Sentenza 17 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2001, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 0 Aula B per diritti L. 3000 dal Sig. il 1.7 GEN. 2001. / IL CANCELLI UBBLICA ITALIANA 6 In nome del Popolo itali LA CORTE SUPREMA DI 0 Sezione 6 Composta dai Magistrați: -R.G.N.3037/98 -Cron. миз Dott. Ettore 'Mer Presidente0 Fabrizio Miani evari Consigliere " Rel. -Rep. Bruno Battimiello -Ud. 23.10.2000 Federico Roselli Florindo Minichiello -Oggetto: Lavoro CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENEA sul ricorso proposto S da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso gli avv.ti Carlo De Angelis, Gianfranco Barbaria e Gabriella Pescosolido, che lo rappre- sentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MALATESTA AN, quale erede di ST AU Rilasciata copia legale al Sig. 1 MPS 4374 per diritti L.
2.2 FEB. 2001 IL CANCELLIERE intimata per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Terni n. 54 in data 10/22 febbraio 1997 (R.G. 829/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 2 Svolgimento del processo '' Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni dichiarava inammissibile -essendone mancata la notifica alla parte appellata e non essendosi questa costituita- l'appello dell'INPS avverso la sentenza del pretore della stessa città che (con statuizioni di cui in questa sede non occorre precisare i termini) aveva condannato l'Istituto a AU) corrispondere a TA AN (crede di ST fiat pensione di reversibilità nella misura del sessanta per cento della pensione diretta integrata al minimo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione La sentenza del Tribunale di Terni è dall'INPS censurata per due ordini di ragioni: I) per violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 421, 434 e 435 cod. proc. civ., sostenendosi, con il richiamo dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.6841 del 1996, che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omissione della notifica non comporta dall'appello che sia stato tempestivamente decadenza depositato;
3 II) per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 19 65/n.903, come inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n.495 del 1993, nonché di una serie di altre norine, fra cui l'art. 1, commi da 181 a 184, della legge 1996/n.662 e gli artt. 324, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., sostenendosi che il Tribunale, pur in mancanza della notifica dell'appello alla controparte, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, della citata legge n.662 del 1996. Il Collegio -premesso che il ricorso per cassazione è stato ritualmente notificato alla controparte nella residenza indicatane nell'intestazione della sentenza impugnata, avendo tale pronuncia (correttamente o meno) assegnato all'appellata la qualità di contumace- ritiene fondato il primo motivo. Invero, stante la tempestività del gravame (depositato il 9 maggio 1996) rispetto alla data di notifica (9 aprile 1996) della sentenza appellata, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, resa dal Tribunale di Terni, risulta erronea alla stregua del principio affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.6841 del 29 luglio 1996 (condiviso da numerosissime pronunce della Sezione Lavoro nonché da questo Collegio); secondo cui "nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi 4 dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice 'ad quem', che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio inesistenza -giuridica o di fatto della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine -necessariamente perentorio- per provvedere a notificare il ricorso-decreto". Il secondo motivo di ricorso è invece infondato, atteso che il contenuto decisorio e definitivo della pronuncia di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448 impone la previa costituzione del contraddittorio, attraverso la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, fra 1'INPS e la controparte, sicché il provvedimento di estinzione non può essere legittimamente pronunciato dal giudice di secondo grado dopo la proposizione dell'appello (dell'Istituto, come nella specie, ° del privato) ma prima della sua notifica alla 5 controparte (v., in tal senso, Cass. 28 marzo 2000 n.3748). Deve quindi cassarsi l'impugnata sentenza -conformemente a quanto già deciso in analoghe controversie (v. Cass. 21 settembre 2000 n.12516)- e disporsi il rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d'appello di ER (Sezione Lavoro), cui, ai sensi dell'art. 385, ultimo coma, cod. proc, civ., è demandata anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne rigetta il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di ER. Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2000 Gure placurs Il Presidente Il Cons. Est. Вино важного Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Cancelleria oggi, ABORATORE DI CANCELLERIA O LLINIC 3 5 15 NG I ZLNESI O L L-9-11 I IV 'O V ES 3 VⱭ I VⱭ SN E O E 'N VISOJN D H IN .T ES KIS V E LE 'VS IⱭ 1 SSVL 'OTION 0 V IĆ