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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
2. Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
3. Dott.ssa Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 745/2021 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura in Parte_1 C.F._1
calce alla comparsa di costituzione risposta di primo grado, dall'Avv. Francesco Liberato
Mirigliani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla Via M. Greco, n.
21;
= APPELLANTE =
E
, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di Controparte_1 C.F._2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Rita De Aloe e Ida Mannarino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Cosenza, alla Via Renato Gattuso, n. 8;
- APPELLATA =
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previ gli incombenti di rito, previa ammissione dei mezzi istruttori, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per
l'effetto, in accoglimento di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado e nel presente appello, in totale riforma dell'impugnata ordinanza resa in data 16/03/2021 e comunicata dalla cancelleria con pec del 18/03/2021 resa nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. - r.g. n. 210/19 -
Tribunale di Cosenza Giudice dr.ssa Filomena De Sanzo accogliere le conclusioni già declinate nel primo grado di giudizio e quindi - rigettare totalmente la domanda della sig.ra Controparte_1
o in subordine determinare la minor somma eventualmente dovuta e comunque in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale,
• accertare e dichiarare necessari e urgenti i lavori di conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio sito in San Giovanni in Fiore, via Fratelli Bandiera n. 4 2, indicati nella domanda riconvenzionale e consulenza allegata, determinando i tempi e le modalità dell'esecuzione e quantificando i relativi costi, ripartendone le quote di spettanza dei proprietari, con l'ausilio di CTU,
• dichiarare la resistente tenuta a sostenere le spese di conservazione e Controparte_1 manutenzione per quanto di sua ragione, con condanna della stessa all'esecuzione delle opere per quanto di ragione,
• Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio nonché delle spese di CTU espletate in fase di ATP.
Con salvezza di ogni altro diritto”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, così decidere:
- rigettare integralmente il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- confermare in ogni sua parte l'ordinanza resa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio ex art 702 bis c.p.c. n. 210/2019 R.G del 14 marzo 2019;
- condannare l'appellante al pagamento delle distraende spese e competenze del presente grado di appello”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Cosenza, , rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e Parte_1
dichiarare che i danni subiti dalla ricorrente sono riconducibili alla responsabilità esclusiva della sig.ra , per avere la stessa realizzato i lavori descritti in premessa sia in assenza Parte_1
delle prescritte autorizzazioni sia in assenza delle dovute cautele indispensabili per n on arrecare danni alla proprietà della sig.ra ; b) coerentemente condannare la resistente, Controparte_1 sig.ra all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte_1 Controparte_1
in conseguenza dei lavori effettuati al piano secondo e al sottotetto dell'immobile denominato
“Palazzo De Luca”, sito in San Giovanni in Fiore (CS) alla Via Fratelli Bandiera n. 2 al piano, così come quantificati nella CTU, resa nel procedimento n. 4590/17 R.G.A.C., pari ad € 20.016,76 oltre IVA e oneri accessori nei termini di legge, oltre alle spese di CTU ed accessori di legge dal di del dovuto fino al saldo o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) con vittoria di spese
e competenze di lite tutte distraende”.
A sostegno della spiegata domanda la ricorrente ha dedotto: a) di essere proprietaria dell'appartamento sito al primo piano dello stabile denominato “Palazzo De Luca” sito in San
Giovanni in Fiore alla Via Fratelli Bandiera n. 2 nonché di una parte del sottotetto, di alcuni magazzini ed annesse pertinenze;
b) di avere venduto a una piccola porzione del Parte_1
sottotetto al prezzo di euro 3.000,00 con scrittura privata;
c) che, nel mese di settembre 2017, a seguito dei lavori eseguiti dalla resistente nel sottotetto anzidetto e nel piano soprastante il suo appartamento, ha subito il crollo della controsoffittatura del vano salone ed infiltrazioni d'acqua nel salone, nella camera da letto e negli ambienti limitrofi tanto da rendersi necessario l'intervento dei
Vigili del Fuoco;
d) che questi ultimi, a seguito del sopralluogo effettuato, hanno constatato che i lavori edili erano stati eseguiti in assenza delle autorizzazioni prescritte dal Comune di San
Giovanni in Fiore, il quale, in data 11.10.2017 ha emesso ordinanza ingiunzione con cui ha ordinato alla resistente di demolire le opere e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;
e) di avere incardinato giudizio di ATP al fine di vedere accertati i danni subiti dall'immobile, la causa degli stessi nonché l'individuazione dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi;
f) che il
CTU nominato ha accertato che i danni erano stati causati dai lavori abusivi realizzati da Parte_1
quantificandoli in € 20.016,76 (di cui € 17.287,96 oltre Iva per danni all'immobile, €
[...]
1.728,80 a titolo di oneri della sicurezza ed € 1.000,00 per spese tecniche) g) che a nulla sono valsi i tentativi di una bonaria definizione della vicenda tanto che si è reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.05.2019, si è costituita in giudizio Parte_1
la quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del rito sommario introdotto dalla
[...] ricorrente. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda, muovendo una serie di contestazioni alla CTU espletata in sede di ATP ed allegando, altresì, la vetustà della controsoffittatura e la sua inadeguata composizione (misto di malta di sproporzionato spessore fissata con chiodi). Inoltre, rappresentata la necessità ed urgenza di procedere ai lavori di conservazione e di manutenzione straordinaria riguardanti il tetto e le strutture dell'intero edificio, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente a sostenere le spese per la realizzazione dei predetti lavori per la quota di spettanza, ammontando essi a complessivi euro
26.000,00 secondo la perizia di parte allegata, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
La causa è stata decisa con ordinanza del 15.03.2021, pubblicata in pari data e comunicata dalla cancelleria in data 18.03.2021, con la quale il Tribunale di Cosenza ha così statuito: “- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la responsabilità di nella causazione dei danni Parte_1 subiti all'immobile di , condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 Pt_1
ricorrente ed a titolo risarcitorio, della somma di euro 20.016,76, oltre IVA, accessori di legge e interessi legali dasettembre2017 al dì del soddisfo;
- condanna, inoltre, al pagamento delle spese legali sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in euro 145,50 per esborsi documentati ed euro 1.658,00 per onorari CP_1
professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone a carico della resistente le spese della CTU espletata in fase di ATP liquidate con decreto presidenziale con obbligo di rimborso di quanto corrisposto da parte ricorrente”.
In estrema sintesi, il Tribunale, dichiarate infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, d'inammissibilità del rito sommario e d'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita, ha accolto la domanda nel merito poiché il consulente nominato in sede di ATP ha accertato, attraverso i sopralluoghi effettuati e sulla base della documentazione in suo possesso, la sussistenza dei danni lamentati dalla ricorrente e la loro riconducibilità ai lavori abusivi eseguiti da nella sua proprietà. Parte_1
Pertanto, il Tribunale, aderendo alle conclusioni del perito incaricato, il quale ha puntualmente risposto alle osservazioni mosse dal CTP della resistente, ha condannato al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 20.016,76 (oltre iva, accessori di legge Controparte_1
ed interessi legali dal settembre 2017 al soddisfo) a titolo di risarcimento danni nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
1.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto notificato in data Parte_1
19.04.2021, affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.09.2021, si è costituita in giudizio per resistere al gravame. Controparte_1
Indi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'08.03.2023, la Corte, con provvedimento del
14.03.2023, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel termine assegnato entrambe le parti hanno depositato la propria comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Con ordinanza del 02.10.2024, preso atto che il giudice ausiliario – relatore della causa, Dott. La
Bella -, ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 16.09.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale ed è stata fissata l'udienza del 27.11.2024.
A tale udienza, sostituita mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa, con provvedimento del 02.12.2024, è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti senza l'assegnazione di ulteriori termini.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con un primo motivo d'appello, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112
c.p.c.: omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale”, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha esaminato la domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, a sostegno della quale aveva prodotto una relazione tecnica ed aveva, altresì, richiesto l'espletamento di una CTU e della prova testimoniale. Rappresenta che a tale omissione consegue la nullità della sentenza impugnata la quale, sul punto, è da riformare totalmente.
La Corte, pur dovendo prendere atto che il Tribunale sia effettivamente incorso nel lamentato vizio di omessa pronuncia, riesaminando nel merito la domanda riconvenzionale deve, tuttavia, dichiararla inammissibile. Al riguardo giova premettere che L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneu s processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (Cass. 5484/2024). Nel caso concreto, a ben vedere, non esiste alcun collegamento oggettivo tra la domanda principale e quella riconvenzionale avendo la prima per oggetto i danni provocati dai lavori abusivi realizzati dalla convenuta e ad essa imputabili ex art 2051 cc e la seconda l'obbligo dei condomini di eseguire i lavori di manutenzione dei beni comuni;
inoltre, mentre la prima risultava già sufficientemente istruita mediante l'ATP, la seconda necessitava di istruzione. Da qui l'inopportunità del simultaneus processus.
2.2. Con un secondo motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 112 cpc e 116 cpc – omessa valutazione di documentazione –omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e mancata ammissione delle stesse – lesione del contraddittorio per mancato mutamento del rito”, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha vagliato la documentazione “sub 2)” prodotta con la comparsa di costituzione e risposta (relazione tecnica sulle opere necessarie e urgenti da eseguire nelle parti comuni del fabbricato da cui emerge la vetustà dell'immobile e la necessità di manutenzione urgente) né si è pronunciato sulle richieste istruttorie (prova per testi e CTU), neppure per rigettarle. Rappresenta, inoltre, che il primo giudice si è concentrato solo sulle domande e produzioni di parte ricorrente e non ha provveduto a mutare il rito al fine di consentire l'istruzione della causa sia in relazione alle difese spiegate dalla resistente sia in relazione alla domanda riconvenzionale, così incorrendo nella violazione dell'art. 116 c.p.c..
Il motivo è infondato, poiché il Tribunale ha correttamente posto a base della decisione l'ATP le cui risultanze non sono state contestate in modo concludente dal ctp della convenuta. Né parte appellante può dolersi della mancata ammissione della prova per testi sul non uso del martello pneumatico giacché il consulente tecnico aveva già chiarito che, al di là dell'uso o meno del martello pneumatico nell'esecuzione dei lavori, il danno era stato comunque causato dal tipo di lavori eseguiti dalla e dall'uso improprio del piano di calpestio come deposito di materiale Pt_1
edile vario.
2.3. Con un terzo motivo d'appello rubricato “Violazione dell'art. 116 cpc in combinato disposto con l'art. 191 cpc e 698 cpc - insussistenza di conferimento di nuovo incarico al CTU – nullità delle risposte a verbale del CTU che comporta nullità della sentenza che su di essa si fonda – mancata comparizione del CTU – travisamento delle risultanze istruttorie” l'appellante lamenta che il giudice ha “sentito” il perito incaricato in sede di ATP senza conferirgli un nuovo incarico.
Rappresenta che l'incarico ed il giuramento prestato dal consulente nel giudizio di accertamento tecnico preventivo non esplicano effetti nel presente giudizio e, pertanto, quanto dichiarato dal CTU nel corso del giudizio di primo grado è tam quam non esset, Inoltre, a dire dell'appellante, il verbale dell'udienza del 18.11.2019, a cui il consulente era stato invitato a comparire, non è stato dallo stesso firmato.
Le doglianze dell'appellante non colgono nel segno nel senso che non sono idonee a invalidare il procedimento ove si consideri che all'udienza del 18.11.2019 il ctu dell'ATP era stato sentito al sol fine di favorire un'eventuale transazione tra le parti e che l'ordinanza con la quale erano stati disposti chiarimenti era stata implicitamente revocata;
di talché l'appellante non può dolersi dell'omesso giuramento del ctu.
Né parte appellante può validamente sostenere l'incompletezza dell'attività istruttoria, poichè- in realtà- il Tribunale disponeva di tutti gli elementi per poter decidere la causa: la CTU completa di chiarimenti alle osservazioni dei CTP, corredata da documentazione fotografica sullo stato dei luoghi e dai provvedimenti dell'autorità amministrativa. Pertanto, non era necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, anche in ragione del fatto che la resistente non ha mosso nel giudizio di primo grado nuove censure, ma si è limitata a riproporre le medesime contestazioni già svolte nel giudizio di ATP ed a cui il CTU aveva esaurientemente e puntualmente risposto, come correttamente rilevato dal giudice all'udienza del 07.12.2020. Nel corso di detta udienza, inoltre, è stato proprio su richiesta della difesa di parte resistente che il giudice anziché rinviare per una nuova convocazione del CTU “verificato che dalla lettura della CTU emerge risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta il Giudice” ha autorizzato l'Avv. Mirigliani a depositare telematicamente le osservazioni del proprio CTP”; osservazioni mai depositate, ragion per cui il
Tribunale, ritenuta completa l'istruttoria, ha giustamente deciso la causa.
2.4 Con un quarto motivo d'appello rubricato “Errata rappresentazione del fatto processuale –
Errata valutazione delle risultanze istruttorie – Violazione degli artt. 112 e 116 cpc nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità di – l'onere della prova – la Parte_1 negoziazione assistita – il quantum iperbolico e infondato” l'appellante lamenta che a causa del travisamento o non considerazione delle risultanze istruttorie per i motivi di cui sopra, il Tribunale
l'ha condannata illegittimamente ed infondatamente.
Rappresenta che il CTU non ha tenuto conto dei rilievi mossi dal CTP, ora contenuti nella relazione tecnica allegata alla comparsa di costituzione di primo grado al sub 1, richiamandone solo alcuni alle pagg. 15 e 16 dell'atto di appello (1. Il CTU non ha spiegato dove e come abbia attinto la prova a sostegno dell'uso del martello pneumatico nell'esecuzione dei lavori per praticare fori di appoggio di travetti di ferro su muratura portante;
2. Il CTU non ha spiegato dove ha attinto la prova che i materiali utilizzati per i lavori venissero momentaneamente depositati nella soffitta di CP_1
per poi essere ripresi;
3. Il CTU non ha specificato come ha accertato le infiltrazioni
[...]
d'acqua;
4. Il CTU non ha proceduto a indicare una parcellazione delle concause del danno e soprattutto a dare la giusta rilevanza alla vetustà (quasi secolare) della controsoffittatura e alla sua composizione (misto di malta di sproporzionato spessore fissato con chiodi).
L'appellante, dunque, ritiene che la sentenza sia erronea poiché il Tribunale ha aderito acriticamente alla CTU espletata in sede di ATP senza rispondere compiutamente a tutte le osservazioni così fornendo una motivazione apparente. Contesta, nello specifico, l'ordinanza a pag. 4 e rappresenta di non comprendere da dove il giudice abbia estrapolato le argomentazioni virgolettate nella motivazione.
Ribadisce espressamente quanto affermato dal CTP e deduce, altresì, che quanto sostenuto dal
Tribunale sotto il profilo tecnico è infondato, atteso che è stato rappresentato ampiamente che l'intervento con scalpello su un muro portante di pietra e di ampio spessore come quelli di che trattasi non può avere fatto propagare alcuna vibrazione rilevante o causale ai fini del crollo della controsoffittatura.
Rappresenta, inoltre, che se i lavori fossero stati effettivamente male eseguiti si sarebbero verificate ulteriori infiltrazioni, cosa che non è accaduta e che la circostanza che i predetti lavori siano stati eseguiti in assenza di autorizzazione del non ha alcuna rilevanza in ordine al nesso di CP_2
causalità.
Deduce, ancora, che il terrazzino abusivo non è causa diretta del crollo e che nella zona del crollo non si è verificata nessuna infiltrazione, nemmeno il giorno del sopralluogo. Tutto questo sarebbe emerso se il Tribunale avesse istruito correttamente la causa, in assenza della quale la ricorrente non ha assolto all'onere della prova.
L'appellante eccepisce, altresì, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la controversia non dovesse essere preceduta dall'invito alla stipula alla negoziazione assistita, posto che è inferiore ad € 50.000,00 e nella parte in cui dà atto della mancata conciliazione senza approfondire.
Eccepisce, ancora, l'erroneità dell'ATP e dell'ordinanza, richiamando quanto detto in sede di CTP e nel corso del giudizio di primo grado, a cui rinvia.
Il motivo è infondato.
L'appellante in buona sostanza lamenta che il CTU non ha fornito i dovuti chiarimenti rispetto alle contestazioni mosse dal CTP, asserendo, altresì, di non comprendere da dove il Tribunale abbia estrapolato le argomentazioni virgolettate di cui a pag. 4 dell'ordinanza.
Ebbene, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, il CTU, con l'integrazione alla relazione tecnica del 05.10.2018, ha risposto a tutte le osservazioni mosse dal CTP ed il giudice ne ha Per_1 dato atto in motivazione. Il virgolettato contenuto a pag. 4 dell'ordinanza, infatti, è stato estrapolato proprio da tale documento ed è contenuto nella parte di motivazione in cui il Tribunale, tenuto conto delle osservazioni mosse all'elaborato peritale dalla parte resistente, dà atto dei chiarimenti forniti dal CTP.
Il CTU, nell'integrazione suddetta, con riguardo alla contestazione relativa alla prova dell'uso del martello pneumatico, ha affermato che “I meccanismi innestati, a prescindere dalle modalità esecutive obiettate dal CTP, lavori eseguiti a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, hanno comunque comportato vibrazioni, sovraccarichi trattandosi di lavori caratterizzati da interventi invasivi sulle strutture portanti in muratura di pietrame (demolizioni, realizzazione di fori per ancoraggio travi in legno, in ferro a doppio T etc)” e, dunque, a nulla rileva se i lavori siano stati eseguiti o meno con il martello pneumatico.
Inoltre, lo stesso, in risposta alla contestazione del CTP relativa alla prova che i materiali utilizzati per i lavori venissero momentaneamente depositati nella soffitta di per poi Controparte_1 essere ripresi ha ribadito che “In merito al sottotetto, sovrastante il salone ove si è staccata la controsoffittatura, si ribadisce che i luoghi sono inaccessibili alla parte ricorrente per via della chiusura della botola di accesso ad opera della parte resistente. Il materiale presente e le modalità esecutive dei lavori abusivi lasciano intendere che lo stesso sia stato utilizzato come luogo di deposito durante l'esecuzione degli stessi. In particolare, il materiale rinvenuto (listelli in legno, tegole, tavelle) sono della stessa tipologia di quelli impiegati nei lavori abusivi. Si precisa, inoltre, che il manto di copertura del sottotetto della parte ricorrente risulta in lamiera e tuttalpiù in precedenza risultava in coppi antichi e non in tegole, elementi invece impiegati nella nuova copertura della parte resistente;
ed ancora, il legname del solaio inclinato della sig. è CP_1
costituito di elementi lignei che ormai indicano una certa epoca e non come gli elementi rinvenuti nel sottotetto di recente stagionatura confrontabili con quelli posti in opera dalla parte resistente e visualizzabili in varie fotografie riportate” (cfr. pag. 3 dell'integrazione alla CTU).
Il CTU, inoltre, ha spiegato in maniera dettagliata la provenienza delle infiltrazioni dapprima nell'elaborato peritale e successivamente nell'integrazione alla perizia fornendo adeguata risposta al
CTP In particolare, ha spiegato che i lavori non completati e male eseguiti sul terrazzo della Per_1 parte resistente hanno provocato le infiltrazioni d'acqua, dalla stessa ctu direttamente verificate nel corso dei sopralluoghi mediante l'annaffiatura delle piante presenti sul terrazzo di CP_1
[...]
Il CTU ha precisato, altresì, di avere decurtato (contrariamente a quanto affermato dal CTP) dal calcolo dei danni le macchie scure presenti nel salone poiché riconducibili a fenomeni infiltrativi di altra natura e che “dinanzi ad un fenomeno infiltrativo di acqua verificatosi nel corso del 1° sopralluogo, alla presenza di tutti gli intervenuti, non può che scaturirne che lo strato impermeabilizzante del terrazzo non ha caratteristiche tali da garantire l'impermeabilità, fatto prioritario e che prescinde da eventuali dettagli di esecuzione a regola d'arte della pavimentazione sovrastante non completata” (cfr. pag. 3).
Infine, con riguardo alla eccepita vetustà della controsoffittatura e alla sua composizione (misto di malta di sproporzionato spessore fissato con chiodi), il CTU ha precisato che “nel corso del 2 sopralluogo si è provveduto a prelevare alcuni campioni di controsoffittatura caduta. Dalla pesatura eseguita successivamente sugli stessi campioni si può affermare che la controsoffittatura ha un peso medio variabile tra 48-55 kg/mq e non 120 kg/mq per come indicato dal CTP. La controsoffittatura risulta ancorata con chiodi ad una struttura lignea a nido d'api e non fissata con chiodini e fil di ferro per come riferito dal CTP. La griglia in legno a “carabottino” è costituita da moduli con maglie quadrate e rettangolari di dimensioni standard. I listelli in legno sono fissati tra loro e sorretti da una struttura portante costituita da travi in legno” e, alla luce di ciò, ha così concluso “Si ribadisce, pertanto, quanto già esplicitato al paragrafo 3.3 della Relazione di
Consulenza Tecnica che, per effetto dei 2 aspetti evidenziati relativi alle modalità esecutive dei lavori abusivi, si sono innescati meccanismi di cedimento che hanno favorito e accelerato il distacco della controsoffittatura ancorata ad una struttura che, seppur datata e ancorata con tecnologie obsolete, si presentava integra fino a quel momento” (cfr. pagg.
1-2 dell'integrazione di perizia).
Da tanto, in assenza di ulteriori e diverse considerazioni, discende la correttezza dell'operato del
CTU, alle cui conclusioni il Tribunale ha correttamente aderito.
Riguardo, infine, al mancato esperimento della negoziazione assistita, il Tribunale ha correttamente affermato che “la domanda della Quarta non ha contenuto meramente risarcitorio avendo piuttosto ad oggetto anche l'accertamento della responsabilità della resistente che costituisce infatti circostanza controversa” con tanto escludendo proprio ai sensi dell'art. 3 L. 132/2014 la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità.
Prive di pregio appaiono anche le censure dell'appellante sui prezzi indicati dal CTU nel proprio elaborato, atteso che l'Ing. , nella Integrazione alla CTU redatta a seguito delle Persona_2
osservazioni mosse dalle parti, ha precisato che “In riferimento all'osservazione del CTP sui Prezzi
Unitari indicati nella quantificazione dei danni e che non trovano riscontro nel Prezziario
Regionale Regione Calabria 2017, si precisa che gli stessi sono il risultato di una sintesi derivante da uno studio analitico (qualitativo e quantitativo) di tutte le componenti elementari, in considerazione di una analisi di mercato e dei parametri pubblicati dalla Camera di Commercio di
Cosenza, per come correttamente indicato dal CTP, Ing. ”. Quest'ultimo, infatti, Persona_3
nelle osservazioni mosse all'elaborato peritale, ha affermato che il calcolo va eseguito proprio con
Tes_ le stesse modalità utilizzate dal CTU (cfr. all.ti alla memoria integrativa depositata il
30.01.2021 sul telematico di primo grado).
Fondate appaiono, invece, le critiche mosse sul quantum. Il ctu nel computo metrico allegato all'ATP ha conteggiato voci di spesa che, in effetti, non appaiono necessarie al ripristino dello status quo ante e che, di conseguenza, vanno espunte;
ci si riferisce 1) alla spesa di € 372.50 a titolo di maggiorazione del 30% per decori della controsoffittatura di cartongesso , poiché quella crollata non presentava particolari decori;
2) alla spesa di € 1.500,00 per deposito mobili in altri locali;
3) alla spesa di € 3.000,00 per alloggio alternativo per la durata di due mesi poiché la topologia degli interventi da eseguire per il ripristino non necessita lo sgombero totale dell'immobile da persone e cose;
4) alla spesa di € 3.000,00 per spese tecniche di redazione di un non meglio specificato progetto, per un totale di € 7.872,50. Di conseguenza, va condannata al pagamento Parte_1 della minor somma di € 12.144,26, oltre IVA, ed interessi legali da settembre 2017 fino al soddisfo.
§ 3 Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto al primo grado, nella misura indicata nell'ordinanza impugnata poiché la riduzione dell'importo non comporta la modifica dello scaglione tariffario di riferimento. Le spese del presente grado vengono liquidate in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia ed inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello (Cass.
30219/2023).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 15.03.2021, comunicata in data 18.03.2021, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_1 della minor somma di € 12.144,26, oltre IVA, ed interessi legali da settembre 2017 fino al soddisfo.
2. condanna al pagamento in favore di delle spese del primo Parte_1 Controparte_1 grado nella misura indicata nell'ordinanza impugnata e delle spese del presente grado che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori ex art 93 cpc
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 14.1.2025
Il Presidente Est
Dott. Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel
2. Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
3. Dott.ssa Antonio Rizzuti Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 745/2021 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura in Parte_1 C.F._1
calce alla comparsa di costituzione risposta di primo grado, dall'Avv. Francesco Liberato
Mirigliani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, alla Via M. Greco, n.
21;
= APPELLANTE =
E
, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di Controparte_1 C.F._2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Rita De Aloe e Ida Mannarino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Cosenza, alla Via Renato Gattuso, n. 8;
- APPELLATA =
CONCLUSIONI Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previ gli incombenti di rito, previa ammissione dei mezzi istruttori, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per
l'effetto, in accoglimento di tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado e nel presente appello, in totale riforma dell'impugnata ordinanza resa in data 16/03/2021 e comunicata dalla cancelleria con pec del 18/03/2021 resa nel giudizio ex art. 702 bis c.p.c. - r.g. n. 210/19 -
Tribunale di Cosenza Giudice dr.ssa Filomena De Sanzo accogliere le conclusioni già declinate nel primo grado di giudizio e quindi - rigettare totalmente la domanda della sig.ra Controparte_1
o in subordine determinare la minor somma eventualmente dovuta e comunque in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale,
• accertare e dichiarare necessari e urgenti i lavori di conservazione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio sito in San Giovanni in Fiore, via Fratelli Bandiera n. 4 2, indicati nella domanda riconvenzionale e consulenza allegata, determinando i tempi e le modalità dell'esecuzione e quantificando i relativi costi, ripartendone le quote di spettanza dei proprietari, con l'ausilio di CTU,
• dichiarare la resistente tenuta a sostenere le spese di conservazione e Controparte_1 manutenzione per quanto di sua ragione, con condanna della stessa all'esecuzione delle opere per quanto di ragione,
• Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio nonché delle spese di CTU espletate in fase di ATP.
Con salvezza di ogni altro diritto”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, ed in accoglimento delle ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta, così decidere:
- rigettare integralmente il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto;
- confermare in ogni sua parte l'ordinanza resa dal Tribunale di Cosenza nel giudizio ex art 702 bis c.p.c. n. 210/2019 R.G del 14 marzo 2019;
- condannare l'appellante al pagamento delle distraende spese e competenze del presente grado di appello”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Cosenza, , rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e Parte_1
dichiarare che i danni subiti dalla ricorrente sono riconducibili alla responsabilità esclusiva della sig.ra , per avere la stessa realizzato i lavori descritti in premessa sia in assenza Parte_1
delle prescritte autorizzazioni sia in assenza delle dovute cautele indispensabili per n on arrecare danni alla proprietà della sig.ra ; b) coerentemente condannare la resistente, Controparte_1 sig.ra all'integrale risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Parte_1 Controparte_1
in conseguenza dei lavori effettuati al piano secondo e al sottotetto dell'immobile denominato
“Palazzo De Luca”, sito in San Giovanni in Fiore (CS) alla Via Fratelli Bandiera n. 2 al piano, così come quantificati nella CTU, resa nel procedimento n. 4590/17 R.G.A.C., pari ad € 20.016,76 oltre IVA e oneri accessori nei termini di legge, oltre alle spese di CTU ed accessori di legge dal di del dovuto fino al saldo o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) con vittoria di spese
e competenze di lite tutte distraende”.
A sostegno della spiegata domanda la ricorrente ha dedotto: a) di essere proprietaria dell'appartamento sito al primo piano dello stabile denominato “Palazzo De Luca” sito in San
Giovanni in Fiore alla Via Fratelli Bandiera n. 2 nonché di una parte del sottotetto, di alcuni magazzini ed annesse pertinenze;
b) di avere venduto a una piccola porzione del Parte_1
sottotetto al prezzo di euro 3.000,00 con scrittura privata;
c) che, nel mese di settembre 2017, a seguito dei lavori eseguiti dalla resistente nel sottotetto anzidetto e nel piano soprastante il suo appartamento, ha subito il crollo della controsoffittatura del vano salone ed infiltrazioni d'acqua nel salone, nella camera da letto e negli ambienti limitrofi tanto da rendersi necessario l'intervento dei
Vigili del Fuoco;
d) che questi ultimi, a seguito del sopralluogo effettuato, hanno constatato che i lavori edili erano stati eseguiti in assenza delle autorizzazioni prescritte dal Comune di San
Giovanni in Fiore, il quale, in data 11.10.2017 ha emesso ordinanza ingiunzione con cui ha ordinato alla resistente di demolire le opere e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;
e) di avere incardinato giudizio di ATP al fine di vedere accertati i danni subiti dall'immobile, la causa degli stessi nonché l'individuazione dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi;
f) che il
CTU nominato ha accertato che i danni erano stati causati dai lavori abusivi realizzati da Parte_1
quantificandoli in € 20.016,76 (di cui € 17.287,96 oltre Iva per danni all'immobile, €
[...]
1.728,80 a titolo di oneri della sicurezza ed € 1.000,00 per spese tecniche) g) che a nulla sono valsi i tentativi di una bonaria definizione della vicenda tanto che si è reso necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.05.2019, si è costituita in giudizio Parte_1
la quale in via preliminare ha eccepito l'inammissibilità del rito sommario introdotto dalla
[...] ricorrente. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda, muovendo una serie di contestazioni alla CTU espletata in sede di ATP ed allegando, altresì, la vetustà della controsoffittatura e la sua inadeguata composizione (misto di malta di sproporzionato spessore fissata con chiodi). Inoltre, rappresentata la necessità ed urgenza di procedere ai lavori di conservazione e di manutenzione straordinaria riguardanti il tetto e le strutture dell'intero edificio, ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente a sostenere le spese per la realizzazione dei predetti lavori per la quota di spettanza, ammontando essi a complessivi euro
26.000,00 secondo la perizia di parte allegata, con vittoria di onorari e spese di giudizio.
La causa è stata decisa con ordinanza del 15.03.2021, pubblicata in pari data e comunicata dalla cancelleria in data 18.03.2021, con la quale il Tribunale di Cosenza ha così statuito: “- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la responsabilità di nella causazione dei danni Parte_1 subiti all'immobile di , condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1 Pt_1
ricorrente ed a titolo risarcitorio, della somma di euro 20.016,76, oltre IVA, accessori di legge e interessi legali dasettembre2017 al dì del soddisfo;
- condanna, inoltre, al pagamento delle spese legali sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in euro 145,50 per esborsi documentati ed euro 1.658,00 per onorari CP_1
professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone a carico della resistente le spese della CTU espletata in fase di ATP liquidate con decreto presidenziale con obbligo di rimborso di quanto corrisposto da parte ricorrente”.
In estrema sintesi, il Tribunale, dichiarate infondate le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, d'inammissibilità del rito sommario e d'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita, ha accolto la domanda nel merito poiché il consulente nominato in sede di ATP ha accertato, attraverso i sopralluoghi effettuati e sulla base della documentazione in suo possesso, la sussistenza dei danni lamentati dalla ricorrente e la loro riconducibilità ai lavori abusivi eseguiti da nella sua proprietà. Parte_1
Pertanto, il Tribunale, aderendo alle conclusioni del perito incaricato, il quale ha puntualmente risposto alle osservazioni mosse dal CTP della resistente, ha condannato al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 20.016,76 (oltre iva, accessori di legge Controparte_1
ed interessi legali dal settembre 2017 al soddisfo) a titolo di risarcimento danni nonché al pagamento delle spese di lite e di CTU.
1.2. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto notificato in data Parte_1
19.04.2021, affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.09.2021, si è costituita in giudizio per resistere al gravame. Controparte_1
Indi, sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'08.03.2023, la Corte, con provvedimento del
14.03.2023, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel termine assegnato entrambe le parti hanno depositato la propria comparsa conclusionale e la memoria di replica.
Con ordinanza del 02.10.2024, preso atto che il giudice ausiliario – relatore della causa, Dott. La
Bella -, ha rassegnato le dimissioni volontarie in data 16.09.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo per essere decisa in diversa composizione collegiale ed è stata fissata l'udienza del 27.11.2024.
A tale udienza, sostituita mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa, con provvedimento del 02.12.2024, è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni precisate dalle parti senza l'assegnazione di ulteriori termini.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con un primo motivo d'appello, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112
c.p.c.: omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale”, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha esaminato la domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, a sostegno della quale aveva prodotto una relazione tecnica ed aveva, altresì, richiesto l'espletamento di una CTU e della prova testimoniale. Rappresenta che a tale omissione consegue la nullità della sentenza impugnata la quale, sul punto, è da riformare totalmente.
La Corte, pur dovendo prendere atto che il Tribunale sia effettivamente incorso nel lamentato vizio di omessa pronuncia, riesaminando nel merito la domanda riconvenzionale deve, tuttavia, dichiararla inammissibile. Al riguardo giova premettere che L'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneu s processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (Cass. 5484/2024). Nel caso concreto, a ben vedere, non esiste alcun collegamento oggettivo tra la domanda principale e quella riconvenzionale avendo la prima per oggetto i danni provocati dai lavori abusivi realizzati dalla convenuta e ad essa imputabili ex art 2051 cc e la seconda l'obbligo dei condomini di eseguire i lavori di manutenzione dei beni comuni;
inoltre, mentre la prima risultava già sufficientemente istruita mediante l'ATP, la seconda necessitava di istruzione. Da qui l'inopportunità del simultaneus processus.
2.2. Con un secondo motivo d'appello, rubricato “Violazione dell'art. 112 cpc e 116 cpc – omessa valutazione di documentazione –omessa pronuncia sulle istanze istruttorie e mancata ammissione delle stesse – lesione del contraddittorio per mancato mutamento del rito”, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha vagliato la documentazione “sub 2)” prodotta con la comparsa di costituzione e risposta (relazione tecnica sulle opere necessarie e urgenti da eseguire nelle parti comuni del fabbricato da cui emerge la vetustà dell'immobile e la necessità di manutenzione urgente) né si è pronunciato sulle richieste istruttorie (prova per testi e CTU), neppure per rigettarle. Rappresenta, inoltre, che il primo giudice si è concentrato solo sulle domande e produzioni di parte ricorrente e non ha provveduto a mutare il rito al fine di consentire l'istruzione della causa sia in relazione alle difese spiegate dalla resistente sia in relazione alla domanda riconvenzionale, così incorrendo nella violazione dell'art. 116 c.p.c..
Il motivo è infondato, poiché il Tribunale ha correttamente posto a base della decisione l'ATP le cui risultanze non sono state contestate in modo concludente dal ctp della convenuta. Né parte appellante può dolersi della mancata ammissione della prova per testi sul non uso del martello pneumatico giacché il consulente tecnico aveva già chiarito che, al di là dell'uso o meno del martello pneumatico nell'esecuzione dei lavori, il danno era stato comunque causato dal tipo di lavori eseguiti dalla e dall'uso improprio del piano di calpestio come deposito di materiale Pt_1
edile vario.
2.3. Con un terzo motivo d'appello rubricato “Violazione dell'art. 116 cpc in combinato disposto con l'art. 191 cpc e 698 cpc - insussistenza di conferimento di nuovo incarico al CTU – nullità delle risposte a verbale del CTU che comporta nullità della sentenza che su di essa si fonda – mancata comparizione del CTU – travisamento delle risultanze istruttorie” l'appellante lamenta che il giudice ha “sentito” il perito incaricato in sede di ATP senza conferirgli un nuovo incarico.
Rappresenta che l'incarico ed il giuramento prestato dal consulente nel giudizio di accertamento tecnico preventivo non esplicano effetti nel presente giudizio e, pertanto, quanto dichiarato dal CTU nel corso del giudizio di primo grado è tam quam non esset, Inoltre, a dire dell'appellante, il verbale dell'udienza del 18.11.2019, a cui il consulente era stato invitato a comparire, non è stato dallo stesso firmato.
Le doglianze dell'appellante non colgono nel segno nel senso che non sono idonee a invalidare il procedimento ove si consideri che all'udienza del 18.11.2019 il ctu dell'ATP era stato sentito al sol fine di favorire un'eventuale transazione tra le parti e che l'ordinanza con la quale erano stati disposti chiarimenti era stata implicitamente revocata;
di talché l'appellante non può dolersi dell'omesso giuramento del ctu.
Né parte appellante può validamente sostenere l'incompletezza dell'attività istruttoria, poichè- in realtà- il Tribunale disponeva di tutti gli elementi per poter decidere la causa: la CTU completa di chiarimenti alle osservazioni dei CTP, corredata da documentazione fotografica sullo stato dei luoghi e dai provvedimenti dell'autorità amministrativa. Pertanto, non era necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria, anche in ragione del fatto che la resistente non ha mosso nel giudizio di primo grado nuove censure, ma si è limitata a riproporre le medesime contestazioni già svolte nel giudizio di ATP ed a cui il CTU aveva esaurientemente e puntualmente risposto, come correttamente rilevato dal giudice all'udienza del 07.12.2020. Nel corso di detta udienza, inoltre, è stato proprio su richiesta della difesa di parte resistente che il giudice anziché rinviare per una nuova convocazione del CTU “verificato che dalla lettura della CTU emerge risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta il Giudice” ha autorizzato l'Avv. Mirigliani a depositare telematicamente le osservazioni del proprio CTP”; osservazioni mai depositate, ragion per cui il
Tribunale, ritenuta completa l'istruttoria, ha giustamente deciso la causa.
2.4 Con un quarto motivo d'appello rubricato “Errata rappresentazione del fatto processuale –
Errata valutazione delle risultanze istruttorie – Violazione degli artt. 112 e 116 cpc nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità di – l'onere della prova – la Parte_1 negoziazione assistita – il quantum iperbolico e infondato” l'appellante lamenta che a causa del travisamento o non considerazione delle risultanze istruttorie per i motivi di cui sopra, il Tribunale
l'ha condannata illegittimamente ed infondatamente.
Rappresenta che il CTU non ha tenuto conto dei rilievi mossi dal CTP, ora contenuti nella relazione tecnica allegata alla comparsa di costituzione di primo grado al sub 1, richiamandone solo alcuni alle pagg. 15 e 16 dell'atto di appello (1. Il CTU non ha spiegato dove e come abbia attinto la prova a sostegno dell'uso del martello pneumatico nell'esecuzione dei lavori per praticare fori di appoggio di travetti di ferro su muratura portante;
2. Il CTU non ha spiegato dove ha attinto la prova che i materiali utilizzati per i lavori venissero momentaneamente depositati nella soffitta di CP_1
per poi essere ripresi;
3. Il CTU non ha specificato come ha accertato le infiltrazioni
[...]
d'acqua;
4. Il CTU non ha proceduto a indicare una parcellazione delle concause del danno e soprattutto a dare la giusta rilevanza alla vetustà (quasi secolare) della controsoffittatura e alla sua composizione (misto di malta di sproporzionato spessore fissato con chiodi).
L'appellante, dunque, ritiene che la sentenza sia erronea poiché il Tribunale ha aderito acriticamente alla CTU espletata in sede di ATP senza rispondere compiutamente a tutte le osservazioni così fornendo una motivazione apparente. Contesta, nello specifico, l'ordinanza a pag. 4 e rappresenta di non comprendere da dove il giudice abbia estrapolato le argomentazioni virgolettate nella motivazione.
Ribadisce espressamente quanto affermato dal CTP e deduce, altresì, che quanto sostenuto dal
Tribunale sotto il profilo tecnico è infondato, atteso che è stato rappresentato ampiamente che l'intervento con scalpello su un muro portante di pietra e di ampio spessore come quelli di che trattasi non può avere fatto propagare alcuna vibrazione rilevante o causale ai fini del crollo della controsoffittatura.
Rappresenta, inoltre, che se i lavori fossero stati effettivamente male eseguiti si sarebbero verificate ulteriori infiltrazioni, cosa che non è accaduta e che la circostanza che i predetti lavori siano stati eseguiti in assenza di autorizzazione del non ha alcuna rilevanza in ordine al nesso di CP_2
causalità.
Deduce, ancora, che il terrazzino abusivo non è causa diretta del crollo e che nella zona del crollo non si è verificata nessuna infiltrazione, nemmeno il giorno del sopralluogo. Tutto questo sarebbe emerso se il Tribunale avesse istruito correttamente la causa, in assenza della quale la ricorrente non ha assolto all'onere della prova.
L'appellante eccepisce, altresì, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la controversia non dovesse essere preceduta dall'invito alla stipula alla negoziazione assistita, posto che è inferiore ad € 50.000,00 e nella parte in cui dà atto della mancata conciliazione senza approfondire.
Eccepisce, ancora, l'erroneità dell'ATP e dell'ordinanza, richiamando quanto detto in sede di CTP e nel corso del giudizio di primo grado, a cui rinvia.
Il motivo è infondato.
L'appellante in buona sostanza lamenta che il CTU non ha fornito i dovuti chiarimenti rispetto alle contestazioni mosse dal CTP, asserendo, altresì, di non comprendere da dove il Tribunale abbia estrapolato le argomentazioni virgolettate di cui a pag. 4 dell'ordinanza.
Ebbene, contrariamente a quanto sostiene parte appellante, il CTU, con l'integrazione alla relazione tecnica del 05.10.2018, ha risposto a tutte le osservazioni mosse dal CTP ed il giudice ne ha Per_1 dato atto in motivazione. Il virgolettato contenuto a pag. 4 dell'ordinanza, infatti, è stato estrapolato proprio da tale documento ed è contenuto nella parte di motivazione in cui il Tribunale, tenuto conto delle osservazioni mosse all'elaborato peritale dalla parte resistente, dà atto dei chiarimenti forniti dal CTP.
Il CTU, nell'integrazione suddetta, con riguardo alla contestazione relativa alla prova dell'uso del martello pneumatico, ha affermato che “I meccanismi innestati, a prescindere dalle modalità esecutive obiettate dal CTP, lavori eseguiti a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, hanno comunque comportato vibrazioni, sovraccarichi trattandosi di lavori caratterizzati da interventi invasivi sulle strutture portanti in muratura di pietrame (demolizioni, realizzazione di fori per ancoraggio travi in legno, in ferro a doppio T etc)” e, dunque, a nulla rileva se i lavori siano stati eseguiti o meno con il martello pneumatico.
Inoltre, lo stesso, in risposta alla contestazione del CTP relativa alla prova che i materiali utilizzati per i lavori venissero momentaneamente depositati nella soffitta di per poi Controparte_1 essere ripresi ha ribadito che “In merito al sottotetto, sovrastante il salone ove si è staccata la controsoffittatura, si ribadisce che i luoghi sono inaccessibili alla parte ricorrente per via della chiusura della botola di accesso ad opera della parte resistente. Il materiale presente e le modalità esecutive dei lavori abusivi lasciano intendere che lo stesso sia stato utilizzato come luogo di deposito durante l'esecuzione degli stessi. In particolare, il materiale rinvenuto (listelli in legno, tegole, tavelle) sono della stessa tipologia di quelli impiegati nei lavori abusivi. Si precisa, inoltre, che il manto di copertura del sottotetto della parte ricorrente risulta in lamiera e tuttalpiù in precedenza risultava in coppi antichi e non in tegole, elementi invece impiegati nella nuova copertura della parte resistente;
ed ancora, il legname del solaio inclinato della sig. è CP_1
costituito di elementi lignei che ormai indicano una certa epoca e non come gli elementi rinvenuti nel sottotetto di recente stagionatura confrontabili con quelli posti in opera dalla parte resistente e visualizzabili in varie fotografie riportate” (cfr. pag. 3 dell'integrazione alla CTU).
Il CTU, inoltre, ha spiegato in maniera dettagliata la provenienza delle infiltrazioni dapprima nell'elaborato peritale e successivamente nell'integrazione alla perizia fornendo adeguata risposta al
CTP In particolare, ha spiegato che i lavori non completati e male eseguiti sul terrazzo della Per_1 parte resistente hanno provocato le infiltrazioni d'acqua, dalla stessa ctu direttamente verificate nel corso dei sopralluoghi mediante l'annaffiatura delle piante presenti sul terrazzo di CP_1
[...]
Il CTU ha precisato, altresì, di avere decurtato (contrariamente a quanto affermato dal CTP) dal calcolo dei danni le macchie scure presenti nel salone poiché riconducibili a fenomeni infiltrativi di altra natura e che “dinanzi ad un fenomeno infiltrativo di acqua verificatosi nel corso del 1° sopralluogo, alla presenza di tutti gli intervenuti, non può che scaturirne che lo strato impermeabilizzante del terrazzo non ha caratteristiche tali da garantire l'impermeabilità, fatto prioritario e che prescinde da eventuali dettagli di esecuzione a regola d'arte della pavimentazione sovrastante non completata” (cfr. pag. 3).
Infine, con riguardo alla eccepita vetustà della controsoffittatura e alla sua composizione (misto di malta di sproporzionato spessore fissato con chiodi), il CTU ha precisato che “nel corso del 2 sopralluogo si è provveduto a prelevare alcuni campioni di controsoffittatura caduta. Dalla pesatura eseguita successivamente sugli stessi campioni si può affermare che la controsoffittatura ha un peso medio variabile tra 48-55 kg/mq e non 120 kg/mq per come indicato dal CTP. La controsoffittatura risulta ancorata con chiodi ad una struttura lignea a nido d'api e non fissata con chiodini e fil di ferro per come riferito dal CTP. La griglia in legno a “carabottino” è costituita da moduli con maglie quadrate e rettangolari di dimensioni standard. I listelli in legno sono fissati tra loro e sorretti da una struttura portante costituita da travi in legno” e, alla luce di ciò, ha così concluso “Si ribadisce, pertanto, quanto già esplicitato al paragrafo 3.3 della Relazione di
Consulenza Tecnica che, per effetto dei 2 aspetti evidenziati relativi alle modalità esecutive dei lavori abusivi, si sono innescati meccanismi di cedimento che hanno favorito e accelerato il distacco della controsoffittatura ancorata ad una struttura che, seppur datata e ancorata con tecnologie obsolete, si presentava integra fino a quel momento” (cfr. pagg.
1-2 dell'integrazione di perizia).
Da tanto, in assenza di ulteriori e diverse considerazioni, discende la correttezza dell'operato del
CTU, alle cui conclusioni il Tribunale ha correttamente aderito.
Riguardo, infine, al mancato esperimento della negoziazione assistita, il Tribunale ha correttamente affermato che “la domanda della Quarta non ha contenuto meramente risarcitorio avendo piuttosto ad oggetto anche l'accertamento della responsabilità della resistente che costituisce infatti circostanza controversa” con tanto escludendo proprio ai sensi dell'art. 3 L. 132/2014 la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità.
Prive di pregio appaiono anche le censure dell'appellante sui prezzi indicati dal CTU nel proprio elaborato, atteso che l'Ing. , nella Integrazione alla CTU redatta a seguito delle Persona_2
osservazioni mosse dalle parti, ha precisato che “In riferimento all'osservazione del CTP sui Prezzi
Unitari indicati nella quantificazione dei danni e che non trovano riscontro nel Prezziario
Regionale Regione Calabria 2017, si precisa che gli stessi sono il risultato di una sintesi derivante da uno studio analitico (qualitativo e quantitativo) di tutte le componenti elementari, in considerazione di una analisi di mercato e dei parametri pubblicati dalla Camera di Commercio di
Cosenza, per come correttamente indicato dal CTP, Ing. ”. Quest'ultimo, infatti, Persona_3
nelle osservazioni mosse all'elaborato peritale, ha affermato che il calcolo va eseguito proprio con
Tes_ le stesse modalità utilizzate dal CTU (cfr. all.ti alla memoria integrativa depositata il
30.01.2021 sul telematico di primo grado).
Fondate appaiono, invece, le critiche mosse sul quantum. Il ctu nel computo metrico allegato all'ATP ha conteggiato voci di spesa che, in effetti, non appaiono necessarie al ripristino dello status quo ante e che, di conseguenza, vanno espunte;
ci si riferisce 1) alla spesa di € 372.50 a titolo di maggiorazione del 30% per decori della controsoffittatura di cartongesso , poiché quella crollata non presentava particolari decori;
2) alla spesa di € 1.500,00 per deposito mobili in altri locali;
3) alla spesa di € 3.000,00 per alloggio alternativo per la durata di due mesi poiché la topologia degli interventi da eseguire per il ripristino non necessita lo sgombero totale dell'immobile da persone e cose;
4) alla spesa di € 3.000,00 per spese tecniche di redazione di un non meglio specificato progetto, per un totale di € 7.872,50. Di conseguenza, va condannata al pagamento Parte_1 della minor somma di € 12.144,26, oltre IVA, ed interessi legali da settembre 2017 fino al soddisfo.
§ 3 Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, quanto al primo grado, nella misura indicata nell'ordinanza impugnata poiché la riduzione dell'importo non comporta la modifica dello scaglione tariffario di riferimento. Le spese del presente grado vengono liquidate in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022
(scaglione da € 5.201 a € 26.000), ridotti della metà in ragione della non particolare complessità della controversia ed inclusa la fase di trattazione ineludibile anche nel giudizio d'appello (Cass.
30219/2023).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 15.03.2021, comunicata in data 18.03.2021, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al pagamento Parte_1 della minor somma di € 12.144,26, oltre IVA, ed interessi legali da settembre 2017 fino al soddisfo.
2. condanna al pagamento in favore di delle spese del primo Parte_1 Controparte_1 grado nella misura indicata nell'ordinanza impugnata e delle spese del presente grado che si liquidano in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei difensori ex art 93 cpc
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 14.1.2025
Il Presidente Est
Dott. Carmela Ruberto