principio giurisprudenziale secondo cui l'omessa lettura del dispositivo in udienza determina sì la nullità della sentenza di primo grado, ma ciò non comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado. di guisa che il giudice di appello è tenuto a decidere nel merito.
Ne consegue che nessuna concreta utilità potrebbe trarre l'appellante da un'accertata nullità della sentenza,
posto che la sua domanda, come si vedrà, è, in ogni caso, infondata.
8. Con il secondo motivo, l'appellante ripropone la eccezione di illegittimità della ordinanza – ingiunzione opposta per nullità della notifica, perché incompleta (avendo egli ricevuto il solo frontespizio).
9. Il motivo è inammissibile. L'appellante non ha specificamente contestato (né si è confrontato con) la motivazione addotta dal Tribunale
e sopra riportata al punto 4.2.
Come è noto, l'atto di appello deve soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, idonei a contrastare la ratio decidendi della sentenza di primo grado. L'appellante deve presentare motivazioni dettagliate e precise che incidano sulla base giuridica della decisione impugnata (tra le più recenti Cass.
16885/2025).
Nella specie, invece, l'appellante non ha specificamente censurato le argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione.
Va aggiunto che l'appellante confonde la notifica (che è comunicazione, partecipazione dell'esistenza di un atto), con l'atto da notificare.
La eventuale nullità della notifica non determina, di per sé, la nullità dell'atto oggetto della supposta, irrituale,
notifica, di modo che l'impugnazione comporta, comunque, la sanatoria dell'invalidità della notifica, fermo restando il diritto della parte che non abbia potuto espletare compiutamente le proprie difese a causa della incompletezza della notifica di essere rimesso in termini.
Peraltro, la S.C. ha avuto modo di precisare, in tema di sanzioni amministrative, che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù della L. 24
novembre 1981, n. 689, art. 23, (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione (Cass. n. 27128/2022;
6778/2015).
Co Ne consegue che, non avendo il sollevato alcuna contestazione sul merito della pretesa dell' , il Pt_1
motivo si appalesa, oltre che inammissibile inconferente. 10. Con il terzo motivo, l'appellante reitera l'eccezione di nullità della ordinanza ingiunzione <nella relata di notifica, notificata a mani dal messo comunale, non risulta indicato il nominativo del soggetto che ha materialmente effettuato la notifica>>.
Come già rimarcato dall'impugnata sentenza, l'art. 160 c.p.c. prevede che la notificazione di un atto è nulla solo quando non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data. L'identificazione del notificatore assume rilevanza solo quando sia in discussione la competenza dell'ufficio che ha eseguito la notificazione (Cass.
9520/2001; 686/1971).
Senza contare che anche in questo caso opererebbe il principio di diritto affermato da Cass. n. 27128/2022 e
6778/2015.
11. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 8 settembre 2025, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino in Controparte_1
data 6 marzo 2025.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato, del compenso per il presente grado CP_1
del giudizio che liquida in complessivi €.6.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2272 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Tommaso Cantarano
- appellante -
E
Controparte_1
assistito e difeso dai funzionari Alessandra Valente, Floridia Monforte, De Rosa Donato, Giuseppe
Dell'Aversana, , DR EC e TE ER Parte_2
- appellato - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29 febbraio 2024 proponeva opposizione all'ordinanza Parte_1
ingiunzione n. 634 del 22/11/2023, notificata in data 30 gennaio 2024, conseguente a un accertamento
Co eseguito dalla DTL di , con il quale l' (d'ora in avanti, ) CP_1 Controparte_1
aveva intimato il pagamento della complessiva somma di €.68.283,05, a titolo di sanzioni pecuniarie amministrative per le infrazioni ivi contestate.
2. Il ricorrente:
eccepiva l'inesistenza della notifica dell'ordinanza ingiunzione poiché la relata di notifica era stata apposta sul frontespizio dell'atto e non in calce, in violazione di quanto disposto dall'art. 148, 1° comma, c.p.c.;
contestava e disconosceva la completezza e la conformità dell'ordinanza ingiunzione notificata;
denunciava la nullità della notifica in quanto nella relata di notifica non risulta indicato li nominativo del soggetto che aveva materialmente effettuato la notifica.
3. Il rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: Pt_1
< Controparte_1
, oggetto del presente ricorso, per tutti i motivi esposti in narrativa, in quanto nulle e/o inesistenti e/o
[...]
illegittime e/o inefficaci e comunque non produttive di alcun effetto giuridico, tanto preliminari che di merito;
- per l'effetto, annullare le sanzioni riportate nelle ordinanze-ingiunzione medesime;
- in via di estremo subordine, rideterminare gli importi delle sanzioni amministrative, con applicazione dell'importo minimo edittale>>.
Co TE l' .
4. Con sentenza n. 254/2025 pubblicata il 6 marzo 2025 il Tribunale di Cassino rigettava il ricorso.
Affermava il primo giudice: 4.1 <<l'opponente non muove alcuna contestazione specifica con riguardo alle circostanze di fatto poste alla base delle violazioni addebitate con l'ordinanza opposta;
pertanto, la fondatezza nel merito delle violazioni accertate è un fatto ormai incontestabile (Cass. n. 23127/2004; Cass. n. 12544/2003, Cass. n. 6016/2003)>>;
4.2 <<in merito alla relata di notifica apposta sul frontespizio dell'atto e non in calce, la questione può essere agevolmente risolta facendo applicazione del principio giurisprudenziale richiamato proprio dalla difesa dell'opponente>>;
<
integrità: trattasi di documento composto di un foglio, come attestato, con funzione fidefacente dall'Ispettore del Lavoro di , esattamente corrispondente a quello notificato a mani al padre CP_1
dell'odierno opponente (cfr. le ordinanze ingiunzioni depositate in atti).
Peraltro, deve altresì rilevarsi la genericità della eccezione formulata posto che parte opponente non ha dedotto alcuno specifico elemento dal quale possa desumersi la ritenuta incompletezza dell'atto.
Il motivo di doglianza deve quindi essere disatteso.
4.3 Ad analoghe conclusioni deve giungersi in merito alla mancanza del nominativo del soggetto notificatore posto che tale indicazione è unicamente funzionale ad accertare che lo stesso sia minuto di poteri notificatori,
circostanza questa che si evince agevolmente solo laddove si consideri che la notifica - individuata mediante un numero progressivo collocato in alto a destra dell'atto - è stata fatta dal di Formia, il Parte_3
quale ha apposto il timbro identificativo accanto alla propria firma>>;
<
che ha eseguito la notificazione (Cass. n. 9520 e 16033 del 2001), il che non è dato ravvisare nella specie,
nella quale è incontroversa la competenza del messo comunale del Comune di Formia, specificatamente
Co incaricato dalla di alla effettuazione della notifica (doc. 6 res.), come risulta altresì dalla CP_1
documentazione restituita all'ispettorato, annotante proprio la notifica effettuata>>;
4.4 <<da ultimo, merita di essere disattesa anche la richiesta, peraltro formulata unicamente nelle conclusioni dell'atto, di rideterminazione della sanzione al minimo edittale non avendo la parte opponente sviluppato questo motivo di opposizione all'interno del corpo dell'atto, omettendo di allegare alcunché a sostegno della propria richiesta>>.
5. Con ricorso depositato in data 8 settembre 2025 il interponeva appello. Pt_1
Co L' resisteva.
6. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “nullità insanabile della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza ex art. 156 c.p.c., 2° comma, c.p.c.. violazione degli artt. 429, 1° comma c.p.c., 2, 1°
comma e 6 d.lgs. n. 150/2011”.
7. Il motivo è infondato.
La causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., a mente del quale:
a) il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
b) il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Dunque, del dispositivo è stata data lettura nei modi previsti da tale norma.
D'altra parte, lo stesso appellante cita il principio giurisprudenziale secondo cui l'omessa lettura del dispositivo in udienza determina sì la nullità della sentenza di primo grado, ma ciò non comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado. di guisa che il giudice di appello è tenuto a decidere nel merito.
Ne consegue che nessuna concreta utilità potrebbe trarre l'appellante da un'accertata nullità della sentenza,
posto che la sua domanda, come si vedrà, è, in ogni caso, infondata.
8. Con il secondo motivo, l'appellante ripropone la eccezione di illegittimità della ordinanza – ingiunzione opposta per nullità della notifica, perché incompleta (avendo egli ricevuto il solo frontespizio).
9. Il motivo è inammissibile. L'appellante non ha specificamente contestato (né si è confrontato con) la motivazione addotta dal Tribunale
e sopra riportata al punto 4.2.
Come è noto, l'atto di appello deve soddisfare il requisito della specificità degli argomenti, idonei a contrastare la ratio decidendi della sentenza di primo grado. L'appellante deve presentare motivazioni dettagliate e precise che incidano sulla base giuridica della decisione impugnata (tra le più recenti Cass.
16885/2025).
Nella specie, invece, l'appellante non ha specificamente censurato le argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della decisione.
Va aggiunto che l'appellante confonde la notifica (che è comunicazione, partecipazione dell'esistenza di un atto), con l'atto da notificare.
La eventuale nullità della notifica non determina, di per sé, la nullità dell'atto oggetto della supposta, irrituale,
notifica, di modo che l'impugnazione comporta, comunque, la sanatoria dell'invalidità della notifica, fermo restando il diritto della parte che non abbia potuto espletare compiutamente le proprie difese a causa della incompletezza della notifica di essere rimesso in termini.
Peraltro, la S.C. ha avuto modo di precisare, in tema di sanzioni amministrative, che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù della L. 24
novembre 1981, n. 689, art. 23, (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere - dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione (Cass. n. 27128/2022;
6778/2015).
Co Ne consegue che, non avendo il sollevato alcuna contestazione sul merito della pretesa dell' , il Pt_1
motivo si appalesa, oltre che inammissibile inconferente. 10. Con il terzo motivo, l'appellante reitera l'eccezione di nullità della ordinanza ingiunzione <
Come già rimarcato dall'impugnata sentenza, l'art. 160 c.p.c. prevede che la notificazione di un atto è nulla solo quando non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data. L'identificazione del notificatore assume rilevanza solo quando sia in discussione la competenza dell'ufficio che ha eseguito la notificazione (Cass.
9520/2001; 686/1971).
Senza contare che anche in questo caso opererebbe il principio di diritto affermato da Cass. n. 27128/2022 e
6778/2015.
11. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 8 settembre 2025, da nei confronti Parte_1
dell' avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Cassino in Controparte_1
data 6 marzo 2025.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' appellato, del compenso per il presente grado CP_1
del giudizio che liquida in complessivi €.6.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP
come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis