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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/04/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile del giudizio di riassunzione in II Grado iscritta al n. r.g. 586/2023;
promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Parte_1 C.F._1
Panzarola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Pico della
Mirandola,
ricorrente in riassunzione
contro
, c.f. , in persona del l.r. pro tempore, patrocinato Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia, via degli Offici n. 12
resistente in riassunzione e con l'intervento del
Pm presso la Procura generale di questa Corte nella persona della dott.ssa Tiziana Cugini
intervenuto
Oggetto: rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi e/o familiari.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 31.1.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
La Corte suprema di cassazione con ordinanza n.20633 del 25.5.2023, resa nel proc. n.
24494/2022, ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n.396/2022, depositata in data 26.7.2022, confermativa dell'ordinanza rep. n. 3505/2020, emessa dal Tribunale il
17.12.2020 nel proc. R.G. n. 3281/2020.
ha riassunto il giudizio nei limiti dell'unico motivo accolto, inerente al Parte_1 complessivo giudizio sulla personalità sociale in concreto del ricorrente, investendo questa Corte anche della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità così come disposto dalla Corte suprema.
Il ricorso ripropone un unico motivo di gravame già avanzato in appello, rubricato
“carenza di motivazione in ordine alla documentazione prodotta ovvero sua erronea valutazione, difetto di istruttoria circa la convivenza con la GL , erronea valutazione della CP_2 pericolosità sociale dell'appellante: violazione di legge ovvero dell'art. 19 co. 2 e 5 co. 5 d.l.vo n.
286/98 e succ. mod, art. 2 e 23 ss. Costituzione, art. 8 CEDU”, secondo cui la complessiva valutazione dello stato di convivenza, lavorativo ed affettivo dell'interessato, in relazione al nucleo famigliare di formazione e di più recente consolidamento, avrebbero dovuto indurre a concedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi famigliari e/o lavorativi all'interessato, istanza invece rigettata dalla Questura di Terni con decreto del
14.10.2019, successivamente confermata in sede giudiziaria per la preminente ragione che il cittadino di origine albanese fosse ancora socialmente pericoloso.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo l'ampliamento dell'oggetto della lite e ribadendo l'inammissibilità del gravame per difetto di impugnazione relativamente al capo della pronuncia che aveva accertato la pericolosità sociale del cittadino straniero, ovvero le concrete ragioni di pubblica sicurezza preminenti rispetto alle motivazioni di natura famigliare, elemento che era dirimente nella conferma del provvedimento di rigetto del Questore, sicché sul punto sarebbe sceso il giudicato. Ha poi ribadito: la sussistenza di concreti elementi deponenti per la pericolosità sociale, già rilevati dal
Tribunale non soltanto sulla scorta di precedenti penali sofferti dall'interessato, ma in base ad episodi di violenza in danno della ex compagna ed evidenziando la mancata dimostrazione da parte dell'interessato dell'effettiva (ed attuale) convivenza con la GL
, che aveva oramai un proprio nucleo famigliare, e con la quale dal 2016 non aveva CP_2 alcun rapporto;
non fosse stato avviato un procedimento finalizzato alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con cittadino extracomunitario soggiornante, né la P.a. aveva valutato l'esistenza dei requisiti per potere rilasciare un permesso di soggiorno a tale titolo;
che i documenti in atti non erano idonei a soddisfare i criteri del T.U. Immigrazione, quanto al ricongiungimento con il famigliare . Persona_1
Ha dedotto l'inammissibilità della richiesta inibitoria, perché riferita all'atto e non agli effetti esecutivi della sentenza, rilevandone l'infondatezza.
L'appellante in riassunzione ha contrastato le difese dell'Amministrazione deducendo che la questione del giudicato fosse stata superata non solo dal giudizio di appello, ma anche dal giudizio di Cassazione in cui, sin dal primo ricorso introduttivo, aveva dedotto la sussistenza di legami famigliari ex art. 5, c.5, T.U. Immigrazione.
Con atto del 15.1.2024 è intervenuto nel procedimento il Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso in riassunzione.
Nelle note di udienza del 24.4.2024 l'Amministrazione ha documentato che l'interessato aveva presentato nuova istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari avendo un figlio cittadino italiano col quale conviveva, che era stata accolta con rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2, lett. c) T.U.I.
Anche il ricorrente ha successivamente dato atto, con note di trattazione scritta del
15.11.2024, di avere ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno chiedendo la “conferma del diritto a essere in possesso del permesso di soggiorno” e la “condanna di controparte al risarcimento delle spese”.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31.01.2025.
Va rilevato che il presente giudizio è vincolato, sicché è preclusa la riproposizione dell'integrale atto di appello che tende ad ampliare, senza che sia consentito, il thema decidendum del giudizio di rinvio, richiedendosi invece soltanto di valutare in concreto la pericolosità sociale dell'interessato. Tuttavia, si ritiene che risultino preminenti le allegazioni dell'Amministrazione convenuta per l'udienza del 24.4.2024, e l'ottenimento del permesso autorizzatorio da parte del ricorrente, per motivi famigliari con scadenza in data 16.12.2025. Non può farsi luogo, dunque, immediatamente al giudizio di rinvio come delimitato della Corte di cassazione divenendo preminenti due questioni: a)
l'asserita inammissibilità dell'atto di riassunzione (e dell'appello) per la mancata impugnazione del capo della pronuncia riferito alle ragioni di pubblica sicurezza ostative all'ulteriore permanenza in Italia va vagliata in concreto con riferimento alle preminenti ragioni familiari e b) la cessazione della materia del contendere per il venir meno del petitum, come reciprocamente dato atto dai contendenti.
Occorre verificare anzitutto l'esistenza delle condizioni per la legittimità della pronuncia, e cioè l'esistenza dei presupposti processuali, posto che l'eventuale pronuncia di inammissibilità deve precedere qualunque altra decisione.
Ora, stante il contenuto della decisione della Corte suprema non è ritualmente consentito ampliare l'oggetto della lite riproponendo in questa sede le originarie doglianze incluse nell'atto di gravame, sebbene nel motivo di impugnazione formulato,
e riedito con l'atto di riassunzione, era stata ricompresa anche la doglianza relativa all'“erronea valutazione della pericolosità sociale dell'appellante”, ovverosia la sua valutazione in concreto, essendo stata contrastata la sua ritenuta pericolosità sociale, evidenziando la convivenza con la GL , cittadina italiana al tempo minorenne e dissentendo CP_2 dalla statuizione secondo cui i suoi precedenti penali avrebbero connotato la sua pericolosità sociale non essendovi stato alcun giudizio attuale sulla sua personalità, considerato pure il lasso di tempo intercorso tra le condanne del 2014 e la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, il vincolo dettato dalla Corte suprema non può minare l'integrale ammissibilità dell'atto processuale in esame, posto che i contorni del giudizio di rinvio, dovendosi operare in concreto e, all'attuale, l'indagine sull'eventuale pericolosità sociale dell'interessato, ricomprende anche la valutazione se vi siano concrete ragioni di pubblica sicurezza, ritenute già preminenti sulle ragioni familiari, ostative all'ulteriore permanenza di lui in Italia.
Stesse motivazioni valgono in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello originariamente proposto, ovvero sulla seconda eccezione formulata dalla resistente giacché, se da una parte l'interessato, con l'unico ed articolato motivo di gravame aveva inteso anche contrastare le concrete ragioni di pubblica sicurezza ostative alla sua permanenza in Italia, dall'altra la questione è superata dal giudizio di Cassazione con rinvio, che ha delimitato con estrema precisione l'oggetto del presente giudizio. Inoltre,
l'appellante ha coltivato le proprie tesi facendo anche leva sulla sussistenza di legami famigliari ex art. 5, comma 5, T.U.I., e, dunque, contrastando in tal modo anche il giudizio di pericolosità sociale.
Tanto basta per disattendere le eccezioni di inammissibilità riferibili sia al ricorso in riassunzione sia all'originario atto di appello.
Nel merito, si deve prendere le mosse dall'accertamento della cessazione della materia del contendere che ha avuto reciproco riconoscimento dalle parti e che rende inutile il giudizio di rinvio, delimitato alla valutazione complessiva della personalità dell'interessato e, quindi, alla concreta indagine sull'attuale ed eventuale sua pericolosità sociale. Il ricorrente ha infatti ottenuto il permesso di soggiorno, che scadrà il 16.12.2025,
e potrà ripresentare istanza di rinnovo. E l'Autorità amministrativa procedendo al rilascio del permesso in questione ha operato un'attività istruttoria (v. doc. A prodotto dalla resistente con note scritte per l'udienza del 24.4.2024) che ha valutato le esigenze famigliari come preminenti rispetto alla pericolosità sociale, il cui giudizio era stato fondato anche sulle precedenti condanne penali del tempo, e sugli episodi di violenza perpetrati in danno della ex convivente. Pertanto, la Corte non può procedere ad ulteriore valutazione della concreta ed attuale pericolosità sociale dell'interessato che ha già ottenuto (seppur provvisoriamente) il soddisfacimento dell'interesse al conseguimento dell'atto autorizzatorio. Né si può definire il procedimento nel senso richiesto dal ricorrente, ovvero: “[…] di confermare il diritto ad essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi famigliari”.
Venendo meno l'interesse delle parti alla conclusione del giudizio, va pronunziata nel merito la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite si osserva che allorché si debba applicare il principio di soccombenza virtuale “l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. Cass. 11.8.2022 n. 24714; Cass. 29.11.2016 n. 24234).
E allora, applicando la c.d. soccombenza virtuale deve valutarsi chi avrebbe vinto nel merito in difetto della cessazione della materia del contendere.
Alcun elemento di novità è emerso nel presente giudizio tale da riformare le precedenti pronunce. In particolare, gli elementi dettati dall'art. 5, comma 5 T.U.I., ovvero la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso, idonei, nello spirito della legge, a contrastare le ragioni di pubblica sicurezza, non risultano sufficientemente documentate né dotate di carattere di novità. Se infatti può costituire presunzione il dato per cui l'interessato abbia sfruttato a sua convenienza i rapporti familiari, come nel caso della GL cui si era avvicinato quando la CP_2 stessa era minorenne, salvo poi ripresentare una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi alle soglie della maggiore età di questa, vi sono altri elementi più dirimenti che possono essere tenuti in considerazione.
Manca di certo la prova della contribuzione economica del padre al mantenimento della GL maggiorenne ma, per quanto riferito, ancora non economicamente autosufficiente.
La dimostrazione della convivenza con la GL, pur costituendo una situazione di fatto che non esige la prova rigorosa, deve fare i conti con l'attivazione da parte dell'Amministrazione, pur non onerata in tal senso, per fornire la prova contraria, e, quindi, con gli accertamenti svolti dai Carabinieri all'indirizzo di via Flaminia Ternana
n. 713 dove veva dichiarato, nell'istanza di rilascio del permesso, trovarsi Parte_1 soggetti aventi con lui rapporti familiari;
infatti, in tre occasioni di accesso effettuati in giorni e orari diversi i Carabinieri di hanno accertato che tra le persone ivi Pt_2 formalmente residenti non si trovasse alcuno (v. doc. nn. 23 e 24 del fascicolo della resistente). E gli accertamenti eseguiti successivamente hanno consentito di accertare che dalla fine del 2016 ad oggi con i suoi due figli ( e , quest'ultimo CP_2 Per_2 Per_3 fin dalla nascita avvenuta nel luglio 2019) abitasse in Narni scalo, via Ata Murata n. 1 presso i genitori del compagno, padre dei due figli, tranne che nel periodo aprile 2019- maggio 2020, in cui ella si era trasferita dalla madre ex compagna di Persona_4
(v. doc. n. 25 del fascicolo del resistente), ciò da cui si desume che la Parte_1 residenza di via Flaminia Ternana, dichiarata al tempo dall'interessato, fosse fittizia, non soggiornando lì la GL e i suoi due figli, e che i genitori del compagno avessero provveduto al mantenimento di e dei suoi due figli con l'eventuale contribuzione CP_2 della stessa ex compagna del ricorrente.
Dirimente è poi la circostanza che la GL avesse già all'epoca costituito un CP_2 autonomo nucleo famigliare slegato dalla presenza paterna mentre la famiglia del ricorrente era costituita già dalla nuova moglie e i due figli di quest'ultima. Vero Per_5
è che l'ordinanza del Tribunale di Terni del 23.11.2017 aveva disposto l'affido esclusivo di , al tempo ancora minorenne, al padre ma è anche vero che la CP_2 Parte_1 stessa era poi divenuta maggiorenne nel corso del 2019 (fatto incontestato), con automatica cessazione del provvedimento di affido esclusivo.
Dunque, al di là della concreta indagine sulla pericolosità sociale dell'interessato, e a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere non sussistevano - sempre secondo con un giudizio qui effettuato allo stato degli atti e con il criterio di prognosi postuma al fine di operare la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale - i presupposti per il rilascio del permesso autorizzatorio o per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi famigliari.
Del pari, successivamente al mese di dicembre 2020, ovvero rispetto il deposito della pronuncia di primo grado, alcun elemento di novità è stato addotto dall'interessato.
L'ordinanza aveva soltanto preso atto che la GL fosse divenuta maggiorenne CP_2 nel corso del 2019 e che il richiedente non fosse più occupato in quanto, durante l'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, aveva svolto attività lavorativa alla dipendenza della ditta Manni Gabriele fino al 30.9.2019, data di scadenza del contratto come riportato nel decreto questorile di diniego del 14.10.2019.
Ed anzi, proprio il decreto del 2.12.2020 del Tribunale per i minorenni aveva contornato i punti deboli della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi famigliari proposta dall'interessato per chiedere il riavvicinamento per esigenze di tutela ai due figli minori e , avendo ritenuto non dimostrato - dopo aver ripercorso tutto Per_6 Per_7
l'excursus delle condanne penali sofferte e dei provvedimenti amministrativi di diniego
- quale sarebbe stato il pregiudizio psico-fisico effettivamente arrecato ai minori se l'istante non avesse potuto continuare a soggiornare in Italia (v. doc. n.26 fasc. res.).
Tali evidenze, non sconfessate, al di là del giudizio in concreto sulla personalità e sulla eventuale pericolosità sociale dell'istante, in assenza di nuovi elementi che rappresentino il carattere di novità, unitamente al raggiungimento della prova positiva della costanza e della serietà dei legami affettivi intrapresi e mantenuti dall'interessato - senza dimenticare il dovere di mantenere economicamente la GL , non ancora CP_2 economicamente autosufficiente -, avrebbero comportato la vittoria, limitatamente a questa fase del giudizio, l'Amministrazione convenuta in riassunzione. Pertanto, le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenendo conto del procedimento speciale per la materia che occupa (d.lgs. n.150/2011), secondo gli scaglioni di cui al d.m. n.55/2014, mod. dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n.147/2022, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale minimi, e detratta la fase istruttoria, vanno poste a carico del ricorrente. Diversamente per il giudizio di legittimità; poiché non la P.a. intimata non ha svolto attività e non si è costituita con controricorso ma a mezzo di un “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all'udienza pubblica, atto inidoneo allo scopo, come rilevato dalla Corte suprema, vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto a seguito del rinvio della Corte di cassazione, con l'intervento del Pm prezzo la Procura generale, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rifondere al , in persona del l.r. pro Parte_1 Controparte_1 tempore, le spese di lite del giudizio di riassunzione, liquidate in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Perugia, 10.4.2025. Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile del giudizio di riassunzione in II Grado iscritta al n. r.g. 586/2023;
promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Parte_1 C.F._1
Panzarola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, via Pico della
Mirandola,
ricorrente in riassunzione
contro
, c.f. , in persona del l.r. pro tempore, patrocinato Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia, via degli Offici n. 12
resistente in riassunzione e con l'intervento del
Pm presso la Procura generale di questa Corte nella persona della dott.ssa Tiziana Cugini
intervenuto
Oggetto: rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi e/o familiari.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 31.1.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
La Corte suprema di cassazione con ordinanza n.20633 del 25.5.2023, resa nel proc. n.
24494/2022, ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n.396/2022, depositata in data 26.7.2022, confermativa dell'ordinanza rep. n. 3505/2020, emessa dal Tribunale il
17.12.2020 nel proc. R.G. n. 3281/2020.
ha riassunto il giudizio nei limiti dell'unico motivo accolto, inerente al Parte_1 complessivo giudizio sulla personalità sociale in concreto del ricorrente, investendo questa Corte anche della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità così come disposto dalla Corte suprema.
Il ricorso ripropone un unico motivo di gravame già avanzato in appello, rubricato
“carenza di motivazione in ordine alla documentazione prodotta ovvero sua erronea valutazione, difetto di istruttoria circa la convivenza con la GL , erronea valutazione della CP_2 pericolosità sociale dell'appellante: violazione di legge ovvero dell'art. 19 co. 2 e 5 co. 5 d.l.vo n.
286/98 e succ. mod, art. 2 e 23 ss. Costituzione, art. 8 CEDU”, secondo cui la complessiva valutazione dello stato di convivenza, lavorativo ed affettivo dell'interessato, in relazione al nucleo famigliare di formazione e di più recente consolidamento, avrebbero dovuto indurre a concedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi famigliari e/o lavorativi all'interessato, istanza invece rigettata dalla Questura di Terni con decreto del
14.10.2019, successivamente confermata in sede giudiziaria per la preminente ragione che il cittadino di origine albanese fosse ancora socialmente pericoloso.
Si è costituita l'Amministrazione eccependo l'ampliamento dell'oggetto della lite e ribadendo l'inammissibilità del gravame per difetto di impugnazione relativamente al capo della pronuncia che aveva accertato la pericolosità sociale del cittadino straniero, ovvero le concrete ragioni di pubblica sicurezza preminenti rispetto alle motivazioni di natura famigliare, elemento che era dirimente nella conferma del provvedimento di rigetto del Questore, sicché sul punto sarebbe sceso il giudicato. Ha poi ribadito: la sussistenza di concreti elementi deponenti per la pericolosità sociale, già rilevati dal
Tribunale non soltanto sulla scorta di precedenti penali sofferti dall'interessato, ma in base ad episodi di violenza in danno della ex compagna ed evidenziando la mancata dimostrazione da parte dell'interessato dell'effettiva (ed attuale) convivenza con la GL
, che aveva oramai un proprio nucleo famigliare, e con la quale dal 2016 non aveva CP_2 alcun rapporto;
non fosse stato avviato un procedimento finalizzato alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con cittadino extracomunitario soggiornante, né la P.a. aveva valutato l'esistenza dei requisiti per potere rilasciare un permesso di soggiorno a tale titolo;
che i documenti in atti non erano idonei a soddisfare i criteri del T.U. Immigrazione, quanto al ricongiungimento con il famigliare . Persona_1
Ha dedotto l'inammissibilità della richiesta inibitoria, perché riferita all'atto e non agli effetti esecutivi della sentenza, rilevandone l'infondatezza.
L'appellante in riassunzione ha contrastato le difese dell'Amministrazione deducendo che la questione del giudicato fosse stata superata non solo dal giudizio di appello, ma anche dal giudizio di Cassazione in cui, sin dal primo ricorso introduttivo, aveva dedotto la sussistenza di legami famigliari ex art. 5, c.5, T.U. Immigrazione.
Con atto del 15.1.2024 è intervenuto nel procedimento il Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento del ricorso in riassunzione.
Nelle note di udienza del 24.4.2024 l'Amministrazione ha documentato che l'interessato aveva presentato nuova istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari avendo un figlio cittadino italiano col quale conviveva, che era stata accolta con rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2, lett. c) T.U.I.
Anche il ricorrente ha successivamente dato atto, con note di trattazione scritta del
15.11.2024, di avere ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno chiedendo la “conferma del diritto a essere in possesso del permesso di soggiorno” e la “condanna di controparte al risarcimento delle spese”.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 31.01.2025.
Va rilevato che il presente giudizio è vincolato, sicché è preclusa la riproposizione dell'integrale atto di appello che tende ad ampliare, senza che sia consentito, il thema decidendum del giudizio di rinvio, richiedendosi invece soltanto di valutare in concreto la pericolosità sociale dell'interessato. Tuttavia, si ritiene che risultino preminenti le allegazioni dell'Amministrazione convenuta per l'udienza del 24.4.2024, e l'ottenimento del permesso autorizzatorio da parte del ricorrente, per motivi famigliari con scadenza in data 16.12.2025. Non può farsi luogo, dunque, immediatamente al giudizio di rinvio come delimitato della Corte di cassazione divenendo preminenti due questioni: a)
l'asserita inammissibilità dell'atto di riassunzione (e dell'appello) per la mancata impugnazione del capo della pronuncia riferito alle ragioni di pubblica sicurezza ostative all'ulteriore permanenza in Italia va vagliata in concreto con riferimento alle preminenti ragioni familiari e b) la cessazione della materia del contendere per il venir meno del petitum, come reciprocamente dato atto dai contendenti.
Occorre verificare anzitutto l'esistenza delle condizioni per la legittimità della pronuncia, e cioè l'esistenza dei presupposti processuali, posto che l'eventuale pronuncia di inammissibilità deve precedere qualunque altra decisione.
Ora, stante il contenuto della decisione della Corte suprema non è ritualmente consentito ampliare l'oggetto della lite riproponendo in questa sede le originarie doglianze incluse nell'atto di gravame, sebbene nel motivo di impugnazione formulato,
e riedito con l'atto di riassunzione, era stata ricompresa anche la doglianza relativa all'“erronea valutazione della pericolosità sociale dell'appellante”, ovverosia la sua valutazione in concreto, essendo stata contrastata la sua ritenuta pericolosità sociale, evidenziando la convivenza con la GL , cittadina italiana al tempo minorenne e dissentendo CP_2 dalla statuizione secondo cui i suoi precedenti penali avrebbero connotato la sua pericolosità sociale non essendovi stato alcun giudizio attuale sulla sua personalità, considerato pure il lasso di tempo intercorso tra le condanne del 2014 e la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Tuttavia, il vincolo dettato dalla Corte suprema non può minare l'integrale ammissibilità dell'atto processuale in esame, posto che i contorni del giudizio di rinvio, dovendosi operare in concreto e, all'attuale, l'indagine sull'eventuale pericolosità sociale dell'interessato, ricomprende anche la valutazione se vi siano concrete ragioni di pubblica sicurezza, ritenute già preminenti sulle ragioni familiari, ostative all'ulteriore permanenza di lui in Italia.
Stesse motivazioni valgono in ordine alla dedotta inammissibilità dell'appello originariamente proposto, ovvero sulla seconda eccezione formulata dalla resistente giacché, se da una parte l'interessato, con l'unico ed articolato motivo di gravame aveva inteso anche contrastare le concrete ragioni di pubblica sicurezza ostative alla sua permanenza in Italia, dall'altra la questione è superata dal giudizio di Cassazione con rinvio, che ha delimitato con estrema precisione l'oggetto del presente giudizio. Inoltre,
l'appellante ha coltivato le proprie tesi facendo anche leva sulla sussistenza di legami famigliari ex art. 5, comma 5, T.U.I., e, dunque, contrastando in tal modo anche il giudizio di pericolosità sociale.
Tanto basta per disattendere le eccezioni di inammissibilità riferibili sia al ricorso in riassunzione sia all'originario atto di appello.
Nel merito, si deve prendere le mosse dall'accertamento della cessazione della materia del contendere che ha avuto reciproco riconoscimento dalle parti e che rende inutile il giudizio di rinvio, delimitato alla valutazione complessiva della personalità dell'interessato e, quindi, alla concreta indagine sull'attuale ed eventuale sua pericolosità sociale. Il ricorrente ha infatti ottenuto il permesso di soggiorno, che scadrà il 16.12.2025,
e potrà ripresentare istanza di rinnovo. E l'Autorità amministrativa procedendo al rilascio del permesso in questione ha operato un'attività istruttoria (v. doc. A prodotto dalla resistente con note scritte per l'udienza del 24.4.2024) che ha valutato le esigenze famigliari come preminenti rispetto alla pericolosità sociale, il cui giudizio era stato fondato anche sulle precedenti condanne penali del tempo, e sugli episodi di violenza perpetrati in danno della ex convivente. Pertanto, la Corte non può procedere ad ulteriore valutazione della concreta ed attuale pericolosità sociale dell'interessato che ha già ottenuto (seppur provvisoriamente) il soddisfacimento dell'interesse al conseguimento dell'atto autorizzatorio. Né si può definire il procedimento nel senso richiesto dal ricorrente, ovvero: “[…] di confermare il diritto ad essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi famigliari”.
Venendo meno l'interesse delle parti alla conclusione del giudizio, va pronunziata nel merito la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite si osserva che allorché si debba applicare il principio di soccombenza virtuale “l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (cfr. Cass. 11.8.2022 n. 24714; Cass. 29.11.2016 n. 24234).
E allora, applicando la c.d. soccombenza virtuale deve valutarsi chi avrebbe vinto nel merito in difetto della cessazione della materia del contendere.
Alcun elemento di novità è emerso nel presente giudizio tale da riformare le precedenti pronunce. In particolare, gli elementi dettati dall'art. 5, comma 5 T.U.I., ovvero la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso, idonei, nello spirito della legge, a contrastare le ragioni di pubblica sicurezza, non risultano sufficientemente documentate né dotate di carattere di novità. Se infatti può costituire presunzione il dato per cui l'interessato abbia sfruttato a sua convenienza i rapporti familiari, come nel caso della GL cui si era avvicinato quando la CP_2 stessa era minorenne, salvo poi ripresentare una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi alle soglie della maggiore età di questa, vi sono altri elementi più dirimenti che possono essere tenuti in considerazione.
Manca di certo la prova della contribuzione economica del padre al mantenimento della GL maggiorenne ma, per quanto riferito, ancora non economicamente autosufficiente.
La dimostrazione della convivenza con la GL, pur costituendo una situazione di fatto che non esige la prova rigorosa, deve fare i conti con l'attivazione da parte dell'Amministrazione, pur non onerata in tal senso, per fornire la prova contraria, e, quindi, con gli accertamenti svolti dai Carabinieri all'indirizzo di via Flaminia Ternana
n. 713 dove veva dichiarato, nell'istanza di rilascio del permesso, trovarsi Parte_1 soggetti aventi con lui rapporti familiari;
infatti, in tre occasioni di accesso effettuati in giorni e orari diversi i Carabinieri di hanno accertato che tra le persone ivi Pt_2 formalmente residenti non si trovasse alcuno (v. doc. nn. 23 e 24 del fascicolo della resistente). E gli accertamenti eseguiti successivamente hanno consentito di accertare che dalla fine del 2016 ad oggi con i suoi due figli ( e , quest'ultimo CP_2 Per_2 Per_3 fin dalla nascita avvenuta nel luglio 2019) abitasse in Narni scalo, via Ata Murata n. 1 presso i genitori del compagno, padre dei due figli, tranne che nel periodo aprile 2019- maggio 2020, in cui ella si era trasferita dalla madre ex compagna di Persona_4
(v. doc. n. 25 del fascicolo del resistente), ciò da cui si desume che la Parte_1 residenza di via Flaminia Ternana, dichiarata al tempo dall'interessato, fosse fittizia, non soggiornando lì la GL e i suoi due figli, e che i genitori del compagno avessero provveduto al mantenimento di e dei suoi due figli con l'eventuale contribuzione CP_2 della stessa ex compagna del ricorrente.
Dirimente è poi la circostanza che la GL avesse già all'epoca costituito un CP_2 autonomo nucleo famigliare slegato dalla presenza paterna mentre la famiglia del ricorrente era costituita già dalla nuova moglie e i due figli di quest'ultima. Vero Per_5
è che l'ordinanza del Tribunale di Terni del 23.11.2017 aveva disposto l'affido esclusivo di , al tempo ancora minorenne, al padre ma è anche vero che la CP_2 Parte_1 stessa era poi divenuta maggiorenne nel corso del 2019 (fatto incontestato), con automatica cessazione del provvedimento di affido esclusivo.
Dunque, al di là della concreta indagine sulla pericolosità sociale dell'interessato, e a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere non sussistevano - sempre secondo con un giudizio qui effettuato allo stato degli atti e con il criterio di prognosi postuma al fine di operare la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale - i presupposti per il rilascio del permesso autorizzatorio o per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi famigliari.
Del pari, successivamente al mese di dicembre 2020, ovvero rispetto il deposito della pronuncia di primo grado, alcun elemento di novità è stato addotto dall'interessato.
L'ordinanza aveva soltanto preso atto che la GL fosse divenuta maggiorenne CP_2 nel corso del 2019 e che il richiedente non fosse più occupato in quanto, durante l'esecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, aveva svolto attività lavorativa alla dipendenza della ditta Manni Gabriele fino al 30.9.2019, data di scadenza del contratto come riportato nel decreto questorile di diniego del 14.10.2019.
Ed anzi, proprio il decreto del 2.12.2020 del Tribunale per i minorenni aveva contornato i punti deboli della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi famigliari proposta dall'interessato per chiedere il riavvicinamento per esigenze di tutela ai due figli minori e , avendo ritenuto non dimostrato - dopo aver ripercorso tutto Per_6 Per_7
l'excursus delle condanne penali sofferte e dei provvedimenti amministrativi di diniego
- quale sarebbe stato il pregiudizio psico-fisico effettivamente arrecato ai minori se l'istante non avesse potuto continuare a soggiornare in Italia (v. doc. n.26 fasc. res.).
Tali evidenze, non sconfessate, al di là del giudizio in concreto sulla personalità e sulla eventuale pericolosità sociale dell'istante, in assenza di nuovi elementi che rappresentino il carattere di novità, unitamente al raggiungimento della prova positiva della costanza e della serietà dei legami affettivi intrapresi e mantenuti dall'interessato - senza dimenticare il dovere di mantenere economicamente la GL , non ancora CP_2 economicamente autosufficiente -, avrebbero comportato la vittoria, limitatamente a questa fase del giudizio, l'Amministrazione convenuta in riassunzione. Pertanto, le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenendo conto del procedimento speciale per la materia che occupa (d.lgs. n.150/2011), secondo gli scaglioni di cui al d.m. n.55/2014, mod. dal d.m. n. 37/2018 e dal d.m. n.147/2022, con applicazione dei parametri di liquidazione del compenso professionale minimi, e detratta la fase istruttoria, vanno poste a carico del ricorrente. Diversamente per il giudizio di legittimità; poiché non la P.a. intimata non ha svolto attività e non si è costituita con controricorso ma a mezzo di un “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all'udienza pubblica, atto inidoneo allo scopo, come rilevato dalla Corte suprema, vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto a seguito del rinvio della Corte di cassazione, con l'intervento del Pm prezzo la Procura generale, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rifondere al , in persona del l.r. pro Parte_1 Controparte_1 tempore, le spese di lite del giudizio di riassunzione, liquidate in € 1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Perugia, 10.4.2025. Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni