Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 55/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: vendita di cose immobili
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Musso ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in La Spezia,
Corso Nazionale 145, come da procura allegata all'atto di appello;
- Appellante -
- contro –
già rappresentata e difesa dall' Avv. CP_1 CP_2
Arturo Demi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sarzana, Viale della Pace 40, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
e rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Munafò ed CP_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in La Spezia,
-Terzo Interveniente-
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, Sezione Civile
Designanda, contrariis reiectis, in accoglimento del presente
gravame: previo accoglimento, in via pregiudiziale e cautelare,
della dispiegata istanza di sospensione provvisoria dell'efficacia
esecutiva dell'impugnata sentenza;
in riforma della sentenza
definitiva n. 902/2023, emessa dal Tribunale della Spezia nella causa
civile avente numero di R.G. 2047/2021, pubblicata in data 13.12.2023
e notificata in data 14.12.2023 a mezzo p.e.c. 10 all'attore Pt_1
presso il suo procuratore di causa e domiciliatario elettivo
[...]
avv. Silvia Musso, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inesistenza giuridica del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 3 maggio 2016, contrassegnato dai numeri di
Repertorio 918 e di Raccolta 742, a Notar di La Persona_1
Spezia tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_2
successivamente generalizzata come entrambi meglio Persona_2
individuati in epigrafe, per simulazione assoluta ex art. 1414 c.c.;
conseguentemente, e per l'effetto, dichiarare che il Sig. Pt_1
è proprietario esclusivo dei beni immobili che hanno
[...]
costituito oggetto del contratto di cui viene dichiarata la nullità
e/o l'inesistenza giuridica per le ragioni sopra esposte;
conseguentemente, e per l'effetto, ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere a tutte le
trascrizioni e le annotazioni di rito successive e conseguenti all'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e dei compensi
professionali e ogni altro diritto fatto salvo”.
Per l'appellata:
“Piaccia al Giudice, contrariis reiectis, per le causali di cui in
narrativa, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e
diritto. In ogni caso, condannare parte attrice alle spese,
competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso
spese generali, contributo previdenziale avvocati, iva, come per
legge”.
A corollario, si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia ordinare al
competente conservatore dei registri immobiliari di provvedere alla
cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del
giudizio di primo grado.”
Per il Terzo Interveniente:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in
accoglimento del presente atto di intervento dispiegato nel giudizio in premessa: previo accoglimento, in via pregiudiziale e cautelare,
della dispiegata istanza di sospensione provvisoria dell'efficacia
esecutiva dell'impugnata sentenza;
in riforma della sentenza
definitiva n. 902/2023, emessa dal Tribunale della Spezia nella causa
civile avente numero di R.G. 2047/2021, pubblicata in data 13.12.2023
e notificata in data 14.12.2023 a mezzo p.e.c. all'attore Pt_1
presso il suo procuratore di causa e domiciliatario elettivo
[...]
avv. Silvia Musso, accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inesistenza giuridica del contratto di compravendita immobiliare
stipulato in data 3 maggio 2016, contrassegnato dai numeri di
Repertorio 918 e di Raccolta 742, a Notar di La Persona_1
Spezia tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_2
successivamente generalizzata come entrambi meglio Persona_2 individuati in epigrafe, per simulazione assoluta ex art.1414 c.c.;
conseguentemente, e per l'effetto, dichiarare che il Sig. Pt_1
è proprietario esclusivo dei beni immobili che hanno
[...]
costituito oggetto del contratto di cui viene dichiarata la nullità
e/o l'inesistenza giuridica per le ragioni sopra esposte;
conseguentemente, e per l'effetto, ordinare al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere a tutte le
trascrizioni e le annotazioni di rito successive e conseguenti
all'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e dei compensi
professionali e ogni altro diritto fatto salvo”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in data 13/10/2021, conveniva Parte_1
in giudizio nanti il Tribunale di La (già Parte_2 CP_2
) al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità e/o
[...]
l'inesistenza giuridica del contratto di compravendita immobiliare da lui stipulato in qualità di venditore con la convenuta in data
3 maggio 2016, per simulazione assoluta ex art. 1414 c.c.;
conseguentemente, e dichiarare che era proprietario esclusivo dei beni immobili oggetto del contratto di compravendita.
A fondamento della propria pretesa l'attore deduceva che:
(i) ai sensi dell'art. 1470 c.c. i requisiti essenziali del contratto di vendita erano l'attribuzione di un diritto a fronte del pagamento di un corrispettivo;
(ii) nel caso concreto, contrariamente a quanto risultava dagli atto notarile, per concorde volontà delle parti, l'assegno bancario non era mai stato portato all'incasso; (iii) pertanto, la fattispecie concreta integrava un'ipotesi di simulazione assoluta e l'atto di compravendita doveva essere dichiarato nullo e/o inesistente dal giudice adito.
2. Si costituiva in giudizio già CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, eccependo che:
(i) requisito fondamentale della simulazione del contratto ex art. 1414 c.c. era “l'accordo simulatorio”, ovvero che le parti del negozio manifestassero una volontà diversa rispetto alla situazione creata in apparenza;
(ii) nel caso in esame non esisteva alcun accordo simulatorio, anzi l'appellata si era sempre dichiarata e comportata come legittima proprietaria del bene oggetto di causa;
(iii) pertanto, la domanda attrice risultava infondata, oltre che non provata.
3. Con sentenza n. 902 del 13/12/2023, resa ex art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale di La Spezia:
- rigettava la domanda attorea, ritenendola infondata;
- condannava alla refusione delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 6.000 per compenso, oltre spese di legge.
In particolare, nella parte motiva della decisione, il Tribunale
rilevava che la simulazione di un contratto avente ad oggetto un trasferimento immobiliare doveva essere provata, tra le parti di quel contratto, mediante atto scritto contenente la controdichiarazione da cui emergesse la concorde volontà di non volere alcun contratto o di voler un contratto diverso da quello apparente.
Osservava, inoltre, il Giudicante che non avendo rilevanza giuridica i motivi che sottendono ai contratti l'allegazione attorea secondo cui non sarebbe stato versato il prezzo della compravendita – circostanza peraltro non dimostrata risultando il contrario dal rogito di vendita – era priva di rilevanza ai fini della validità
del contratto. Ricordava in proposito il Tribunale che essendo la vendita contratto ad effetti reali ex art. 1376 c.c., la proprietà
si trasmetteva e si acquistava per effetto del consenso legittimamente manifestato;
il pagamento del prezzo era una obbligazione che sorgeva in capo all'acquirente dal contratto e atteneva alla fase esecutiva;
pertanto, ove il prezzo non fosse stato versato, il venditore trovava nell'ordinamento gli strumenti specifici per reagire a tale inadempimento quali l'azione per l'adempimento o la domanda di risoluzione.
4. Avverso tale sentenza, in data 13/1/2024, proponeva Parte_1
appello, formulando due motivi di gravame (con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato (rigettata in data 1/3/2024).
Primo motivo di appello
L'appellante denunciava la carenza o l'eccessiva genericità della motivazione della sentenza e la sua contrarietà al diritto nella parte in cui il Giudicante aveva negato la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti sostanziali e processuali richiesti dalla legge in materia di simulazione. Secondo l'appellante, l'accordo simulatorio non sarebbe soggetto a vincoli formali, potendo essere concluso anche per facta concludentia; la eventuale fissazione per iscritto circa la reale portata del contratto sarebbe meramente finalizzata ad evitare potenziali future contestazioni reciproche.
In tale prospettiva, seppur l'art. 3 del contratto di vendita preveda che «la documentazione bancaria costituiva prova dell'avvenuto pagamento» del prezzo, la mancata dimostrazione da parte dell'acquirente dell'effettivo versamento, avrebbe valore indiziario del carattere fittizio dell'operazione.
Denunciava l'appellante come il Tribunale nel rigettare la propria domanda si sia limitato a rilevare l'assenza di prova scritta,
omettendo totalmente di valutare elementi dotati di chiaro valore probatorio (o quantomeno indiziario) emersi in corso di causa dai quali desumere aliunde un chiaro accordo simulatorio intercorso tra le parti volto a rivelare la natura meramente apparente dell'atto di compravendita, assolutamente simulato con tutte le conseguenze di legge. Tale carenza motivazionale nasconderebbe, dunque, un errore nell'applicazione della disciplina normativa in tema di simulazione assoluta, che si tradurrebbe in un vizio del provvedimento.
Secondo motivo di appello
Nel secondo motivo l'appellante afferma la erroneità e contrarietà
a diritto della sentenza sotto il profilo dell'inquadramento normativo del contratto di compravendita immobiliare.
Il Giudice di primo grado, collocando la vendita nell'alveo dei contratti ad effetti reali il cui perfezionamento avviene ex art. 1376 c.c. per effetto del consenso “legittimamente manifestato”, non avrebbe attribuito il giusto peso al mancato versamento del prezzo.
Secondo l'appellante, rappresentando tale circostanza «parte integrante dell'atto di compravendita», la sua assenza determinerebbe il venir meno del sinallagma contrattuale con conseguente inefficacia dell'atto stipulato tra le parti.
In conclusione, alla luce dei motivi sopra esposti, la Corte adita non potrebbe che accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza giuridica del contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 3 maggio 2016 per simulazione assoluta ex art. 1414 c.c., e, per l'effetto che era il proprietario esclusivo dei Parte_1
beni oggetto di causa.
5. Si costituiva in giudizio eccependo, la totale CP_4
infondatezza in fatto e in diritto dell'appello avversario.
Circa il primo motivo, l'appellata eccepiva che la prova della simulazione di un contratto poteva essere fornita dalle parti esclusivamente mediante produzione in giudizio della controdichiarazione scritta contenente l'accordo simulatorio. Sul
punto, ferma e costante è la giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cass.
n. 123 del 7/1/2019).
Riguardo al secondo motivo di appello, l'appellata si limitava ad evidenziare che essendo la vendita contratto ad effetti reali, la stessa si conclude mediante legittima manifestazione del consenso tra le parti.
In sintesi, la scelta di controparte di non aver mai posto all'incasso l'assegno ricevuto era circostanza del tutto irrilevante ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita immobiliare che, come correttamente accertato dal Tribunale di La
Spezia, risulterebbe pienamente valido ed efficace tra le parti.
6.Interveniva volontariamente in giudizio CP_5
rappresentando:
-di essere il precedente proprietario del bene oggetto di causa poi ceduto a con l'intesa che costui avrebbe provveduto Parte_1
in seguito al versamento del corrispettivo;
-che tuttavia, a causa della sopravvenuta impossibilità per l'acquirente di adempiere, il venditore gli aveva chiesto di procedere alla restituzione del bene per interposta persona, nello specifico, con vendita alla di lui moglie;
-che, conseguentemente, era stato volontariamente concluso un accordo verbale simulatorio tra (appellante), Parte_1 [...]
(terzo interveniente) e già CP_3 CP_1 CP_2
(appellata);
che, pertanto, il trasferimento della proprietà del bene dall'appellante all'appellata era chiaramente un trasferimento simulato, avvenuto a titolo meramente restitutorio per interposta persona, come dimostrato dal mancato incasso dell'assegno bancario.
Chiedeva pertanto che fosse accertata la simulazione assoluta del contratto fra il e l'appellata e che il fosse dichiarato Pt_1 Pt_1
unico proprietario dell'immobile.
7.All'udienza del 16/1/2025, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica,
il Consigliere istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
8.Per quanto attiene all'intervento volontario spiegato da
[...]
, il Collegio giudica lo stesso inammissibile per carenza dei CP_3
presupposti ex art. 344 c.c.
Tale norma, infatti, nel richiamare espressamente l'art. 404 c.c.,
consente in via eccezionale l'intervento volontario al terzo che,
rimasto estraneo al giudizio di primo grado, sarebbe legittimato a proporre opposizione ordinaria o revocatoria. La Giurisprudenza di legittimità è ferma nel circoscrivere l'ammissibilità del solo intervento principale e di quello adesivo autonomo o litisconsortile;
esclude invece quello adesivo dipendente
(cfr. di recente Cass. 22 luglio 2022, n. 22972; e prima Cass.,
9752/2011; Cass., Sez. Un., 19600/2008; Cass. 12144/2006; Cass.,
20197/2005). Pertanto, legittimati a intervenire nel giudizio di secondo grado sono esclusivamente i terzi che intendano far valere un diritto autonomo rispetto a quello tra le parti originarie.
Nel caso de quo, poiché l'interveniente non fa valere alcun diritto autonomo, ma si limita ad aderire alla domanda dell'appellante,
rassegnando analoghe conclusioni, lo stesso risulta chiaramente inammissibile.
9.Nella presente fattispecie si è in presenza della richiesta di accertare solo fra le parti del contratto di compravendita che lo stesso è stato simulato in modo assoluto.
In questo caso la giurisprudenza dominante richiede la produzione della controdichiarazione scritta come unico mezzo di prova fra le parti.
“In tema di prova della simulazione nei rapporti tra parti, se il
negozio è stato redatto per iscritto vale la regola generale della
limitazione dell'ammissibilità delle prove testimoniali, onde
la prova può essere data soltanto in base a controdichiarazioni
scritte” ( cfr. Cassazione civile sez. III, 13/10/2020, n.22126; )
“La prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, può
essere data soltanto mediante controdichiarazione, costituente atto
di riconoscimento o di accertamento della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche posteriore all'accordo
simulatorio e può provenire da una sola parte (ovvero quella contro
il cui interesse è stata redatta), purché sia consegnata alle
altre parti che hanno redatto l'atto simulato, non potendo avere
valenza probatoria - al fine dell'accertamento della
pattuita simulazione - nemmeno la confessione stragiudiziale “(
Cassazione civile sez. II, 07/01/2019, n.123;)
“In tema di simulazione, se il contratto è stato redatto per
iscritto, tra le parti trova applicazione la regola generale secondo
la quale la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa,
può essere data soltanto mediante la cosiddetta controdichiarazione,
costituente atto di riconoscimento o di accertamento
della simulazione avente carattere negoziale, che può essere anche
posteriore all'accordo simulatorio e può provenire da una sola parte
(ovvero quella contro il cui interesse è stata redatta), purché sia
consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 10/04/2015, n.7270 ) .
Nel presente caso la controdichiarazione scritta manca, come manca
(anche se sarebbe inammissibile) una richiesta di provare la simulazione a mezzo di testi.
Parte appellante cerca di provare la simulazione sostenendo di non avere portato all'incasso l'assegno bancario non trasferibile consegnatogli al momento del rogito, rogito in cui si legge: che le parti “sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiarano:
a) che il prezzo sopra convenuto viene corrisposto a saldo, mediante
assegno bancario non trasferibile n. 0211270834-08 emesso in data odierna sulla "Banca popolare dell'Emilia Romagna S.p.A.", Filiale
di Rieti, Via Raccuini n. 25, ed intestato al signor;
(la Parte_1
documentazione bancaria costituirà prova dell'avvenuto pagamento);”.
Anche prescindendo dalla necessità della controdichiarazione scritta si osserva che questa tesi non trova supporto né nel deposito di documentazione bancaria dell'appellante né nel deposito dell'assegno eventualmente ancora nelle sue mani .
Infatti né documentazione bancaria né l'assegno sono stati depositati.
Inoltre è pacifico in quanto non contestato che l'appellata sia nel possesso dell'immobile e non l'appellante, il che è una ulteriore smentita della tesi della simulazione anche se fosse provato il mancato incasso.
Altrettanto infondata è la tesi che il mancato versamento del prezzo farebbe venire meno una parte costitutiva del contratto.
Come già rilevato dal Tribunale di La Spezia nella sentenza impugnata, infatti, la vendita è contratto ad effetti reali che si perfeziona con il consenso delle parti legittimamente manifestato
(art. 1376 c.c.). Pertanto, il trasferimento del diritto è immediato e avviene contemporaneamente alla manifestazione di volontà delle parti;
nel caso concreto la stipula del rogito notarile. Il
versamento del prezzo riguarda esclusivamente la fase esecutiva del rapporto;
di conseguenza, un eventuale inadempimento dell'acquirente rispetto a tale obbligazione non può inficiare il contratto sotto il profilo della sua validità o della sua efficacia ma semmai sotto il profilo dell'inadempimento non dedotto in questa sede. L'appello deve pertanto essere respinto.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 13.000,00 Euro per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
( 3000,00 Euro per la fase di studio, 2000,00 Euro per la fase introduttiva, 3.000,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria,
5000,00 Euro per la fase della decisione )
Bisogna dichiarare ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di La Spezia n. 902 del 13/12/2023
respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Dichiara inammissibile l'intervento in appello di CP_3
Condanna in solido e a rifondere a Parte_1 CP_3 CP_1
già le spese legali del giudizio di appello
[...] CP_2
liquidate in 13.000,00 Euro per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, lì 16 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott.ssa Rossella Atzeni